Legge del 27/12/1997 n. 449

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/1997 - supplemento ordinario

art. 51

 
 
comma 6.
 
Le   universita', gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli
enti pubblici   e  le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto
del Presidente   del   Consiglio   dei   ministri  30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni   e   integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle
disponibilita' di   bilancio,   assicurando,  con proprie disposizioni, idonee
procedure di   valutazione   comparativa  e la pubblicita' degli atti, possono
conferire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca.Possono essere
titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum
scientifico professionale   idoneo  per lo svolgimento di attivita' di ricerca
con esclusione   del   personale   di  ruolo presso i soggetti di cui al primo
periodo del   presente  comma.Gli assegni hanno durata non superiore a quattro
anni e  possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso
soggetto, ovvero   di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per
il dottorato   di   ricerca.   Non  e' ammesso il cumulo con borse di studio a
qualsiasi titolo  conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca
dei titolari   di   assegni.  Il titolare di assegni puo' frequentare corsi di
dottorato di   ricerca   anche   in deroga al numero determinato, per ciascuna
universita', ai   sensi   dell'articolo   70  del decreto del Presidente della
Repubblica 11   luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove
di ammissione.   Le universita' possono fissare il numero massimo dei titolari
di assegno   ammessi   a  frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il
titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche puo' essere collocato in
aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano,
in materia   fiscale,   le   disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13
agosto 1984,   n.476,   e successive modificazione e integrazioni, nonche', in
materia previdenziale,   quelle   di  cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive  modificazioni e integrazioni.
Per la   determinazione degli importi e per le modalita' di conferimento degli
assegni si  provvede con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e   tecnologica.   I soggetti di cui al primo periodo del presente
comma sono   altresi'   autorizzati   a  stipulare, per specifiche prestazioni
previste da   programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli
2222 e   seguenti  del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro
subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli
assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli

dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.