CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO
PER L'AREA DELLA DIRIGENZA
SANITARIA, PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA
DEL COMPARTO SANITA'
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 1994-1997 PARTE ECONOMICA BIENNIO 1994-1995


A seguito della registrazione avvenuta in data 1 agosto 1997 da parte della Corte dei conti del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.1.1997 , con il quale l' A.Ra.N. viene autorizzata a sottoscrivere il testo del CCNL integrativo concordato in data 18.12.1997, il giorno 5 agosto 1997 alle ore 15, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, nelle persone di:

- Prof. Carlo Dell'Aringa (Presidente)
- Prof. Gian Candido De Martin (Componente)
- Avv. Guido Fantoni (Componente)
- Avv. Arturo Parisi (Componente)
- Prof. Gianfranco Rebora (Componente)

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali di categoria:

 

C.G.I.L. AUPI
C.I.S.L. SNABI
U.I.L. SINAFO
CIDA USINCI/SICUS
CISAL CIDA/SIDIRSS
CONFE.DIR. FIST C.I.S.L. /DIRIGENTI
CONFSAL FEDERAZIONE NAZ.LE FP CGIL/DIRIGENZA e UIL/SANITA' DIRIGENZA
USPPI
UNIONQUADRI
R.d.B./CUB
UGL


Le parti prendono atto che, rispetto alle sigle firmatarie del testo concordato in data 18.12.1996, la denominazione della CISL FISOS/DIRIGENTI è cambiata in FIST CISL/DIRIGENTI e quella della CISNAL è cambiata in UGL. Le parti prendono altresì atto che nel predetto testo erano contenuti i seguenti errori materiali, direttamente corretti nel testo che si sottoscrive in data odierna: rinumerazione dei commi (era saltato il comma 5); al comma 5, terzo alinea il riferimento corretto è all'art. 22 e non 23; al comma 8 il riferimento corretto è al comma 7 e non 8. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'unito nuovo testo dell'art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio di parte normativa 1994-1997 ed al biennio di parte economica 1994 -1995 per l'area della Dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del comparto Sanità.
 


ART. 1
 


1. Nel testo del CCNL dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del comparto sanità, stipulato il 5 dicembre 1996, l'art. 16 è sostituito dal seguente:


ART. 16
Assunzioni a tempo determinato


1. In applicazione della L. n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni l'azienda può stipulare contratti individuali per l'assunzione di Dirigenti a tempo determinato nei seguenti casi:

2. Per la selezione dei Dirigenti da assumere, le amministrazioni applicano i principi previsti dall'art. 9 della L. n. 207/1985.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nome del Dirigente sostituito.

4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale ovvero anche prima di tale data con il rientro in servizio del Dirigente sostituito. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

5. Ai Dirigenti assunti a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per le relative posizioni a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni:

6. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti dell'art. 2126 c.c. quando:

7. Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 230/1962, il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del Dirigente, non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga stessa sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa, anche se rientrante in un'altra fattispecie tra quelle previste nel comma 1, sempreché il Dirigente assente sia lo stesso.

8. Il medesimo Dirigente può essere riassunto con un ulteriore contratto a tempo determinato dopo l'applicazione del comma 7, solo dopo il decorso di quindici ovvero di trenta giorni dalla data di scadenza del precedente contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, nel rispetto delle norme di assunzione vigenti.

9. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 7, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto.

10. Il rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 1, non è richiesto ove sussistano documentati motivi di urgenza.

11. Al Dirigente già a tempo indeterminato, assunto ai sensi del comma 1, può essere concesso, dall'azienda od ente di provenienza, un periodo di aspettativa, ai sensi dell'art. 27 e con i limiti ivi previsti, per la durata del contratto a tempo determinato stipulato con la stessa od altra azienda.

12. I documenti di cui all'art.14, per motivi di urgenza nella copertura del posto, possono essere presentati entro trenta giorni dalla data di presa di servizio. La mancata presentazione dei documenti o l'accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l'assunzione determina la risoluzione immediata del rapporto di lavoro che produce esclusivamente gli effetti di cui all'art. 2126 c.c. per il periodo effettivamente lavorato. Tale clausola deve risultare espressamente nel contratto individuale sottoscritto ai sensi dell'art. 14.

13. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per l'assunzione dei Dirigenti di II livello del ruolo sanitario. "

14. All'art. 72 del CCNL di cui al comma 1, la lettera k) è riformulata nel modo seguente : "con riferimento al contratto a tempo determinato: art. 9, comma 4 del DPR 761/1979; art. 9, comma 17 della L. 207/1985 - limitatamente alla durata dell'incarico;art. 7, comma 6 della L. 554/1988; artt. 1 e 5 del DPCM 127/1988; art. 3, comma 23 della L. 537/1993". La tabella allegato 4 del medesimo contratto è integrata con la tabella allegato 1 al presente contratto.
 



Assenze per malattia nel rapporto a tempo determinato

1. Periodo di conservazione del posto

2. TRATTAMENTO economico delle assenze