CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA
DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE II BIENNIO 2004-2005
In data 5 luglio 2006 alle
ore 12,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le
Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale III nelle persone di:
Per l'ARAN:
Cons. Raffaele Perna – (Presidente) ________Firmato_______________________
Per le Organizzazioni e Confederazioni Sindacali:
OO.SS. di
categoria
Confederazioni sindacali
CIDA - SIDIRSS__ Firmato
__ CIDA _______ Firmato __
Al termine della riunione le parti sottoscrivono
l’allegato contratto ad eccezione delle seguenti sigle: CGIL FP, CISL
FPS-COSIADI, AUPI.
INDICE
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PARTE I - Disposizioni generali |
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Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenze
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PARTE II – Trattamento economico biennio 2004 –
2005 |
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CAPO I : Trattamento economico dei dirigenti
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Art. 2 Incrementi contrattuali e stipendio
tabellare dei dirigenti dei quattro ruoli nel biennio 2004 - 2005 |
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CAPO II: Biennio 2004 – 2005 Retribuzione di
posizione minima contrattuale dei dirigenti |
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Art. 3 La retribuzione
di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici,
fisici, psicologi e farmacisti con rapporto
di lavoro esclusivo |
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Art. 4 La retribuzione
di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici,
fisici, psicologi e farmacisti con rapporto
di lavoro non esclusivo |
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Art. 5 La retribuzione
di posizione minima unificata dei dirigenti dei ruoli professionale e
tecnico |
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Art. 6 La retribuzione
di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie
e del ruolo amministrativo |
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CAPO
III: Condizioni di lavoro
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Art. 7 Turni di
guardia notturni |
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CAPO IV |
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Art. 8 Effetti dei benefici economici |
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CAPO V: I fondi aziendali
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Art. 9 Fondi per la retribuzione di posizione,
equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di
struttura complessa  |
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Art.10 Fondo per il trattamento accessorio legato
alle condizioni di lavoro |
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Art. 11 Fondo per la retribuzione di risultato e
per la qualità della prestazione individuale |
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PARTE III - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art.
12 Conferme
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Allegato 1 |
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Dichiarazioni a verbale e congiunte |
PARTE I
Disposizioni generali
Art. 1
Campo di applicazione,
durata e decorrenze
1. Il presente contratto collettivo nazionale, che concerne il periodo 1
gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, riguarda la parte economica di tale biennio
e si applica a tutti i dirigenti sanitari, professionali, tecnici ed
amministrativi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato,
dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale,
individuati dall'art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 relativo alla
definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto
alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione,
stipulato il 23 settembre 2004.
2.
Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di
soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione
e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di
privatizzazione - si applica il presente contratto sino all'individuazione o
definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali
firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina
contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino
alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o
definizione del comparto pubblico di destinazione.
3.
Sono confermate tutte le disposizioni previste dall’art. 1, commi da 3 a 8
del CCNL 3 novembre 2005 relativo al quadriennio normativo 2002 – 2005, I
biennio economico che è indicato nel testo come “CCNL del 3 novembre
2005”.
PARTE II
Trattamento economico biennio 2004 – 2005
CAPO I
Trattamento economico dei dirigenti
Art. 2
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro
ruoli nel biennio 2004 - 2005
1. Dall'1 gennaio 2004 al 31 gennaio 2005, lo stipendio tabellare previsto
per i dirigenti dei quattro ruoli compresi i biologi, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico
di cui all’art. 35 del CCNL stipulato il 3 novembre 2005, è incrementato di
€ 60,00 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo
lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in €
38.978,00.
2. Dall’1 febbraio 2005 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è
incrementato di ulteriori € 81,00 lordi mensili. Dalla stessa data lo
stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è
rideterminato in € 40.031,00.
3. Nulla è innovato per i
dirigenti di cui all’art. 46 del CCNL 3 novembre 2005.
CAPO II
Biennio 2004 - 2005
Retribuzione di posizione minima contrattuale
dei dirigenti
Art. 3
La retribuzione di posizione
minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo
- A decorrere dall’1
gennaio 2004, la retribuzione di posizione minima unificata dei
dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo di cui all’art 44,
comma 1, tavola A) del CCNL del 3 novembre 2005 è così rideterminata:
|
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Retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata dal
1 gennaio 2004 |
|
Dirigente incarico struttura complessa |
9.270,01 |
795,36 |
10.065,37 |
|
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR
384/1990 |
5.699,20 |
420,72 |
6.119,92 |
|
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.296,58 |
420,72 |
3.717,30 |
|
Dirigente equiparato |
3.296,58 |
158,28 |
3.454,86 |
|
Dirigente < 5 anni |
0,00 |
110,88 |
110,88 |
2. A decorrere dall’1
febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 1 è ulteriormente
rideterminata nel modo seguente:
|
|
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata al 31
gennaio 2005 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata dal
1 febbraio 2005 |
|
Dirigente incarico struttura complessa |
10.065,37 |
1.020,60 |
11.085,97 |
|
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR
384/1990 |
6.119,92 |
475,44 |
6.595,36 |
|
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.717,30 |
475,44 |
4.192,74 |
|
Dirigente equiparato |
3.454,86 |
179,28 |
3.634,14 |
|
Dirigente < 5 anni |
110,88 |
120,00 |
230,88 |
3. A decorrere dal 31
dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente
rideterminata nel modo seguente:
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|
Retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata dal
31 dicembre 2005 |
|
Dirigente incarico struttura complessa |
11.085,97 |
43,44 |
11.129,41 |
|
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR
384/1990 |
6.595,36 |
21,72 |
6.617,08 |
|
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
4.192,74 |
21,72 |
4.214,46 |
|
Dirigente equiparato |
3.634,14 |
32,40 |
3.666,54 |
|
Dirigente < 5 anni |
230,88 |
12,00 |
242,88 |
4. Gli incrementi di cui ai
commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione
variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione
delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione
complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua
composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL
del 3 novembre 2005.
5. I destinatari
della retribuzione minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i
dirigenti cui è conferito un incarico lett. c) dell’art. 27 del CCNL
8.6.2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data del 31 dicembre
2001 era così composta: parte fissa € 5.639,19, parte variabile € 2.520,30
(divenuta di € 3.296,58 alla data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell’art.
44 del CCNL 3 novembre 2005).
6. Per effetto del comma 5
il valore di € 4.214,46 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione
di posizione minima contrattuale nell’ambito degli incarichi conferibili ai
sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
7. Dopo l’entrata
in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall’art.
26, comma 2, lett. c) del CCNL 3 novembre 2005 per il riconoscimento al
quindicesimo anno della fascia di indennità di esclusività, è utile in via
prioritaria anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un incarico –
ove disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8
giugno 2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di
retribuzione di posizione minima contrattuale. Tale clausola si applica
anche in caso di valutazione positiva per il rinnovo dell’incarico ai
dirigenti che possiedono la medesima esperienza professionale. Ai dirigenti
cui è conferito l’incarico previsto dal presente comma, è attribuita la
nuova retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 6. E’ fatto
salvo da parte dell’azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli
indicati nelle tavole del presente articolo, secondo le vigenti
disposizioni.
8. Il fondo dell'art. 49
del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli
incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per
il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
9. Sono confermati i commi
2, 3, 4 e 6 dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005.
Art. 4
La
retribuzione di posizione minima per i dirigenti biologi, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo
1. Per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti
con rapporto di lavoro non esclusivo la retribuzione di posizione minima
unificata di cui all’art. 45, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, rimane
fissata nei valori stabiliti dalla tavola ivi indicata al 31 dicembre 2003.
2. Rimangono, altresì,
confermate tutte le altre clausole dell’art. 45 citato nel comma 1.
Art. 5
La retribuzione di posizione
minima unificata dei dirigenti del ruolo professionale e tecnico
1. A decorrere dall’1
gennaio 2004, la retribuzione di posizione unificata dei dirigenti di
cui alla tavola B) dell’art. 44, comma 1, del CCNL del 3 novembre 2005 e è
così rideterminata:
|
|
Retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata dal
1 gennaio 2004 |
|
Dirigente incarico struttura complessa |
11.776,73 |
609,48 |
12.386,21 |
|
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR
384/1990 |
4.947,46 |
481,20 |
5.428,66 |
|
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
2.467,10 |
424,32 |
2.891,42 |
|
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 art. 45 c. 2
DPR 384/90 |
2.467,10 |
424,32 |
2.891,42 |
|
Dirigente equiparato |
2.467,10 |
222,84 |
2.689,94 |
|
Dirigente < 5 anni |
0,00 |
222,84 |
222,84 |
2. A decorrere
dall’1 febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 1 è
ulteriormente rideterminata nel modo seguente:
|
|
Retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata al 31 gennaio 2005 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata dal
1 febbraio 2005 |
|
Dirigente incarico struttura complessa |
12.386,21 |
704,64 |
13.090,85 |
|
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR
384/1990 |
5.428,66 |
556,32 |
5.984,98 |
|
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
2.891,42 |
493,44 |
3.384,86 |
|
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 art. 45 c. 2
DPR 384/90 |
2.891,42 |
493,44 |
3.384,86 |
|
Dirigente equiparato |
2.689,94 |
257,64 |
2.947,58 |
|
Dirigente < 5 anni |
222,84 |
257,64 |
480,48 |
3. A decorrere dal 31
dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente
rideterminata nel modo seguente
|
|
Retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata dal 31
dicembre 2005 |
|
Dirigente incarico struttura complessa |
13.090,85 |
96,72 |
13.187,57 |
|
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR
384/1990 |
5.984,98 |
76,32 |
6.061,30 |
|
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.384,86 |
67,68 |
3.452,54 |
|
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 art. 45 c. 2
DPR 384/90 |
3.384,86 |
67,68 |
3.452,54 |
|
Dirigente equiparato |
2.947,58 |
35,40 |
2.982,98 |
|
Dirigente < 5 anni |
480,48 |
35,40 |
515,88 |
4. Gli incrementi di cui ai
commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione
variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione
delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione
complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua
composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL
del 3 novembre 2005.
5. I destinatari
della retribuzione minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i
dirigenti cui è conferito un incarico lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8
giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data del 31
dicembre 2001 era così composta: parte fissa € 2.559,04 parte variabile €
4.637,78 (divenuta di € 2.467,10 alla data del 31 dicembre 2003, ai sensi
dell’art. 44 del CCNL 3 novembre 2005).
6. Per effetto del
comma 5 il valore di € 3.452,54 costituisce un nuovo livello stabile di
retribuzione di posizione minima contrattuale nell’ambito degli incarichi
conferibili ai sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
7. Dopo l’entrata
in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall’art.
26, comma 2, lett. a) del CCNL 3 novembre 2005 per il rinnovo dell’incarico
ai dirigenti con quindici anni di esperienza professionale, valutata ai
sensi dell’art. 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico è
utile in via prioritaria anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un
incarico – ove disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27
del CCNL 8.6.2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo
livello di retribuzione di posizione minima contrattuale. Al dirigente cui è
conferito tale incarico, è attribuita la nuova retribuzione di posizione
minima contrattuale prevista dal comma 6. E’ fatto salvo da parte
dell’azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli indicati nelle
tavole del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni.
8. Il fondo dell'art. 49
del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli
incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per
il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
9. Sono confermati i commi
2, 3, 4 e 6 dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005.
10. La retribuzione di
posizione minima contrattuale dei dirigenti indicati nella tavola B)
dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005 è comprensiva del valore indicato
nel comma 5 del medesimo articolo pari ad € 1.601, 02.
11. Con il presente
contratto, ferma rimanendo la misura complessiva della retribuzione di
posizione minima unificata rideterminata alle date indicate nei commi 1,
2 e 3, il valore di cui al comma 10, sempre ricompreso nel predetto
emolumento, è stabilito dal 31 dicembre 2005 nella misura di € 2.000,00 e
conserva la natura e le finalità già previste dall’art. 11, comma 3, del
CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
Art. 6
La retribuzione di posizione
minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo
amministrativo
1. A decorrere
dall’1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione unificata dei dirigenti di
cui alla tavola C) dell’art. 44, comma 1, del CCNL del 3 novembre 2005 è
così rideterminata:
|
|
Retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata dal
1 gennaio 2004 |
|
Dirigente incarico struttura complessa |
11.396,97 |
592,08 |
11.989,05 |
|
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR
384/1990 |
5.066,50 |
498,24 |
5.564,74 |
|
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
2.709,30 |
405,48 |
3.114,78 |
|
Dirigente equiparato |
2.709,30 |
245,16 |
2.954,46 |
|
Dirigente < 5 anni |
0,00 |
245,16 |
245,16 |
2. A decorrere dal 1
febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente
rideterminata nel modo seguente:
|
|
Retribuzione di posizione
minima contrattuale unificata al 31 gennaio 2005 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata dal
1 febbraio 2005 |
|
Dirigente incarico
struttura complessa |
11.989,05 |
686,04 |
12.675,09 |
|
Dirigente incarico
struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
5.564,74 |
577,44 |
6.142,18 |
|
Dirigente incarico lett.
c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.114,78 |
469,92 |
3.584,70 |
|
Dirigente equiparato |
2.954,46 |
284,04 |
3.238,50 |
|
Dirigente < 5 anni |
245,16 |
284,04 |
529,20 |
3. A decorrere dal 31
dicembre 2005 la retribuzione di posizione del comma 2 è ulteriormente
rideterminata nel modo seguente:
|
|
Retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005 |
Incremento annuo |
Nuova retribuzione di
posizione minima contrattuale unificata dal 31
dicembre 2005 |
|
Dirigente incarico struttura complessa |
12.675,09 |
130,20 |
12.805,29 |
|
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR
384/1990 |
6.142,18 |
109,56 |
6.251,74 |
|
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.584,70 |
89,16 |
3.673,86 |
|
Dirigente equiparato |
3.238,50 |
54,00 |
3.292,50 |
|
Dirigente < 5 anni |
529,20 |
54,00 |
583,20 |
4. Gli incrementi di cui ai
commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione
variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione
delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione
complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua
composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL
del 3 novembre 2005.
5. I destinatari
della retribuzione minima contrattuale prevista per i dirigenti cui è
conferito un incarico lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono
coloro per i quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001 era così
composta: parte fissa € 3.213,39, parte variabile € 4.018,03, (divenuta di €
2.709,30 alla data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 44 del CCNL 3
novembre 2005).
6. Per effetto del comma 5
il valore di € 3.673,86 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione
di posizione minima contrattuale nell’ambito degli incarichi conferibili ai
sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
7. Dopo l’entrata
in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall’art.
26, comma 2, lett. a) del CCNL 3 novembre 2005 per il rinnovo dell’incarico
ai dirigenti con quindici anni di esperienza professionale, valutata ai
sensi dell’art. 11, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico è
utile, in via prioritaria, anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di
un incarico – ove disponibile – tra quelli indicati nella lett. c) dell’art.
27 del CCNL 8.6.2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo
livello di retribuzione di posizione minima contrattuale. Al dirigente cui è
conferito tale incarico, è attribuita la nuova retribuzione di posizione
minima contrattuale prevista dal comma 6. E’ fatto salvo da parte
dell’azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli indicati nelle
tavole del presente articolo, ai sensi delle vigenti disposizioni.
8. Il fondo dell'art. 49
del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è
automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli
incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per
il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
9. Sono confermati i commi
2, 3, 4 e 6 dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005.
10. La retribuzione di
posizione minima contrattuale dei dirigenti indicati nella tavola C)
dell’art. 44 del CCNL del 3 novembre 2005 è comprensiva del valore indicato
nel comma 5 del medesimo articolo pari ad € 1.601, 02.
11. Con il presente
contratto, ferma rimanendo la misura complessiva della retribuzione di
posizione minima unificata, rideterminata alle date indicate nei commi 1,
2 e 3, il valore di cui al comma 10, sempre ricompreso nel predetto
emolumento, è stabilito dal 31 dicembre 2005 nella misura di € 2.000,00 e
conserva la natura e le finalità già previste dall’art. 11, comma 3, del
CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
CAPO III
Condizioni di lavoro
Art. 7
Turni di guardia notturni
1. Le parti, fermo
rimanendo per le aziende e gli enti l’obbligo di previa razionalizzazione
della rete interna dei servizi ospedalieri per l’ottimizzazione delle
attività connesse alla continuità assistenziale, nel prendere atto degli
esiti del monitoraggio previsto dall’art. 16 del CCNL del 3 novembre 2005
per la rilevazione del numero delle guardie notturne effettivamente svolte
nelle aziende ed enti, considerano sussistenti le condizioni per riesaminare
con il presente contratto le modalità di retribuzione di tutte le guardie
notturne svolte in azienda dopo aver detratto da quelle fuori dell’orario di
lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive
retribuibili ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 3 novembre 2005.
2.
A tal fine,
a decorrere
dal 31 dicembre 2005,
in base alle risorse indicate nell’art 9, commi 2
e 3 per ogni turno di guardia notturna in orario e fuori dell’orario di
lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 è stabilito un compenso del
valore di € 50,00. Per la corretta determinazione dei turni di guardia
notturni da calcolare si rinvia all’allegato n 1.
3.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del CCNL ciascuna azienda o ente, in
ragione della propria organizzazione dei servizi ospedalieri, è tenuta a
comunicare alla Regione di appartenenza se il finanziamento del fondo
disposto dall’art. 10, commi 2 e 3, sia sufficiente alla corresponsione del
compenso previsto nel comma 2, indicando la eventuale misura in eccedenza o
in difetto rispetto a quella contrattualmente stabilita.
4.
Le Regioni, nei 30 giorni successivi , provvederanno – ove necessario – al
riequilibrio dei fondi tra le Aziende ai sensi dell’art. 9, comma 4, del
CCNL 3 novembre 2005, utilizzando – a compensazione per la presente area
dirigenziale – le risorse indicate nei commi 2 e 3 dell’art. 10 tenuto
conto, in questo ultimo caso, dell’eventuale già avvenuta utilizzazione di
dette risorse per il pagamento di ore di lavoro straordinario.
5.
Il compenso di cui al comma 2, si
cumula con l’indennità notturna prevista dall’art. 47, comma 1 del CCNL del
3 novembre 2005.
6. Le parti prendono atto
che l’art. 16, comma 2, del CCNL 3 novembre 2005, è tuttora in vigore.
Pertanto, qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario
per l’intero turno di guardia notturna prestato fuori dell’orario di lavoro,
non si dà luogo all’erogazione del compenso del comma 2. Detto compenso
compete invece per le guardie fuori dell’orario di lavoro che diano luogo al
recupero dell’orario eccedente.
CAPO IV
Art. 8
Effetti
dei benefici economici
1.Le
misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dei capi I e II
del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità
premio di servizio, sull’indennità alimentare dell’art. 19 del CCNL 3
novembre 2005, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2.
Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione
complessiva nelle componenti fissa unificata e variabile in godimento nonché
alle voci retributive di seguito riportate:
-
del CCNL 8 giugno 2000: assegni personali previsti dall’art. 39,comma
1 data la loro natura stipendiale; indennità dell’art. 41;
-
dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
3.
I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo
di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle
scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente
articolo. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità
sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale.
CAPO V
I fondi aziendali
Art. 9
Fondi per la
retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento e
indennità di direzione di struttura complessa
1. I fondi previsti dall’art. 49 del CCNL 3 novembre 2005, I biennio
economico 2002-2003 per il finanziamento della retribuzione di posizione,
dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale
nonché dell’indennità di incarico di direzione di struttura complessa, sono
confermati. Il loro ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2003,
attuati i commi 4 e 5 del medesimo art. 49.
2. Sono confermati i commi
2, 3 e 6 dell’art. 49 del CCNL 3 novembre 2005. Il comma 5 del medesimo
articolo ha esaurito i propri effetti con l’entrata in vigore del citato
contratto.
3. I fondi del comma 1, sono incrementati delle risorse individuate negli
artt. 3, 5 e 6, commi 8, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi
articoli.
4. A decorrere dal 31
dicembre 2005 i fondi del comma 1, sono ulteriormente incrementati di € 3,00
mensili (per 13 mensilità) per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre
2003 al netto degli oneri riflessi. Tali risorse sono finalizzate
prioritariamente ad eventuali riallineamenti della retribuzione di posizione
variabile aziendale ove nell’applicazione della retribuzione di posizione
minima unificata si siano verificati degli scostamenti a parità di funzioni.
In particolare per il fondo dei dirigenti sanitari biologi, chimici, fisici,
psicologi e farmacisti le predette risorse sono utilizzate anche per il
riallineamento tra la retribuzione di posizione minima unificata del
dirigente con meno di 5 anni e quello di anzianità inferiore al compimento
del quinquennio determinatasi per effetto della tabella prevista dall’art.
3, comma 3.
5. A decorrere dal
31 dicembre 2005 i fondi del comma 1 sono incrementati di € 3,00 mensili
(per tredici mensilità per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2003,
al netto degli oneri riflessi) aggiuntivi rispetto al comma 4 per
l’adeguamento in tutto o in parte dell’indennità di struttura complessa al
valore massimo stabilito dall’art. 41 del CCNL 8 giugno 2000. Ove tali
valori siano stati già raggiunti l’incremento rimane in ciascuno dei fondi
per le altre finalità ivi previste ed in particolare, per il fondo dei
dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti anche per
l’attuazione di quanto stabilito nel comma 4 ultimo periodo .
Art. 10
Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. Il fondo previsto dall’ art. 50 del CCNL del 3 novembre 2005, per il
trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia per
le modalità del suo utilizzo che per le relative flessibilità. Il suo
ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2003, comprensivo degli
incrementi di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.
2. Al fine di corrispondere il compenso di cui all’art. 7, comma 2, il fondo
del presente articolo, dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006,
è incrementato di € 5,50 mensili per ogni dirigente biologo, chimico,
fisico, psicologo e farmacista in servizio al 31 dicembre 2003 per tredici
mesi al netto degli oneri riflessi.
3.
Alle risorse del comma 2 si aggiungono alla medesima data € 10,29, mensili
per ogni dirigente del comma 2 in servizio al 31 dicembre 2001, per dodici
mesi al netto degli oneri riflessi già confluiti nel fondo del comma 1 ai
sensi dell’art. 50, comma 3, lettera b) del CCNL del 3 novembre 2005 e sino
all’entrata in vigore del presente contratto usate provvisoriamente per
remunerare le ore di lavoro straordinario.
4. Qualora in
ragione dell’attività svolta nelle aziende ed enti non vengano effettuati,
in tutto o in parte, servizi di guardia notturna, per la differenza non
utilizzata nel fondo di cui al comma 1, si applicano i criteri di
flessibilità richiamati nello stesso comma, secondo i criteri stabiliti in
contrattazione integrativa, finalizzando le relative risorse agli stessi
dirigenti.
5. A decorrere dall’entrata in
vigore del presente contratto la retribuzione oraria per il lavoro
straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15%, è fissata in € 24,59. In
caso di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad
€ 27,80 ed in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pari ad
€ 32,08.
Art. 11
Fondo per
la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
1. L' art. 51 del CCNL del 3 novembre 2005, relativo ai fondi per la
retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione
individuale per i dirigenti dei quattro ruoli sono confermati. L’ammontare
dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2003. Nel
consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al medesimo
articolo, comma 1, ultimo periodo, le quali, comunque, costituiscono
ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2004 ai sensi del
comma 2.
2. Sono confermati i commi 2 e 4 dell’art. 51 del CCNL del 3 novembre 2005.
Il comma 3 del medesimo articolo ha esaurito i proprio effetti con l’entrata
in vigore del citato contratto.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1
gennaio 2006 il fondo del comma 1, con le modalità previste dall’art. 61,
comma 2, lett. a) del CCNL 5 dicembre 1996, è incrementato di € 17,01
mensili per ogni dirigente biologo, chimico, fisico, psicologo e farmacista
in servizio al 31 dicembre 2003, per 13 mensilità al netto degli oneri
riflessi e di € 22,51 per ogni altro dirigente delle professioni sanitarie e
dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.
4. Dall’entrata in vigore del CCNL le risorse,
complessivamente disponibili destinate alla retribuzione di risultato che
siano eventualmente da erogare in forma di acconto ovvero per stati di
avanzamento, ai sensi dell’art. 62 comma 8 del CCNL del 5 dicembre 1996,
sono ridotte al 50% con riferimento alle quote attribuibili. La parte
restante di dette risorse rimane nel fondo di cui al presente articolo ed
unitamente alle risorse di cui al comma 3, è corrisposta esclusivamente a
consuntivo in relazione al raggiungimento del risultato.
PARTE III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 12
Conferme
1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente
contratto, restano confermate tutte le norme del CCNL del 3 novembre 2005
nonché quelle indicate nell’art. 55 del contratto stesso.
2.
Le parti si danno atto che è necessario procedere alla correzione dei
seguenti errori materiali rinvenuti nel CCNL del 3 novembre 2005, parte
normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003:
-
Art. 40, comma 2 (tabella) le cifre indicate sotto la quinta colonna
vanno sostituite con le seguenti:
|
|
fissa |
|
Dirigente incarico
struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
4.763,79 |
|
Dirigente incarico lett.
c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.657,39 |
|
Dirigente equiparato |
1.476,91 |
|
Dirigente < 5 anni |
1.476,91 |
-
Art. 40, comma 3 (tabella) le cifre indicate sotto la prima colonna
vanno sostituite con le seguenti:
|
|
fissa |
|
Dirigente incarico
struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 |
4.763,79 |
|
Dirigente incarico lett.
c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 |
3.657,39 |
|
Dirigente equiparato |
1.476,91 |
|
Dirigente < 5 anni |
1.476,91 |
-
Art. 49, comma 6: le parole “per i fini del comma 3” sono sostituite dalle
parole “per i fini del comma 5”.
- Nella dichiarazione congiunta n. 14 la parola
“riconferma” è abrogata.
3.
L’art. 42 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 rimane in vigore fino
all’entrata a regime dell’art. 41 del medesimo CCNL.
ALLEGATO 1
|
Determinazione del
numero dei turni di guardia notturni |
|
|
|
|
|
1° esempio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N° guardie annue
notturne in orario di servizio |
679
|
|
|
N° guardie annue
notturne fuori orario di servizio |
364
|
|
|
N° totale annuo
guardie notturne |
|
1.043
|
|
|
|
|
|
N° totale annuo
guardie notturne retribuibili in attività libero professionale (ex art.
18 CCNL 3.11.2005) |
|
|
|
(1.043 x 12%) |
|
125
|
|
|
|
|
|
N° totale guardie
notturne in orario e/o fuori orario di servizio retribuibili con il
compenso dell'art. 7 del CCNL |
|
918
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2° esempio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N° guardie annue
notturne in orario di servizio |
1.518
|
|
|
N° guardie annue
notturne fuori orario di servizio |
-
|
|
|
N° totale annuo
guardie notturne |
|
1.518
|
|
|
|
|
|
N° totale annuo
guardie notturne retribuibili in attività libero professionale (ex art.
18 CCNL 3.11.2005) |
|
0 |
|
|
|
|
|
N° totale guardie
notturne in orario e/o fuori orario di servizio retribuibili con il
compenso dell'art. 7 del CCNL |
|
1.518
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3° esempio |
|
|
|
|
|
|
|
N° guardie annue
notturne in orario di servizio |
818
|
|
|
N° guardie annue
notturne fuori orario di servizio |
69
|
|
|
N° totale annuo
guardie notturne |
|
887
|
|
|
|
|
|
N° totale annuo
guardie notturne retribuibili in attività libero professionale (ex art.
18 CCNL 3.11.2005) |
|
69
|
|
|
|
|
|
N° totale guardie
notturne in orario e/o fuori orario di servizio retribuibili con il
compenso dell'art. 7 del CCNL |
|
818
|
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si impegnano a
verificare presso l’INPDAP la possibilità di prevedere nel prossimo CCNL le
modalità con le quali calcolare in tutto o in parte la retribuzione di
posizione variabile aziendale nell’indennità premio di servizio analogamente
a quanto già previsto dal CCNL della dirigenza delle Regioni ed autonomie
locali.
DICHIARAZIONE A
VERBALE FP CGIL – CISL FP -
Cosiade
N. 1
La FP CGIL e la CISL FP
non sottoscrivono il CCNL 2004-2005 a seguito di un’attenta valutazione di
elementi di forte criticità posti dalle scelte contrattuali.
Tali scelte sono state
fortemente respinte dalle nostre federazioni, e malgrado alcuni
miglioramenti acquisiti nel corso della trattativa, mantengono e inseriscono
nel rinnovo contrattuale elementi di contraddizione nell’attuale assetto
contrattuale. Inoltre il contratto inserisce preoccupanti elementi di
disequilibrio della valorizzazione economica e professionale fra i dirigenti
stessi e fra la dirigenza e il personale del Servizio sanitario nazionale.
In particolare la FP
CGIL e la CISL FP e Cosiade respingono:
-
La modifica
dell’attuale sistema degli incarichi, collegato a elementi di
valorizzazione professionale e organizzativa sulla base di contrattazione
decentrata aziendale, con l’inserimento di un ulteriore livello di
incarico che prevede come criterio di accesso l’anzianità di 15 anni di
attività. Tale scelta introduce e valorizza un percorso di professionalità
collegato all’anzianità di servizio, e non favorisce una verifica
complessiva dei sistemi di riconoscimento professionale dei dirigenti, che
dovrà essere materia di rinnovo del prossimo quadriennio normativo
-
La scelta di
distribuzione degli incrementi contrattuali fra i dirigenti con diversi
incarichi, che non garantisce la medesima percentuale di incremento.
-
La scelta all’interno
di un biennio contrattuale di tipo economico di determinare un
disequilibrio di riconoscimenti economici fra i dirigenti stessi, rispetto
a diverse forme di disagio, che meglio devono essere individuate in un
rinnovo contrattuale quadriennale normativo
-
L’introduzione di un
riconoscimento di valorizzazione economica del disagio notturno con le
risorse del biennio contrattuale, diversificato dal restante personale che
svolge la medesima attività. La valorizzazione del disagio deve essere
riconosciuta, come peraltro finora avvenuto, nella stessa misura per tutte
le figure professionali che svolgono attività notturna, all’interno del
servizio sanitario nazionale
La FP CGIL e la CISL FP
e Cosiade respingono, come già denunciato con la dichiarazione a verbale
numero 2 del rinnovo del CCNL 2002-2005 relativamente alla regolamentazione
delle prestazioni aggiuntive, la scelta del Governo e delle regioni, di
continuare a promuovere e valorizzare gli elementi quantitativi e le forme
centralizzate nazionali di riconoscimento professionale.
In questo modo si
indebolisce il processo di aziendalizzazione e di contrattualizzazione del
rapporto di lavoro dei dirigenti, si svilisce il ruolo strategico degli
stessi all’interno del servizio sanitario nazionale e del sistema di
relazioni sindacali. Inoltre viene meno una delle funzioni strategiche del
contratto, quale strumento di innovazione e di riorganizzazione del lavoro a
livello decentrato.
Roma, 5 luglio 2006
Segreteria Nazionale FP
CGIL Segreteria Nazionale CISL FP - Segreteria Nazionale Cosiadi
Firmato
Firmato Firmato
DICHIARAZIONE A
VERBALE N. 2
L’O.S. AUPI, non
sottoscrive il II biennio economico 2004 – 2005.
Le scelte contrattuali
contenute in questo biennio economico non rispondono ai bisogni espressi
dalle categorie dei dirigenti sanitari. A riprova di ciò c’è il fatto che,
per la prima volta, un contratto di lavoro, ancorché relativo solo ad un
biennio economico e quindi privo di contenuti normativi, è firmato da una
maggioranza risicata.
L’AUPI non condivide e
respinge:
-
la scelta operata dalla maggioranza al tavolo negoziale di non dar
seguito a quanto previsto dalla dichiarazione a verbale n. 1 allegata al
CCNL quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002 – 2004;
-
la modalità di distribuzione delle risorse economiche del II biennio
creano una sperequazione negli incrementi contrattuali tra i dirigenti;
-
la mancata equa ripartizione delle risorse economiche, così come
concordato in fase di discussione per il rinnovo del quadriennio normativo;
-
la modalità attraverso al quale si è realizzato il superamento di
fatto della c.d. “equiparazione” tra ex IX livello ed ex X livello. Questo
superamento avrebbe richiesto una discussione più ampia e andava,
eventualmente, collocato nel rinnovo contrattuale del quadriennio normativo;
-
la scelta operata dalla maggioranza del tavolo negoziale di
determinare una grave sperequazione nel riconoscimento economico delle
diverse forme di disagio dei diversi profili professionali, privilegiando il
“disagio” solo di alcuni ed escludendo, immotivatamente, una gratificazione
economica del “disagio” di una parte, importante, delle attività
assistenziali territoriali, creando il paradosso di servizi sanitari,
all’interno dei quali, ad alcuni profili professionali viene riconosciuto il
“disagio” ad altri non viene riconosciuto.
La scelta di ripartire in modo sperequato le risorse
economiche tra le diverse categorie di dirigenti e tra i diversi profili
professionali, privilegiando il “lavoro disagiato” di alcuni a scapito del
“lavoro disagiato” di altri, rende questo II biennio economico
particolarmente squilibrato anche dal punto di vista del riconoscimento
professionale.
L’AUPI parteciperà alle
trattative aziendali anche con l‘obiettivo di ridurre nei limiti e con le
procedure proprie della contrattazione aziendale le sperequazioni contenute
in questo biennio.
Roma 5 luglio 2006
AUPI
firmato