CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
AREA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2006 - 2009
E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2006-2007

In data 17 ottobre 2008 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali dell'area dirigenziale III, nelle persone di:

Per l' ARAN:

nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri .....

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
CGIL FP CGIL
CISL FPS COSIADI CISL
UIL FPL UIL
FP CIDA CIDA
SNABI SDS
SINAFO
AUPI CONFEDIR
CONFEDIR SANITA'

Al termine della riunione le parti sopraccitate hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, nel testo che segue


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
AREA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2006 - 2009
E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2006-2007
 


INDICE


PARTE I

TITOLO I

Disposizioni generali

CAPO I

Art. 1


Campo di applicazione


 
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, di cui al CCNL 3 novembre 2005, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti di contrattazione ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, terzo alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1 febbraio 2008.

2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione.

3. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine “dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Nel ruolo sanitario, ove non diversamente specificato, sono compresi i dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.

4. I dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del ruolo sanitario, nel testo sono indicate come “dirigenti delle professioni sanitarie”.

5. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall’art. 1, comma 3 e commi da 5 a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al CCNL del quadriennio normativo 2002 – 2005, I biennio economico che è indicato nel testo come “CCNL del 3 novembre 2005”.


 

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
 


 
Titolo II

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I

OBIETTIVI E STRUMENTI


Art. 3

Relazioni sindacali

 


Art. 4

Tempi e procedure per la contrattazione integrativa


Art. 5

Coordinamento Regionale

 
1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs 165 del 2001, le Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie relative:
 

TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I

INCARICHI DIRIGENZIALI



 
Art. 6

Sistema degli incarichi e sviluppo professionale


 
1. Nell’ambito del processo di riforma del pubblico impiego il sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa. Tale sistema, che si basa sui principi di autonomia, responsabilità e di valorizzazione del merito nel conferimento degli incarichi, è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

2. Allo scopo di favorire la piena attuazione degli obiettivi prioritari connessi al ruolo della dirigenza viene confermato quanto già previsto dall’art. 27, comma 2 del CCNL 8.6.2000 specificando, altresì, che le diverse tipologie di incarico, gestionali e professionali, sono entrambe funzionali ad un’efficace e proficua organizzazione aziendale, contribuiscono ad una migliore qualità assistenziale e promuovono lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.

3. Al fine di proseguire nel processo di valorizzazione delle funzioni dirigenziali vengono ribaditi i seguenti principi:
 
4. Nella prospettiva di proseguire il processo di riforma, le parti, consapevoli della centralità del sistema degli incarichi dirigenziali nell’ambito dell’organizzazione aziendale, si impegnano a definire, in occasione della sequenza contrattuale integrativa di cui all’art. 29 del presente CCNL, modalità e criteri applicativi che, anche alla luce di quanto ribadito nei commi precedenti, siano maggiormente idonei a sostenere la crescita e lo sviluppo professionale dei dirigenti, nonché a realizzare una migliore efficienza e funzionalità delle strutture sanitarie.


 
 
CAPO II

Protezione e tutela dei dirigenti e degli utenti

 

Art. 7

Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero
 



 

 
TITOLO IV

DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA

 

Art. 8

Entrata a regime dell’istituzione della qualifica unica di dirigente

delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione e della professione ostetrica

 

Art. 9

Utilizzo della disciplina provvisoria di cui all’art. 42

del CCNL integrativo 10 febbraio 2004


 

TITOLO V

ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE


 

Art. 10

Disposizioni particolari

 
1. Nel computo dei cinque anni di attività ai fini del conferimento dell’incarico di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell’art. 27, comma 1 lett. b) e c) del CCNL dell’8 giugno 2000, rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità.

 

2. Resta fermo quanto previsto dall’art. 11, comma 4 del CCNL 8.6.2000, II biennio economico, in merito all’esperienza professionale computabile per i fini ivi previsti.

 

3. All’art. 29, comma 4, I alinea, secondo capoverso del CCNL 8.6.2000, a decorrere dal presente contratto sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole “non potrà essere inferiore a cinque anni” aggiungere il seguente periodo: “maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, prestati senza soluzione di continuità”.


4. Nel periodo di vigenza del presente contratto si conferma quanto stabilito dall’art. 24, comma 10 del CCNL 3.11.2005.

 

5. L’art. 13, comma 1 del CCNL 8.6.2000, è così modificato:

“ L’assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha come presupposto l’espletamento delle procedure concorsuali e selettive previste dai DD.PP.RR. 483 e 484 del 1997 e del DPCM 25 gennaio 2008.”

 


TITOLO VI

CAPO I

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

 

Art. 11

Obiettivi
 

1. Nell’ottica di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nel conseguimento dei propri fini istituzionali, le Aziende daranno ulteriore impulso ai metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi, sulla misurazione dei risultati e sulla verifica della qualità dei servizi sanitari e delle funzioni assistenziali, realizzando in particolare la più ampia valorizzazione della professionalità dei dirigenti.

 

2. Considerata la stretta correlazione tra misurazione dei servizi e valutazione dell’apporto individuale, le Aziende, nell’ambito delle proprie linee di indirizzo, incentivano i processi di valutazione già attivati in relazione alle disposizioni contrattuali vigenti, per la verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti in relazione ai programmi e agli obiettivi assegnati, nonché si adoperano per l’incremento della qualità delle strutture sanitarie anche in relazione alla complessità delle tecnologie utilizzate.
 



 
Art. 12

Principi della valutazione


 
1. La valutazione dei dirigenti costituisce un elemento strategico del loro rapporto di lavoro ed è diretta a riconoscerne e a valorizzarne la qualità e l’impegno per il conseguimento di più elevati livelli di risultato dell’organizzazione e per l’incremento della soddisfazione degli utenti, nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

 

2. Nel confermare il sistema di valutazione delineato dal CCNL del 3 novembre 2005, le parti ribadiscono i principi e i criteri in esso contenuti, come integrati dall’art. 13 nonché gli organismi, le modalità e gli effetti della valutazione positiva e negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti.

 

3. Al fine di consentire il rafforzamento dell’efficacia degli strumenti gestionali vigenti, si rinvia alla sequenza contrattuale di cui all’art. 29 del presente CCNL gli opportuni approfondimenti per verificare la possibilità di individuare, anche sulla base dell’esperienza maturata, soluzioni maggiormente semplificate e funzionali.

 


Art. 13

Procedure della valutazione

 


1. Le procedure della valutazione, di cui agli artt. 25 e seguenti del CCNL del 3 novembre 2005, devono essere improntate a criteri di imparzialità, celerità e puntualità al fine di garantire la continuità e la certezza delle attività professionali connesse all’ incarico conferito, la stretta correlazione tra i risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonché l’erogazione immediata della relative componenti retributive, inerenti alla retribuzione di risultato.

2. I sistemi di valutazione, come predisposti dalle Aziende con gli atti previsti dall’art. 25 del CCNL del 3 novembre 2005 definiscono i tempi delle procedure valutative, stabilendo che la verifica finale, al termine dell’incarico, viene effettuata dal Collegio tecnico entro la scadenza dell’incarico stesso, allo scopo di assicurare senza soluzione di continuità il rinnovo o l’affidamento di altro incarico nell’ottica di una efficace organizzazione dei servizi.

3. Compatibilmente con le esigenze organizzative di ciascuna Azienda, gli atti di cui al comma 2 stabiliscono, altresì, la tempistica per la verifica della realizzazione degli obiettivi annuali, effettuata dai competenti organismi di valutazione, assicurando che i provvedimenti di valutazione positiva vengono trasmessi tempestivamente agli uffici competenti per la corresponsione della retribuzione di risultato.

4. Qualora non sia stata data attuazione a quanto previsto dall’art. 25 comma 2 e comma 5 del CCNL del 3 novembre 2005, l’individuazione dei sistemi di valutazione e la definizione dei relativi criteri deve essere portata a compimento entro due mesi dalla firma del presente contratto ed inviata alla Regione. La mancata osservanza dei termini previsti costituisce responsabilità dei dirigenti preposti, ove ad essi addebitabile

 

Art. 14

Comportamento in servizio


1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità.

2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al CCNL del 3.11.2005, di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonché dei codici di comportamento adottati dalle Aziende ai sensi dell’art. 54, comma 5 del d.lgs. 165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei Servizi.

3. I codici di comportamento aziendali e le carte dei servizi, ove emanati, sono affissi in luogo accessibile a tutti i dipendenti.

 


Art. 15


Norma di rinvio
 


1. In considerazione della particolare natura e peculiarità delle professioni del Servizio sanitario nazionale, le parti ritengono opportuno definire un sistema sperimentale in materia disciplinare e comportamentale, ivi incluse procedure e sanzioni, volto a fornire alle Aziende maggiori strumenti gestionali, garantendo, nel contempo, adeguate tutele al dirigente.

2. In relazione alla novità della materia ed al fine di poter effettuare tutti i necessari approfondimenti tecnici, le parti concordano di affrontare la tematica di cui al comma 1 nell’ambito della sequenza contrattuale prevista dall’art. 29 del presente CCNL, anche al fine di poter tener conto degli eventuali provvedimenti legislativi nel frattempo emanati al riguardo.


Art. 16
Recesso dell'azienda o ente


1. All’art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

3 bis. In ogni caso, l’azienda è tenuta ad attivare le procedure di cui all’art. 35 del CCNL 5.12.1996 nell’ipotesi in cui il dirigente venga arrestato perché colto in flagranza a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.”

 

Art. 17

Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro

 


1. All’art. 19 del CCNL 3.11.2005, il comma 12 è sostituito dal seguente:

12. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, ai sensi dei commi da 1 a 5, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni, fatta salva l’applicabilità dell’art. 35 del CCNL del 5.12.1996. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio, salvo che per i reati di particolare rilevanza e gravità tali da comportare, se accertati, il recesso, l’Azienda ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell’Azienda stessa. In tal caso può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale.


Art. 18

Copertura assicurativa e tutela legale

1. Le aziende si impegnano a dare ai dirigenti, con completezza e tempestività, tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni e modalità delle coperture assicurative e della tutela legale, assicurando la massima informazione e trasparenza, anche mediante comunicazioni periodiche idonee a fornire il costante aggiornamento dei dirigenti sulle garanzie assicurative in atto.

2. Le aziende, al fine di favorire l’ottimale funzionalità dei sistemi di gestione del rischio, si adoperano per attivare modalità e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al verificarsi di un sinistro, il necessario supporto al dirigente interessato che dovrà collaborare attivamente alla valutazione delle cause che hanno determinato il sinistro stesso.

3. Con riferimento alla copertura assicurativa e al patrocinio legale dei dirigenti, in considerazione della necessità di una ridefinizione della normativa contrattuale che tenga conto della rilevanza e delle criticità della materia in ambito sanitario e delle previsioni di legge nel frattempo intervenute, è costituita, presso l’ARAN, entro sessanta giorni dalla stipula del presente CCNL, una Commissione composta da rappresentanti di parte datoriale e di parte sindacale.

4. La suddetta Commissione, attraverso modalità ritenute più idonee, effettua gli opportuni approfondimenti sulla materia assicurativa al fine di fornire alle parti negoziali ogni utile supporto conoscitivo e documentale per una eventuale modifica o integrazione della normativa contrattuale, avendo riguardo in modo particolare alle specifiche questioni della tutela legale e delle consulenze tecniche in ambito civile e penale. Tale proposta dovrà essere espressa in tempo utile per la stipulazione della sequenza contrattuale di cui all’art. 29 del presente CCNL.



 
PARTE II

Trattamento economico biennio 2006 – 2007

CAPO I

Trattamento economico dei dirigenti




Art. 19
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro ruoli
nel biennio 2006 - 2007



1. Dall'1 gennaio 2006 al 31 gennaio 2007, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti dei quattro ruoli compresi i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico di cui all’art. 2 del CCNL stipulato il 5 luglio 2006, è incrementato di € 17,70 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 40.261,10.

2. Dall’1 febbraio 2007 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori € 131,30 lordi mensili. Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 41.968,00.


3. Nulla è innovato per i dirigenti di cui all’art. 46 del CCNL 3 novembre 2005.
 

CAPO II
Biennio 2006 - 2007
Retribuzione di posizione minima contrattuale
dei dirigenti

 

Art. 20

Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo
 

 


1. A decorrere dall’1 gennaio 2007, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo di cui all’art. 3, comma 1, del CCNL del 5 luglio 2006 è così rideterminata:


 

2. L’incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato 7 del CCNL del 3 novembre 2005.

3. Il fondo dell'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, alla data indicata dal comma 1 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all’incremento spettante a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.

4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e il comma 9 dell’art. 3 del CCNL del 5 luglio 2006.



Art. 21

Retribuzione di posizione minima per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo
 

1. Per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo la retribuzione di posizione minima unificata di cui all’art. 45, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, confermata dall’art. 4 del CCNL 5 luglio 2006, rimane fissata nei valori stabiliti dalla tavola ivi indicata al 31 dicembre 2003.

2. Rimangono, altresì, confermate tutte le altre clausole dell’art. 45 citato nel comma 1.
 


 

Art. 22

Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti del ruolo professionale e tecnico

 
1. A decorrere dall’1 gennaio 2007, alla retribuzione di posizione unificata dei dirigenti di cui all’art. 5, comma 3, del CCNL del 5 luglio 2006 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:



 

2. L’incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.

3. Il fondo dell'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, alla data indicata dal comma 1 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all’incremento spettante a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.

4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e da 9 a 11 dell’art. 5 del CCNL del 5 luglio 2006.


 

 


Art. 23

Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo


1. A decorrere dall’1 gennaio 2007, alla retribuzione di posizione unificata dei dirigenti di cui all’art. 6 del CCNL del 5 luglio 2006 sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:

 

 


2. L’incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.

3. Il fondo dell'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, alla data indicata nel comma 1 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all’incremento spettante a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicato per il numero degli stessi


4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e da 9 a 11 dell’art. 6 del CCNL 5 luglio 2006.
 




CAPO III

 

Art. 24

Effetti dei benefici economici
 



1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dei capi I e II del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità alimentare dell’art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate:


3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale.

 



 



CAPO IV

I fondi aziendali



Art. 25

Fondi per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa



1. I fondi previsti dall’art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, II biennio economico 2004-2005 per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2005.

2. I fondi del comma 1 sono incrementati delle risorse individuate negli artt. 20, 22 e 23, a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.

3. E’ confermato il comma 2 dell’art. 9 del CCNL 5 luglio 2006.


 



Art. 26

Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro


1. Il fondo previsto dall’art. 10 del CCNL del 5 luglio 2006, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia per le modalità del suo utilizzo che per le relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2005.

2. Al fine di incentivare la qualità dei servizi erogati, il fondo del presente articolo, è così incrementato:

- per l’anno 2007: di € 63,49 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi;

- per l’anno 2008: di € 117,91 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l’incremento previsto per l’anno 2007.

3. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti è rideterminata in relazione alla nuova misura dello stipendio tabellare di cui all’art. 19 del presente CCNL.



 

 

Art. 27

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

 

1. L' art. 11 del CCNL del 5 luglio 2006, relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli è confermato. L’ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2005. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al medesimo articolo, comma 1, ultimo periodo le quali, comunque, costituiscono ulteriori modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2006, ai sensi del comma 3.

1. In relazione alla necessità di proseguire nell’impegno, già precisato all’art. 62 del CCNL 5 dicembre 1996, di correlare la retribuzione di risultato al raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti e delle strutture ed al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi, il fondo del presente articolo è così incrementato:
 

3. Si conferma quanto previsto dai commi 2 e 4 dell’art. 11 del CCNL 5 luglio 2006.


 
PARTE III

NORME FINALI


Art. 28

Conferme ed integrazioni

 


1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei vigenti CCNL. In particolare sono confermate le disposizioni in materia di riposo settimanale contenute nell’art. 21 del CCNL del 5 dicembre 1996 e nell’art. 6 del CCNL del 10 febbraio 2004.


2. Le parti ribadiscono la necessità che le Aziende nell’attribuzione degli incarichi previsti dall’art. 15 septies del d.lgs. 502 del 1992 si attengano alle modalità e requisiti previsti dall’art. 63, comma 5 del CCNL dell’ 8 giugno 2000 per tale tipologia di incarichi.


3. Le assenze retribuite di cui all’art. 23, comma 1, ultima alinea, del CCNL 5.12.1996, sono godute in misura corrispondente al numero 18 ore complessive nell’anno.


 

Art. 29

Norme finali e transitorie
1. Le parti, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto all’inizio del quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di rinviare, in considerazione dell’eccezionalità della situazione, ad una apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente CCNL, da definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009, anche la trattazione delle seguenti tematiche:

- rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni sindacali, nell’ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione di secondo livello;
- riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e professionali, secondo quanto previsto all’art 6;
- disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, alla luce delle disposizioni vigenti;
- disciplina della formazione;
- verifica del sistema di valutazione, ai fini di pervenire ad una maggiore funzionalità dello stesso;
- individuazione di un sistema sperimentale di procedure e sanzioni a carattere disciplinare e comportamentale, ai sensi dell’art. 15 del presente CCNL;
- individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura assicurativa e tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di cui all’art. 18;
- problematiche relative al risk management e della sicurezza sul lavoro.


 

 


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1


Con riferimento all’art. 15 le parti precisano che sui servizi da considerare svolti senza soluzione di continuità si richiama quanto affermato nella nota di chiarimento dell’Aran n. 11632 del 25.10.2000, pubblicata nel sito Internet www.aranagenzia.it


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2


Le parti concordano sulla necessità di verificare il valore di riferimento retributivo utilizzato al fine della definizione degli incrementi retributivi del presente contratto prima dell’avvio del negoziato per il rinnovo del prossimo biennio contrattuale. Tale esigenza si basa sull’accertata disomogeneità della crescita delle retribuzioni medie dei due distinti accordi per il personale delle aree dirigenziali III e IV.
 


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3


Fermo restando il rispetto delle scelte delle Regioni nell’organizzazione delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ed i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente assegna ai dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale stesso e a medici e veterinari convenzionati, le parti concordano sull’opportunità che le risorse economiche finalizzate alla copertura dei posti delle dotazioni organiche vengano destinate ai dirigenti di cui alla presente area.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

 

In relazione all’art. 18 le parti chiariscono che, in caso di sinistro, le Aziende forniscono ai dirigenti tutta l’assistenza possibile tramite le proprie strutture e la propria organizzazione senza ulteriori oneri.


 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5


In relazione all’art. 8, comma 3, le parti precisano che il riferimento alla “copertura finanziaria” deve intendersi nell’ambito di quanto previsto dalla legge 251 del 2000.