CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL AREA DELLA DIRIGENZA
RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
DEL SSN STIPULATO L'8 GIUGNO 2000
 


In data 10 febbraio 2004, alle ore 11, ha avuto luogo l'incontro per la firma del CCNL integrativo del CCNL dell' area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN stipulato l'8 giugno 2000, nelle persone di:

Per l'ARAN:
Avv. Guido Fantoni (Presidente) ........Firmato.......

Per i rappresentanti sindacali le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

 

Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali:
CGIL FP Sanità Firmato CGIL Firmato
CISL Fps- COSIADI Firmato CISL Firmato
UIL Fpl Firmato UIL Firmato
CIDA / SIDIRSS Firmato CIDA Firmato
SINAFO Firmato CONFEDIR Firmato
AUPI Firmato CONFEDIR Firmato
CONFEDIR sanità (con riserva) Firmato CONFEDIR Firmato
SNABI SDS Firmato


Al temine della riunione le parti sopraindicate sottoscrivono il contratto nel testo che segue:
 


CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL AREA DELLA DIRIGENZA
RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
DEL SSN STIPULATO L'8 GIUGNO 2000
 


 

INDICE
TITOLO I – NORME GENERALI
CAPO I

    Art. 1

Campo di applicazione e finalità
CAPOI II – DIRITTI SINDACALI

    Art. 2

Diritto di assemblea

    Art. 3

Contributi sindacali

    Art. 4

Patronato sindacale
TITOLO II – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I – STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO

    Art. 5

Determinazione dei compensi per ferie non godute

    Art. 6

Riposo compensativo per le giornate festive lavorate

    Art. 7

Lavoro notturno

    Art. 8

Indennità per servizio notturno e festivo
CAPO II – CAUSE DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

    Art. 9

Assenze per malattia

    Art. 10

Aspettativa

    Art. 11

Altre aspettative previste da disposizioni di legge

    Art. 12

Tutela dei dirigenti in particolari condizioni psico-fisiche

    Art. 13

Tutela dei dirigenti portatori di handicap

    Art. 14

Congedi per eventi e cause particolari

    Art. 15

Congedi dei genitori
CAPO III – MOBILITA'

    Art. 16

Mobilità interna

    Art. 17

Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza
CAPO IV – FORMAZIONE

    Art. 18

Formazione

    Art. 19

Congedi per la formazione

    Art. 20

Comando finalizzato
CAPO V – DISPOSIZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE

    Art. 21

Ricostituzione del rapporto di lavoro

    Art. 22

Clausole speciali

    Art. 23

Diritti derivanti da invenzione industriale

    Art. 24

Mensa

    Art. 25

Attività sociali, culturali e ricreative
TITOLO III – TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I – ISTITUTI PARTICOLARI

    Art. 26

Retribuzione e sue definizioni

    Art. 27

Struttura dello stipendio

    Art. 28

Lavoro straordinario

    Art. 29

Indennità di rischio radiologico

    Art. 30

Bilinguismo

    Art. 31

Trattenute per scioperi brevi

    Art. 32

Trattamento di trasferta

    Art. 33

Trattamento di trasferimento

    Art. 34

Trattamento di fine rapporto
CAPO II – INTEGRAZIONI ED INTERPRETAZIONI DEI CCNL DELL'8 GIUGNO 2000

    Art. 35

Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti

    Art. 36

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa

    Art. 37

Clausole integrative ed interpretative dei CCNL dell'8 giugno 2000
TITOLO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
CAPO I – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

    Art. 38

Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali
CAPO II: CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

    Art. 39

Tentativo obbligatorio di conciliazione

    Art. 40

Procedure di conciliazione in caso di recesso
CAPO III - DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA

    Art. 41

Istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica . Norma programmatica

    Art. 42

Incarichi provvisori
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 43

Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro

    Art. 44

Errata corrige

    Art. 45

Norma finale

    Art. 46

Disapplicazioni
ALLEGATO 1 – SCHEMA DI CODICE DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI


DICHIARAZIONI CONGIUNTE
 


CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL AREA DELLA DIRIGENZA
RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
DEL SSN STIPULATO L'8 GIUGNO 2000

TITOLO I

NORME GENERALI

Capo I

Art. 1
Campo di applicazione e finalità
 


1. Il presente contratto si applica a tutta la dirigenza destinataria del CCNL stipulato l'8 giugno 2000 ed ha le seguenti finalità:
 

2. Per quanto riguarda i riferimenti normativi e le abbreviazioni, si richiama l'art. 1 del CCNL dell'8 giugno 2000, precisando che tali riferimenti si intendono, comunque, comprensivi di tutte le modificazioni ed integrazioni nel frattempo intervenute. In particolare, i riferimenti al d.lgs.29/1993 sono da intendersi aggiornati in conformità degli articoli del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ove sono confluiti. Nel presente testo, gli originari articoli del d.lgs. 29/1993 saranno riportati unitamente con il riferimento al d.lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ultima delle quali con la legge 8 marzo 2000, n. 53, sono confluite nel d. lgs. 51/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità).

 

Capo II

Diritti sindacali

Art. 2
Diritto di assemblea
 


1. I dirigenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati tra le organizzazioni sindacali e le aziende, per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dirigenti o gruppi di essi possono essere indette, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro, singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo ai sensi dell'art. 1, comma 5 del CCNQ del 27 febbraio 2001 sulle prerogative sindacali.

3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

4. E' disapplicato l'art. 26 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384.

 

Art. 3
Contributi sindacali


1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa dal dirigente all'azienda e all'organizzazione sindacale interessata ovvero da quest'ultima direttamente all'azienda.

2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.

3. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'azienda di appartenenza ed all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla sua presentazione.

4. Le trattenute operate dalle singole aziende sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute, sono versate con cadenza mensile alle organizzazioni sindacali interessate. Con l'azienda stessa sono concordate le modalità, che consentano il monitoraggio degli iscritti, dei cancellati o dei trasferiti nel rispetto delle norme vigenti.

5. Le aziende sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante nonché sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali interessate.

6. Con l'entrata in vigore del presente contratto è definitivamente disapplicato l'art. 12 del CCNL 5 dicembre 1996. A tale proposito, le parti, in via di interpretazione autentica, confermano che la disapplicazione del citato art. 12, era stata disposta per mero errore materiale dall'art. 67, comma 1, lettera A del CCNL 8 giugno 2000 come già rilevato e rettificato dall'ARAN a norma dello stesso art. 67, comma 3.

 

Art. 4
Patronato sindacale
 


1. I dirigenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dai sindacati ammessi alle trattative nazionali, ai sensi dell'art. 43 D. Lgs. 165/2001 o dall'Istituto di Patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Azienda.

2. É disapplicato l'art. 33 del D.P.R. 384/1990.

 

TITOLO II
Disciplina del rapporto di lavoro


CAPO I