CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED
AMMINISTRATIVO
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE
ECONOMICA BIENNIO 2002-2003.
In
data 3 novembre 2005 alle ore 11,30 ha avuto luogo l'incontro tra
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.)
e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale III,
nelle persone di:
Per l'ARAN:
Avv.
Guido Fantoni - Presidente ......firmato.......
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
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Organizzazioni sindacali |
Confederazioni sindacali |
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CGIL FP |
firmato |
CGIL |
firmato |
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CISL FPS-COSIADI |
firmato |
CISL |
firmato |
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UIL FPL |
firmato |
UIL |
firmato |
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CIDA - SIDIRSS |
firmato |
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SINAFO |
firmato |
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AUPI |
firmato |
CIDA |
firmato |
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CONFEDIR SANITA' |
firmato |
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SNABI SDS |
firmato |
CONFEDIR |
firmato |
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED
AMMINISTRATIVO
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE
ECONOMICA BIENNIO 2002-2003.
INDICE
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PARTE I – NORMATIVA |
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TITOLO I – Disposizioni generali |
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CAPO I |
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Art. 1 Campo di applicazione |
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Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto |
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TITOLO II - Relazioni e Diritti Sindacali |
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CAPO I : Obiettivi e strumenti |
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Art. 3 Relazioni sindacali |
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Art. 4 Contrattazione collettiva integrativa |
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Art. 5 Tempi e procedure per la stipulazione e il rinnovo del contratto collettivo integrativo |
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Art. 6 Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche |
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CAPO II : Forme di partecipazione |
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Art. 7 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing |
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CAPO III : Prerogative e diritti sindacali |
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Art. 8 Norma di rinvio ed integrazioni |
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Art. 9 Coordinamento regionale |
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TITOLO III– Rapporto di lavoro |
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CAPO I – Struttura del rapporto |
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Art. 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari biologici, chimici, fisici, psicologi e farmacisti. |
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Art. 11 Modifiche ed integrazioni |
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Art. 12 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa |
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Art. 13 Rapporti di lavoro ad esaurimento |
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CAPO II – Orario di lavoro |
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Art. 14 Orario di lavoro dei dirigenti |
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Art. 15 Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa |
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Art. 16 Servizio di guardia |
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Art. 17 Pronta disponibilità |
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Art. 18 Integrazione dell'art. 55 del CCNL 8 giugno 2000 |
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CAPO III - Istituti di peculiare interesse |
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Art. 19 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro |
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Art. 20 Comitato dei garanti |
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Art. 21 Copertura assicurativa |
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Art. 22 Disciplina transitoria della mobilità |
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Art. 23 Formazione ed ECM |
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Art. 24 Disposizioni particolari |
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CAPO IV – Verifica e valutazione dei dirigenti |
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Art. 25 La verifica e valutazione dei dirigenti |
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Art. 26 Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti |
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Art. 27 Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti |
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Art. 28 Effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti |
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Art. 29 La valutazione negativa |
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Art. 30 Effetti della valutazione negativa dei risultati |
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Art. 31 Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti |
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Art. 32 Norma finale del sistema di valutazione |
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PARTE II – Trattamento economico |
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BIENNIO ECONOMICO 2002 – 2003 |
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TITOLO I – Trattamento economico |
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CAPO I – Struttura della retribuzione |
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Art. 33 Struttura della retribuzione dei dirigenti |
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Art. 34 Indennità integrativa speciale |
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CAPO II : Trattamento economico dei dirigenti biologici, chimici, psicologici e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo nonchè degli altri dirigenti del ruolo sanitario e dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo |
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Art. 35 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2002 - 2003 |
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Art. 36 Indennità |
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CAPO III : Biennio 2002 – 2003 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo |
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Art. 37 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo |
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Art. 38 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo |
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CAPO IV: Biennio 2002 – 2003 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti del ruolo sanitario e dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo |
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Art. 39 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti dei ruoli tecnico e professionale |
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Art. 40 La retribuzione di posizione per i dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo |
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CAPO V: Nuovi stipendi tabellari e retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti dei quattro ruoli dal 31 dicembre 2003 |
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Art. 41 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo. Conglobamenti |
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Art. 42 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo tecnico e professionale. Conglobamenti |
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Art. 43 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo amministrativo e delle professioni sanitarie (art. 41 CCNL 10 febbraio 2004). Conglobamenti |
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Art. 44
La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti dei quattro
ruoli dal 31 dicembre 2003. Rideterminazione |
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CAPO VI: Biennio 2002 – 2003 Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo parziale mantenuti ad esaurimento |
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Art. 46 Norma dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro tempo parziale mantenuti ad esaurimento |
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CAPO VII – INDENNITA' |
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Art. 47 Indennità per turni notturni e festivi |
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CAPO VIII |
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Art. 48 Effetti dei benefici economici |
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CAPO IX – FONDI AZIENDALI |
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Art. 49 Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa |
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Art. 50 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro |
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Art. 51
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione
individuale |
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Art. 53 Risorse economiche regionali |
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Art. 54 Norma finale |
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PARTE III - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 55 Conferme |
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Art. 56 Disapplicazioni |
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Allegato
1 :
Codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
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Allegato 2 |
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Allegato 3 |
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Allegato 4 |
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Allegato 5 |
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Allegato 6 |
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Allegato 7 |
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Dichiarazioni a verbale e congiunte |
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PARTE I
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il
presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti del ruolo
sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo di cui al CCNL integrativo
del 10 febbraio 2004, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale,
individuati dall'art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione
dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ
per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23
settembre 2004.
2. Ai
dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione,
fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi
compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si
applica il presente contratto sino all'individuazione o definizione, previo
confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente
contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale. applicabile al
rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo
contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico
di destinazione.
3.
Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari
modalità di applicazione degli istituti normativi sono definiti dai commi 2, 4,
5, 6, lett. a), 11, 12, 13, 14 dell'art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 (riproposto
dall'art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997) e dall'art. 63, comma 5 del CCNL 8
giugno 2000.
4. Al
fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine
"dirigente" si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i
dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Nel
ruolo sanitario, ove non diversamente specificato, sono compresi i dirigenti
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione,
della prevenzione e della professione di ostetrica, disciplinati dal CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004.
5.
Nel testo del presente contratto, i riferimenti al d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo
apportate dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al d.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4
novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati
rispettivamente come "d.lgs. n. 502 del 1992" e "d.lgs. n. 165 del 2001". Quest'ultimo
ha unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed è stato
ulteriormente integrato con la legge n. 145 del 2002. L'atto aziendale di cui
all'art. 3 bis del d.lgs. n. 229 del 1999 è riportato come "atto aziendale".
6. Il
riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie,
istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 11 del CCNQ
per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è
riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed enti".
7.
Nel testo del presente contratto con il termine di "articolazioni aziendali" si
fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. n. 502 del 1992
(Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti
normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini "u-nità
operativa", "strut-tu-ra organizzativa" o "servizi" si indicano genericamente
articolazioni interne delle aziende e degli enti, così come individuate
dall'atto aziendale, dai rispettivi ordinamenti e dalle leggi regionali di
organizzazione, cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie di incarico si fa
rinvio all'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
8. Il
riferimento alle norme del CCNL 5 dicembre 1996 è comprensivo di tutte le
modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data relativo al II
biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
del 4 marzo, del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme dei predetti
contratti non disapplicate né modificate dal presente, il riferimento ai
dirigenti di II livello va inteso come "Dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa" e quello di dirigente di I livello va inteso con
riferimento agli incarichi di dirigente di cui all'art. 27 lett. b), c) e d). Il
CCNL 8 giugno 2000, relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001, I biennio
economico 1998 - 1999, nel testo è indicato come CCNL 8 giugno 2000. Il CCNL
dell'8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, è indicato
come CCNL 8 giugno 2000, II biennio. Per la semplificazione del testo la dizione
"dirigente con incarico di direzione di struttura complessa" nel presente
contratto è indicata anche con le parole "dirigente di struttura complessa" "di
direttore" dizione quest'ultima indicata dal d.lgs. n. 254 del 2000.
9. I
dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del ruolo
sanitario regolate dall'art. 41 del CCNL 10 febbraio 2004, nel testo, sono
indicate come "dirigenti delle professioni sanitarie".
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il
presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la
parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la
parte economica.
2.
Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,
salvo diversa previsione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene
portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN con
idonea pubblicità di carattere generale.
3.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni
dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4.
Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite
dal successivo contratto collettivo.
5.
Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre
mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza
della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva, ai dirigenti del comparto sarà corrisposta la
relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la
procedura degli artt. 47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165 del 2001.
7. In
sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta
nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993.
8.
L'art. 2 del CCNL dell'8 giugno 2000 è disapplicato.
Titolo II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I
OBIETTIVI E STRUMENTI
Art. 3
Relazioni sindacali
1. Si
riconferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dall'art. 3 e dagli
artt. da 8 a 12 del CCNL dell'8 giugno 2000 e dagli artt. 2, 3 e 4 del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti
articoli che sostituiscono, modificano od integrano la predetta disciplina.
Art. 4
Contrattazione collettiva integrativa
1. In
sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo
utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti
fondi dell'art. 52.
2. In
sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:
A)
individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere
esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e successive
modificazioni, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
B) criteri generali per:
1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 51 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996. Nella determinazione della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;
2) l'attuazione dell'art. 43 legge n. 449 del 1997;
3) la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 49, 50, 51 e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;
4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1, lettere b), c) e d) del CCNL 8 giugno 2000 della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 49, 50, 51 e corrispondenti fondi dell'art. 52 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell'art. 9, comma 4;
C)
linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di
formazione manageriale e formazione continua comprendente l'aggiornamento e la
formazione dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e
segg. del d.lgs. 502 del 1992;
D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto;
F)
implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative,
tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o
riqualificazione e riconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla
professionalità e mobilità dei dirigenti;
G)
criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1 del
CCNL 8 giugno 2000 per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero
professionale intramuraria del CCNL 8 giugno 2000 dei dirigenti biologi,
chimici, fisici, psicologi e farmacisti nonché per l'attribuzione dei relativi
proventi ai dirigenti interessati.
3.
Per le materie di cui alle lettere C) e G) si richiama quanto previsto dall'art.
9, comma 1, lett. b) ed i).
4.
Fermi restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art. 11,
sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti
l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta
giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le
parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di
decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri
trenta giorni.
5. I
contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie
stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono
essere applicate.
6. Il
presente articolo sostituisce l'art. 4 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 5
Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo
integrativo
1. I
contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte
normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione
negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano tempi di
negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti.
L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di
contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. Le
materie indicate dall'art. 9, ove le Regioni esplicitamente dichiarino di non
avvalersi della facoltà di emanare linee di indirizzo, riprendono ad essere
oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell'ambito dei livelli per ciascuna
di esse previsti dal presente contratto anche prima della scadenza dei 120
giorni previsti dal comma 1 dell'art. 9 medesimo.
3.
L'azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica
abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello
successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la
delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000,
per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
4. Il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal
fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione
trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza
rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la
sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza
dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa
deve essere ripresa entro cinque giorni dalla loro comunicazione.
5. I
contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi,
modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro
efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
6. Le
aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN il contratto integrativo,
entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 46, comma 5 del
d.lgs. n. 165 del 2001.
7.
L'art. 5 del CCNL dell'8 giugno 2000 è disapplicato.
Art. 6
Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche
1.
Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono così
disciplinati:
A)
Informazione:
·
L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le
parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e
tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL 8
giugno 2000 sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere
finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici,
la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti
dal presente contratto.
· Nelle materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l' informazione dovrà essere preventiva o successiva.
· Ai fini di una più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
B)
Concertazione
·
I
soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare,
mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle
seguenti materie:
-
affidamento,
mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
-
articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
-
criteri
generali di valutazione dell'attività dei dirigenti di cui all'art 25, comma 5;
-
articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le emergenze;
-
condizioni,
requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
· La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta ; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa, al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.
C)
Consultazione
·
La
consultazione dei soggetti di cui alla lettera A), prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è
facoltativa e si estende anche ai casi ove tali atti discendano da articolazioni
strutturali legate a nuovi modelli organizzativi operanti in ambiti territoriali
sovra aziendali. La consultazione si svolge obbligatoriamente su:
a)
organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi compresa quella
dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche;
b)
casi di cui all'art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni".
2.
Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività
dell'azienda è prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione
alle dimensioni delle aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse,
Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche
problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in
relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende ovvero alla
riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente,
l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi
compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 8 del CCNL 8 giugno
2000, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che
l'azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi
temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è
di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3.
Presso ciascuna Regione è costituita una Conferenza permanente con
rappresentanti delle Regioni, dei Direttori generali delle aziende o dell'organo
di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito della quale, almeno due
volte l'anno in relazione alle specifiche competenze regionali in materia di
programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono
verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché gli effetti derivanti
dall'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo agli istituti
concernenti la produttività, le politiche della formazione, dell'occupazione e
l'andamento della mobilità. La Conferenza procede anche al monitoraggio
del fenomeno del mobbing sulla base delle risultanze che i Comitati
paritetici predispongono appositamente in occasione di almeno una delle due
verifiche annuali ad essa demandate.
4. É
costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'ARAN, della
Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto, nell'ambito della quale almeno una volta
l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione di esso con
particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche
della formazione e dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
5. Il
presente articolo sostituisce l'art. 6 del CCNL 8 giugno 2000.
capo II
Forme di partecipazione
Art. 7
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le
parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di
violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro
o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e
contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti,
atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico
ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da
comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la
salute fisica e psichica o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso
nell'ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da
escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In
relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del
Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare
adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali
situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi
di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e psichica del
lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza
dell'ambiente di lavoro.
3.
Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6 sono pertanto,
istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto,
specifici Comitati Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i seguenti
compiti:
a)
raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno
del mobbing nei confronti dei dirigenti in relazione alle materie
di propria competenza nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 196 del 2003
in materia di protezione dei dati personali;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dirigente interessato;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le
proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o enti per i
conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione
ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture
esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia
nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto.
5. In
relazione all'attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i
Comitati valuteranno l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali
per la formazione, previsti dagli artt. 32 e 18, rispettivamente, dei
CCNL 5 dicembre 1996 e 10 febbraio 2004 nonché dall'art. 23 del presente
contratto, idonei interventi formativi e di aggiornamento dei dirigenti, che
possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a)
affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza
della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b)
favorire la coesione e la solidarietà dei dirigenti e dipendenti, attraverso una
più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno
degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione
e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
6. I
Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle
Organizzazioni Sindacali della presente area, firmatarie del CCNL, e da un pari
numero di rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene
designato tra i rappresentanti delle aziende o enti, il Vicepresidente dai
componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un
componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati,
di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità,
appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra
le attività dei due organismi.
7. Le
aziende o enti favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli
strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e
pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro
svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la
disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale
sull'attività svolta.
8. I
Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei
Comitati possono essere rinnovati nell'incarico. Per la partecipazione alle
riunioni non è previsto alcun compenso.
CAPO III
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
Art. 8
Norma di rinvio e integrazioni
1.
Per le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ
del 7 agosto 1998, in particolare all'art.10, comma 2 relativo alle modalità di
accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende ed enti nonché ai CCNQ
stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 27 febbraio 2001. Per
il monte complessivo dei permessi orari aziendali spettanti ai dirigenti si fa,
comunque, riferimento al CCNQ vigente nel tempo. In tal senso è modificato il
primo periodo dell'art. 9, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
2. Il
secondo alinea dell'art. 9, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 è sostituito dal
seguente:
"-
dalle componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla
contrattazione nazionale;"
Art. 9
Coordinamento Regionale
1. Ferma
rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell'art.
40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore
del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali
firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle
seguenti materie relative:
a)
all'utilizzo delle risorse regionali di cui all'art. 53;
b)
alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua,
comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) le
metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori
oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale
(art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 confermato dall'art. 49,
comma 2, 1° e 2° alinea del presente contratto);
d)
alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione
organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo
di essa ai sensi dell'art. 53 del CCNL 8 giugno 2000;
e) ai
criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che
devono essere adottati preventivamente dalle aziende , ai sensi dell'art. 25,
comma 5;
f) ai
criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standards
finalizzati all'individuazione dei volumi prestazionali riferiti all'impegno,
anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e
correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni di
cui al D.lgs. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
g) ai
criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività
connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire
la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto
tenuto anche conto dell'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle
tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
h)
all'applicazione dell'art. 17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a regolare la
mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione
aziendale attuati ai sensi del comma 4;
i) ai
criteri generali per l'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera
professione di cui all'art. 4, comma 2 lett. G), di norme idonee a garantire che
l'esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all'andamento
delle liste di attesa.
2. Le
parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo
regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di
relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le
modalità di cui all'art. 5. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il
termine di 120 giorni, si applica l'art. 5 comma 2.
3.
Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1 rimangono, comunque, ferme tutte
le regole contrattuali stabilite per la formazione e l'incremento dei fondi dai
CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51 e 52 del I biennio e 8 e 9 del II biennio)
nonché dall'art. 36 del CCNL 10 febbraio 2004, confermate dagli artt. 49, 50, 51
e corrispondenti fondi dell'art. 52.
4.
Ferma rimanendo l'autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali
regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le OO.SS di
categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di
confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli
istituti disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica dello stato
di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze
dell'applicazione dell'art. 7 e degli artt. 49, 51 e corrispondenti fondi
dell'art. 52, solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il
confronto riguarderà, comunque, la verifica dell'entità dei finanziamenti dei
fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza
delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a
riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale,
assunti in applicazione del D.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità,
fermo restando il valore della spesa regionale.
5. I
protocolli stipulati per l'applicazione del comma 4 saranno inviati all'ARAN per
l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 46 del D.lgs. n. 165 del 2001.
6.
L'art. 7 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
STRUTTURA DEL RAPPORTO DEI DIRIGENTI SANITARI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI,
PSICOLOGI E FARMACISTI
Art. 10
Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari biologi, chimici,
fisici, psicologi e farmacisti
1. A
decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio
2004, n. 138, il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari biologi, chimici,
fisici, psicologi e farmacisti può essere esclusivo o non esclusivo. Dalla
stessa data, è disapplicata la clausola contenuta nel primo periodo dell'art.
13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000.
2. I
dirigenti del comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio
al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del
passaggio decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo all'opzione e sono
regolati dall'art. 12.
3.
Per i dirigenti del comma 1 già a rapporto non esclusivo all'entrata in vigore
della legge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad
applicarsi l'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, salvo che per il termine
dell'opzione anch'essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno.
4.
L'indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non
concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro che, essendo a
rapporto esclusivo, già la percepivano all'entrata in vigore della legge n. 138
del 2004 - salvo che, successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1
gennaio dell'anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. L'indennità
compete, inoltre, nella misura stabilita dall'art. 5, comma 9 del CCNL 8 giugno
2000, II biennio economico 2000 – 2001, a tutti quelli che opteranno per il
rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3, tenuto conto dell'esperienza
professionale maturata alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è effettuata
l'opzione, calcolata secondo le modalità previste dall'art. 11 comma 4, lettera
b) del citato CCNL come integrato dall'art. 24, comma 14, del presente CCNL.
5.
Per l'acquisizione delle fasce successive dell'indennità di esclusività
attribuita ai sensi del comma precedente, si conferma l'art. 5, commi 5 e 6 del
CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
6. Il
rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità dei dirigenti del
comma 1 nello svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'incarico
attribuito e della competenza professionale nell'area e disciplina di
appartenenza.
7. Il
rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l'opzione per il rapporto
di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità nell'ambito
dell'impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali
programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le
aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con
rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili
delle strutture - negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie
delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad
assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.
8.
L'art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
Art. 11
Modifiche ed integrazioni
1. In
attuazione dell'art. 10 i seguenti articoli del CCNL dell'8 giugno 2000, sono
così modificati:
A) Il
comma 2 dell'art. 18 è cosi sostituito:
"2. Nei casi
di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione
di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda, con apposito
atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio
di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine – si
avvale dei seguenti criteri:
a) il
dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice o di alta
specializzazione o comunque, della tipologia c) di cui all'art. 27, con
riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b)
valutazione comparata del curriculum prodotto dei dirigenti interessati
che, limitatamente alle strutture per le quali, ai sensi della vigente normativa
concorsuale, l'accesso è riservato a più categorie professionali, riguarda tutti
gli addetti."
B) Le
indennità mensili previste dal comma 7 dell'art. 18 sono rispettivamente
aggiornate in € 535,05 ed in € 267,52 e sono finanziate con le risorse dei fondi
di cui agli artt. 49, 51 e corrispondenti fondi dell'art. 52 del presente
contratto;
C) A
decorrere dal 30 maggio 2004, il comma 11 dell'art. 27 non è più applicabile ai
dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti,
nel conferimento di nuovi incarichi di direzione di struttura complessa o di
struttura semplice.
Art. 12
Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e
viceversa
1. Le
parti prendono atto che, in prima applicazione, gli effetti della legge 138 del
2004 si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l'opzione da parte dei
dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non
esclusivo. Di conseguenza da tale data:
-
il passaggio
dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o
il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice;
-
l' art. 45
del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato;
-
il
trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti già a
rapporto non esclusivo ai sensi dell'art. 46, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 ed
a tutti i dirigenti che optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro è
indicato nell'allegato 6 tavola 2.
2. Il
passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio
successivo a quello dell'opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti
interessati:
-
i dirigenti
di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio 1999 (ai quali compete
la relativa indennità in luogo degli assegni personali di cui all'art. 38, commi
1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000), dopo l'opzione continuano a percepire tale
indennità senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento
dell'incarico;
-
non compete
la retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizione si
applicano le regole stabilite dall'art. 45;
-
è inibita
l'attività libero – professionale intramuraria;
-
cessa di
essere corrisposta l'indennità di esclusività che – dalla stessa data -
costituisce risparmio aziendale.
3. Il
ritorno dei dirigenti all'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, per
quanto attiene alla retribuzione di posizione e di risultato, è regolato
dall'art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 (integrati dall'art. 10, comma 3, e
dall'art. 54 del presente CCNL). L'indennità di esclusività è corrisposta dal 1
gennaio dell'anno successivo nella medesima misura già percepita all'atto
dell'opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a
carico del bilancio. Per l'acquisizione delle eventuali fasce successive si
applica l'art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
Art. 13
Rapporti di lavoro ad esaurimento
1. I
rapporti di lavoro a tempo parziale, già indicati nell'art. 44, comma 1 del CCNL
8 giugno 2000 ed ancora in essere all'entrata in vigore del presente contratto,
sono mantenuti ad esaurimento, fatto salvo il caso di opzione per il passaggio
al rapporto di lavoro con orario unico, esclusivo o non esclusivo, dei dirigenti
interessati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno e con decorrenza
dal 1 gennaio dell'anno successivo.
2.
Sino all'applicazione del comma 1, ai dirigenti citati è attribuito il
trattamento economico complessivo in godimento applicato dall'azienda o ente per
il rapporto di lavoro a tempo parziale a suo tempo concesso.
3. A
seguito del passaggio a rapporto di lavoro con orario unico, ai dirigenti
interessati è attribuito il trattamento economico complessivo fondamentale ed
accessorio corrispondente al rapporto di lavoro prescelto, esclusivo o non
esclusivo.
4. Le
aziende ed enti fanno fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 del
presente articolo congelando, in misura corrispondente alla spesa – assunzioni
per posti vacanti di dirigente indipendentemente dalla disciplina di
appartenenza - tenuto conto del maggiore numero di ore da effettuarsi per
l'adeguamento dell'orario di lavoro.
CAPO II
ORARIO DI LAVORO
Art. 14
Orario di lavoro dei dirigenti
1.
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, tutti i dirigenti dei
quattro ruoli assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di
lavoro, articolando, con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B),
in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della
struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in
relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. In particolare per i
dirigenti del ruolo sanitario, i volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i
relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse
vengono definiti con le procedure dell'art. 62, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996
nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità
operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti
programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli
obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2 è concordato
con le procedure e per gli effetti dell'art. 62, comma 6 citato. In tale ambito
vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa.
2.
L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore
settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza
raggiunto dai servizi sanitari, amministrativi , tecnici e professionali per
favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali correlate
all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello
aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. Il
conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi
1 e 2 è verificato trimestralmente con le procedure ed ai fini di cui al comma 7
dell'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996.
4.
Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i Dirigenti del comma 1,
quattro ore dell'ora-rio settimanale sono destinate ad attività quali
l'ag-gior-namento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la
ricerca finalizzata, l'ECM ecc., tra le quali non rientra in ogni caso,
per il ruolo sanitario, l'attività assistenziale. Tale riserva di ore non
rientra nei normali turni di lavoro, non può essere oggetto di separata ed
aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma,
anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di
anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per
l'aggiornamento facoltativo, in aggiunta alle assenze di cui all'art. 22, comma
1, primo alinea, del CCNL 5.12.1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in
ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza
e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per
i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate
all'aggiornamento sono dimezzate.
5.
L'azienda, con le procedure di budget del comma 1, può utilizzare, in forma
cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, previste per i
dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti
dal comma precedente, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente
al fine di ridurre le liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi
assistenziali e sanitari definiti con le medesime procedure. Analogamente si può
procedere per i dirigenti degli altri ruoli per il perseguimento degli obiettivi
di loro pertinenza.
6.
Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli
negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, per i dirigenti del ruolo sanitario biologi,
fisici, chimici, psicologi e farmacisti sia necessario un impegno aggiuntivo,
l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'art. 9,
comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può
concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto
dall'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con
le procedure dell'art. 4, comma 2, lett. G). La misura della tariffa oraria da
erogare, per tali prestazioni, è di € 60,00 lordi. Nell'individuazione
dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che
l'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'art. 55 comma 2 è
possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
7.
Sono individuati in sede aziendale, con le procedure di cui al comma 1, i
particolari servizi ospedalieri e territoriali ove sia necessario assicurare la
presenza dei Dirigenti sanitari nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni
della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e
preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, nel rispetto
dell'organizzazione del lavoro in caso di equipes pluriprofessionali, ai
sensi dell'art 16. Con l'ar-ticolazione del normale orario di lavoro nell'arco
delle dodici ore di servizio diurne, la presenza dei predetti dirigenti è
destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel
medesimo periodo orario.
8. I
dirigenti sanitari con rapporto di lavoro non esclusivo, già di I e II livello
dirigenziale, sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 .
9.
Tutti i dirigenti sanitari di cui al comma 1, indipendentemente dall'esclusività
del rapporto, sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta
disponibilità previsti dagli artt. 16 e 17.
10.
Con l'entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l'art. 16 del
CCNL 8 giugno 2000.
Art. 15
Orario di lavoro dei dirigenti
con incarico di direzione di struttura complessa
1.
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i direttori di struttura
complessa assicurano la propria presenza in servizio per garantire il normale
funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo
di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri
dirigenti di cui all'art. 14, per l'espletamento dell'incarico affidato in
relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di
quanto previsto dall'art. 62, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo
svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
2. I
direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano – con
modalità condivise con le aziende ed enti – la pianificazione delle proprie
attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie,
attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni e gli orari dedicati alla attività
libero professionale intramuraria.
3.
Con l'entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l'art. 17 del
CCNL 8 giugno 2000.
Art. 16
Servizio di guardia
1.
Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le
urgenze/ emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli
territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1
lett. B), mediante i servizi di guardia o di pronta disponibilità dei dirigenti
del ruolo sanitario, stabiliti, ove previsto, per disciplina.
2. Il
servizio di guardia è svolto all'interno del normale orario di lavoro. Sino
all'entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico
2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell'orario di servizio possono essere
assicurate con il ricorso al lavoro straordinario, alla cui corresponsione si
provvede con il fondo previsto dall'art. 50, ovvero con il recupero orario. E'
fatto salvo quanto previsto dall'art. 18.
3. Il
servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di
struttura complessa.
4. In
attesa delle linee di indirizzo di cui all'art. 9, comma 1 lett. g), le parti a
titolo esemplificativo rinviano all'allegato n.2 per quanto attiene le tipologie
assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia di unità
operativa tenuto conto delle attività di competenza della presente area.
5. In
coerenza con quanto previsto dall'art. 9 comma 1 lett. f) e g) e con la finalità
di valorizzare le aree del disagio le parti si impegnano altresì a riesaminare
le modalità di retribuzione delle guardie in orario o fuori dell'orario di
lavoro, con il contratto del II biennio economico 2004 - 2005, previo
monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed
enti da effettuarsi a cura dell'ARAN, entro un mese dalla sigla dell'ipotesi di
CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima
obiettiva e puntuale dei relativi costi.
6.
Con l'entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l'art. 18 del
CCNL 5 dicembre 1996.
Art. 17
Pronta disponibilità
1. Il
servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità
del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo
stabilito con le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lett. B),
nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le
situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti
organizzativi delle strutture.
2. Il
servizio di pronta disponibilità è sostitutivo dei servizi di guardia.
3.
Sulla base del piano del comma 1, sono tenuti al servizio di pronta
disponibilità esclusivamente i dirigenti – esclusi quelli di struttura
complessa - in servizio presso unità operative con attività continua e nel
numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le
procedure di cui al comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre
unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia
opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità ovvero se, in relazione,
alla dotazione organica possa essere previsto, in via eccezionale, il servizio
di pronta disponibilità sostitutiva anche per i dirigenti di struttura complessa
con il loro assenso.
4. Il
servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi
ed è organizzato utilizzando di norma dirigenti della stessa unità operativa e
disciplina tenuto conto delle attività di appartenenza della presente area.
5. Il
servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta
disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non
potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci pronte disponibilità
nel mese.
6. La
pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il
turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere
inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla
durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata
viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
7.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un
giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
8. Ai
compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell' art. 50.
9. Le
parti concordano che nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 9, comma
1, lettera g) sono individuate le modalità per il graduale superamento della
pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di
guardia una più ampia tutela assistenziale nelle aree di competenza.
10.
Con l'entrata in vigore del presente contratto è disapplicato l'art. 19 del CCNL
5 dicembre 1996.
Art. 18
Integrazione dell'art. 55 CCNL 8 giugno 2000
1.
Con l'entrata in vigore del presente contratto, dopo il comma 2 dell'art. 55 del
CCNL 8 giugno 2000, è aggiunto il seguente:
"2
bis. Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare - eccedenti gli obiettivi
prestazionali di cui all'art. 14, comma 6 - rientrino i servizi di guardia
notturna, l'applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di
operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo
regionali di cui all'art. 9, comma 1, lett. g), che definiranno la disciplina
delle guardie e la loro durata. E' inoltre necessario che:
-
sia
razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell'azienda per
l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale;
-
siano le
aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita la
utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;
-
sia definito
un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al comma 2 non
superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda, il
quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile;
-
la tariffa
per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00 lordi ".
2. La
presente disciplina, che decorre dall'entrata in vigore del presente contratto,
ha carattere sperimentale ed è soggetta a verifiche e monitoraggio secondo
quanto stabilito nelle linee di indirizzo di cui all'art. 9, comma 1, lett. g).
CAPO III
ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
Art. 19
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
1. Il
dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è
sospeso obbligatoriamente dal servizio con privazione della retribuzione per la
durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della
libertà.
2. Il
dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la
restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per
fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti anche
estranei alla prestazione lavorativa, di tale gravità da comportare, se
accertati, il recesso ai sensi dell'art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996.
3.
L'azienda o ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui
al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dirigente alle medesime
condizioni del comma 2.
4.
Resta fermo l'obbligo di sospensione, ai sensi del comma 4 septies
dell'art. 15, della legge n. 55 del 1990, e successive modificazioni ed
integrazioni, per i casi previsti dalla medesima disposizione nel comma 1,
lettere a) e b), limitatamente all'art. 316 e 316 bis del codice penale, nonché
lettere c) ed f).
5.
Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all'art. 3, comma 1, della
legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione, possono essere applicate
le misure previste dallo stesso art. 3 (trasferimento provvisorio di sede). Per
i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia
concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1,
della citata legge n. 97 del 2001 (sospensione obbligatoria).
6. Al
dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 è corrisposta sino al 30 dicembre
2003 un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata dall'allegato 3 del
CCNL del 5 dicembre 1996. Dal 31 dicembre 2003, l'indennità rimane pari al 50%
della retribuzione indicata nell'allegato n. 4 al presente contratto. Al
dirigente competono inoltre gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione
individuale di anzianità, ove spettanti.
7. In
caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto
dall'art. 653 c.p.p. ed, ove ne ricorrano i presupposti, al dirigente che ne
faccia richiesta si applica anche quanto previsto per le sentenze definitive di
proscioglimento indicate dall'art. 3, comma 57 della legge 350 del 2003, come
modificato dalla legge 126 del 2004.
8.
Ove il proscioglimento sia dovuto ad altri motivi diversi da quelli indicati
nelle norme richiamate al comma 7, fatto salvo il caso di morte del dipendente,
l'azienda valuta tutti i fatti originariamente contestati per i quali non sia
intervenuto il proscioglimento al fine di verificare se sussistano comunque le
condizioni o meno per il recesso.
9. In
caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l'art. 653 c.p.p.. Il
recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato nel rispetto
delle procedure dell'art. 35, commi 1 e 2 del CCNL 5 dicembre 1996. E' fatto
salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
10.
Il dirigente licenziato a seguito di condanna passata in giudicato per delitto
commesso in servizio o fuori servizio (che, pur non attenendo direttamente al
rapporto di lavoro, non ne aveva consentito la prosecuzione neanche
provvisoriamente per la specifica gravità) se successivamente assolto a seguito
di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione,
alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta,
anche in soprannumero, nella medesima disciplina, anzianità, posizione di
incarico e retributiva possedute all'atto del licenziamento. In caso di
premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a
tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di
sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla
presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
11.
Nel caso previsto dal comma 6, quanto corrisposto nel periodo di sospensione
cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al
dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per
servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario.
12.
Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento
penale, ai sensi dei commi da 2 a 5, la stessa conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso
tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente
riammesso in servizio.
13.
La presente disciplina disapplica l'art. 29 del CCNL 5 dicembre 1996.
Art. 20
Comitato dei Garanti
1. Le
parti confermano l'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 che ha istituito il Comitato
dei garanti nel testo integrato a titolo di interpretazione autentica dai CCNL
del 24 ottobre 2001 e 29 settembre 2004. A tal fine precisano che:
-
nel comma 5
dell'art. 23 del CCNL 8 giugno 2000 le parole "improrogabilmente entro 30
giorni" sono sostituite dalle parole "improrogabilmente ed obbligatoriamente
entro sessanta giorni";
-
il parere è
vincolante per l'azienda ed ente ed è richiesto una sola volta al termine delle
procedure previste dall'art. 36, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996.
2. Il
dirigente può richiedere una audizione presso il Comitato dei Garanti da
attuarsi entro il termine di emanazione del parere, del cui esito in ogni caso
il dirigente deve essere obbligatoriamente informato.
3. Il
Comitato dei Garanti si dota di un proprio regolamento di funzionamento.
Art. 21
Copertura assicurativa
1. Le
aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità
civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di
giudizio ai sensi dell'art. 25 del CCNL 8 giugno 2000 per le eventuali
conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro
attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di
rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. Le
aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le
risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di
misura pro-capite da un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall'art. 24,
comma 3 del CCNL dell'8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di
ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza
generale. La trattenuta decorre dall'entrata in vigore della polizza con la
quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata.
3. Le
aziende ed enti informano i soggetti di cui all'art. 10 del CCNL 8 giugno 2000
di quanto stabilito ai sensi del comma 2.
4.
Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa
attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione istituita ai sensi
dell'ex art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
5. Le
aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite
sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti
organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di
lavoro da parte dei dirigenti dei quattro ruoli, nell'ottica di diminuire le
potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di
ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche
un più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali
processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui
all'art. 9 del CCNL 8 giugno 2000.
6.
Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell'art. 24 del CCNL 8 giugno 2000.
NOTA ESPLICATIVA DELL'ART. 21
Le
parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che l'espressione
"ulteriori rischi" del comma 2 può significare tanto la copertura da parte del
dirigente - mediante gli oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali
derivanti dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio
dell'azione di rivalsa da parte dell'azienda o ente in caso di accertamento di
responsabilità per colpa grave.
Art. 22
Disciplina transitoria della mobilità
1. Il
dirigente ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento
previamente individuati (quali ad esempio corsi post – universitari, di
specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di
investimento dell'azienda o ente anche nell'ambito dell'ECM deve impegnarsi a
non accedere alla mobilità volontaria di cui all'art. 20 del CCNL 8 giugno 2000
se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.
2. In
caso di perdurante situazione di carenza di organico, il dirigente neo assunto
non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione
comprensivi del preavviso previsto dall'art. 20, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000.
3. Il
comma 2 entra in vigore il 30 settembre 2005. Sono fatte salve le procedure
dell'art. 20 citato per le domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla
osta dell'azienda o ente di destinazione del dirigente alla data del 29
settembre 2005.
4. In
considerazione dell'eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al
comma 2 nonché del carattere sperimentale della presente norma, la clausola è
soggetta a verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza
contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006.
Art. 23
Formazione ed ECM
1. Ad
ulteriore integrazione di quanto previsto dall'art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996
e dall'art. 18 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, che disciplinano la
formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo, le parti
confermano il carattere fondamentale della formazione continua di cui all'art.
16 bis e segg. del d.lgs. n 502 del 1992 per favorire la quale sono da
individuare iniziative ed azioni a livello regionale e aziendale che incentivino
la partecipazione di tutti gli interessati.
2. La
formazione continua si svolge sulla base delle linee generali di indirizzo dei
programmi annuali e pluriennali individuati a livello nazionale e regionale,
concordati in appositi progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi
dell'art. 4, comma 2, lettera C). Le predette linee e progetti formativi
dovranno sottolineare, in particolare, il ruolo della formazione sul campo e le
ricadute della formazione sull'organizzazione del lavoro.
3.
L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi da parte
dei dirigenti interessati con le cadenze previste dalle vigenti disposizioni
nell'ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate
allo scopo ai sensi dell'art. 18, comma 4 del CCNL 10 febbraio 2004 ivi comprese
quelle eventualmente stanziate dall'Unione Europea. I dirigenti che vi
partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri
sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in particolare,
riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 32 del CCNL del 5 dicembre 1996 come
integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello
regionale.
4.
Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione
continua, le parti concordano che nel caso di impossibilità anche parziale di
rispettare la garanzia prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio
del minimo di crediti formativi da parte dei dirigenti interessati non trova
applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.lgs. 502
del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono
intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione per la durata del
presente contratto.
5.
Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dirigente che senza
giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i
crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione nelle procedure di
conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali, ai
sensi degli artt. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000. Il principio non si applica
nei confronti di dirigenti trasferiti dalle aziende di cui al comma 4.
6.
Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti
formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di malattia superiori
a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i
distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in
servizio del dirigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori periodi di
sospensione previsti da disposizioni regionali in materia.
7. La
formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le
prestazioni professionali di tutti i dirigenti e, quindi, strettamente correlata
ai piani di cui al comma 2. Ove il dirigente prescelga percorsi non rientranti
nei piani suddetti o che non corrispondano alle citate caratteristiche, le
iniziative di formazione - anche quella continua - rientrano nell'ambito della
formazione facoltativa con oneri a carico del dirigente.
Art. 24
Disposizioni particolari
1. L'art.
22 del CCNL 5 dicembre 1996 è così integrato:
-
al termine
del comma 1, ultimo alinea, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
"
Tali permessi possono anche essere concessi per l'effettuazione di testimonianze
per fatti non d'ufficio, nonché per l'assenza motivata da gravi calamità
naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di
servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e
più favorevoli disposti dalle competenti autorità".
-
al termine
del comma 6, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase:
"Tra
queste ultime assumono particolare rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 1967,
n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l'art.
5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i
permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo".
-
al termine
del comma 7, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:
"Le
aziende ed enti favoriscono, altresì, la partecipazione alle riunioni degli
ordini e collegi professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei
relativi organi, senza riduzione del debito orario, al fine di consentire loro
l'espletamento del proprio mandato. Analogamente si procede in caso di nomina a
giudici onorari. "
2.
Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 64 del CCNL del 5 dicembre 1996,
qualora nel corso dell'anno di riferimento nel bilancio si verifichino risparmi
di gestione rispetto alle spese legali dell'anno precedente per diretta ed
esclusiva assunzione del patrocinio da parte dei dirigenti legali, l'azienda o
ente, in attuazione, con le procedure ed alle condizioni dell'art. 43, comma 5
della legge n. 449 del 1997, destina la quota indicata dalla citata disposizione
alla contrattazione integrativa affinché venga ripartita, nell'ambito della
retribuzione di risultato, all'interno dell'unità operativa che ha prodotto il
risparmio e tenuto conto del personale e dei dirigenti anche di altre unità
operative che hanno collaborato.
3.
Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente CCNL, le parti, con
riferimento all'art. 21, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, confermano che nella
normale retribuzione spettante al dirigente durante il periodo di ferie sono
comprese le voci indicate nell'allegato n. 3 che, dalla medesima data,
sostituisce la tabella n. 4 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Al
termine dell'art. 26, comma 4 del CCNL del 5 dicembre 1996, dopo il numero "958"
e prima del punto, sono aggiunte le parole "e successive modificazioni ed
integrazioni". Al medesimo articolo è aggiunto il seguente comma:"5. Ai
dirigenti pubblici chiamati in servizio per le forze di completamento, ai fini
del trattamento economico, si applica quanto previsto dagli artt. 25 e 28 del
d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215."
5. Il
comma 5 dell'art. 68 del CCNL 5 dicembre 1996, come indicato nell'allegato n. 3,
è integrato con le seguenti voci retributive:
-
indennità di
esclusività ove spettante ai sensi dell'art. 15 del CCNL 8 giugno 2000;
-
indennità di
struttura complessa, ove in godimento all'atto del distacco;
-
quote di
retribuzione di risultato da definire in contrattazione integrativa.
6.
Nel comma 11 dell'art. 13 del CCNL 8 giugno 2000, dopo la parola "assenso" e
prima del punto, sono inserite le seguenti parole" che è espresso entro il
termine massimo di trenta giorni".
7.
Nel comma 6 dell'art. 28 del CCNL 8 giugno 2000, dopo il primo periodo è
inserita la seguente frase:" Il contratto è sottoscritto entro il termine
massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In
mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può
procedere al conferimento dell'incarico e le parti riassumono la propria
autonomia negoziale."
8. Ad
integrazione dell'art. 24, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, qualora l'azienda o
ente non possa mettere a disposizione del dirigente il proprio automezzo in
occasione di trasferte o per adempimenti fuori dell'ufficio, il rimborso delle
spese potrà avvenire secondo le tariffe ACI. La differenza rispetto agli attuali
costi di bilancio, previa contrattazione con i soggetti dell'art. 10 del CCNL
dell'8 giugno 2000, sarà finanziata dal fondo per le condizioni di lavoro di cui
all'art. 50 del presente contratto a condizione che ne abbia la necessaria
capienza.
9.
Con riguardo agli art. 28 e 29 del CCNL 8 giugno 2000, ed a titolo di
interpretazione autentica le parti confermano che la durata degli incarichi non
può essere inferiore a quella contrattualmente stabilita rispettivamente dai
commi 10 e 3 delle medesime norme. La durata dell'incarico può essere più breve
solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della
valutazione negativa ai sensi e con la procedura dell'art. 30. Pertanto in tal
modo va intesa la dizione "o per periodo più breve" contenuta nell'art. 29,
comma 3. L'incarico – anche se non ne sia scaduta la durata - cessa altresì
automaticamente al compimento del limite massimo di età, compresa l'applicazione
dell'art. 16 del d.lgs. 503 del 1992 e successive modificazioni.
10.
Per la vigenza del presente contratto è confermata la clausola contenuta nel
comma 4, primo alinea, penultimo periodo, dell'art. 29 del CCNL 8 giugno 2000
alle seguenti condizioni:
-
che le
aziende ed enti abbiano formulato in via preventiva i criteri previsti nel
medesimo comma 4;
-
che siano
state valutate eventuali domande di mobilità di dirigenti da altre aziende o
enti, in possesso dei requisiti richiesti, con esperienza almeno quinquennale
nella qualifica dirigenziale;
-
che il
dirigente abbia almeno tre anni di anzianità nella qualifica dirigenziale ed
abbia superato positivamente la verifica anticipata da parte del Collegio
tecnico di cui all'art. 26;
-
che prima
del conferimento dell'incarico abbia conseguito idoneo attestato in corso di
formazione manageriale la cui durata e caratteristiche siano state individuate
dall'azienda o ente.
11. A
titolo di interpretazione autentica dell'art. 53 del CCNL 5 dicembre 1996 e
dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, con riguardo alle modalità di composizione
della retribuzione di posizione complessiva di ciascun dirigente, le parti
precisano che essa è definita in azienda sulla base della graduazione delle
funzioni. La retribuzione di posizione minima contrattuale prevista dalle citate
disposizioni (e stabilita dalle disposizioni dei CCNL succedutisi nel tempo), è
corrisposta, quindi, quale anticipazione di detta retribuzione e, pertanto, è
assorbita nel valore economico complessivo successivamente attribuito
all'incarico in base alla graduazione delle funzioni, nel rispetto della
disponibilità dell'apposito fondo. Ne deriva che alla retribuzione minima
contrattuale si aggiunge la somma mancante al valore complessivo dell'incarico
stabilito in azienda con l'unica garanzia che il valore dell'incarico, in ogni
caso, non può essere inferiore al minimo contrattuale già percepito. Si rinvia,
per chiarezza, all'esempio dell'allegato n. 4.
12.
Ai fini di una corretta applicazione dell'art. 40, comma 8 del CCNL 8 giugno
2000, relativo all'attribuzione ai dirigenti di un incarico diverso a seguito
dei processi di ristrutturazione delle aziende ed enti, le parti ritengono
opportuno richiamare le procedure previste dai vigenti contratti collettivi
prima di modificare l'incarico:
-
obbligo
della consultazione delle componenti delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del contratto collettivo vigente ai sensi dell'art. 6, comma 1,
lettera C) prima della ridefinizione delle dotazioni organiche mediante l'atto
aziendale;
-
verifica in
contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 4, commi 2, lettera F e 3, delle
implicazioni del processo di riorganizzazione sulla posizione di lavoro dei
dirigenti ed, in particolare, sugli incarichi loro conferiti, al fine di
rinvenire, nell'ambito degli strumenti contrattuali, soluzioni di giusto
equilibrio che tengano conto della valutazione riportata;
-
applicazione
dell'art. 30, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, ove ne ricorrano le condizioni
ed i requisiti, per evitare situazioni di esubero in generale o di perdita
dell'incarico da parte dei dirigenti anche di struttura complessa. A tal fine la
parola "ultima" del periodo finale del comma 1 della citata disposizione è
abrogata;
-
applicazione
del citato art. 30 o dell'art. 17 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 per
i dirigenti in eccedenza tenuto conto dell'art. 9, comma 1, lettera h) del
presente contratto.
13.
Ad integrazione dell'art. 40, comma 10 del CCNL 8 giugno 2000 e con decorrenza
dall'entrata in vigore del presente contratto si precisa che il valore minimo
delle fasce di incarico coincide con la retribuzione di posizione minima
contrattuale prevista dalle tavole di cui agli art. 44 e 45, in relazione alle
tipologie degli incarichi e rapporto di lavoro ivi indicati.
14.
Le parti concordano che l'anzianità complessiva con rapporto di lavoro a tempo
determinato ed indeterminato prevista dall'art. 11, comma 4, lettera b) del CCNL
8 giugno 2000, II biennio, deve essere stata maturata senza soluzione di
continuità quali dirigenti presso le aziende ed enti del comparto.
15.
Il comma 8, lettera b) dell'art. 10 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004, è
così sostituito:
-
" - tutta la
durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed
incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del
comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto.
L'aspettativa prevista dall'art. 23 bis del d.lgs. 165 del 2001 per attuare la
mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l'incarico
sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali
pubblici dei paesi dell'Unione stessa o da Organismi internazionali. L'incarico
già conferito al dirigente dall'azienda o ente che concede l'aspettativa è
sospeso per la durata dell'aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento
del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l'assenza, in rapporto alla
durata dell'aspettativa, si applica l'art. 18, comma 1 o 5 del CCNL 8 giugno
2000."
16.
La disciplina dell'art. 9 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 è estesa
anche ai casi di donazione di organo tra vivi.
17.
All'art. 20 del CCNL 10 febbraio 2004, sono apportate le seguenti integrazioni e
modifiche:
-
al comma 3
prima del punto e dopo la parola in godimento sono aggiunte le seguenti parole :
"e, nei casi previsti, il trattamento di missione per un periodo non superiore a
sei mesi";
-
al comma 5,
prima del punto e dopo la data "1996"sono aggiunte le seguenti parole: "e l'art.
21, commi da 6 a 8 del CCNL 8 giugno 2000".
18.
Al termine del comma 2, dell'art. 28 del CCNL 10 febbraio 2004 dopo le parole
"di regola entro il mese successivo" sono aggiunte le parole "tenuto conto delle
ferie maturate e non fruite".
19.
All'art. 37, comma 3 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 dopo le parole di
cui all'art. 3" vanno aggiunte le parole "ed all'art. 4" omesse per errore
materiale.
20. L'art.
42, comma 6 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 si applica anche ai
profili di assistente sociale.
CAPO IV
VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
Art. 25
La
verifica e valutazione dei dirigenti
1. La
valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di
raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa - è
caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. Le
aziende ed enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente
assunti in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 286 del
1999, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati e, per l'applicazione dell'art. 26, comma
2, anche dell'attività professionale svolta dai dirigenti, in relazione ai
programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e
strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali i
processi di valutazione di cui al presente capo – affidati al Collegio tecnico
ed al Nucleo di valutazione - si articolano e garantendo, in ogni caso, una
seconda istanza di valutazione. A tal fine si rinvia, a titolo esemplificativo,
all'allegato n. 5.
3. La
valutazione avviene annualmente ed al termine dell'incarico o, comunque, per le
altre finalità indicate all'art. 26.
4. I
risultati finali della valutazione annuale ed al termine dell'incarico
effettuata dai competenti organismi di verifica sono riportati nel fascicolo
personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti dai dirigenti annualmente per
le finalità previste dall'art. 26, comma 3, lettere a) e b) sono parte
integrante degli elementi di valutazione delle aziende ed enti per la conferma o
il conferimento di qualsiasi tipo di incarico o per l'acquisizione degli altri
benefici previsti dall'art. 26, comma 2.
5. Le
aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di
valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze
organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione
nell'ambito dei meccanismi e sistemi di cui al comma 2, tenuto conto dell'art.
9, comma 1, lett. e). Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto
di concertazione con i soggetti di cui all'art. 10, comma 2 del CCNL 8 giugno
2000.
6. Le
procedure di valutazione del comma 4 devono essere improntate ai seguenti
principi:
a)
trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo
di motivazione della valutazione espressa;
b)
informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la
comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza;
c)
diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in
prima istanza effettua la proposta di valutazione sulla quale l'organismo di
verifica è chiamato a pronunciarsi;
7.
L'oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi
specifici riferiti alle singole professionalità (che, per la dirigenza del ruolo
sanitario, riguardano anche l'area e disciplina di appartenenza) ed ai relativi
criteri di verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure e
distinte finalità delle valutazioni di cui agli articoli successivi ed è
costituito, in linea di principio, dagli elementi indicati negli artt. 27 e 28,
ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalità del comma 5.
8. Il
presente articolo sostituisce l'art. 32 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 26
Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei
dirigenti
1.
Gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti sono:
a) il
Collegio tecnico;
b) il
Nucleo di valutazione;
2.
Il Collegio tecnico
procede alla verifica e valutazione:
a) di
tutti i dirigenti alla scadenza dell'incarico loro conferito in relazione alle
attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti;
b) di
tutti i dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di
servizio;
c)
dei dirigenti biologi, fisici, chimici, psicologi e farmacisti con esperienza
ultraquinquennale in relazione all' indennità di esclusività.
3.
Il Nucleo di valutazione
procede alla verifica e valutazione annuale:
a)
dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed anche di
struttura semplice;
b)
dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi
affidati, anche ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato.
4.
L'organismo di cui al comma 3 opera sino alla eventuale applicazione da parte
dell'azienda, dell'art. 10, comma 4 del d.lgs. n. 286 del 1999.
5. Il
presente articolo sostituisce l'art. 31 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 27
Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti
1. La
valutazione annuale da parte del nucleo di valutazione riguarda:
1)
Per i dirigenti di struttura complessa e di struttura semplice:
a) la
gestione del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse umane e
strumentali effettivamente assegnate in relazione agli obiettivi concordati e
risultati conseguiti;
b)
ogni altra funzione gestionale espressamente delegata in base all'atto
aziendale;
c)
l'efficacia dei modelli gestionali adottati per il raggiungimento degli
obiettivi annuali;
2)
Per tutti gli altri dirigenti:
a)
l'osservanza delle direttive per il raggiungimento dei risultati in
relazione all'incarico attribuito;
b) il
raggiungimento degli obiettivi prestazionali quali – quantitativi espressamente
affidati;
c)
l'impegno e la disponibilità correlati all'articolazione dell'orario di lavoro
rispetto al conseguimento degli obiettivi.
2.
L'esito positivo della valutazione annuale di cui al comma 1 comporta
l'attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata secondo
le procedure di cui all'art. 62, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre 1996.
3.
L'esito positivo delle verifiche annuali concorre, inoltre, assieme agli altri
elementi, anche alla formazione della valutazione da attuarsi alla scadenza
degli incarichi dirigenziali e per le altre finalità previste dall'art. 26,
comma 2.
4. Il
presente articolo sostituisce l'art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 28
Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali
svolte e dei risultati raggiunti
1. La
valutazione del Collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti e tiene conto:
a)
della collaborazione interna e livello di partecipazione multi - professionale
nell'organizzazione dipartimentale;
b)
del livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle
attività e qualità dell'apporto specifico;
c)
dei risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza
e qualità delle prestazioni, all' orientamento all'utenza, alle certificazioni
di qualità dei servizi;
d)
dell'efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli
obiettivi;
e)
della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di
generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una
equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi
prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali;
f)
della capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e
procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e
modalità nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi
affidati nonché i processi formativi e la selezione del personale;
g)
della capacità di promuovere, diffondere, gestire ed implementare linee guida,
protocolli e raccomandazioni diagnostico terapeutiche aziendali;
h)
delle attività di ricerca clinica applicata, delle sperimentazioni, delle
attività di tutoraggio formativo, di docenza universitaria e nell'ambito dei
programmi di formazione permanente aziendale;
i)
del raggiungimento del minimo di credito formativo di cui all'art. 16 ter,
comma 2 del d.lgs. 502 del 1992, tenuto conto dell'art. 23, commi 4 e 5;
j)
del rispetto del codice di comportamento allegato n. 1 del presente contratto,
tenuto conto anche delle modalità di gestione delle responsabilità dirigenziali
e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici ove previsti.
2.
L'esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico, produce i
seguenti effetti:
a)
per i dirigenti di struttura complessa o semplice, alla scadenza dell'incarico
realizza la condizione per la conferma nell'incarico già assegnato o per il
conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo
gestionale ed economico. Per gli altri dirigenti realizza la condizione per la
conferma o il conferimento di nuovi incarichi di pari o maggior rilievo
professionale economico o di struttura semplice;
b)
per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno:
-
la
attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di
controllo, nonché di direzione di strutture semplici (art. 4, comma 2 del CCNL 8
giugno 2000, II biennio);
-
la
rideterminazione:
1) per tutti
della retribuzione di posizione minima contrattuale (artt. 3, comma 1, e 4,
comma 2);
2)
per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, della fascia
di indennità di esclusività immediatamente superiore (art. 5, comma 5);
3)
per i dirigenti appartenenti ai ruoli sanitario (esclusi quelli nominati nel
punto precedente), professionale, tecnico ed amministrativo, della maggiorazione
della retribuzione di posizione (art. 11, comma 3).
In ogni caso
la retribuzione di posizione minima dei punti 1) e 3), il cui valore è indicato
per tutti nel tempo dalle tavole degli artt. da 37 a 40, dopo il 31 dicembre
2003 è rideterminata nella misura prevista agli artt. 44 e 45 ferma rimanendo la
modalità di finanziamento stabilita dall'art. 8, comma 4 del CCNL 8 giugno 2000,
II biennio;
c)
per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, che hanno già
superato il quinquennio, il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di
esclusività al maturare dell'esperienza professionale richiesta (art. 5, comma 5
CCNL 8 giugno 2000, II biennio).
3. Il
rinnovo, la conferma o il conferimento degli incarichi di cui al comma 2,
lettere a) e b), primo alinea, avviene nel rispetto della durata prevista dagli
art. 28, comma 10, e 29, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000.
4. Il
presente articolo sostituisce l'art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 29
La
valutazione negativa
1.
L'accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei distinti e
specifici processi di valutazione dell'art. 26, prima della formulazione del
giudizio negativo, deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono
essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona
di fiducia.
2.
L'accertamento della responsabilità dirigenziale che rilevi scostamenti rispetto
agli obiettivi e compiti professionali propri dei dirigenti, come definiti a
livello aziendale, comporta l'assunzione di provvedimenti che devono essere
commisurati:
a)
alla posizione rivestita dal dirigente nell'ambito aziendale;
b)
all'entità degli scostamenti rilevati.
Art. 30
Effetti della valutazione negativa dei risultati
1.
Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice
previo esperimento della procedura di cui all'art. 29, l'accertamento delle
responsabilità dirigenziale rilevato dal nucleo di valutazione seguito delle
procedure di verifica annuali in base ai risultati negativi della gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza delle
direttive ed all'operato non conforme ai canoni di cui all'art. 27, comma 1,
punto 1), può determinare:
a)
perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo
all'anno della verifica;
b) la
revoca dell'incarico prima della sua scadenza e l'affidamento di altro tra
quelli ricompresi nell'art. 27 comma 1, lett. a), b) o c) del CCNL 8 giugno
2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma
4. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca di
tale incarico comporta l' attribuzione dell'indennità di esclusività della
fascia immediatamente inferiore nonché la perdita dell'indennità di struttura
complessa;
c) in
caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell'incarico
assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli
incarichi ricompresi nell'art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico
inferiore a quello revocato, fatta salva l'applicazione del comma 5.
2.
Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'art. 27, comma 1
lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell'art.
29, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto alla inosservanza
delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1,
punto 2, può determinare:
a)
perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo
all'anno della verifica;
b) la
revoca anticipata dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli previsti
dall'art. 27, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000 di valore economico inferiore a
quello in atto con le procedure del comma 4;
c) in
caso di responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta
salva l'applicazione del comma 5.
3.
Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall'art. 27, comma
1, lett. d) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell'art.
29, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto alla inosservanza
delle direttive ed all'operato non conforme ai canoni dell'art. 27, comma 1,
punto 2, può determinare la perdita , in tutto o in parte, della retribuzione di
risultato con riguardo all'anno della verifica.
4.
L'azienda o ente può disporre la revoca dell'incarico prevista dai commi 1 e 2,
lettere b) e c) prima della sua scadenza, mediante anticipazione della verifica
e valutazione da parte del Collegio tecnico ai sensi dell'art. 31, solo a
partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva. Nell'attribuzione di un
incarico di minor valore economico è fatta salva la componente fissa della
retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dall'entrata in
vigore del presente contratto la nuova retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla
misura massima del 40% ai sensi degli artt. 44 e 45. Sono fatti salvi eventuali
conguagli rispetto a quanto già percepito.
5. La
responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi accertata con le
procedure di cui ai commi precedenti e fondata su elementi di particolare
gravità, può costituire giusta causa di recesso da parte dell'azienda nei
confronti di tutti i dirigenti destinatari del presente articolo, previa
attuazione delle procedure previste dagli art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996 e
dall'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000, come integrato dall'art. 20 del
presente contratto.
6. Il
presente articolo sostituisce l'art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.
Art. 31
Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei
risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti
1.
L'esito negativo del processo di verifica e valutazione delle attività
professionali svolte dai dirigenti e dei risultati raggiunti affidato al
Collegio tecnico è attuato con le procedure di cui all'art. 29.
2. Il
dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la verifica alla
scadenza dell'incarico non è confermato. Lo stesso è mantenuto in servizio con
altro incarico tra quelli professionali compresi nell'art. 27, lett. b) o c) del
CCNL 8 giugno 2000, congelando contestualmente un posto vacante di dirigente. Il
mantenimento in servizio comporta per il dirigente interessato la perdita
dell'indennità di struttura complessa ove attribuita e l' attribuzione
dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore.
3.
Nei confronti dei restanti dirigenti, compresi quelli con incarico di direzione
di struttura semplice, il risultato negativo della verifica del comma 1 non
consente la conferma nell'incarico già affidato e comporta l'affidamento di un
incarico tra quelli della tipologia c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 di
minor valore economico nonché il ritardo di un anno, per i biologi, chimici,
fisici, psicologi e farmacisti, nella attribuzione della fascia superiore
dell'indennità di esclusività di cui all'art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000,
II biennio, ove da attribuire nel medesimo anno.
4.
Per i dirigenti con meno di cinque anni, il risultato negativo della verifica
del comma 1 al termine del quinquennio comporta per tutti il ritardo di un anno
nel conferimento di un nuovo incarico tra quelli ricompresi nelle tipologie b) e
c) dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 nonché delle disposizioni del CCNL in
pari data relativo al II biennio:
-
per tutti
nell'applicazione dell'art. 4, comma 2;
-
per i
biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, nell'applicazione dell'art. 5,
comma 5;
-
per i
dirigenti dei ruoli sanitario (esclusi quelli del precedente alinea)
professionale, tecnico ed amministrativo nell'applicazione dell'art. 11, comma
3.
5. In
tutti i casi di attribuzione di un incarico di minor valore economico, sino al
30 dicembre 2003, è fatta salva la componente fissa della retribuzione di
posizione minima contrattuale. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
contratto la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, in
caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura massima del 40% ai
sensi degli artt. 44 e 45. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a
quanto già percepito.
6.
Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 è, comunque, fatta salva la facoltà di
recesso dell'azienda o ente ai sensi dell'art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996.
7. I
dirigenti di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti ad una nuova verifica l'anno
successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi della valutazione
con riguardo alle indennità. In presenza delle condizioni organizzative che lo
consentono, è fatta salva la facoltà delle aziende ed enti, dopo tale periodo ed
in base alla predetta verifica, di conferire ai dirigenti del comma 4 uno degli
incarichi di cui all'art. 27 lettera c).
Il
presente articolo sostituisce l'art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.
Art.
32
Norma finale del sistema di valutazione
1. Il
sistema di valutazione previsto dal presente contratto, a modifica ed
integrazione di quanto stabilito dagli articoli da 31 a 34 del CCNL 8 giugno
2000, deve essere attuato a regime entro il 30 novembre 2005.
BIENNIO ECONOMICO 2002 - 2003
PARTE II
Trattamento Economico
TITOLO I
Trattamento Economico
CAPO I
Struttura della retribuzione
Art. 33
Struttura della retribuzione dei dirigenti
1. La
struttura della retribuzione dei dirigenti dei quattro ruoli si compone delle
seguenti voci:
A)
TRATTAMENTO FONDAMENTALE:
1)
stipendio tabellare;
2)
indennità integrativa speciale, confermata nella misura attualmente percepita,
salvo quanto disposto dall'art. 34;
3)
retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
4)
retribuzione di posizione minima contrattuale - di parte fissa e variabile -
prevista dagli artt. da 37 a 40 in relazione al rapporto di lavoro in atto, sino
al 30 dicembre 2003. Dal 31 dicembre 2003, retribuzione di posizione minima
contrattuale unificata ai sensi degli artt. 44 e 45;
5)
Assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti norme contrattuali;
B)
TRATTAMENTO ACCESSORIO:
1)
retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - sulla base della
graduazione delle funzioni, ove spettante;
2)
indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 41
del CCNL 8 giugno 2000;
3)
retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996;
4)
retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante;
5)
specifico trattamento economico ove in godimento quale assegno personale (art.
39, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000);
2.
Per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti l'indennità di
esclusività costituisce un elemento distinto della retribuzione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 5, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.
3. Ai
dirigenti , ove spettante, è corrisposto anche l'assegno per il nucleo
familiare, ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive
modificazioni.
4.
Per le voci del trattamento economico – fondamentale ed accessorio - di
competenza dei dirigenti dei quattro ruoli, compresi i rapporti ad esaurimento
si rinvia all'allegato n. 6.
Art. 34
Indennità Integrativa Speciale
1. A
decorrere dall'1 gennaio 2003 cessa di essere corrisposta l'indennità
integrativa speciale in godimento in quanto conglobata nello stipendio tabellare.
CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E
FARMACISTI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO NONCHE' DEGLI ALTRI
DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO
E
DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
Art. 35
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2002 - 2003
1.
Dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, lo stipendio tabellare previsto per i
dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti , a rapporto
esclusivo e non esclusivo, e degli altri dirigenti del ruolo sanitario e dei
ruoli professionale, tecnico ed amministrativo dall'art. 35, del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004, è incrementato di € 70,40 lordi mensili. Dalla
stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è
rideterminato in € 21.141,56.
2.
Dal 1 gennaio 2003 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è
incrementato:
-
di ulteriori
€ 81,50 lordi mensili;
-
dell'importo
lordo mensile dell'indennità integrativa speciale in godimento, pari ad €
552,53, che dalla medesima data cessa di essere corrisposta.
Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, è rideterminato in € 28.750,00.
3.
Gli stipendi tabellari annui lordi di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposti
mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la
tredicesima mensilità.
Art. 36
Indennità
1.
L'indennità per incarico di direzione di struttura complessa prevista dall'art.
41 del CCNL 8 giugno 2000 per i dirigenti dei quattro ruoli incaricati dal 31
luglio 1999, in base alle disponibilità dei fondi di cui all'art. 50 e 9 dei
CCNL 8 giugno 2000, I e II biennio, rimane fissata nelle misure che vanno da un
minimo di € 6.837,89 ad un massimo di € 9.432,05.
2.
L'indennità di esclusività dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti rimane fissata nelle seguenti misure:
-
Dirigente con incarico di struttura complessa € 16.523,52
-
Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL
8
giugno 2000, I biennio economico, ed esperienza
professionale nel SSN superiore a 15 anni € 11.804,14
-
Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL
8
giugno 2000, I biennio economico, ed esperienza
professionale nel SSN tra 5 e 15 anni € 5.072,12
-
Dirigente con esperienza professionale
nel
SSN sino a 5 € 1.497,73
3. Le
indennità di cui ai commi precedenti sono annue, fisse e ricorrenti e sono
corrisposte mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si
aggiunge la tredicesima mensilità.
CAPO III
BIENNIO 2002 – 2003
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE DEI DIRIGENTI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E FARMACISTI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO
Art. 37
La retribuzione di posizione minima dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo
1. Alla data del 31 dicembre 2001, per i dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre 1996 relativo al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta così fissata:

2. A
decorrere dall'1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono
attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

3. A
decorrere dall'1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono
attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:

4. Gli
incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base
della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di
posizione complessivamente attribuita indipendentemente dalla sua composizione
storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7.
5. Il
fondo dell' art. 49 e il corrispondente fondo dell'art. 52, alle date indicate
dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma
corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione
alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
6. La
retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui
totale è indicato nell'ultima colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in
tale misura sino al 30 dicembre 2003 e, sino alla predetta data, resta
disciplinata dall'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000.
7. La
retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta
mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la
tredicesima mensilità.
Art. 38
La
retribuzione di posizione minima per i dirigenti biologi, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo
1. Al 31 dicembre 2001, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti del ruolo sanitario a rapporto di lavoro non esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti fissa e variabile, tenuto conto dei tagli previsti dall'art. 47 del CCNL 8 giugno 2000, nonché degli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio come integrati dall'art. 37, comma 2 del CCNL 10 febbraio 2004, risulta cosi fissata:

2. A
decorrere dall'1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono
attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

3. A decorrere dall'1 gennaio 2003 alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:

1. Gli
incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente residua dopo i tagli
effettuati ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL 8 giugno 2000. In
tal caso si aggiungono alla retribuzione di posizione rimasta complessivamente
attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per
gli esempi si rinvia all'allegato n. 7.
2. Il
fondo dell'art. 49 e il corrispondente fondo dell'art. 52, alle date indicate
dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma
corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione
alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
3. La
retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui
totale è indicato nell'ultima colonna della tavola del comma 3, è corrisposta in
tale misura sino al 30 dicembre 2003. A tale data anche i dirigenti con meno di
cinque anni a rapporto non esclusivo ed assunti entro il 31 dicembre 1998 (data
ultima per poter mantenere tale rapporto) raggiungono, per effetto dell'art. 4
comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio la retribuzione di posizione minima
contrattuale nella misura utile ai fini del conglobamento di cui all'art. 41.
Sino alla predetta data la retribuzione di posizione è disciplinata
dall'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000.
4. La
retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta
mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la
tredicesima mensilità.
CAPO IV
BIENNIO 2002 – 2003
LA
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE
DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO, TECNICO, PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO
Art. 39
La
retribuzione di posizione minima per i dirigenti dei ruoli tecnico e
professionale
1.
Alla data del 31 dicembre 2001, per i dirigenti del ruolo tecnico e
professionale, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due
componenti fissa e variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre
1996 relativo al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3, 4
e 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, risulta cosi fissata:

2. A
decorrere dall'1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono
attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

3. A decorrere dall'1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:

4.
Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base
della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di
posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua
composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7.
5. Il
fondo dell'art. 49 e il corrispondente fondo dell'art. 52, alle date indicate
dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma
corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione
alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
6. La
retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui
totale è indicato nell'ultima colonna della tabella del comma 3, è corrisposta
in tale misura sino al 30 dicembre 2003 e, sino alla predetta data, resta
disciplinata dall'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000.
7. La
retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta
mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la
tredicesima mensilità.
Art. 40
La
retribuzione di posizione per i dirigenti delle professioni sanitarie e del
ruolo amministrativo
1.
Alla data del 31 dicembre 2001, per i dirigenti delle professioni sanitarie e
del ruolo amministrativo per i dirigenti di cui all'art. 41 del CCNL integrativo
del 10 febbraio 2004, la retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due
componenti fissa e variabile, indicata nella tabella all. 1 del CCNL 5 dicembre
1996 relativo al II biennio economico 1996 - 1997, tenuto conto degli artt. 3, 4
e 11 comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, e dell'art. 41, comma 8 del
CCNL 10 febbraio 2004 risulta così fissata:

2. A decorrere dall'1 gennaio 2002, alla retribuzione di posizione del comma 1 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

3. A decorrere dall'1 gennaio 2003, alla retribuzione di posizione del comma 2 sono attribuiti i seguenti ulteriori incrementi annui lordi:

4.
Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base
della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di
posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua
composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato n. 7.
5. Il
fondo dell'art. 49 e il corrispondente fondo dell'art. 52, alle date indicate
dai commi 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma
corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione
alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
6. La
retribuzione di posizione minima contrattuale nelle due componenti, il cui
totale è indicato nell'ultima colonna della tabella del comma 3, è corrisposta
in tale misura sino al 30 dicembre 2003 e, sino alla predetta data, resta
disciplinata dall'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000.
7. La
retribuzione di posizione è lorda, fissa e ricorrente ed è corrisposta
mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la
tredicesima mensilità.
CAPO V
NUOVI STIPENDI TABELLARI
E
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE
DEI DIRIGENTI DEI QUATTRO RUOLI DAL 31 DICEMBRE 2003
Art. 41
Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo sanitario biologi, chimici,
fisici, psicologi e farmacisti con rapporto esclusivo. Conglobamenti
1. A
decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo
della 13^ mensilità, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo
è fissato in € 38.198,00 annui lordi.
2. A
decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti del comma 1 con anzianità di
servizio pari o superiore ai cinque anni, nel trattamento economico del comma 1,
sono conglobate e riassorbite le seguenti voci :
- per
€ 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare
annuo dell'art. 35, comma 2, comprensivo per € 7.182,88, dell'intera misura
dell'indennità integrativa speciale annua dell'art. 41;
- per
€ 5.578,82 (€ 6.043,73 comprensiva della 13^ mensilità) la retribuzione di
posizione minima contrattuale annua degli artt. 37 e 38 con la corrispondente
riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art. 49;
- per
€ 1.008,44 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in
misura annua pro-capite del fondo dell'art. 51.
3. A
decorrere dal 31 dicembre 2003, per i dirigenti biologi, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti con rapporto esclusivo ed anzianità di servizio inferiore
a cinque anni, nel trattamento economico del comma 1 sono conglobate e
riassorbite le seguenti voci:
- per
€ 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare
annuo di cui dell'art. 35, comma 2, comprensivo per € 7.182,88 dell' intera
misura dell'indennità integrativa speciale annua dell'art. 37;
- per
€ 4.024,53 (€ 4.359,91 comprensiva della 13^ mensilità) la retribuzione di
posizione minima contrattuale annua dell'art. 37 con la corrispondente riduzione
in misura pro-capite del fondo previsto dall'art. 49;
- per
€ 1.008,44 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in
misura annua pro-capite del fondo dell'art. 51;
- per
€ 1.190,75 le risorse della RIA (retribuzione individuale di anzianità) dei
dirigenti cessati dal servizio che già dal 1 gennaio 1998 confluiscono nel fondo
di cui all'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000, quale anticipazione dell'incremento
della retribuzione di posizione di equiparazione attribuibile al raggiungimento
del quinquennio ai sensi degli artt. 3 e 4 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio;
- per
€ 493,07 (comprensivi della tredicesima mensilità) le risorse economiche
regionali dell'art. 53.
4. Ai
fini dei conguagli derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 per la quota
della retribuzione di posizione e di risultato conglobata nulla è dovuto al
dirigente al quale rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il
conglobamento. Ove la retribuzione di risultato sia stata corrisposta in data
successiva al 31 dicembre 2003, essa è anticipata a tale data e successivamente
conguagliata ai sensi del presente comma.
5. Ai
dirigenti assunti dal 31 dicembre 2003 è attribuito lo stipendio tabellare annuo
lordo del comma 1.
Art. 42
Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti del ruolo tecnico e professionale.
Conglobamenti
1. A
decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo
della 13^ mensilità, per i dirigenti del ruolo tecnico e professionale è fissato
in € 38.198,00 annui lordi.
2. A
decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti dei ruoli tecnico e professionale
con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel trattamento
economico del comma 1, sono conglobate e riassorbite le seguenti voci:
- per
€ 28.750,00, (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare
annuo dell'art. 35, comma 2, comprensivo per € 7.182,88 dell' intera misura
dell'indennità integrativa speciale annua dell'art. 34;
- per
€ 5.678,92 (€ 6.152,16 comprensiva della 13^ mensilità) la retribuzione di
posizione minima contrattuale annua degli artt 39 e 40 con la corrispondente
riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall'art. 49 e corrispondente
fondo dell'art. 52;
- per
€ 900,00 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura
annua pro-capite del fondo dell'art. 51 e corrispondente fondo dell'art. 52.
3. A
decorrere dal 31 dicembre 2003, per i dirigenti del comma 1 con anzianità di
servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico ivi previsto sono
conglobate e riassorbite le seguenti voci:
- per
€ 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare
annuo dell'art. 35, comma 2, comprensivo per € 7.182,88 dell' intera misura
dell'indennità integrativa speciale annua dell'art. 34;
- per
€ 3.990,13 (€ 4.322,64 comprensivi della 13^ mensilità) la retribuzione di
posizione minima contrattuale annua dell'art. 39 con la corrispondente riduzione
in misura pro-capite del fondo previsto dall'art. 49;
- per
€ 900,00 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura
annua pro-capite del fondo dell'art. 51 e corrispondente fondo dell'art. 52;
- per
€ 579,24 le risorse della RIA (retribuzione individuale di anzianità) dei
dirigenti cessati dal servizio che già dal 1 gennaio 1998 confluiscono nel fondo
di cui all'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000, quale anticipazione dell'incremento
della retribuzione di posizione di equiparazione attribuibile al raggiungimento
del quinquennio ai sensi degli artt. 3 e 4 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio;
- per
€ 1.250,29 (comprensivi della tredicesima mensilità) le risorse economiche
regionali dell'art. 53.
4. Ai
fini dei conguagli derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 per la quota
della retribuzione di posizione e di risultato conglobata nulla è dovuto al
dirigente al quale rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il
conglobamento. Ove la retribuzione di risultato sia stata corrisposta in data
successiva al 31 dicembre 2003, essa è anticipata a tale data e successivamente
conguagliata ai sensi del presente comma.
5. Ai
dirigenti assunti dal 31 dicembre 2003 è attribuito lo stipendio tabellare annuo
lordo del comma 1.
Art. 43
Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo
(art. 41 CCNL 10 febbraio 2004). Conglobamenti
1. A
decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo
della 13^ mensilità, per i dirigenti delle professioni sanitarie del ruolo
sanitario e per quelli del ruolo amministrativo è fissato in € 38.198,00 annui
lordi.
2. A
decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti del ruolo amministrativo con
anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel trattamento economico
del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti voci:
- per
€ 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare
annuo dell'art. 35, comma 2, comprensivo per € 7.182,88 dell'intera misura
dell'indennità integrativa speciale annua dell'art. 34;
- per
€ 5.678,92 (€ 6.152,16 comprensiva della 13^ mensilità) la retribuzione di
posizione minima contrattuale dell'art. 40 con la corrispondente riduzione in
misura pro-capite del fondo previsto dall'art. 52;
- per
€ 900,00 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura
annua pro-capite del fondo dell'art. 51 e corrispondente fondo dell'art. 52;
3. A
decorrere dal 31 dicembre 2003, per i dirigenti delle professioni sanitarie e
del ruolo amministrativo con anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel
trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti
voci:
- per
€ 28.750,00 (€ 31.145,83 compresa la 13^ mensilità), lo stipendio tabellare
annuo dell'art. 35, comma 2, comprensivo per € 7.182,88 dell' intera misura
dell'indennità integrativa speciale annua dell'art. 34;
- per
€ 4.300,46 (€ 4.658,83 comprensiva della 13^ mensilità) la retribuzione di
posizione minima contrattuale dell'art. 40 con la relativa riduzione in misura
pro-capite del fondo previsto dall'art. 49 e dal corrispondente fondo dell'art.
52 ;
- per
€ 900,00 la retribuzione di risultato, con la relativa riduzione in misura annua
pro-capite del fondo dell'art. 51 e del corrispondente fondo dell'art. 52;
- per
€ 493,09 le risorse della RIA (retribuzione individuale di anzianità) dei
dirigenti cessati dal servizio che già dal 1 gennaio 1998 confluiscono nel fondo
di cui all'art. 50 del CCNL 8 giugno 2000, quale anticipazione dell'incremento
della retribuzione di posizione di equiparazione attribuibile al raggiungimento
del quinquennio ai sensi degli artt. 3 e 4 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II
biennio;
- per
€ 1.000,24 (comprensivi della tredicesima mensilità), le risorse economiche
regionali dell'art. 53.
4. Ai
fini dei conguagli derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 per la quota
della retribuzione di posizione e di risultato conglobata nulla è dovuto al
dirigente al quale rimane, per entrambe le voci solo la quota eccedente il
conglobamento. Ove la retribuzione di risultato sia stata corrisposta in data
successiva al 31 dicembre 2003, essa è anticipata a tale data e successivamente
conguagliata ai sensi del presente comma.
5. Ai
dirigenti dei ruoli di cui al comma 1 assunti dal 31 dicembre 2003 è attribuito
lo stipendio tabellare annuo lordo del comma 1.
Art. 44
La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti dei quattro ruoli dal 31 dicembre 2003. Rideterminazione
1. A
decorrere dal 31 dicembre 2003, la retribuzione di posizione minima contrattuale
del comma 3 degli artt. 37, 39 e 40, dei dirigenti dei quattro ruoli, residua
dopo l'applicazione degli artt. da 41 a 43, unificata nel valore indicato
nell'ultima colonna delle seguenti tavole:
A) Dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo

B)
Dirigenti del ruolo tecnico e professionale

C) Dirigenti delle professioni sanitarie (art. 41 CCNL integrativo 10 febbraio 2004) e del ruolo amministrativo

2. Alla
retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo si aggiunge la
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente già attribuita o da
attribuire ai sensi del comma 4 degli artt. 37, 39 e 40.
3. La
retribuzione di posizione minima di cui al comma 1 è garantita al dirigente in
caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi
dell'art. 15 del d.lgs. 502 del 1992. Qualora alla valutazione negativa ai sensi
dell'art. 30, consegua l'attribuzione di un incarico di minore valore
economico complessivo, la retribuzione di posizione minima di cui al comma 1 può
essere decurtata sino alla misura massima del 40%.
4.
Nei confronti dei dirigenti dei quattro ruoli con meno di cinque anni (ai quali
- dopo l'applicazione degli artt. 41, 42 e 43 - non è più corrisposta la
retribuzione minima contrattuale conglobata nello stipendio) al compimento del
quinquennio, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio,
nel caso di valutazione positiva, si attribuisce la retribuzione di posizione
minima contrattuale prevista per il dirigente equiparato fatti salvi i più
favorevoli effetti dell'art. 28 nonché la precisazione del comma 5 per i
dirigenti delle tavole B) e C).
5.
Per i dirigenti indicati nelle tavole B) e C) del comma 1 con oltre cinque anni
di servizio, la retribuzione di posizione minima contrattuale ivi prevista è già
comprensiva dell'incremento indicato nell'art. 11, comma 3 del CCNL 8 giugno
2000, II biennio, senza ulteriore rideterminazione da parte delle aziende. Fermo
restando il valore complessivo della retribuzione di posizione delle tavole B) e
C) del comma 1, il predetto incremento a decorrere dal 31 dicembre 2003 è
comunque fissato in € 1.601,02 e conserva la natura e le finalità previste dal
medesimo art. 11.
6. La
retribuzione minima unificata di cui presente articolo è lorda, fissa e
ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese
di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
7. A
decorrere dal 31 dicembre 2003, sono disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 40
del CCNL 8 giugno 2000, con l'avvertenza che, dopo il 31 dicembre 2003, qualora
altre norme contrattuali in vigore citino la retribuzione minima nelle due
componenti, fissa e variabile, questa si deve intendere riferita alla
retribuzione minima unificata del presente articolo.
Art. 45
La
retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti biologi, chimici,
fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo dal 31
dicembre 2003. Rideterminazione.
1. A
decorrere dal 31 dicembre 2003, la retribuzione di posizione minima contrattuale
di cui all'art. 38, comma 3, dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti già con rapporto di lavoro non esclusivo, residua dopo l'applicazione
dell'art. 41, è unificata e direttamente attribuibile dall'azienda o ente nel
valore indicato nell'ultima colonna delle seguenti tavole nelle quali non viene
più riportato il dirigente con meno di cinque anni ai sensi dell'art. 38, comma
6:

2.
Alla retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo si aggiunge la
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente già attribuita e
residua di cui all'art. 38, comma 4.
3. La
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente da attribuire dopo
il primo inquadramento, per gli effetti dell'art. 28 in caso di conferimento di
incarico di maggior valore economico deve essere sempre ridotta del 50% del
proprio valore originario (vedere allegato 7 p. 3).
4. La
retribuzione di posizione minima del comma 1 è garantita al dirigente in caso di
mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi
dell'art. 15 del d.lgs. 502 del 1992. Qualora alla valutazione negativa ai sensi
dell'art. 30, consegua l'attribuzione di un incarico di minore valore economico
complessivo, la retribuzione di posizione minima di cui al comma 1 può essere
decurtata sino alla misura massima del 40%.
5. Ai
dirigenti a rapporto esclusivo che, a decorrere dal 1 gennaio 2005, (data di
concreta applicazione della legge 138 del 2004) optino per il rapporto di lavoro
non esclusivo compete la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui al
comma 1 già decurtata con il presente articolo senza ulteriori interventi
contabili da parte delle aziende o enti. Questi dovranno, invece, procedere nei
confronti degli stessi dirigenti alla decurtazione del 50% della retribuzione
variabile aziendale ove attribuita, ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. b) del
CCNL 8 giugno 2000.
6.
Esclusivamente nel caso di mantenimento dell'incarico di struttura semplice o
complessa al dirigente che eserciti l'opzione del comma 5, gli equilibri
ottenuti nell'attribuzione del valore degli incarichi, a parità di funzioni e
rapporto di lavoro, per compensare la diversa retribuzione di posizione minima
contrattuale di provenienza, sono raggiunti sulla base dell'esempio di cui
all'allegato n. 7 punto 3, secondo caso, attuando una decurtazione della
retribuzione di posizione variabile aziendale che garantisca il predetto
equilibrio.
7. Al
dirigente neo assunto che dal 1 gennaio 2005 opti per il rapporto di lavoro non
esclusivo non compete alcuna retribuzione di posizione e di risultato. Al
compimento del quinquennio e nel caso di valutazione positiva, ai sensi
dell'art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, si attribuisce la
retribuzione minima contrattuale prevista per il dirigente equiparato, fatti
salvi i più favorevoli effetti dell'art. 28.
8. La
retribuzione minima unificata di cui presente articolo è lorda, fissa e
ricorrente ed è corrisposta mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese
di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
9. A
decorrere dal 31 dicembre 2003, sono disapplicati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 40
del CCNL 8 giugno 2000, con l'avvertenza che, dopo il 31 dicembre 2003, qualora
altre norme contrattuali in vigore citino la retribuzione di posizione minima
nelle due componenti, fissa e variabile, questa si deve intendere riferita alla
retribuzione minima unificata del presente articolo.
CAPO VI
BIENNIO 2002 – 2003
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
MANTENUTI AD ESAURIMENTO
Art. 46
Norma per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con
rapporto di lavoro a tempo parziale mantenuti ad esaurimento
1.
Nei confronti dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti che
hanno optato per il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale in atto
all'entrata in vigore del CCNL 8 giugno 2000, il trattamento economico
complessivo previsto dal presente contratto è decurtato in proporzione del
part time a suo tempo convenuto con l'azienda o ente, ai sensi dell'art. 13.
2.
L'orario concordato per il part time dei dirigenti del comma 1 non può
essere rideterminato se non con il ritorno all'orario unico, con rapporto di
lavoro esclusivo o non esclusivo, in applicazione dell'art. 48 del CCNL 8 giugno
2000 e dell'art. 54 del presente contratto.
3. Al
fine del comma 2, gli incrementi del fondo di cui all'art. 49 comma 4, avvengono
in misura intera ma sono corrisposti proporzionalmente al part time e per
la parte eccedente vengono temporaneamente accantonati nel medesimo fondo.
CAPO VII
INDENNITA'
Art. 47
Indennità per turni notturni e festivi
1. A
decorrere dal 1 gennaio 2003, l' indennità per lavoro notturno dei dirigenti
biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti di cui all'art. 8, comma 1 del
CCNL 10 febbraio 2004 è rideterminata in € 2,74 (pari a L. 5.300) lordi.
2. A
decorrere dal 1 gennaio 2003, l' indennità per lavoro festivo dei dirigenti di
cui all'art. 8, comma 2 del CCNL 10 febbraio 2004 è rideterminata in € 17,82
(pari a L. 34.500) lordi, nella misura intera, e in € 8,91 (pari a L.17.250)
lordi, nella misura ridotta.
CAPO VIII
Art. 48
Effetti dei benefici economici
1. Le misure
degli stipendi tabellari risultanti dal-l'ap-plicazione dei Capi da I a VI del
presente contratto - hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quie-scen-za, normale e privilegiato, sull'inden-nità premio di
servizio, sull'indennità alimentare di cui all'art. 19, sull'e-quo indennizzo,
sulle ritenute assistenziali e previden-ziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto.
2.
Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva
nelle componenti fissa e variabile in godimento nonché alle seguenti voci
retributive:
-
del CCNL 8
giugno 2000: indennità dell'art. 38; assegni personali dell'art. 39, comma 1
data la loro natura stipendiale; indennità dell' art. 41;
-
del CCNL 8
giugno 2000, II biennio economico: artt. 3, 4 retribuzione minima contrattuale;
art. 5 indennità di esclusività per i biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti; art. 11, comma 3, come interpretato dall'art. 37 comma 1 del CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004;
3. I
benefici economici risultanti dall'appli-ca-zio-ne dei commi 1 e 2 hanno effetto
integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti
comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
del presente biennio contrattuale di parte eco-nomica alle scadenze e negli
importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli
ef-fetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la
retribuzione di posizione minima contrattuale.
CAPO VIII
I
FONDI AZIENDALI
Art. 49
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento e per l'indennità di direzione di struttura complessa
1. I
fondi previsti, rispettivamente, dagli artt. 50 e 8, commi 2 e 3 dei CCNL 8
giugno 2000, I e II biennio, per il finanziamento della retribuzione di
posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo
personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa,
sono confermati. Il loro ammontare è quello consolidato al 31.12.2001,
comprensivo, in ragione di anno degli incrementi previsti a tale scadenza ivi
compresi quelli disposti dall'art. 36 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
2.
Sono di seguito indicati i commi tuttora vigenti dell'art. 50 del CCNL 8 giugno
2000:
-
comma 2
lettera a) tenuto conto dell'art. 9, comma 1 lettera c) del presente contratto;
lettere c), d), e). La lettera b) non è più applicabile in quanto compresa nel
consolidamento del fondo;
-
comma 3,
lettera a) tenuto conto dell'art. 9, comma 1 lettera c) del presente contratto;
lettere b) e d). La lettera c) non è più applicabile in quanto compresa nel
consolidamento del fondo;
-
commi 4, 5,
7 e 8;
-
il comma 6 è
disapplicato in quanto ha esaurito i propri effetti.
3.
Sono di seguito indicati i commi tuttora vigenti dell'art. 8 del CCNL 8 giugno
2000, II biennio:
-
comma 2,
primo capoverso: lettera a) tenuto conto dell'art. 9, comma 1 lettera c) del
presente contratto; lettera b), c) e d); secondo capoverso: lettera d); le
lettere a), b) e c) non sono più applicabili in quanto comprese nel
consolidamento del fondo o per aver esaurito gli effetti;
-
comma 3
primo capoverso: lettera a) tenuto conto dell'art. 9, comma 1 lettera c) del
presente contratto; lettera b), c); secondo capoverso: le lettere a), b) non
sono più applicabili in quanto comprese nel consolidamento del fondo; terzo
capoverso.
4. A
decorrere dall'1 gennaio 2002 e dal 1 gennaio 2003 i fondi sono integrati con le
modalità previste dalle seguenti norme:
-
dall'art.
37, comma 4, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti
con rapporto di lavoro esclusivo;
-
dall'art.
38, comma 4, per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti
con rapporto di lavoro non esclusivo;
-
dall'art.
39, comma 4 per i dirigenti dei ruoli professionale e tecnico;
-
dall'art.
40, comma 4 per i dirigenti del ruolo amministrativo e delle professioni
sanitaria (art. 41 CCNL 10 febbraio 2004);
-
dall'art.
46, comma 3.
5. A
decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto dei conglobamenti disposti dall'art.
41 il fondo del comma 1 previsto per i biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo è decurtato - per
ciascun dirigente - degli importi annui pro-capite della retribuzione di
posizione previsti nei dei commi 2 e 3 dell'articolo medesimo. Analogamente si
procede per il secondo fondo previsto per tutti gli altri dirigenti ai sensi dei
commi 2 e 3 degli artt. 42 e 43. Dalla medesima data, inoltre, entrambi i fondi
del comma 1 sono altresì decurtati degli importi della rispettiva RIA utilizzati
per i dirigenti con meno di cinque anni di cui al comma 3 degli artt. 41, 42 e
43. Ove a tale data la RIA disponibile in ciascuna azienda nei predetti fondi
non sia sufficiente, la decurtazione avverrà sulla medesima voce che si renderà
disponibile nei successivi esercizi.
Dal 1
gennaio 2005, in caso di passaggio dei dirigenti biologi, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo,
le risorse che si rendono disponibili per effetto dell'applicazione dell'art. 12
e dell'art. 45, rimangono accreditate al fondo di loro pertinenza per essere
utilizzate prioritariamente per i fini del comma 3 in aggiunta alla RIA ove
carente, ovvero, in caso di ulteriore avanzo a consuntivo, nel fondo della
retribuzione di risultato. In caso di ritorno al rapporto esclusivo esse
potranno essere nuovamente utilizzate per la retribuzione di posizione ai sensi
dell'art. 54, comma 2.
Art. 50
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
1.
Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dagli artt. 51 e 9, comma
1 dei CCNL, dell'8 giugno 2000, I e II biennio, per il trattamento accessorio
legato alle condizioni di lavoro e per le modalità del suo utilizzo, con
particolare riguardo alle relative flessibilità. Il suo ammontare è quello
consolidato al 31 dicembre 2001.
2.
Sono, pertanto, confermati, in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 51 di cui
al comma 1.
3.
Con valenza per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, il
fondo del comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, è incrementato
complessivamente di € 11,22 mensili per dodici mesi al netto degli oneri
riflessi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2001. Il predetto importo
è utilizzato come segue:
a) €
0,93 mensili (art. 47
del
presente contratto);
b) €
10,29 mensili da destinare, all'interno del fondo per le condizioni di lavoro,
alla quota parte prevista per il compenso del lavoro straordinario. Tale ultimo
incremento è temporaneamente destinato a detto fondo sino alla stipulazione del
CCNL relativo al II biennio economico 2004 – 2005 che ne stabilirà
l'utilizzazione definitiva anche al fine di una diversa remunerazione dei
servizi di guardia in attuazione dell'art. 16, comma 5.
4.
Gli incrementi di cui al comma 3 sono finanziati con le risorse economiche
regionali indicate nell'art. 53, tenuto conto della flessibilità di utilizzo del
fondo richiamata nel comma 1.
5. A
decorrere dal 1° gennaio 2003 la retribuzione oraria per il lavoro straordinario
dei dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata in € 19,13. In caso di lavoro
notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad € 21, 60 ed, in
caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pari ad € 24,96. Le
predette tariffe rimangono invariate sino all'entrata in vigore del CCNL
relativo al II biennio economico 2004-2005.
Art. 51
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione
individuale
1.
L'art. 52, commi 1 e 2 e l'art. 9 comma 2 del CCNL dell'8 giugno 2000 previsto
per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione
individuale per i dirigenti dei quattro ruoli sono confermati. L'ammontare dei
fondi ivi indicati sono quelli consolidati al 31.12.2001. Nel consolidamento non
sono da considerare le risorse di cui al comma 4 lettere b) e c) ed al comma 5
lettere a) e b) del citato art. 52 che, comunque, costituiscono ulteriore
modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2002.
2. A
decorrere dal 1 gennaio 2002, dell'art. 52 citato al comma 1 sono, pertanto,
confermati:
-
i commi 4,
lettere b) e c), 5, 6 e 8;
-
il comma 7
avendo prodotto i propri effetti nel II biennio economico è disapplicato.
Analogamente avviene per la lettera a) del comma 4.
3. A
decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto del conglobamento disposto dagli
artt. 41, 42 e 43, il fondo è decurtato degli importi annui pro-capite della
retribuzione di risultato utilizzata per ciascun dirigente dei quattro ruoli
indicati nei medesimi articoli, commi 2 e 3 terzo alinea.
4. In
caso di passaggio dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti
dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si
rendono disponibili per effetto della totale decurtazione della retribuzione di
risultato ai sensi dell'art. 12, comma 2, rimangono accreditate al fondo stesso
Art. 52
Fondi per la dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.
1. Ai
sensi di quanto stabilito dall'art. 41 comma 9 e seguenti e 42, comma 2 del CCNL
10 febbraio 2004, per la formazione dei fondi della dirigenza del ruolo
sanitario appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica si
applicano le medesime regole degli artt. 49, 50 e 51 per i dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo.
Art. 53
Risorse economiche regionali
1. A
decorrere dal 1 gennaio 2003, al fine di dare attuazione agli artt. 41, 42, 43 e
50, le Regioni mettono a disposizione, a livello nazionale, complessivamente
risorse economiche pari allo 0,32% del monte salari 2001.
2.
Tali risorse sono così utilizzate:
a)
dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti (per i quali lo 0,32
è equivalente complessivamente a € 15,47 mensili pro – capite per dirigente in
servizio al 31 dicembre 2001) nella misura di € 11,22 per le finalità dell'art.
50 e per € 4,25 mensili sul trattamento economico fondamentale da imputare sul
relativo capitolo di bilancio dell'azienda o ente;
b)
dirigenti delle professioni sanitarie, del ruolo professionale, tecnico ed
amministrativo (per i quali lo 0,32 è equivalente a € 13,04 mensili pro – capite
per dirigente in servizio al 31 dicembre 2001) tutto per il trattamento
economico fondamentale da imputare sul relativo capitolo di bilancio delle
aziende o enti.
3.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL, ciascuna azienda o
ente invia alla propria Regione la relazione sulle risorse economiche
occorrenti:
-
per il
trattamento economico fondamentale, calcolandole sulla base della misura pro
capite espressamente prevista per ciascun dirigente dagli artt. 41, 42 e 43 ed
erogandone, comunque, il relativo importo ai dirigenti interessati dal 31
dicembre 2003, decorrenza fissata per il nuovo stipendio tabellare;
- per
l'applicazione dell'art. 50. In questo caso l'ammontare del finanziamento
aggiuntivo si ottiene applicando il sistema di calcolo per dirigente previsto
dalla citata norma ed al suo interno, le Regioni possono disporre apposite
compensazioni tra i vari incrementi previsti sempre nel rispetto del limite
massimo di finanziamento del comma 1.
Art. 54
Norma finale
1. Le
parti ritengono necessario precisare che, ove nelle tavole relative alla
retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti biologi, chimici,
fisici, psicologi e farmacisti a rapporto di lavoro non esclusivo si fa
riferimento all'incarico di struttura complessa o semplice, esso ha valore
meramente contabile e storico, essendo detta voce retributiva la risultante
della prima ristrutturazione dello stipendio attuata con il CCNL 5 dicembre
1996. Dopo il D.lgs. 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto di
lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale è stata
decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei titolari
ancorché non più legata agli incarichi di struttura di cui sopra che, permanendo
la scelta del rapporto di lavoro non esclusivo, sono stati – a suo tempo -
revocati. Di qui la dizione "già incarico" di struttura complessa o semplice.
2.
L'eventuale nuova opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non ripristina la
situazione di incarico preesistente con la correlata retribuzione di posizione,
circostanza che, ai sensi dell' art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, si può
verificare successivamente secondo le vigenti procedure contrattuali ovvero
concorsuali in caso di incarichi di struttura complessa.
3. A
decorrere dal 1 gennaio 2005, data di concreta applicazione della legge 138 del
2004, la possibilità di passare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e
viceversa entra a regime, secondo le regole di cui all'art. 12 ed alla presente
norma.
PARTE III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 55
Conferme
1.
Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto,
restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in
particolare le disposizioni riguardanti l'orario di lavoro e l'orario notturno
nonché l'art. 63 comma 1 del CCNL 8 giugno 2000:
-
CCNL del 5
dicembre 1996, quadriennio 1994 – 1997 per la parte normativa e primo biennio
1994 1995 per la parte economica;
-
CCNL del 5
dicembre 1996, relativo al II biennio economico 1996 – 1997;
-
CCNL
integrativo del 4 marzo 1997;
-
CCNL
integrativo del 1 luglio 1997;
-
CCNL
integrativo del 5 agosto 1997;
-
CCNL 8
giugno 2000, quadriennio 1998 – 2001 per la parte normativa e I biennio 1998 –
1999 per la parte economica;
-
CCNL 8
giugno 2000, II biennio 2000 - 2001 per la parte economica;
-
CCNL
integrativo del 22 febbraio 2001, confermato per quanto riguarda i destinatari,
anche dopo l'entrata in vigore della legge 138 del 2004;
-
CCNL
sull'interpretazione autentica dell'art. 61 comma 2 lett. a) del CCNL 1994-1997
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN del 5
dicembre 1996;
-
CCNL
integrativo del 10 febbraio 2004.
Art. 56
Disapplicazioni
1. Le
disapplicazioni sono effettuate direttamente negli articoli dei singoli istituti
ai quali si fa rinvio.
2. Le
parti si danno atto che la correzione di eventuali errori materiali avverrà a
cura dell'Aran previo protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto.
N.B. : sostituisce il D.M. 31 marzo 1994 allegato al CCNL 5 dicembre 1996
(pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001)
ALLEGATO 1
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(Decreto 28 novembre 2000)
Articolo 1
Disposizioni di carattere generale
1. I
principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni
esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che
qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti
pubblici – escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il
Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato – si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 165 del 2001.
Articolo 2
Principi
1. Il
dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire
esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di
buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri
compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed Enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Articolo 3
Regali e altre utilità
1. Il
dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di
festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da
soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o
attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Articolo 4
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
1.
Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente
comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed
organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti
dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti
politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Articolo 5
Trasparenza negli interessi finanziari
1. Il
dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di
collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo
quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto
i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o
intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti
all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Articolo 6
Obbligo di astensione
1. Il
dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività
che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto
grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o
agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente
si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Articolo 7
Attività collaterali
1. Il
dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o
altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri
compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Articolo 8
Imparzialità
1. Il
dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di
trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui
dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano
normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Articolo 9
Comportamento nella vita sociale
1. Il
dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per
ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa
altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Articolo 10
Comportamento in servizio
1. Il
dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti
il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Articolo 11
Rapporti con il pubblico
1. Il
dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle
domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine
al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione
delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a
cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o
la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i
cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Articolo 12
Contratti
1.
Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente
non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad
alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato
la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
Articolo 13
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
1. Il
dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le
informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti
dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con
particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento
dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento
tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici,
specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure;
osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita
risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
ALLEGATO N. 2
In riferimento all'art. 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera g) per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza, le parti si danno atto che la guardia di unità operativa (ex divisionale) dovrebbe essere prevista per la parte afferente il presente contratto, nel laboratorio analisi e radiodiagnostica degli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di I e II livello.
Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee ex interdivisionale può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l'equipe.
Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia necessari all'applicazione degli artt. 17 e 18.
ALLEGATO N. 3 (N.B.: sostituisce l'allegato n. 4 CCNL 5 dicembre 1996)

ALLEGATO N. 4
In relazione all'art. 24, comma 11, si propone un esempio di attribuzione della retribuzione di posizione complessiva definita dopo la graduazione delle funzioni. Nel presente caso sono presi in considerazione un dirigente già di struttura complessa al 5 dicembre 1996 ed un altro dirigente già ex X livello qualificato incaricato di struttura complessa nel settembre 2000 (cioè succcessivamente all'entrata in vigore dell'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000) con graduazione delle funzioni portata a termine dall'azienda il 1 gennaio 2001. L'esempio è riportato in milioni di lire, trattandosi di interpretazione autentica che retroagisce a periodo antecedente l'entrata in vigore dell'euro.

Dall'esempio si evince che:
-
la
retribuzione di posizione minima contrattuale (stabilita al 31 dicembre 1997
dalla tabella allegata al CCNL 5 dicembre 1996 – II biennio) è assorbita nel
valore complessivo dell'incarico risultante dalla graduazione delle funzioni
(nell'esempio si ipotizza come avvenuto per la prima volta al 1 gennaio 2001) e
non si sovrappone ad esso ma ne costituisce una parte anticipatamente attribuita
dal contratto;
-
la
cosiddetta variabile aziendale può essere corrisposta in misura diversa a
seconda della posizione di incarico di provenienza, configurandosi il nuovo come
una promozione, un tempo ottenuta mediante il concorso e, nell'attuale sistema
di qualifica unica, mediante appunto il conferimento di incarico;
-
l'unica
garanzia riguardante la retribuzione di posizione minima contrattuale è che il
valore complessivo dell'incarico non può scendere al di sotto di essa.
Nell'esempio citato, la graduazione delle funzioni non avrebbe potuto
determinare un valore complessivo dell'incarico di struttura complessa inferiore
a L. 22.404.000 mantenendo, ad es., la differenza come assegno ad personam.
In tal caso il dirigente proveniente dalla posizione di incarico sottostante
avrebbe guadagnato solo L. 4.084.000 e nulla sarebbe stato dovuto al dirigente
già di struttura complessa;
-
nella determinazione della retribuzione complessiva di posizione si deve tener
conto della disponibilità del relativo fondo dove grava anche la retribuzione di
posizione minima contrattuale.
ALLEGATO N. 5
Con il presente allegato, le parti confermano che il procedimento di valutazione di cui agli articoli da 25 a 32 è ispirato al principio: della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente (valutatore di I istanza); della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente (valutatore di II istanza); della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso il contraddittorio.
Per
consentire alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dare omogenea attuazione
agli articoli citati, le parti - con riferimento agli organismi di verifica di
cui all'art. 26, comma 2, a titolo meramente esemplificativo, ritengono che
siano deputati alla valutazione:
A) dei
dirigenti:
- in prima istanza, i titolari della struttura complessa presso la quale gli stessi prestano servizio, ovvero, in caso di struttura semplice di livello dipartimentale o assimilata, i titolari del dipartimento o della struttura assimilata;
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all'art. 26, comma 2.
B) dei dirigenti di struttura complessa:
- in prima istanza, nei presidi ospedalieri, i direttori dei dipartimenti di assegnazione. Per i servizi del territorio o afferenti ai ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, il direttore del dipartimento ove costituito ovvero il titolare della struttura assimilata di assegnazione. In mancanza dell'istituzione dei dipartimenti, la valutazione è effettuata dal titolare della struttura direttamente sovraordinata secondo i rispettivi atti aziendali di organizzazione;
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all'art. 26, comma 2.
C) dei direttori di dipartimento o struttura assimilata:
- in prima istanza, il direttore generale o altro soggetto da lui delegato secondo le modalità stabilite negli atti aziendali di organizzazione;
- in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all'art. 26, comma 2.
L'individuazione dei soggetti valutatori di I istanza negli enti diversi dalle
aziende è affidata agli atti di organizzazione adottati ciascuno secondo i
propri ordinamenti interni. In seconda istanza, il soggetto valutatore è
costituito dal Collegio tecnico.
Il
collegio tecnico dovrà dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento
diretto, tra l'altro, alla soluzione di alcuni casi, quali, ad esempio,
l'astensione - da parte del direttore di dipartimento componente del Collegio
tecnico - dalla valutazione di un dirigente già da lui stesso valutato magari
anche negativamente ovvero chi debba procedere alla valutazione di II istanza
ove questa riguardi un dirigente - direttore di dipartimento e di struttura
complessa – componente del collegio tecnico.
Per
dare attuazione all'art. 26, comma 3, le parti ritengono che siano deputati alla
valutazione il nucleo di valutazione o il servizio di controllo interno ove
attivato, che vi procedono secondo i rispettivi regolamenti, nel rispetto dei
principi riportati all'inizio del presente allegato.



SEGUE ALLEGATO N. 6
TAVOLA 4
Nota conclusiva valida per tutte le precedenti tavole n. 1, 2 e 3
- Gli assegni personali spettanti ai dirigenti di ex II livello, ai sensi dell'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000 sono alternativi all'indennità di struttura complessa. Essi sono mantenuti anche nel caso di conferimento ai medesimi dirigenti di nuovo incarico della stessa tipologia dopo il 30 luglio 1999 presso la medesima o altra azienda o ente. Per tale ragione anche dopo la predetta data, gli stessi non percepiscono l'indennità di struttura complessa equivalente all'assegno personale. Ciò ad eccezione del caso in cui l'azienda o ente che ha conferito l'incarico non abbia adeguato sino al valore di L. 18.263.000 (pari a € 9.432,05) l'indennità di struttura complessa; in tal caso al dirigente di ex II livello che percepisce un assegno personale di L. 13.240.000 (pari a € 6.837,89) và attribuita la differenza fino al raggiungimento del valore della predetta indennità, differenza che è assoggettata alla medesima disciplina dell'art. 41 del CCNL 8 giugno 2000.
- La tredicesima mensilità, prevista dall'art. 39, comma 4, del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 è calcolata sulle voci del predetto trattamento economico che espressamente lo prevedono.
- Dopo il 31 dicembre 2001 le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, di cui alle tavole n. 1, 2 e 3, sono state aggiornate dai corrispondenti articoli 33 e seguenti del presente contratto.
- Per la retribuzione di posizione minima contrattuale cfr. gli artt. da 37 a 40 del presente CCNL.
- La struttura della retribuzione rimane invariata fino al 31 dicembre 2001. Dal 1 gennaio 2003 nello stipendio viene conglobata l'IIS e dal 31 dicembre 2003 anche parte delle voci relative alla retribuzione di risultato indicate negli articoli di riferimento, nessuna delle quali (eccetto l'IIS) scompare dall'elenco delle voci indicate nelle predette tavole n. 1, 2 e 3.
ALLEGATO N. 7
1
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APPLICAZIONE DELL'ART 37 COMMA 4 AI DIRIGENTI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E FARMACISTI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO |
I ESEMPIO
Questo esempio prevede l'ipotesi di una azienda in cui ai dirigenti sia tuttora corrisposta solo la retribuzione di posizione minima contrattuale né siano stati conferiti incarichi con retribuzione minima contrattuale superiore.
In tale caso ciascun dirigente percepisce l'importo dell'incremento contrattuale così come previsto dalle tavole dell'art. 37 senza alcuna elaborazione tranne il calcolo dell'incremento complessivo del fondo ai sensi del medesimo articolo, comma 5.
II ESEMPIO
L'applicazione delle clausole contrattuali in oggetto è pacifica quando i dirigenti cui siano stati conferiti i medesimi incarichi o incarichi diversi abbiano la stessa retribuzione di posizione minima contrattuale. In questi casi come dimostrato dalla seguente tavola, gli incrementi si applicano in modo automatico e la differenza tra gli uni e gli altri dipende dalla retribuzione variabile aziendale eventualmente attribuita in base alla graduazione delle funzioni.
Situazione al 1 gennaio 2003

III ESEMPIO
L'interpretazione delle clausole in oggetto appare meno agevole nei casi in cui le norme si debbono applicare a dirigenti che hanno attualmente il medesimo incarico ma la retribuzione di posizione complessiva loro attribuita abbia una composizione diversa in relazione allo sviluppo di carriera acquisito nel tempo.
L'esempio è pertanto formulato per i casi in cui il dirigente con incarico di struttura semplice o con incarico ex art. 27 lettera c) equiparato del CCNL 8 giugno 2000 sia stato "promosso" ad incarico di struttura complessa. L'esempio fornisce modalità attraverso le quali applicare gli incrementi previsti dagli articoli in esame senza alterare il valore complessivo della retribuzione di posizione così come rideterminata dalle aziende ed enti a parità di funzioni tra dirigenti. Esso si articola in 2 ipotesi riportate sotto le lettere A) e B) corredate dalle rispettive tavole.
A)
Ipotesi di una azienda in cui non si sia proceduto alla graduazione delle
funzioni e pertanto ai dirigenti interessati è tuttora attribuita la
retribuzione di posizione minima contrattuale eccetto per i dirigenti ai quali,
avendo avuto un incarico con retribuzione minima contrattuale superiore a quella
percepita, è stata attribuita la differenza tra i due minimi con la variabile
aziendale
L'esempio serve per stabilire come si applicano in questo caso gli incrementi contrattuali e prende in considerazione due dirigenti a parità di incarico e graduazione di funzioni: uno già di struttura complessa al 5 dicembre 1996 ed un altro ex aiuto qualificato (dirigente con modulo) divenuto dirigente di struttura complessa nel settembre 2000. Processo di elaborazione dell'azienda:
I passaggio

II passaggio al 1° incremento 2002, tenuto conto che gli incrementi stessi, calcolati sulla retribuzione minima di parte fissa e variabile sono state convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.

III passaggio al 2° e ultimo incremento 2003

Dall'esempio si deduce che l'incremento contrattuale è attribuito in misura uguale ad entrambi i dirigenti, anche se il secondo ha raggiunto la retribuzione minima contrattuale con la variabile aziendale, pure in assenza della graduazione delle funzioni. Diversamente operando si sarebbero alterati gli equilibri raggiunti dalle aziende con l'applicazione dell'art. 40 del CCNL 8 giugno 2000.
Tale retribuzione di posizione minima vale sino al 30 dicembre 2003.
Con l'unificazione delle due voci della retribuzione di posizione minima contrattuale, la III tabella dell'esempio risulterà così modificata:
IV passaggio a regime

B) In questa
ipotesi l'azienda ha proceduto alla graduazione delle funzioni e, quindi, i
dirigenti hanno una retribuzione di posizione superiore alla minima
contrattuale. Pertanto il dirigente di ex modulo funzionale che diventa
dirigente di struttura complessa avrà una variabile aziendale "composta"come
indicato nella tabella
Processo di elaborazione dell'azienda

I
passaggio
II passaggio al 1° incremento 2002, tenuto conto che gli incrementi stessi, calcolati sulla retribuzione minima di parte fissa e variabile sono state convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.

III passaggio al 2° e ultimo incremento 2003

Con
l'unificazione delle due voci della retribuzione di posizione minima
contrattuale, la III tabella dell' esempio risulterà così modificata:
IV
passaggio a regime

A
conclusione dell'esempio si rileva che esso è applicabile anche negli altri casi
in cui il dirigente (equiparato o con incarico ex art. 27 lettera c) del CCNL 8
giugno 2000) è "promosso" nel tempo ad incarico di struttura semplice e deve
confrontarsi con altro dirigente già tale con il CCNL del 1996, sempre nel caso
di parità di funzioni.
L'esempio sopra riportato per i dirigenti del ruolo sanitario è valido anche per
i dirigenti degli altri ruoli di cui agli artt. 39 e 40.
IV ESEMPIO:
Questo esempio è riferito all'art. 44 comma 4 e riguarda i dirigenti con meno di 5 anni che a seguito della valutazione positiva maturino il diritto all'equiparazione. Agli stessi viene attribuito direttamente in base alla tabella A), B) o C) dell'articolo, la retribuzione minima ivi prevista per il dirigente equiparato è di € 3.296,58 per i dirigenti del ruolo sanitario, € 2.467,10 per i dirigenti del ruolo tecnico e professionale, € 2.709,30 per i dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo.
Esempio su ruolo sanitario

Nel caso in cui ai dirigenti del ruolo sanitario del presente esempio venga conferito l'incarico di struttura semplice il cui valore è € 5.699,20, in base alla tabella A dell'art. 44, agli stessi sarà attribuita la retribuzione di posizione minima di cui al precedente esempio, cui si aggiunge con la variabile aziendale la differenza tra le due retribuzioni di posizione minime. Naturalmente a queste voci si aggiungerà la variabile aziendale ove nella graduazione delle funzioni i predetti incarichi abbiano avuto un valore superiore al minimo contrattuale.
Esempio su ruolo sanitario

In
entrambi gli esempi la retribuzione di posizione è finanziata solo con il
relativo fondo ma si sottolinea che la retribuzione di posizione minima del
dirigente equiparato diventa nel futuro la retribuzione di posizione che
accompagnerà il dirigente nella carriera e che dovrà essere garantita in caso di
mobilità o vincita di concorso o incarico.
2
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APPLICAZIONE DELL'ART 38 COMMA 4 AI DIRIGENTI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E FARMACISTI A RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO |
L'articolo in oggetto riguarda i dirigenti che al 31 dicembre 1998 esercitavano
la libera professione extra muraria ed hanno mantenuto tale opzione anche dopo
il 14 marzo 2000 con conseguente perdita dell'incarico di direzione di struttura
complessa o semplice ove conferito. La retribuzione di posizione minima
contrattuale cui applicare gli incrementi è quella ad essi originariamente
applicabile ed indicata nelle tavole dell'articolo 38. A tale retribuzione si
aggiunge la variabile aziendale ridotta del 50%.
Si
deve tenere in considerazione che l'obbligo dell'esclusività del rapporto di
lavoro ha comportato per i dirigenti non esclusivi la perdita dell'incarico al
quale è conseguita una rimodulazione della loro retribuzione di posizione
complessiva da correlare agli incarichi che l'azienda o ente hanno deciso di
conferire successivamente alla mancata opzione.
Ciò
comporta che nell'applicazione del presente contratto, essendo commisurati gli
incrementi sulla retribuzione minima contrattuale storica, ciascuno dei
dirigenti a rapporto non esclusivo percepirà quelli commisurati alla propria
retribuzione di posizione minima storica non sussistendo più l'obbligo di
mantenere gli equilibri raggiunti con il conferimento dell'incarico superiore
(vedi esempio punto 1) perché perduto per effetto della mancata opzione.
L'esempio è pertanto formulato per il caso di due dirigenti che abbiano avuto
l'incarico di struttura complessa, rispettivamente dal gennaio 1996 e dal 30
dicembre 1998 ed il secondo sia stato in partenza un dirigente con incarico di
struttura semplice e, quindi, con una retribuzione di posizione minima
contrattuale inferiore. Per gli stessi viene sviluppato il medesimo esempio
formulato nell'ipotesi B) del secondo esempio del punto
1,
dal quale si evince che da una situazione di sostanziale parità precedentemente
raggiunta e mantenuta sino al 31 dicembre 2001, si passa con gli incrementi del
presente contratto ad una differenziazione della retribuzione di posizione
minima contrattuale (e di conseguenza di quella complessiva nella quale è
compresa la variabile aziendale).
I
passaggio

II passaggio al 1° incremento 2002, tenuto conto che gli incrementi stessi, calcolati sulla retribuzione minima di parte fissa e variabile sono state convenzionalmente appoggiate sulla parte fissa.

III passaggio al 2° e ultimo incremento 2003

IV
passaggio a regime

3
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ESEMPI SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 45 COMMI 3 E 6 AI DIRIGENTI BIOLOGI, CHIMICI, FISICI, PSICOLOGI E FARMACISTI A RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO |
Nel presente punto si forniscono modalità applicative della norma in oggetto.
I CASO
L'esempio fornisce modalità applicative del comma 3 dell'art. 45 nei confronti di un dirigente del ruolo sanitario a rapporto non esclusivo nella posizione di equiparato al quale l'azienda o ente, per effetto di valutazione positiva intenda attribuirgli un incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale DPR 384 del 1990) a decorrere dall'1.1.2005.
In primo
luogo si evidenzia che l'azienda deve definire la graduazione delle funzioni in
modo obiettivo a prescindere dal rapporto di lavoro dei dirigenti e pertanto il
valore complessivo di ciascun incarico è determinato come se tutti i dirigenti
fossero a rapporto esclusivo. Ove l'incarico, così valutato, sia conferito al
dirigente a rapporto non esclusivo preso a riferimento nel presente esempio, la
metodologia per determinarne la retribuzione di posizione è la seguente:
a) Il
valore complessivo dell'incarico da conferire, sulla base degli esempi del punto
2 ipotesi A) potrebbe corrispondere al valore della retribuzione minima
contrattuale del dirigente a rapporto esclusivo. In tale caso si prende come
riferimento l'articolo 44 comma 1 tavola A) dove, per l'incarico di ex modulo
funzionale DPR 384 del 1990 è prevista una retribuzione di posizione minima pari
ad € 5.699,20. L'azienda o ente per attribuire la nuova retribuzione di
posizione al dirigente a rapporto non esclusivo deve applicare, senza altra
rideterminazione la tavola dell'art. 45, comma 1 attribuendo al dirigente il
corrispondente valore previsto per l'incarico di cui sopra. La nuova
retribuzione di posizione sarà corrisposta in parte come variabile aziendale a
carico del relativo fondo in base al seguente esempio:
Conferimento incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale)
valore incarico € 5.699,20 per dirigente con rapporto di lavoro esclusivo
(valore oggettivo dell'incarico)

b) Il
valore complessivo dell'incarico da conferire, sulla base degli esempi del punto
2
ipotesi B) è superiore al valore della retribuzione minima contrattuale
del dirigente a rapporto esclusivo. Anche in tale caso si prende come
riferimento la retribuzione di posizione minima contrattuale del dirigente del
ruolo sanitario dell'articolo 44 comma 1 tavola A) con incarico di ex modulo
funzionale DPR 384 del 1990, pari ad € 5.699,20, alla quale sia stata aggiunta
una variabile aziendale di € 2.000,00. La nuova retribuzione sarà costituita
dalla retribuzione di posizione minima di cui alla lettera a) della tavola
precedente cui si aggiunge la variabile aziendale nella misura del 50% così
calcolata:
Conferimento incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale)
valore incarico € 5.699,20 + 2.000,00 = 7.699,20 (valore oggettivo
dell'incarico)

Gli esempi di cui sopra appaiono più chiari se si confrontano le situazioni di due dirigenti del ruolo sanitario: uno a rapporto esclusivo e l'altro a rapporto non esclusivo entrambi "promossi" dall'1.1.2005 ad un incarico di alta specializzazione.
Conferimento incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale)
valore incarico € 5.699,20 (valore oggettivo dell'incarico)

Conferimento
incarico di alta professionalità (ex modulo funzionale)
valore incarico € 5.699,20 + 2.000,00 = 7.699,20 (valore oggettivo
dell'incarico)

II CASO
Con il presente esempio si prende in considerazione il caso del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo al 1 gennaio 2005 ove sia mantenuto l'incarico purchè in presenza di una identica graduazione delle funzioni (ipotesi corrispondente all'art. 45, comma 6).
L'esempio prende sempre in considerazione un dirigente di struttura complessa
tale al 5 dicembre 1996 ed un altro dirigente (ex aiuto qualificato) divenuto di
struttura complessa nel settembre 2000. L'esempio sviluppa l'ipotesi B) del
secondo esempio del punto 2.

DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 1
Con riferimento all'art. 20, il Comitato esprime il proprio parere
esclusivamente sulla base degli
atti e delle prove documentali prodotte dall'azienda, compresi i documenti
presentati dagli interessati.
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN N. 2
In
esito alle dichiarazioni a verbale n. 4 e n. 8 presentate dalle OOSS ed allegate
al presente contratto, l'ARAN si impegna a relazionare al Comitato di Settore
circa le valutazioni emerse nel corso del dibattito al fine di fornire elementi
utili per l'esame delle questioni e l'avvio delle eventuali iniziative di
competenza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con
riguardo all'art. 1, comma 2 le parti esprimono il parere che alle fondazioni
formate con capitale pubblico al 51%, le leggi regionali riconoscano la
prevalente natura pubblica al fine di consentirne la permanenza nel comparto del
SSN di cui al CCNQ del 18 dicembre 2002 e del CCNQ del 23 settembre 2004 con
applicabilità dei relativi CCNL. Con riguardo alle flessibilità del rapporto di
lavoro introdotte dai contratti vigenti ed, in particolare, con riguardo alla
possibilità di stipulare contratti a termine regolati dall'art. 1 comma 3 del
presente contratto (che rinvia al CCNL 5 agosto 1997) e dall'art. 15 septies
del d.lgs. 502 del 1992 (richiamato dall'art. 62 del CCNL 8 giugno 2000), le
parti ritengono che le aziende abbiano ampi margini per evitare il ricorso a
forme contrattuali quali le collaborazioni coordinate e continuative
eventualmente attivate per lo svolgimento di attività istituzionali e, cioè, al
di fuori delle ipotesi previste dall'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165 del 2001,
indicate nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15
luglio 2004.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
In
ordine all'art. 3 che riconferma il sistema delle relazioni sindacali dei CCNL 8
giugno 2000 e 10 febbraio 2004, le parti convengono che i trattamenti economici
sono erogati solo a seguito di contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del d.lgs. 165 del 2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
In
ordine all'art. 6, comma 1, lettera c), con riguardo alle articolazioni
strutturali sovra aziendali le parti precisano di fare riferimento, ad esempio,
ai modelli organizzativi toscani e veneti di istituzione delle cosiddette "aree
vaste" senza esclusione di altri esempi similari che in futuro possano essere
adottati dalle Regioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
In
riferimento all'art. 8, comma 1, la parti rammentano che è in corso di
approvazione l'ipotesi di CCNQ siglata il 15 marzo 2005 per una nuova
ripartizione dei permessi, distacchi e ad altre prerogative sindacali. In ordine
al comma 3 le parti confermano la distinzione tra la fruizione delle prerogative
sindacali, che discende dall'ammissione alla contrattazione nazionale ed è un
diritto tutelato dal CCNQ del 7 agosto 1998 e sue successive modificazioni ed
integrazioni, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, indipendentemente dalla firma
dei contratti quadro o di comparto, dal diritto di partecipazione alla
contrattazione integrativa che discende dalla sottoscrizione del contratto
collettivo nazionale di categoria. Tale ultima materia in armonia con il d.lgs.
n. 165 del 2001 è tuttora disciplinata dall'art. 9 del CCNL dell'8 giugno 2000,
che è stato riconfermato dal presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Con
riguardo al comma 1 dell'art. 9 le parti precisano che il termine "confronto"
non indica un nuovo livello di relazioni sindacali rispetto a quelli previsti
dall'art. 3, ma solo una modalità di svolgimento dei rapporti con le OO.SS.
firmatarie del CCNL, che valorizza il sistema partecipativo cui è improntato il
modello delle relazioni sindacali nella riforma del pubblico impiego anche nei
casi in cui non siano previsti livelli negoziali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
In relazione all' art. 19, le parti chiariscono che l'istituto della sospensione è previsto allo scopo di evitare che, nelle more dell'accertamento della responsabilità penale del dirigente per i fatti addebitatigli, si proceda al suo licenziamento, al fine di evitare ulteriori danni morali e materiali che, in caso di proscioglimento pieno, darebbero luogo ad una azione risarcitoria. Dal momento che la sospensione è, comunque, un provvedimento grave, il comma 2 ne ammette il ricorso a condizione che vi sia stato un rinvio a giudizio e che i fatti contestati siano di gravità tale che accertati darebbero luogo al licenziamento. A tal fine la legge n. 97 del 2001, per alcuni casi prevede, in alternativa alla sospensione, anche il trasferimento. Le parti concordano, altresì. che la disapplicazione dell'art. 15 della legge n.55 del 1990 operata dal T.U. n. 267 del 2000 riguardante le disposizioni delle autonomie locali attiene a quel settore. Peraltro la disposizione disapplicata è riassunta nel medesimo Testo Unico per i dipendenti del relativo comparto a riprova della volontà del legislatore di mantenerne la sua permanenza nell'ordinamento. Le parti, inoltre, per una più agevole lettura delle clausole dell'art. 19 rammentano con riguardo al comma 4, che la lettera a) del comma 1 dell'art. 15 della legge n. 55 riguarda i reati di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti, produzione, fabbricazione e distribuzione delle medesime etc. La lettera b), limitatamente all'art. 316 e 316 bis, riguarda rispettivamente il peculato mediante profitto dell'errore altrui e la malversazione a danno dello Stato. La lettera c) riguarda l'abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diverso da quello indicato nella lettera b). La sospensione in questi casi è obbligatoria ove intervenga sentenza di condanna anche non definitiva.La lettera f) riguarda coloro che, con provvedimento definitivo sono stati sottoposti a misure di prevenzione perché indiziati di appartenere ad associazioni mafiose o camorristiche.
Con riguardo al comma 5, si rammenta che si tratta dei delitti contro la P.A. già ricompresi nella legge n. 55 del 1990 ed ora oggetto dell' art. 3 della legge n. 97 del 2001 (peculato, concussione, corruzione per atto di ufficio o contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari o di persona incaricata di pubblico servizio). Con riferimento al comma 7, in caso di assoluzione, il dirigente rientra in servizio e sono ripristinati i suoi diritti. Ove il dipendente sospeso abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza, l'art. 3, comma 57 della legge 350 del 2003 prevede un beneficio che consiste nel prolungamento o ripristino del rapporto di lavoro per un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita quando viene emanata sentenza definitiva di proscioglimento "perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza del reato anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio e, comunque, nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge". Le modalità di esercizio del diritto e gli altri presupposti sono indicati nelle disposizioni normative il cui testo coordinato è contenuto nella legge 126 del 2004 (comma 57 bis della legge n. 350 del 2003). Infine, con riferimento al comma 10, si precisa che l'art. 5, comma 2 della legge 97 del 2001 prevede il licenziamento come pena accessoria nei reati citati nell'art. 3 della stessa legge ove vi sia stata la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Con
riguardo alla mobilità tra amministrazioni diverse, le parti invitano le aziende
ed enti a favorire in particolare quella delle professionalità sanitarie del
Ministero della Salute, nel rispetto del profilo di appartenenza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Con
riguardo all'art. 23 il riferimento al triennio formativo effettuato dal CCNL,
non muta la durata dello stesso in ragione del periodo di validità del
contratto, il quale si limita a prevedere una tutela nei confronti dei dirigenti
operanti nelle aziende che non hanno potuto garantire l'ECM, nell'arco della
propria vigenza. Il contratto infatti non ha competenza sulle modalità minimi
dei crediti formativi e gestione della parte sperimentale, materie tutte
regolate dalle disposizioni ministeriali e regionali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Con
riferimento all'art. 24, commi 6 e 7, le parti si danno reciproco atto che nel
sistema del rapporto di lavoro privatizzato, vi è una sostanziale parità di
posizione del datore di lavoro e del dirigente. Ne consegue che l'assenso
richiesto dall'art. 13, comma 11 del CCNL 8 giugno 2000 per l'eventuale modifica
di uno degli elementi del contratto individuale opera come condizione di
efficacia della modifica di un atto negoziale. L'apposizione di un termine per
l'espressione di volontà del dirigente ha comunque il valore di dare certezza
agli atti e comportamenti delle parti, ferme rimanendo tutte le tutele previste
dalle vigenti disposizioni a favore del dirigente medesimo. L'apposizione del
termine nel comma 5 dell'art. 28 ha un analogo valore ma, essendo l'incarico
legato all'organizzazione aziendale, il mancato assenso nel termine previsto
opera come condizione risolutiva del negozio, ferme sempre rimanendo le tutele a
favore del dirigente con riguardo alla propria posizione.
Con
riguardo al comma 8 le parti richiamano le più recenti tabelle dell'Agenzia
delle entrate, pubblicate sul supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 24
dicembre 2004.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
Con
riguardo all'art. 26 le parti esprimono il parere che i due componenti del
Collegio tecnico siano prescelti tra i direttori del SSN appartenenti alla
stessa area, profilo e, ove prevista, disciplina, del dirigente oggetto di
valutazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
Con
riferimento all'art. 51, comma 2 nonché all'art. 24 comma 2 le parti ritengono
opportuno sottolineare l'importanza di valorizzare tutte le potenziali modalità
di incremento del fondo per la retribuzione di risultato con la piena attuazione
dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997 (richiamata dall'art. 52 comma 5
lettera a) del CCNL 8 giugno 2000, confermato dal comma 2 dell'art. 51)
applicabile al personale di tutte le pubbliche amministrazioni compresa la
dirigenza dei quattro ruoli del SSN di cui alla presente area. In tal senso si
inquadra la previsione dell'art. 24, comma 2 che trova applicazione nel rispetto
di quanto previsto dall'art. 51, commi 1 e 2.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
Con
la presente le parti confermano le dichiarazioni congiunte:
- nn. 1, 3, 5, 6, 7 (a completamento della dichiarazione n. 4 del presente contratto) del CCNL 8 giugno 2000;
- le dichiarazioni congiunte nn. 1 e 3 del del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;
- le dichiarazioni congiunte numeri da 1 a 7 e n. 9, 10 e 13 del CCNL 10 febbraio 2004.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
Le
parti assumono l'impegno di avviare, entro 60 giorni dalla data di
sottoscrizione del presente CCNL, il confronto per l'esame del testo unificato
delle vigenti disposizioni contrattuali predisposto dall'ARAN.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14
Con
riguardo all'art. 20, comma 3, le parti ritengono opportuno che nel proprio
regolamento di funzionamento il Comitato dei Garanti introduca norme sulla
disciplina della prorogatio per garantire alla scadenza la continuità
della propria attività per il periodo di tempo valutato come necessario per la
riconferma o designazione dei nuovi componenti dell'orgasnismo stesso.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
Le
parti esprimono il parere che al personale dirigenziale operante nei SERT venga
erogata "l'indennità SERT".
Ciò
in analogia con quanto previsto dal CCNL di lavoro del comparto Sanità (ex area
livelli).
Preso
atto della attuale indisponibilità economica, le parti concordano di prevedere
tale beneficio al secondo biennio economico 2004 – 2005.
CGIL
FP firmato
CISL
FPS – COSIADI firmato
UIL
FPL firmato
AUPI
firmato
SINAFO firmato
CONFEDIR SANITA' firmato
CIDA
– SIDIRSS firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
Le
organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FPS - COSIADI, UIL FPL, CONFEDIR e CIDA/SIDIRSS
in riferimento alla modifiche apportate con gli artt. 14 e 18, nel riconfermare
la propria contrarietà su detti articoli in quanto le soluzioni alle
problematiche ad essi sottese andrebbero ricercate nell'adeguamento delle
dotazioni organiche ed in una diversa e più razionale organizzazione del lavoro,
chiedono, per il principio di omogeneità ed equità, l'applicazione delle stesse
modalità a tutti i dirigenti SPTA e al personale del comparto.
A tal
fine si chiede l'immediata apertura dei relativi tavoli.
FP
CGIL firmato
CISL
FPS – COSIADI firmato
UIL
FPL firmato
CONFEDIR SANITA' firmato
CIDA/SIDIRSS
firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
Le
organizzazioni sindacali CISL FPS - COSIADI, CONFEDIR SANITA' e CIDA/SIDIRSS
chiedono che l'art. 4 del CCNL integrativo del 1° luglio 1997 – che prevede il
mantenimento della retribuzione di anzianità dei dipendenti del Servizio
Sanitario Nazionale, vincitori del concorso a dirigente o che abbiano conseguito
la nomina di dirigente a tempo determinato ex art. 15 del d.lgs. 502/1992 –
venga modificato al fine di garantire la salvaguardia della RIA anche ai
dipendenti vincitori di concorso a dirigente proveniente da altri comparti.
CISL
FPS – COSIADI firmato
CONFEDIR SANITA' firmato
CIDA/SIDIRSS firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4
Le
organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, Confedir Sanità, CIDA, AUPI, SINAFO e
SNABI preso atto:
-
dell'attuale
impossibilità, da parte dell'ARAN, di prevedere, nel contratto, che la
retribuzione di posizione aziendale sia valutabile nel calcolo dell'indennità
premio di servizio in conformità a quanto già previsto per la dirigenza degli
altri comparti;
-
atteso che
il Governo – Dipartimento della Funzione Pubblica - e la Ragioneria Generale
dello Stato, rispettivamente con nota n. 1396/10 del 26 marzo 1999 e con nota n.
128654 del 24 marzo 1999, hanno impartito all'INPDAP direttive finalizzate a
considerare nella base di calcolo dell'Indennità Premio di Servizio dei
dirigenti della Pubblica Amministrazione l'intera retribuzione di posizione;
-
rilevato che
la mancata inclusione nella base di calcolo dell'IPS della retribuzione di
posizione variabile aziendale non può trovare giustificazione nella mancanza di
risorse economiche per finanziare il pagamento del contributo su detta
retribuzione a carico delle Aziende atteso che tale contributo è fissato nella
misura esigua del 2,88% della base imponibile;
-
considerato,
altresì, che la retribuzione di posizione aziendale, unitamente a quella fissa e
variabile minima, gravando su un fondo costituito in gran parte da voci
retributive già assoggettate a contribuzione IPS ed alimentato in via permanente
anche per effetto delle cessazioni dal servizio, deve ritenersi già finanziata
al pari delle altre ai fini dell'indennità di che trattasi;
-
ritenuto,
inoltre, che la retribuzione di posizione aziendale, a fronte di altre voci
quali "l'indennità di struttura complessa" e "l'indennità di rapporto
esclusivo", ha carattere di generalità e rappresenta l'aspetto peculiare che più
caratterizza la figura dirigenziale unica, differenziata non più in tre distinte
qualifiche ma per l'incarico delle funzioni esercitate e per le connesse
responsabilità, con la conseguenza dell'innegabile qualificazione sostanziale
della medesima quale "retribuzione stipendiale";
-
considerato
che la portata della richiesta è, per importanza e valore, pari a quella dello
stipendio unico e ne costituisce il completamento;
CHIEDONO
che venga
rimossa, da parte degli Organi competenti, la disparità di trattamento con i
dirigenti degli altri comparti per i quali l'indennità premio servizio è
calcolata sull'intera retribuzione di posizione e che, a tal fine, l'ARAN si
impegni a chiedere una specifica direttiva al Comitato di Settore.
CGIL
FP firmato
CISL
FPS COSIADI firmato
UIL
FPL firmato
CONFEDIR SANITA' firmato
CIDA
SIDIRSS firmato
AUPI
firmato
SINAFO firmato
SNABI
SDS firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5
Le
organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR SANITA' e CIDA:
-
preso atto
che la corresponsione dell'indennità di rapporto esclusivo nell'attuale
definizione ai soli dirigenti biologi, chimici, fisici, farmacisti e psicologi
della presente area contrattuale, costituisce una grave discriminazione nei
confronti degli altri dirigenti della stessa area;
-
rilevato,
infatti, che lo svolgimento dell'attività in condizione di esclusività ed
incompatibilità rappresenta un elemento caratteristico e peculiare del rapporto
di lavoro di tutti i dirigenti;
-
tenuto conto
di quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del CCNL II biennio economico
2000/2001;
-
ritenuto,
pertanto, che la mancata parificazione dell'indennità in parola contrasta con il
principio generale che a parità di livello di funzioni ai dirigenti della stessa
area deve essere garantita pari retribuzione, principio rigorosamente applicato
dal d.lgs. 229/1999 anche per gli stessi vertici amministrativo e sanitario
delle aziende, ai quali è corrisposto lo stesso trattamento economico;
chiedono
-
che venga
rimossa, da parte degli organi competenti dai vari livelli questa non più
sostenibile situazione di disparità di trattamento che si riflette negativamente
nei rapporti fra i dirigenti del SSN e non giova, purtroppo, alla costruzione di
un clima sereno e collaborativo indispensabile per il buon funzionamento delle
aziende;
-
che,
conseguentemente, venga parificato nel II biennio economico 2004/2005 il
trattamento economico riferito a detta indennità.
CGIL FP firmato
CISL FPS COSIADI firmato
UIL FPL firmato
CONFEDIR SANITA' firmato
CIDA firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6
Le
Organizzazioni Sindacali CGIL, UIL, CISL, CONFEDIR SANITA', CIDA, AUPI, SINAFO e
SNABI evidenziano che l'attivazione della procedura di recesso a seguito
dell'esito negativo del processo di verifica e valutazione delle attività
professionali svolte dai dirigenti e dei risultati raggiunti, deve essere
fondata su elementi di particolare gravità, come già previsto dal comma 7
dell'art. 34 del CCNL 8.6.2000.
CONFEDIR SANITA' firmato
CISL
FPS – COSIADI firmato
CIDA
SIDIRSS firmato
AUPI
firmato
SNABI
SDS firmato
SINAFO firmato
UIL
FPL firmato
FP
CGIL firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7
Le
sottoscritte OO.SS. dichiarano che, con la sottoscrizione del presente CCNL, si
omette di regolamentare le modalità di corresponsione degli onorari
professionali in favore dei dirigenti – profilo avvocati, in applicazione della
legge professionale forense RDL n. 1578/1933, in palese ed ingiustificata
disparità di trattamento con quanto previsto per i professionisti legali degli
altri comparti del pubblico impiego (enti locali, enti pubblici non economici
ecc.).
Si
auspica pertanto di pervenire ad una apposita regolamentazione, in
armonizzazione con la normativa pattizia vigente per gli altri comparti, al fine
di una giusta valorizzazione ed incentivazione dei professionisti legali del SSN.
CIDA
SIDIRSS firmato
CGIL
FP firmato
UIL
FPL firmato
CONFEDIR SANITA' firmato
CISL
FPS firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 8
Le
organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, Confedir Sanità, CIDA, AUPI, SINAFO e
SNABI preso atto:
-
che il
presente contratto ancora una volta non comprende la norma relativa
all'individuazione del contributo a carico dell'Amministrazione per la
previdenza complementare già prevista, per il personale del comparto, dal CCNL
II biennio economico 2000-2001;
-
rilevato che
l'assenza di tale norma produce ulteriori ritardi nell'avvio della previdenza
complementare dei dirigenti della presente area contrattuale con conseguenze
negative per i dirigenti di recente assunzione che si vedono preclusa la
possibilità di accedere al secondo pilastro previdenziale per far fronte alla
progressiva ed inesorabile riduzione degli importi delle pensioni che verranno
erogate dagli enti di previdenza obbligatoria,
esprimono una vibrata protesta
per
la persistente omissione della norma indispensabile all'avvio della previdenza
complementare;
CHIEDONO
Che si provveda al riguardo non appena perverrà l'autorizzazione al finanziamento e comunque non oltre il CCNL relativo al II biennio economico 2004-2005.
CGIL FP firmato
CISL FPS firmato
UIL FPL firmato
CONFEDIR SANITA' firmato
CIDA SIDIRSS firmato
AUPI firmato
SINAFO firmato
SNABI SDS firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE DI AUPI, SINAFO SNABI-SDS N. 9
Le
OO.SS. della Dirigenza sanitaria AUPI, SINAFO e SNABI-SDS , con riferimento agli
istituti della guardia, pronta disponibilità, voluni prestazionali aggiuntivi a
quelli ordinari e retribuzione dei medesimi tramite il ricorso all'art. 55 comma
2, fondato sulla libera professione intramoenia, quale istituto peculiare della
dirigenza sanitaria, ritengono che i valori economici ivi previsti rappresentino
un significativo avanzamento verso il compiuto riconoscimento del disagio del
lavoro dei dirigenti in orario notturno e festivo.
Tale
riconoscimento, a parere di AUPI, SINAFO e SNABI-SDS attiene alla peculiarità
del ruolo di Farmacisti, Psicologi, Biologi. Chimici e Fisici, in omogeneità
all'area medica, non precostituendo co
AUPI
firmato
SINAFO firmato
SNABI SDS firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE DI AUPI, SINAFO SNABI-SDS N. 10
Le
OO.SS. della Dirigenza sanitaria AUPI, SINAFO e SNABI-SDS ,preso atto
dell'andamento della trattativa per il rinnovo del CCNL 2002-2005, considerano
necessario pervenire ad una revisione della struttura dei tavoli contrattuali,
alla luce delle evidenze che l'attuale assetto risulta non riconoscere
compiutamente la specificità dell'area sanitaria da un lato e dell'area
professionale, tecnica ed amministrativa e delle professioni sanitarie
dall'altra rispetto ad esigenze più complessive di armonizzazione con il
comparto pur legittima, ma prospetticamente pregiudiziale per il riconoscimento
del ruolo e delle specificità delle aree dirigenziali.
AUPI
firmato
SINAFO firmato
SNABI SDS firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE DI AUPI, SINAFO SNABI-SDS N. 11
Le
OO.SS. della Dirigenza sanitaria AUPI, SINAFO e SNABI-SDS ,considerato il ruolo
fondamentale dei servizi farmaceutici, chimici, diagnostici e terapeutici
all'interno dei quali operano i dirigenti sanitari, nella necessaria
integrazione con le aree di ricovero e cura, deplorano la tendenza presente in
diversi contesti regionali ad ipotizzare sperimentazioni gestionali fondate
sulle esternalizzazione selvaggia di funzioni assistenziali strategiche e
determinanti sulla qualità delle prestazioni erogate ai pazienti.
Il
preconcetto circa le presunte diseconomie delle attività direttamente gestite
appare infondato se non correlato a condizioni di gestione imposte che non
consentono ai servizi sanitari di esplicare appieno le elevate potenzialità
professionali sia sul versante assistenziale sia su quello gestionale.
I
servizi direttamente gestiti sono in grado di erogare attività, assumere
responsabilità e svolgere funzioni nel rispetto delle condizioni di equilibrio
tra costi e ricavi, solo a fronte di una soddisfacente attribuzione di effettive
risorse
AUPI
Firmato
SINAFO Firmato
SNABI
SDS Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE DI AUPI, SINAFO SNABI-SDS N. 12
Le
OO.SS. della Dirigenza sanitaria AUPI, SINAFO e SNABI-SDS ,preso atto delle
modalità previste per il ricorso all'istituto del recesso, considerano
necessario pervenire a procedimenti attuativi dell'istituto che presuppongano
l'obbligatorietà di ottenere comunque l'espressione formale del parere del
Comitato dei garanti, prima che l'azienda possa procedere alla procedura finale
di recesso del dirigente.
AUPI
Firmato
SINAFO Firmato
SNABI SDS Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE DI AUPI, SINAFO SNABI-SDS N. 13
Le
OO.SS. della Dirigenza sanitaria AUPI, SINAFO e SNABI-SDS ,preso atto della
attuale diffusa utilizzazione di personale assunto con rapporti precari (co.co.co,
contratti a termime, ecc.), e del previsto ricorso contrattuale a modalità che
prevedono diffusamente orari aggiuntivi per il personale in servizio, con
aggravamento del disagio delle condizioni di lavoro, ritengono necessario
riproporre una più complessiva strategia fondata sulla qualità e certezza dei
livelli assistenziali che non può essere disgiunta da correlati livelli
occupazionali stabili dei profili professionali della dirigenza.
AUPI
firmato
SINAFO firmato
SNABI SDS firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE AUPI N. 14
L'AUPI
sottoscrive la dichiarazione congiunta n. 1 riaffermando la insoddisfazione per
la mancata soluzione del problema collegato ai cd rapporti di lavoro atipici.
Si
ribadisce la necessità di procedere ad una progressiva ma reale
sistematizzazione di questi rapporti di lavoro.
Non è
accettabile continuare a garantire prestazioni che sono assolutamente ordinarie
e routinarie, facendo ricorso a contratti di collaborazione temporanei.
Il
ricorso a queste tipologie di rapporti di lavoro, oltre a mortificare le
professionalità della Dirigenza sanitaria non garantisce il funzionamento dei
servizi, la reale efficacia e garanzia delle prestazioni sanitarie erogate e
dequalifica fortemente il servizio pubblico.
AUPI
firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE AUPI N. 15
L'AUPI,
pur consapevole dei vincoli economici cui questo Contratto deve sottostare,
ritiene che l'assenza di un riconoscimento economico (riconoscimento già
concesso al personale del Comparto con gli artt. 26 e 27 del CCNL 2002 – 2005)
per l'attività che i Dirigenti sanitari espletano nei SERT, diventa il segnale
di una forte svalutazione di un'attività professionale deputata a dare risposte
ad un'utenza particolarmente debole.
Tutto
ciò in contrasto con le indicazioni contenute nel vigente Piano sanitario
nazionale che individua questi come i settori sui quali maggiore deve essere
l'investimento di risorse umane e professionali.
Questo Contratto non coglie l'occasione per diventare strumento di attuazione di
una reale riforma dell'assistenza alla salute dei cittadini, ponendo la dovuta e
necessaria attenzione alle tematiche relative all'assistenza territoriale.
AUPI
firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE AUPI N. 16
In
considerazione della bassa soglia di rischio psicofisico cui sono soggetti i
Dirigenti e gli operatori che operano nei Servizi dedicati ad una utenza
particolarmente debole (SERT, DSM, Assistenza Domiciliare, Oncologia, Hospice
ecc….) ed al fine di riconoscere, la natura e qualità particolare dell'impegno
professionale profuso, si ritiene necessario costituire nelle Aziende un gruppo
pluridisciplinare formato da medici - psicoterapeuti, psicologi - psicoterapeuti
e personale delle professioni sanitarie infermieristiche, per fornire agli
operatori consulenza ed eventuale sostegno nei casi di empairment
(deterioramento, riduzione) delle capacità professionali.
Questo a tutela della salute psichica degli operatori e per garantire uno
standard ottimale di prestazioni professionali agli utenti.
AUPI
firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE AUPI N. 17
L'AUPI
ribadisce la necessità di procedere ad una rivisitazione dell'istituto del part
– time, anche alla luce della più recente normativa europea, ampliandone le
possibilità di utilizzo dell'istituto ed eliminando gli attuali vincoli che
limitano ai soli casi disagio fisico o psichico la possibilità di richiedere il
parti – time.
AUPI
firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE AUPI N. 18
La
Ragioneria Generale
dello Stato ha fornito i dati relativi al numero di incarichi di Direzione di
Struttura Complessa e di Struttura Semplice conferiti ai dirigenti dei ruoli
Sanitari, Professionali, Tecnici ed Amministrativi.
L'analisi di questi dati fa emergere con estrema chiarezza la enorme differenza
di attribuzione di incarichi di Direzione di Struttura Complessa e Semplice tra
la Dirigenza Sanitaria e quella Professionale, Tecnica ed Amministrativa.
La
Dirigenza Sanitaria risulta fortemente ed ingiustificatamente penalizzata nella
attribuzione degli incarichi con una percentuale per i profili professionali dei
Biologi, Chimici, Fisici, Farmacisti e Psicologi non raggiunge il 7%, a fronte
di una percentuale che supera abbondantemente il 40% per la Dirigenza
Professionale, Tecnica ed Amministrativa.
Alla
luce di questi dati l'AUPI,
CHIEDE
che venga
rimossa, da parte degli organi competenti, questa non più sostenibile situazione
di disparità di trattamento che si riflette negativamente nei rapporti fra i
dirigenti dei diversi ruoli del SSN, non giova alla costruzione di un clima
sereno e collaborativo e soprattutto impedisce il corretto funzionamento delle
Aziende.
AUPI
firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR SANITA' N. 19
La
Federazione Sindacale
CONFEDIR-SANITA' esprime il proprio dissenso in merito alla ripartizione degli
incrementi economici della parte fissa della retribuzione di posizione, come
individuata nelle tabelle 2 e 3 dell'articolo 37.
Si ritiene infatti che tale distribuzione, favorendo prevalentemente i dirigenti preposti alla struttura complessa, penalizzi i dirigenti anche con notevole anzianità di servizio con incarico di struttura semplice e ancor di più quelli con incarico di elevata professionalità, specie in considerazione dell'art. 27, CCNL 8 giugno 2000.
La Confedir Sanità auspica che maggior equilibrio possa essere raggiunto in occasione del prossimo contratto economico 2004-2005.
CONFEDIR SANITA' Firmato