ACCORDO INTEGRATIVO PER ERRATA CORRIGE
DEL CCNL DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA,
PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL COMPARTO SANITA'


A seguito della registrazione in data 3 febbraio 1997 da parte della Corte dei conti del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 1997, con il quale l' A.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del contratto integrativo dell' area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, il giorno 4 marzo 1997 alle ore 15 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle persone di:

- Prof. Carlo Dell'Aringa (Presidente)
- Prof. Gian Candido De Martin (Componente)
- Avv. Guido Fantoni (Componente)
- Avv. Arturo Parisi (Componente)
- Prof. Gianfranco Rebora (Componente)

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali di categoria:

 

C.G.I.L. AUPI
C.I.S.L. SNABI
U.I.L. SINAFO
CIDA USINCI/SICUS
CISAL (con riserva) CIDA/SIDIRSS
CONFE.DIR C.I.S.L. FISOS/DIRIGENTI
CONFSAL. (con riserva) FEDERAZIONE NAZ.LE FP CGIL/DIRIGENZA e UIL/SANITA' DIRIGENZA
USPPI (con riserva)
UNIONQUADRI (con riserva)
R.d.B. CUB (con riserva)
U.G.L. (per i correttivi del I biennio)


Le parti si danno atto che l'ammissione con riserva alla sottoscrizione del presente contratto delle sigle sindacali indicate riguarda solo il CCNL del II biennio di parte economica 1996-1997 e di conseguenza solo i correttivi apportati a quest'ultimo dall'art. 2 e seguenti del presente contratto.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'unito testo del contratto che provvede agli errata corrige del CCNL relativo al quadriennio di parte normativa 1994/1997 e di parte economica 1994/1995, sottoscritto il 5.12.1996 e del CCNL di parte economica 1996/1997, sottoscritto il 5.12.1996, dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Comparto Sanità.
 


ART. 1


1. Nel CCNL relativo al quadriennio 1994/1997 per la parte normativa ed al I biennio 1994/1995 di parte economica - stipulato in data 5.12.1996 - sono apportati i seguenti chiarimenti o variazioni:
 

ART. 2


1. All'art. 3, comma 1 del CCNL relativo al II biennio di parte economica 1996/1997, stipulato il 5 dicembre 1996, ai primi due alinea le parole "del I livello ex" sono soppresse e sostituite dalle parole "di cui all' ".

2. Per gli ingegneri, architetti e geologi di cui all'art. 43, comma 1 punto II, secondo periodo, del CCNL indicato all'art. 1, comma 1 - già appartenenti alla posizione di IX livello - gli incrementi loro spettanti per effetto del D.L. 583/1996 sono stati calcolati sulla retribuzione di posizione. Di conseguenza nella tabella allegato 1 del CCNL relativo al II biennio di parte economica 1996/1997, la retribuzione di posizione dei predetti ingegneri, architetti e geologi è corretta nel modo seguente:
 


 

parte fissa
parte variabile
totale
1.1.1997
31.12.1997
3.128
4.955
1.899
3.929
5.027
8.884

ART. 3


Nella tabella allegato 2 del CCNL relativo al quadriennio 1994/1997 per la parte normativa ed al I biennio 1994/1995 di parte economica e nella tabella allegato 1 del CCNL relativo al II biennio di parte economica 1996/1997 le parole " I livello dirigenziale " in riferimento alle colonne intitolate " ruolo amministrativo " e " ruolo tecnico-professionale " sono soppresse e sostituite dalla parola "Dirigente".

 

ART. 4
 


I riferimenti al D.L. 377 del 16.7.1996, contenuti nel CCNL relativo al II° biennio di parte economica 1996/1997, vanno corretti in D.L. 583 del 18.11.1996.
 


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1


Le parti si danno atto di aver riscontrato i seguenti errori materiali contenuti nei CCNL sottoscritti il 5.12.1996 relativi al quadriennio di parte normativa 1994/1997 ed al I biennio di parte economica 1994/1995 nonche' al II biennio economico 1996/1997:

 

I biennio
 


1) art. 50, comma 2 : il richiamo all' art. 5 comma 2 deve intendersi correttamente riferito agli artt. 51 e 52;

2) art. 72, comma 1 : tra le disapplicazioni effettuate deve intendersi anche quella dell'art. 27 del DPR 270/1987 in relazione alle prestazioni di consulenza di cui all'art. 67;


I e II biennio
 


tutti i riferimenti al DL 377/1996 o al DL 583/1996 devono ora intendersi sostituiti con: "DL 583/1996 convertito in legge 17.1.1997 n. 4 ".

Le OO.SS., ai sensi dell'art. 72, comma 6 del CCNL di parte normativa, danno mandato all'agenzia di procedere per la comunicazione agli enti destinatari delle correzioni di cui sopra.