CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
AREA DIRIGENZA SANITARIA,
PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO
2006 - 2009
E PARTE ECONOMICA BIENNIO
2006-2007
In data
17 ottobre 2008
ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Organizzazioni e Confederazioni sindacali dell'area dirigenziale
III, nelle persone di:
Per l'
ARAN:
nella persona del
Presidente Avv. Massimo Massella
Ducci Teri .....
e le seguenti
Organizzazioni
e Confederazioni
sindacali:
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Organizzazioni Sindacali
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Confederazioni Sindacali |
| CGIL FP |
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CGIL |
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| CISL
FPS COSIADI |
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CISL |
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| UIL FPL |
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UIL |
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| FP CIDA |
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CIDA |
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| SNABI
SDS |
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| SINAFO |
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| AUPI |
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CONFEDIR |
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CONFEDIR SANITA' |
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Al termine della riunione le parti
sopraccitate hanno sottoscritto il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del personale della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnico ed amministrativa del Servizio Sanitario
Nazionale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007, nel testo che segue
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
AREA DIRIGENZA SANITARIA,
PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO
2006 - 2009
E PARTE ECONOMICA BIENNIO
2006-2007
INDICE
TITOLO III - Rapporto
di lavoro
CAPO I: Incarichi dirigenziali
Art. 6
Sistema degli incarichi e sviluppo professionale
CAPO II: Protezione e tutela dei
dirigenti e degli utenti
Art. 7
Disposizioni particolari in materia di riposo
giornaliero
TITOLO IV - DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI
SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA
RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE
OSTETRICA
Art. 8 Entrata a
regime dell’istituzione della qualifica unica di
dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione ostetrica
Art. 9 Utilizzo
della disciplina provvisoria di cui all’art. 42 del CCNL
integrativo 10 febbraio 2004
TITOLO V - Isituti di peculiare
interesse
Art. 10
Disposizioni particolari
TITOLO VI
CAPO I: Misurazione e valutazione dei
servizi
Art. 11
Obiettivi
Art. 12
Principi della valutazione
Art. 13
Procedure della valutazione
Art. 14
Comportamento in servizio
Art. 15
Norma di rinvio
Art. 17
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
Art. 18
Copertura assicurativa e tutela legale
PARTE II - Trattamento
economico biennio 2006 - 2007
CAPO I: Trattamento economico dei
dirigenti
Art. 19 Incrementi
contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti dei
quattro ruoli nel biennio 2006 - 2007
CAPO II: Biennio 2006-2007 Retribuzione
di posizione minima contrattuale dei dirigenti
Art. 20
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti
biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con
rapporto di lavoro esclusivo
Art. 21
Retribuzione di posizione minima per i dirigenti
biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con
rapporto di lavoro non esclusivo
Art. 22
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti
del ruolo professionale e tecnico
Art. 23
Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti
delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo
CAPO III
Art. 24 Effetti dei
benefici economici
CAPO III - I fondi aziendali
Art. 25 Fondi per
la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
trattamento e indennità di direzione di struttura
complessa
Art. 26 Fondi per
il trattamento accessorio legato alle condizioni di
lavoro
Art. 27 Fondo per
la retribuzione di risultato e per la qualità della
prestazione individuale
PARTE III - Norme finali
Art. 28
Conferme ed integrazioni
Art. 29
Norme finali e transitorie
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
PARTE I
TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto
collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti del ruolo
sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, di cui al
CCNL 3 novembre 2005, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti
del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 10 del
CCNQ dell’11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti
di contrattazione ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 2,
terzo alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di
contrattazione, stipulato il 1 febbraio 2008.
2. Ai dirigenti dipendenti da
aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione,
fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e
riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i
processi di privatizzazione - si applica il presente contratto
sino all’individuazione o definizione, previo confronto con le
organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente
contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale
applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla
stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la
conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione.
3. Al fine di semplificare la
stesura del presente contratto, con il termine “dirigente” si
intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti
i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo. Nel ruolo sanitario, ove non diversamente
specificato, sono compresi i dirigenti delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della
prevenzione e della professione di ostetrica.
4. I dirigenti delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica
del ruolo sanitario, nel testo sono indicate come “dirigenti
delle professioni sanitarie”.
5. Sono confermate tutte le
disposizioni previste dall’art. 1, comma 3 e commi da 5 a 8 del
CCNL 3 novembre 2005 relativo al CCNL del quadriennio normativo
2002 – 2005, I biennio economico che è indicato nel testo come
“CCNL del 3 novembre 2005”.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto
concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la
parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2006 fino al 31
dicembre 2007 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici
decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,
salvo diversa prescrizione del presente contratto.
L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle
aziende ed enti destinatari da parte dell’ARAN con idonea
pubblicità di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto
economico e normativo con carattere vincolato ed automatico
sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30
giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Alla scadenza, il
presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola
scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo
quanto previsto dall’art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 165 del
2001.
5. Per evitare periodi di
vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi
prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e
per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono
ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di
vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza
della parte economica del presente contratto o dalla data di
presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti
sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze
previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio
1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la
procedura degli artt 47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165 del
2001. Gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale,
erogati sulla base delle suddette disposizioni, vengono
riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal
rinnovo contrattuale.
7. Fino alla definizione di
un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di
rinnovo biennale, per la determinazione della parte
economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento
del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra
l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel
precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo del
luglio 1993.
8. L’art. 2 del CCNL
3.11.2005 è disapplicato.
Titolo II
RELAZIONI E DIRITTI
SINDACALI
CAPO I
OBIETTIVI E STRUMENTI
Art. 3
Relazioni sindacali
1. Si conferma il sistema
delle relazioni sindacali previsto dal CCNL dell’8 giugno
2000, dal CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 e dal CCNL
del 3 novembre 2005, fatto salvo per quanto riguarda i
seguenti articoli che sostituiscono, modificano o integrano
la predetta disciplina.
Art. 4
Tempi e procedure per la
contrattazione integrativa
1. I contratti collettivi
integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa
e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti
gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da
trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le
materie che, per loro natura, richiedano tempi di
negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi
contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse
sono determinati in sede di contrattazione integrativa con
cadenza annuale.
2. L’azienda provvede a
costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle
trattative di cui al comma 1 entro quindici giorni da quello
successivo alla data di stipulazione del presente contratto
ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10,
comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000, per l'avvio del
negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle
piattaforme e comunque entro 60 giorni dall’entrata in
vigore del presente contratto.
3. Entro trenta giorni
dalla stipula del presente CCNL, l’Azienda, trasmette alla
Regione la documentazione relativa all’ammontare dei fondi
contrattuali e ne fornisce contestuale informazione alle
OO.SS. ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del CCNL del
3 novembre 2005.
4. La contrattazione
integrativa, avviata tenendo conto della tempistica
stabilita nel comma 4 dell’art 5 (Coordinamento regionale),
sulla base di documentazione prodotta dall’Azienda, ove non
siano state presentate le piattaforme, deve concludersi
perentoriamente entro 150 giorni dalla stipula del presente
contratto, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente
motivato e comunque in presenza di trattative già avviate e
in fase conclusiva.
5. Nel corso delle
trattative le parti sono tenute a collaborare fattivamente,
nell’osservanza dei principi di lealtà e buona fede, al
rispetto della predetta tempistica contrattuale. A tal fine,
nel periodo di contrattazione aziendale, le parti devono
incontrarsi con una frequenza e assiduità tali da consentire
la stipula del contratto integrativo nei tempi sopra
riportati e possono accordarsi sulle modalità ritenute più
utili per la conclusione delle trattative.
6. I contratti collettivi
integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi,
modalità e procedure di verifica della loro attuazione,
anche per quanto riguarda lo stato di utilizzo dei fondi e
conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei
successivi contratti.
7. Il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal
Collegio Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto
collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante
è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata
dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.
Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene
sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è
effettuata dal titolare del potere di rappresentanza
dell’azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di
rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque
giorni.
8. Le Aziende e gli enti
sono tenuti a trasmettere all’ARAN i contratti integrativi
entro cinque giorni dalla sottoscrizione ai sensi dell’art.
46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
9. Le clausole dei commi 3
e 4 del presente articolo hanno carattere sperimentale e
sono soggette a verifica delle parti nella prossima sessione
negoziale di livello nazionale.
10. L’articolo 5 del CCNL
del 3 novembre 2005 è disapplicato.
Art. 5
Coordinamento Regionale
1. Ferma rimanendo l’autonomia
contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del
d.lgs 165 del 2001, le Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in
vigore del presente contratto, previo confronto con le
organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono
emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie
relative:
a) all’utilizzo delle risorse
regionali di cui all’art. 53 del CCNL 3 novembre 2005;
b) alla realizzazione della
formazione manageriale e formazione continua, comprendente
l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle metodologie di
utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei
minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della
dotazione organica del personale (art. 50, comma 2, lett. a)
del CCNL 8 giugno 2000 ora art. 49, comma 2, primo e secondo
alinea del CCNL 3 novembre 2005;
d) alla modalità di incremento
dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del
personale o dei servizi anche ad invarianza del numero
complessivo di essa ai sensi dell’art. 53 del CCNL 8 giugno
2000;
e) ai criteri generali dei
sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono
essere adottati preventivamente dalle aziende, ai sensi
dell’art. 25 comma 5 del CCNL 3 novembre 2005;
f) alla verifica
dell’efficacia e della corrispondenza dei servizi pubblici
erogati alla domanda e al grado di soddisfazione
dell’utenza;
g) ai criteri generali per
sviluppare a livello aziendale un sistema di standard e
procedure
finalizzati
all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti
all’impegno, anche temporale, richiesto nonché di
monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al
raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle
disposizioni del d.lgs 196 del 2003 in materia di protezione
dei dati personali;
h) ai criteri generali per la
razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse
alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine
di favorire la loro valorizzazione economica secondo la
disciplina del presente contratto, tenuto anche conto
dell’art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 relativo alle
tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e
condizioni;
i) all’applicazione dell’art.
17 del CCNL 10 febbraio 2004, diretto a regolare la mobilità
in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di
ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 6;
j) ai criteri generali per
l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera
professione di cui all’art. 4, comma 2 lett. G) del
3.11.2005, di norme idonee a garantire che l’esercizio della
libera professione sia modulato in modo coerente
all’andamento delle liste di attesa;
k) ai criteri generali per
l’attuazione dell’istituzione della qualifica unica di
dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della
professione ostetrica e modalità e limiti della copertura
dei relativi oneri.
l) ai criteri per la
definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui
all’art. 7 del presente CCNL.
2. Le parti concordano che
sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali
la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli
di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati
secondo i tempi e le modalità dell’art. 4.
3. Ove le Regioni
esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni dalla data in
vigore del CCNL, di non avvalersi della facoltà di emanare
linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le
stesse costituiscono
oggetto delle
relazioni sindacali aziendali nell’ambito dei livelli per
ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima
della scadenza dei 90 giorni previsti dal comma 1 medesimo.
4. Per le materie del comma 1,
decorso inutilmente il termine di 90 giorni, si applica il
comma 2 dell’art 4 del presente CCNL.
5. Tenuto conto delle lettere
c) e d) del comma 1 rimangono, comunque, ferme tutte le
regole contrattuali stabilite per la formazione e
l’incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (artt. 50, 51,
52 e 53 del I biennio e 8 e 9 del II biennio), nonché
dall’art. 36 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004,
confermate dagli artt. 49, 50, 51 e 52 del CCNL 3.11.2005,
dagli artt. 9,10 e 11 del CCNL 5.7.2006 e dagli artt. 25, 26
e 27 del presente CCNL.
6. Ferma rimanendo l’autonomia
aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali,
secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le
OO.SS. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà
gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su
materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti
disciplinati dal presente contratto ovvero sulla verifica
dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo
alle risultanze dell’applicazione dell’art. 7 e degli artt.
49, 51 e corrispondenti fondi dell’art. 52 del CCNL
3.11.2005 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da
utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica
dell’entità dei finanziamenti, dei fondi di posizione, di
risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle
aziende sanitarie ed ospedaliere,
limitatamente a
quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di
programmazione regionale,
assunti in
applicazione del d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a
congruità, fermo restando il valore della spesa regionale.
7. I protocolli stipulati per
l’applicazione del comma 6 saranno inviati all’ARAN per
l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs.
n. 165 del 2001.
8. L’art. 9 del CCNL 3
novembre 2005 è disapplicato.
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
INCARICHI DIRIGENZIALI
Art. 6
Sistema degli incarichi
e sviluppo professionale
1. Nell’ambito del processo di
riforma del pubblico impiego il sistema degli incarichi
dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la
verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza
strategica e innovativa. Tale sistema, che si basa sui principi
di autonomia, responsabilità e di valorizzazione del merito nel
conferimento degli incarichi, è volto a garantire il corretto
svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle
disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
2. Allo scopo di favorire la piena
attuazione
degli obiettivi prioritari
connessi al ruolo della dirigenza viene confermato quanto già
previsto dall’art. 27, comma 2 del CCNL 8.6.2000 specificando,
altresì, che le diverse tipologie di incarico, gestionali e
professionali, sono entrambe funzionali ad un’efficace e
proficua organizzazione aziendale, contribuiscono ad una
migliore qualità assistenziale e promuovono lo sviluppo
professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle
potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di
essi.
3. Al fine di proseguire nel
processo di valorizzazione delle funzioni dirigenziali vengono
ribaditi i seguenti principi:
-
in relazione a quanto
stabilito nel comma 2 dell’art. 27 del CCNL 8.6.2000, le
tipologie degli incarichi ivi indicati, in quanto
manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignità ed
importanza, rappresentano espressione di sviluppi di
carriera, che possono raggiungere una analoga valorizzazione
economica, nel quadro della graduazione delle funzioni
prevista a livello aziendale.
- l’autonomia e la
responsabilità professionale del dirigente, quale condizione
naturale e necessaria della funzione dirigenziale, vanno
salvaguardate anche ove queste si esplichino nell’ambito di
una struttura articolata ma unitariamente preordinata.
4. Nella prospettiva di proseguire
il processo di riforma, le parti, consapevoli della centralità
del sistema degli incarichi dirigenziali nell’ambito
dell’organizzazione aziendale, si impegnano a definire, in
occasione della sequenza contrattuale integrativa di cui
all’art. 29 del presente CCNL, modalità e criteri applicativi
che, anche alla luce di quanto ribadito nei commi precedenti,
siano maggiormente idonei a sostenere la crescita e lo sviluppo
professionale dei dirigenti, nonché a realizzare una migliore
efficienza e funzionalità delle strutture sanitarie.
CAPO II
Protezione e tutela dei
dirigenti e degli utenti
Art. 7
Disposizioni particolari
in materia di riposo giornaliero
1. Nel rispetto dei principi
generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di
preservare la continuità assistenziale, le aziende
definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi
dell’art. 4, comma 4 del CCNL del 3 novembre 2005,
modalità di riposo
nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni
di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche
dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico.
2. In tale ambito, al fine di
conformare l’impegno di servizio al ruolo e alla funzione
dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in
particolare, dopo l’effettuazione del servizio di guardia
notturna o della turnazione notturna, la fruizione
immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di
riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da
garantire l’effettiva interruzione tra la fine della
prestazione lavorativa e l’inizio di quella successiva.
3. Le misure previste dai
commi precedenti garantiscono
ai dirigenti una
protezione appropriata evitando che, a causa della
stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta
l’efficienza della prestazione professionale, aumentando il
rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad
altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o
a lungo termine.
4. La contrattazione si svolge
nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle
linee di indirizzo emanate dalle Regioni ai sensi dell’art.
5, lett. l del presente CCNL.
5. Resta fermo quanto previsto
per la programmazione e per la articolazione degli orari e
dei turni di guardia dall’art. 14, comma 7, del CCNL
3.11.2005, tenendo conto di quanto stabilito in materia di
riposi giornalieri dal presente articolo.
6. E’ fatta salva l’attuale
organizzazione del lavoro, purché non sia in contrasto con
quanto stabilito nei precedenti commi, da verificarsi a
livello aziendale dalle parti entro 90 giorni dalla stipula
del presente CCNL
TITOLO IV
DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI
SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE,
DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA
Art. 8
Entrata a regime
dell’istituzione della qualifica unica di dirigente
delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione e della
professione ostetrica
1. A seguito dell’adozione del
DPCM 25 gennaio 2008, con cui è stato reso esecutivo
l’Accordo Stato Regioni del 15 novembre 2007 concernente la
disciplina per l’accesso alla qualifica unica di dirigente
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione e della professione
ostetrica, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL
entra a regime l’istituzione della qualifica unica di
dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della
professione ostetrica, già provvisoriamente disciplinata
dall’art. 41 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004.
2. Le aziende provvedono
all’istituzione dei posti della nuova figura dirigenziale
sulla base delle proprie esigenze organizzative mediante
modifiche compensative della
dotazione organica
complessiva aziendale,
effettuate ai sensi
delle norme vigenti in materia, senza ulteriori oneri
rispetto a quelli definiti dalle Regioni. La trasformazione
della dotazione organica avviene nel rispetto delle
relazioni sindacali di cui ai CC.CC.NN.L.
3. Ai fini di quanto previsto
nel comma precedente le Regioni possono adottare, sulla
materia, apposite linee di indirizzo ai sensi dell’art. 5
del presente contratto, indicando altresì, ove necessario,
le modalità e i limiti della copertura dei relativi oneri.
4. Alla dirigenza di nuova
istituzione si applicano sotto il profilo normativo ed
economico tutte le norme previste per la disciplina del
rapporto di lavoro della dirigenza dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo, dai CCNL vigenti
alla data di entrata in vigore del presente contratto. Di
conseguenza la struttura della retribuzione è quella di cui
all’art. 33, comma 1, del CCNL 3.11.2005. Alla dirigenza di
cui al comma 1 non compete l’indennità di esclusività.
5. La retribuzione di
posizione minima unificata attribuita al dirigente di cui al
comma 1, è quella stabilita dall’art. 44, comma 1, tavola C)
del CCNL 3 novembre 2005, come rideterminata dall’art. 6 del
CCNL del 5 luglio 2006, II biennio economico e dall’art. 23
del presente contratto.
6. Per la formazione dei fondi
della dirigenza del ruolo sanitario appartenente alle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione
ostetrica si applica quanto previsto dall’art. 52 del CCNL
del 3 novembre 2005, come integrate dagli artt. 9, 10 e 11
del CCNL 6.7.2006, II biennio per i dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo e confermati dagli
artt. 24, 25 e 26 del presente CCNL, fermo restando quanto
previsto nel comma 3 del presente articolo.
7. Le attribuzioni dei
dirigenti di nuova istituzione e la regolazione, sul piano
funzionale ed organizzativo, dei rapporti interni con le
altre professionalità della dirigenza sanitaria, saranno
definite dall’azienda, nel rispetto delle attribuzioni e
delle competenze degli altri dirigenti già previste dalla
normativa nazionale vigente,
nell’ambito di apposito regolamento, previa consultazione
obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto, sulla base dei contenuti professionali
del percorso formativo indicato nell’art. 6, comma 3 del
d.lgs. 502 del 1992 e nel decreto del Ministero
dell’università, ricerca scientifica e tecnologica del 2
aprile 2001, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.
del 5 giugno 2001, n. 128, nonché delle attività affidate in
concreto a tali dirigenti. Le attribuzione del dirigente di
nuova istituzione di cui al presente articolo dovranno
consentire un adeguato livello di integrazione e
collaborazione con le altre funzioni dirigenziali,
garantendo il rispetto dell’unicità della responsabilità
dirigenziale per gli aspetti professionali ed organizzativi
interni delle strutture di
appartenenza. In
particolare, a tale ultimo fine, dovranno essere evitate
sovrapposizioni e duplicazioni di competenze ed attribuzioni
che, sul piano organizzativo, possano ostacolare od impedire
un regolare avvio e funzionamento dei nuovi servizi nonché
l’ottimale organizzazione aziendale.
Il regolamento di cui al presente comma dovrà essere stato
adottato dall’Azienda prima di procedere all’assunzione dei
dirigenti di nuova istituzione.
8. Il presente articolo
sostituisce l’art. 41 del CCNL integrativo del 10 febbraio
2004.
Art. 9
Utilizzo della
disciplina provvisoria di cui all’art. 42
del CCNL integrativo 10
febbraio 2004
1. In via provvisoria e a
conferma di quanto stabilito nell’art. 24, comma 20, del
CCNL 3 novembre 2005, l’incarico di cui all’articolo
precedente può essere conferito dalle aziende anche al
personale appartenente al profilo di assistente sociale,
indicato nell’art. 7 della legge 251 del 2000, come
integrato dall’art. 1-octies del D.L. 250/2005, convertito
dalla legge 27 del 2006, per il coordinamento della
specifica area professionale.
2. Per il conferimento
degli incarichi al personale di cui al comma precedente, per
il quale non è ancora stata emanata la relativa disciplina
concorsuale, continuano ad applicarsi le modalità di
conferimento di incarichi provvisori, di cui all’art. 42 del
CCNL integrativo 10 febbraio 2004, fino all’emanazione della
predetta disciplina.
3. Il presente articolo
sostituisce l’art. 42 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004,
fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2 per il
personale appartenente al profilo di assistente sociale.
TITOLO V
ISTITUTI DI PECULIARE
INTERESSE
Art. 10
Disposizioni particolari
1. Nel computo dei cinque anni di
attività ai fini del conferimento dell’incarico di direzione di
struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta
specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi,
di verifica e di controllo indicati nell’art. 27, comma 1 lett.
b) e c) del CCNL dell’8 giugno 2000, rientrano i periodi svolti
con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione
di continuità.
2. Resta fermo quanto previsto
dall’art. 11, comma 4 del CCNL 8.6.2000, II biennio economico,
in merito all’esperienza professionale computabile per i fini
ivi previsti.
3. All’art. 29, comma 4, I
alinea, secondo capoverso del CCNL 8.6.2000, a decorrere dal
presente contratto sono apportate le seguenti modifiche:
- dopo le parole “non potrà
essere inferiore a cinque anni” aggiungere il seguente periodo:
“maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato, prestati senza soluzione di continuità”.
4. Nel periodo di vigenza del
presente contratto si conferma quanto stabilito dall’art. 24,
comma 10 del CCNL 3.11.2005.
5. L’art. 13, comma 1 del CCNL
8.6.2000, è così modificato:
“ L’assunzione dei dirigenti
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha come presupposto
l’espletamento delle procedure concorsuali e selettive previste
dai DD.PP.RR. 483 e 484 del 1997 e del DPCM 25 gennaio 2008.”
TITOLO VI
CAPO I
MISURAZIONE E
VALUTAZIONE DEI SERVIZI
Art. 11
Obiettivi
1.
Nell’ottica di
garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di efficacia
ed efficienza raggiunti nel conseguimento dei propri fini
istituzionali, le Aziende daranno ulteriore impulso ai metodi
fondati sulla fissazione degli obiettivi, sulla misurazione dei
risultati e sulla verifica della qualità dei servizi sanitari e
delle funzioni assistenziali, realizzando in particolare la più
ampia valorizzazione della professionalità dei dirigenti.
2. Considerata la stretta
correlazione tra misurazione dei servizi e valutazione
dell’apporto individuale, le Aziende, nell’ambito delle proprie
linee di indirizzo, incentivano i processi di valutazione già
attivati in relazione alle disposizioni contrattuali vigenti,
per la verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti in
relazione ai programmi e agli obiettivi assegnati, nonché si
adoperano per l’incremento della qualità delle strutture
sanitarie anche in relazione alla complessità delle tecnologie
utilizzate.
1. La valutazione dei dirigenti
costituisce un elemento strategico del loro rapporto di lavoro
ed è diretta a riconoscerne e a valorizzarne la qualità e
l’impegno per il conseguimento di più elevati livelli di
risultato dell’organizzazione e per l’incremento della
soddisfazione degli utenti, nonché a verificare il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Nel confermare il sistema di
valutazione delineato dal CCNL del 3 novembre 2005, le parti
ribadiscono i principi e i criteri in esso contenuti, come
integrati dall’art. 13 nonché gli organismi, le modalità e gli
effetti della valutazione positiva e negativa delle attività
professionali svolte e dei risultati raggiunti.
3. Al fine di consentire il
rafforzamento dell’efficacia degli strumenti gestionali vigenti,
si rinvia alla sequenza contrattuale di cui all’art. 29 del
presente CCNL gli opportuni approfondimenti per verificare la
possibilità di individuare, anche sulla base dell’esperienza
maturata, soluzioni maggiormente semplificate e funzionali.
Art. 13
Procedure della
valutazione
1. Le procedure della valutazione,
di cui agli artt. 25 e seguenti del CCNL del 3 novembre 2005,
devono essere improntate a criteri di imparzialità, celerità e
puntualità al fine di garantire la continuità e la certezza
delle attività professionali connesse all’ incarico conferito,
la stretta correlazione tra i risultati conseguiti e la nuova
attribuzione degli obiettivi, nonché l’erogazione immediata
della relative componenti retributive, inerenti alla
retribuzione di risultato.
2. I sistemi di valutazione, come
predisposti dalle Aziende con gli atti previsti dall’art. 25 del
CCNL del 3 novembre 2005 definiscono i tempi delle procedure
valutative, stabilendo che la verifica finale, al termine
dell’incarico, viene effettuata dal Collegio tecnico entro la
scadenza dell’incarico stesso, allo scopo di assicurare senza
soluzione di continuità il rinnovo o l’affidamento di altro
incarico nell’ottica di una efficace organizzazione dei servizi.
3. Compatibilmente con le esigenze
organizzative di ciascuna Azienda, gli atti di cui al comma 2
stabiliscono, altresì, la tempistica per la verifica della
realizzazione degli obiettivi annuali, effettuata dai competenti
organismi di valutazione, assicurando che i provvedimenti di
valutazione positiva vengono trasmessi tempestivamente agli
uffici competenti per la corresponsione della retribuzione di
risultato.
4. Qualora non sia stata data
attuazione a quanto previsto dall’art. 25 comma 2 e comma 5 del
CCNL del 3 novembre 2005, l’individuazione dei sistemi di
valutazione e la definizione dei relativi criteri deve essere
portata a compimento entro due mesi dalla firma del presente
contratto ed inviata alla Regione. La mancata osservanza dei
termini previsti costituisce responsabilità dei dirigenti
preposti, ove ad essi addebitabile
1. Il dirigente conforma la sua
condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt.
2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della
cosa pubblica con impegno e responsabilità.
2. Il comportamento del dirigente
è improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia
dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle
esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno
rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, allegato al CCNL del 3.11.2005, di
cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonché dei
codici di comportamento adottati dalle Aziende ai sensi
dell’art. 54, comma 5 del d.lgs. 165/2001 e di quanto stabilito
nelle Carte dei Servizi.
3. I codici di comportamento
aziendali e le carte dei servizi, ove emanati, sono affissi in
luogo accessibile a tutti i dipendenti.
1.
In considerazione della
particolare natura e peculiarità delle professioni del Servizio
sanitario nazionale, le parti ritengono opportuno
definire un sistema
sperimentale in materia disciplinare e comportamentale, ivi
incluse procedure e sanzioni, volto a fornire alle Aziende
maggiori strumenti gestionali, garantendo, nel contempo,
adeguate tutele al dirigente.
2. In relazione alla novità della
materia ed al fine di poter effettuare tutti i necessari
approfondimenti tecnici, le parti concordano di affrontare la
tematica di cui al comma 1 nell’ambito della sequenza
contrattuale prevista dall’art. 29 del presente CCNL, anche al
fine di poter tener conto degli eventuali provvedimenti
legislativi nel frattempo emanati al riguardo.
Recesso dell'azienda o ente
1. All’art. 19 del CCNL 3 novembre
2005, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
“3
bis. In ogni caso, l’azienda è tenuta ad attivare le procedure
di cui all’art. 35 del CCNL 5.12.1996 nell’ipotesi in cui il
dirigente venga arrestato perché colto in flagranza a commettere
reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia
convalidato dal giudice per le indagini preliminari.”
Art. 17
Effetti del procedimento
penale sul rapporto di lavoro
1. All’art. 19 del CCNL 3.11.2005,
il comma 12 è sostituito dal seguente:
12. Quando vi sia stata
sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento
penale, ai sensi dei commi da 1 a 5, la stessa conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non
superiore a cinque anni, fatta salva l’applicabilità dell’art.
35 del CCNL del 5.12.1996. Decorso tale termine la sospensione
cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in
servizio, salvo che per i reati di particolare rilevanza e
gravità tali da comportare, se accertati, il recesso, l’Azienda
ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un
pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito
che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini
e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività
dell’Azienda stessa. In tal caso può essere disposta, per i
suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà
sottoposta a revisione con cadenza biennale.
Art. 18
Copertura assicurativa e
tutela legale
1.
Le aziende si impegnano a dare ai
dirigenti, con completezza e tempestività, tutti gli elementi
conoscitivi relativi alle condizioni e modalità delle coperture
assicurative e della tutela legale, assicurando la massima
informazione e trasparenza, anche mediante comunicazioni
periodiche idonee a fornire il costante aggiornamento dei
dirigenti sulle garanzie assicurative in atto.
2. Le aziende, al fine di favorire
l’ottimale funzionalità dei sistemi di gestione del rischio, si
adoperano per attivare modalità e sistemi di assistenza legale e
medico-legale idonei a garantire, al verificarsi di un sinistro,
il necessario supporto al dirigente interessato che dovrà
collaborare attivamente alla valutazione delle cause che hanno
determinato il sinistro stesso.
3.
Con riferimento alla copertura
assicurativa e al patrocinio legale dei dirigenti, in
considerazione della necessità di una ridefinizione della
normativa contrattuale che tenga conto della rilevanza e delle
criticità della materia in ambito sanitario e delle previsioni
di legge nel frattempo intervenute, è costituita, presso l’ARAN,
entro sessanta giorni dalla stipula del presente CCNL, una
Commissione composta da rappresentanti di parte datoriale e di
parte sindacale.
4. La suddetta Commissione,
attraverso modalità ritenute più idonee, effettua gli opportuni
approfondimenti sulla materia assicurativa al fine di fornire
alle parti negoziali ogni utile supporto conoscitivo e
documentale per una eventuale modifica o integrazione della
normativa contrattuale, avendo riguardo in modo particolare alle
specifiche questioni della tutela legale e delle consulenze
tecniche in ambito civile e penale. Tale proposta dovrà essere
espressa in tempo utile per la stipulazione della sequenza
contrattuale di cui all’art. 29 del presente CCNL.
PARTE II
Trattamento economico
biennio 2006 – 2007
CAPO I
Trattamento economico
dei dirigenti
Art. 19
Incrementi contrattuali e
stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro ruoli
nel biennio 2006 - 2007
1. Dall'1 gennaio 2006 al 31
gennaio 2007, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti
dei quattro ruoli compresi i biologi, chimici, fisici, psicologi
e farmacisti a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario
unico di cui all’art. 2 del CCNL stipulato il 5 luglio 2006, è
incrementato di € 17,70 lordi mensili. Dalla stessa data, lo
stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima
mensilità, è rideterminato in € 40.261,10.
2. Dall’1 febbraio 2007 lo stipendio tabellare di cui al comma 1
è incrementato di ulteriori € 131,30 lordi mensili. Dalla stessa
data lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della
tredicesima mensilità, è rideterminato in € 41.968,00.
3. Nulla è innovato per i
dirigenti di cui all’art. 46 del CCNL 3 novembre 2005.
CAPO II
Biennio 2006 - 2007
Retribuzione di
posizione minima contrattuale
dei dirigenti
Art. 20
Retribuzione di
posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici,
fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro
esclusivo
1. A decorrere dall’1 gennaio
2007, la retribuzione di posizione minima unificata
dei dirigenti biologi,
chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro
esclusivo di cui all’art. 3, comma 1, del CCNL del 5 luglio 2006
è così rideterminata:
2. L’incremento di cui al comma
1 non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile
aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione
delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di
posizione complessivamente attribuita al dirigente
indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi
si rinvia all’allegato 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
3. Il fondo dell'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, alla data
indicata dal comma 1 è automaticamente rideterminato
aggiungendovi la somma corrispondente all’incremento spettante a
ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni
moltiplicati per il numero degli stessi.
4. Sono confermati i commi da 5
a 7 e il comma 9 dell’art. 3 del CCNL del 5 luglio 2006.
Art. 21
Retribuzione di posizione
minima per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo
1. Per i dirigenti biologi,
chimici, fisici, psicologi e farmacisti
con rapporto di lavoro
non esclusivo la retribuzione di posizione minima unificata di
cui all’art. 45, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, confermata
dall’art. 4 del CCNL 5 luglio 2006, rimane fissata nei valori
stabiliti dalla tavola ivi indicata al 31 dicembre 2003.
2. Rimangono, altresì, confermate
tutte le altre clausole dell’art. 45 citato nel comma 1.
Art. 22
Retribuzione di posizione
minima unificata dei dirigenti del ruolo professionale e
tecnico
1. A decorrere dall’1 gennaio
2007, alla retribuzione di posizione unificata
dei dirigenti di
cui all’art. 5, comma 3, del CCNL del 5 luglio 2006 sono
attribuiti i seguenti incrementi annui lordi:
2. L’incremento di cui al comma 1
non è riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile
aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione
delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di
posizione complessivamente attribuita al dirigente
indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi
si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
3. Il fondo dell'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, alla data
indicata dal comma 1 è automaticamente rideterminato
aggiungendovi la somma corrispondente all’incremento spettante a
ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni
moltiplicati per il numero degli stessi.
4. Sono confermati i commi da 5
a 7 e da 9 a 11 dell’art. 5 del CCNL del 5 luglio 2006.
Art. 23
Retribuzione di posizione
minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e
del ruolo amministrativo
1. A decorrere dall’1 gennaio
2007, alla retribuzione di posizione unificata dei dirigenti di
cui all’art. 6 del CCNL del 5 luglio 2006 sono attribuiti i
seguenti incrementi annui lordi:
2. L’incremento di cui al comma 1 non è riassorbito dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente
assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si
aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione
complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla
sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato
n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
3. Il fondo dell'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, alla data
indicata nel comma 1 è automaticamente rideterminato
aggiungendovi la somma corrispondente all’incremento spettante a
ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni
moltiplicato per il numero degli stessi
4. Sono confermati i commi da 5 a
7 e da 9 a 11 dell’art. 6 del CCNL 5 luglio 2006.
CAPO III
Art. 24
Effetti dei benefici
economici
1. Le misure degli stipendi
tabellari risultanti dall’applicazione dei capi I e II del
presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità,
sul lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di
servizio, sull’indennità alimentare dell’art. 19 del CCNL 3
novembre 2005, sull’equo indennizzo,
sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si
applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle
componenti minima unificata e variabile in godimento nonché alle
voci retributive di seguito riportate:
- del CCNL 8 giugno 2000:
assegni personali previsti dall’art. 39, comma 1, data la
loro natura stipendiale; indennità dell’art. 41;
- dagli artt. 3, 4 e 5 del
CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, art. 11 comma 3,
come interpretato dall’art. 37, comma 1 del CCNL integrativo
del 10 febbraio 2004.
3. I benefici economici risultanti
dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente
sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti
comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte
economica alle scadenze e negli importi previsti dalle
disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti
dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di
preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione
minima contrattuale.
CAPO IV
I fondi aziendali
Art. 25
Fondi per la retribuzione
di posizione, equiparazione, specifico trattamento e
indennità di direzione di struttura complessa
1. I fondi previsti dall’art. 9
del CCNL 5 luglio 2006,
II biennio economico 2004-2005 per il finanziamento della
retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico
ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di
incarico di direzione di struttura complessa, è confermato. Il
suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2005.
2. I fondi del comma 1 sono
incrementati delle risorse individuate negli artt. 20, 22 e 23,
a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.
3. E’ confermato il comma 2
dell’art. 9 del CCNL 5 luglio 2006.
Art. 26
Fondi per il trattamento
accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. Il fondo previsto dall’art. 10
del CCNL del 5 luglio 2006, per il trattamento accessorio legato
alle condizioni di lavoro è confermato sia per le modalità del
suo utilizzo che per le relative flessibilità. Il suo ammontare
è quello consolidato al 31 dicembre 2005.
2. Al fine di incentivare la
qualità dei servizi erogati, il fondo del presente articolo, è
così incrementato:
- per l’anno 2007: di € 63,49
annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2005
al netto degli oneri riflessi;
- per l’anno 2008: di € 117,91
annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2005
al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene
l’incremento previsto per l’anno 2007.
3. A decorrere dall’entrata in
vigore del presente contratto, la retribuzione oraria per il
lavoro straordinario dei dirigenti è rideterminata in relazione
alla nuova misura dello stipendio tabellare di cui all’art. 19
del presente CCNL.
Art. 27
Fondo per la retribuzione
di risultato e per la qualità della prestazione individuale
1. L' art. 11 del CCNL del 5
luglio 2006, relativo ai fondi per la retribuzione di risultato
e per il premio della qualità della prestazione individuale per
i dirigenti dei quattro ruoli è confermato. L’ammontare dei
fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2005. Nel
consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al
medesimo articolo, comma 1, ultimo periodo le quali, comunque,
costituiscono ulteriori modalità di incremento dei fondi dal 1
gennaio 2006, ai sensi del comma 3.
1. In relazione alla necessità di
proseguire nell’impegno, già precisato all’art. 62 del CCNL 5
dicembre 1996, di correlare la retribuzione di risultato al
raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti e delle strutture
ed al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei
servizi, il fondo del presente articolo è così incrementato:
- per l’anno 2007 di € 95,27
annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre
2005 al netto degli oneri riflessi.
- per l’anno 2008 di € 176,93
annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre
2005, al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e
contiene l’incremento previsto per l’anno 2007.
3. Si conferma quanto previsto dai
commi 2 e 4 dell’art. 11 del CCNL 5 luglio 2006.
PARTE III
NORME FINALI
Art. 28
Conferme ed integrazioni
1. Nelle parti non modificate o
integrate o disapplicate dal presente contratto, restano
confermate tutte le norme dei vigenti CCNL. In particolare sono
confermate le disposizioni in materia di riposo settimanale
contenute nell’art. 21 del CCNL del 5 dicembre 1996 e nell’art.
6 del CCNL del 10 febbraio 2004.
2. Le parti ribadiscono la
necessità che le Aziende nell’attribuzione degli incarichi
previsti dall’art. 15 septies del d.lgs. 502 del 1992 si
attengano alle modalità e requisiti previsti dall’art. 63, comma
5 del CCNL dell’ 8 giugno 2000 per tale tipologia di incarichi.
3. Le assenze retribuite di cui
all’art. 23, comma 1, ultima alinea, del CCNL 5.12.1996, sono
godute in misura corrispondente al numero 18 ore complessive
nell’anno.
1. Le parti, considerato il
ritardo con il quale sono state avviate le trattative rispetto
all’inizio del quadriennio 2006-2009 e biennio economico
2006-2007, ritengono prioritario concludere la presente fase
negoziale in tempi brevi e, pertanto, concordano di rinviare, in
considerazione dell’eccezionalità della situazione, ad una
apposita sequenza contrattuale, integrativa del presente CCNL,
da definirsi entro la conclusione del quadriennio 2006-2009,
anche la trattazione delle seguenti tematiche:
- rivisitazione delle tematiche
riguardanti le relazioni sindacali, nell’ottica di valorizzare
ulteriormente la contrattazione di secondo livello;
- riordino complessivo del sistema
degli incarichi gestionali e professionali, secondo quanto
previsto all’art 6;
- disciplina delle flessibilità
del rapporto di lavoro, alla luce delle disposizioni vigenti;
- disciplina della formazione;
- verifica del sistema di
valutazione, ai fini di pervenire ad una maggiore funzionalità
dello stesso;
- individuazione di un sistema
sperimentale di procedure e sanzioni a carattere disciplinare e
comportamentale, ai sensi dell’art. 15 del presente CCNL;
- individuazione di una idonea
disciplina in materia di copertura assicurativa e tutela legale,
sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di cui
all’art. 18;
- problematiche relative al risk
management e della sicurezza sul lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
1
Con riferimento all’art. 15 le
parti precisano che sui servizi da considerare svolti senza
soluzione di continuità si richiama quanto affermato nella nota
di chiarimento dell’Aran n. 11632 del 25.10.2000, pubblicata nel
sito Internet www.aranagenzia.it
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
2
Le parti concordano sulla
necessità di verificare il valore di riferimento retributivo
utilizzato al fine della definizione degli incrementi
retributivi del presente contratto prima dell’avvio del
negoziato per il rinnovo del prossimo biennio contrattuale. Tale
esigenza si basa sull’accertata disomogeneità della crescita
delle retribuzioni medie dei due distinti accordi per il
personale delle aree dirigenziali III e IV.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
3
Fermo restando il rispetto delle
scelte delle Regioni nell’organizzazione delle Aziende ed Enti
del Servizio Sanitario Nazionale ed i diversi ruoli e funzioni
che la legislazione vigente assegna ai dirigenti del Servizio
Sanitario Nazionale stesso e a medici e veterinari
convenzionati, le parti concordano sull’opportunità che le
risorse economiche finalizzate alla copertura dei posti delle
dotazioni organiche vengano destinate ai dirigenti di cui alla
presente area.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
4
In relazione all’art. 18 le parti
chiariscono che, in caso di sinistro, le Aziende forniscono ai
dirigenti tutta l’assistenza possibile tramite le proprie
strutture e la propria organizzazione senza ulteriori oneri.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
N. 5
In relazione all’art. 8, comma 3,
le parti precisano che il riferimento alla “copertura
finanziaria” deve intendersi nell’ambito di quanto previsto
dalla legge 251 del 2000.