Legge del 27/12/1997 n. 449
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del
30/12/1997 - supplemento ordinario
art. 51
comma 6.
Le universita', gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, glienti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle
disponibilita' di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee
procedure di valutazione comparativa e la pubblicita' degli atti, possono
conferire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca.Possono essere
titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum
scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di ricerca
con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo
periodo del presente comma.Gli assegni hanno durata non superiore a quattro
anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stessosoggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa peril dottorato di ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali ostraniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca
dei titolari di assegni. Il titolare di assegni puo' frequentare corsi di
dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna
universita', ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle provedi ammissione. Le universita' possono fissare il numero massimo dei titolaridi assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il
titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche puo' essere collocato in
aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano,
in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13
agosto 1984, n.476, e successive modificazione e integrazioni, nonche', in
materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.Per la determinazione degli importi e per le modalita' di conferimento degliassegni si provvede con decreti del Ministro dell'universita' e della ricercascientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente
comma sono altresi' autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni
previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro
subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli
assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.