In data 10 febbraio 2004, alle ore 11, ha avuto luogo l'incontro per la firma del CCNL integrativo del CCNL dell' area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN stipulato l'8 giugno 2000, nelle persone di: Per l'ARAN: Avv. Guido Fantoni (Presidente) ........Firmato....... Per i rappresentanti sindacali le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Al temine della riunione le parti sopraindicate sottoscrivono il contratto nel testo che segue:
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
1. Il presente contratto si applica a tutta la dirigenza destinataria del CCNL stipulato l'8 giugno 2000 ed ha le seguenti finalità:
a) completare il processo di trasformazione della disciplina del rapporto di lavoro riconducendo alla disciplina pattizia gli istituti non ancora regolati dai contratti collettivi vigenti; b) modificare ed integrare la normativa contrattuale vigente considerando gli eventuali mutamenti legislativi.
2. Per quanto riguarda i riferimenti normativi e le abbreviazioni, si richiama l'art. 1 del CCNL dell'8 giugno 2000, precisando che tali riferimenti si intendono, comunque, comprensivi di tutte le modificazioni ed integrazioni nel frattempo intervenute. In particolare, i riferimenti al d.lgs.29/1993 sono da intendersi aggiornati in conformità degli articoli del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ove sono confluiti. Nel presente testo, gli originari articoli del d.lgs. 29/1993 saranno riportati unitamente con il riferimento al d.lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ultima delle quali con la legge 8 marzo 2000, n. 53, sono confluite nel d. lgs. 51/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità).
1. I dirigenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati tra le organizzazioni sindacali e le aziende, per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dirigenti o gruppi di essi possono essere indette, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro, singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo ai sensi dell'art. 1, comma 5 del CCNQ del 27 febbraio 2001 sulle prerogative sindacali. 3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali. 4. E' disapplicato l'art. 26 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384.
1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa dal dirigente all'azienda e all'organizzazione sindacale interessata ovvero da quest'ultima direttamente all'azienda. 2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio. 3. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'azienda di appartenenza ed all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla sua presentazione. 4. Le trattenute operate dalle singole aziende sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute, sono versate con cadenza mensile alle organizzazioni sindacali interessate. Con l'azienda stessa sono concordate le modalità, che consentano il monitoraggio degli iscritti, dei cancellati o dei trasferiti nel rispetto delle norme vigenti. 5. Le aziende sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante nonché sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali interessate. 6. Con l'entrata in vigore del presente contratto è definitivamente disapplicato l'art. 12 del CCNL 5 dicembre 1996. A tale proposito, le parti, in via di interpretazione autentica, confermano che la disapplicazione del citato art. 12, era stata disposta per mero errore materiale dall'art. 67, comma 1, lettera A del CCNL 8 giugno 2000 come già rilevato e rettificato dall'ARAN a norma dello stesso art. 67, comma 3.
1. I dirigenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dai sindacati ammessi alle trattative nazionali, ai sensi dell'art. 43 D. Lgs. 165/2001 o dall'Istituto di Patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Azienda. 2. É disapplicato l'art. 33 del D.P.R. 384/1990.