Roma, 8 marzo 1999
Oggetto: Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59
Art.
3
(Piano dell'offerta formativa)
1.
Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue
componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale
costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche
ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
2.
Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed
educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale
a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale
ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione
territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse
opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le
corrispondenti professionalità.
3.
Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base
degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali
di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di
istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e
dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie
superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di
istituto.
4.
Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con
gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed
economiche operanti sul territorio.
5.
Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle
famiglie all'atto dell'iscrizione.
Art.
4
(Autonomia didattica)
1.
Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della
libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del
sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in
percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e
alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le
diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative
utili al raggiungimento del successo formativo.
2.
Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i
tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività
nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli
alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme
di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:
l'articolazione
modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
la
definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della
lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui
all'articolo 8, degli spazi orari residui;
l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel
rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e
nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo
quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
l'articolazione
modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da
diversi anni di corso;
l'aggregazione
delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
3.
Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla
base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che
coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera
in attuazione di intese e accordi internazionali.
4.
Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano
comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e
di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative
eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma
dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i
criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i
criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni
scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
5.
La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti
didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano
dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di
trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione
di tecnologie innovative.
6. I
criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti
scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle
istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di
apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di
facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire
l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra
scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i
criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività
realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente
effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.
7.
Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la
relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui
all'articolo 17 della legge
24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di
studio previsti dall'attuale ordinamento.
Art.
7
(Reti di scuole)
1.
Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi
per il raggiungimento della proprie finalità istituzionali.
2.
L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione
e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità,
ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi,
di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali;
se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e
sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio
di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole
interessate per la parte di propria competenza.
3.
L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi
consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano
uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in
progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del
loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di
contrattazione collettiva.
4.
L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del
raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e
i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a
disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato
presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne
visione ed estrarne copia.
5.
Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che
intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione
alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di
difficoltà.
6.
Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori
finalizzati tra l'altro a:
la
ricerca didattica e la sperimentazione;
la
documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia
circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze,
documenti e informazioni;
la
formazione in servizio del personale scolastico;
l'orientamento
scolastico e professionale.
7.
Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto
possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato
di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo
interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.
8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete,
possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con
istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono
dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
9.
Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche
possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento
di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più
scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi
e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli
interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
10.
Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e
privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta
formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che
facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.
Art.
9
(Ampliamento dell'offerta formativa)
1.
Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro
consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto
delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.
I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie
finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative
promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli
adulti.
2. I
curricoli determinati a norma dell'articolo 8 possono essere arricchiti con
discipline e attività facoltative, che per la realizzazione di percorsi
formativi integrati le istituzioni scolastiche programmano sulla base di
accordi con le Regioni e gli Enti locali.
3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire
a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale,
anche per la realizzazione di specifici progetti.
4.
Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla base di
specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di
autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi
e per la valutazione finale possono essere fatti valere crediti formativi
maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate
esperienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti
ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una
loro variazione e riduzione.
5.
Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse
specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli
alunni.