Testo aggiornato del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante:
“Riordino della disciplina in materia
sanitaria,
a norma dell’articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421"
Testo aggiornato con i seguenti
provvedimenti normativi:
-Decreto Legislativo 7 dicembre 1993
n. 517
-Decreto Legge 30 maggio 1994 n. 325
- Decreto Legge 27 agosto 1994 n. 512
- Legge Finanziaria 23 dicembre 1994
n. 724
- Legge Finanziaria 28 dicembre 1995
n. 549
- Decreto Legge 18 novembre 1996 n.
583
- Decreto Legislativo 15 dicembre
1997 n. 446
- Legge Finanziaria 23 dicembre 1998
n. 449
- Legge Delega 30 novembre 1998 n.
419
- Decreto Legislativo 19 giugno 1999
n. 229
- Decreto legislativo 28 luglio
2000 n. 254 (le modifiche sono indicate in neretto corsivo)
Articolo 1
(Tutela del diritto alla salute,
programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali
e uniformi di assistenza)
1.La tutela della salute come diritto
fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività è
garantita, nel rispetto della dignità
e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sa-nitario
nazionale, quale complesso delle
funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari
regionali e delle altre funzioni e
attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nel-l'ambito
dei conferimenti previsti dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle
funzioni conservate allo Stato dal
medesimo decreto.
2.Il Servizio sanitario nazionale
assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i prin-cipi
e gli obiettivi indicati dagli
articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli es-senziali
e uniformi di assistenza definiti dal
Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi
della dignità della persona umana,
del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza,
della qualità delle cure e della loro
appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché
dell’economicità nell’impiego delle
risorse.
3.L’individuazione dei livelli
essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario
nazionale, per il periodo di validità
del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente
all'individuazione delle risorse
finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
delle compatibilità finanziarie
definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento
di programmazione
economico-finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli
essen-ziali
di assistenza sono garantite dal
Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con parteci-pazione
alla spesa, nelle forme e secondo le
modalità previste dalla legislazione vigente.
4.Le regioni, singolarmente o
attraverso strumenti di autocoordinamento, elaborano proposte
per la predisposizione del Piano
sanitario nazionale, con riferimento alle esigenze del livello
territoriale considerato e alle
funzioni interregionali da assicurare prioritariamente, anche sulla
base delle indicazioni del Piano
vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati in esso o
negli atti che ne costituiscono
attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della sanità, entro
il 31 marzo di ogni anno, la
relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario re-gionale, sui
risultati di gestione e sulla spesa prevista per l’anno successivo.
5.Il Governo, su proposta del
Ministro della sanità, sentite le commissioni parlamentari competenti
per la materia, le quali si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell’atto,
nonché le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative, le quali rendono il parere en-tro
venti giorni, predispone il Piano
sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse
dalle regioni entro il 31 luglio
dell’ultimo anno di vigenza del piano precedente, nel rispetto di
quanto stabilito dal comma 4. Il
Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari,
è tenuto a motivare. Il piano è
adottato ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 gennaio
1991, n. 13, d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
6.I livelli essenziali di assistenza
comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
relativi alle aree di offerta
individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono,
per il 1998-2000:
a)l'assistenza sanitaria collettiva
in ambiente di vita e di lavoro;
b)l'assistenza distrettuale;
c)l'assistenza ospedaliera.
7.Sono posti a carico del Servizio
sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
sanitarie che presentano, per
specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di
un significativo beneficio in termini
di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle
risorse impiegate. Sono esclusi dai
livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario
nazionale le tipologie di assistenza,
i servizi e le prestazioni sanitarie che:
a)non rispondono a necessità
assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sani-tario
nazionale di cui al comma 2;
b)non soddisfano il principio dell’efficacia
e dell’appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è
dimostrabile in base alle evidenze
scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui
condizioni cliniche non corrispondono
alle indicazioni raccomandate;
c)in presenza di altre forme di
assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddi-sfano
il principio dell’economicità
nell’impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso
efficiente delle risorse quanto a
modalità di organizzazione ed erogazione dell’assistenza.
8.Le prestazioni innovative per le
quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze
scientifiche di efficacia possono
essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio sa-nitario
nazionale esclusivamente nell’ambito
di appositi programmi di sperimentazione autoriz-zati
dal Ministero della Sanità.
9.Il Piano sanitario nazionale ha
durata triennale ed è adottato dal Governo entro il 30 novem-bre
dell’ultimo anno di vigenza del Piano
precedente. Il Piano sanitario nazionale può essere
modificato nel corso del triennio con
la procedura di cui al comma 5.
10.Il Piano sanitario nazionale
indica:
a) le aree prioritarie di intervento,
anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze
sociali e territoriali nei confronti
della salute;
b) i livelli essenziali di assistenza
sanitaria da assicurare per il triennio di validità del Piano;
c) la quota capitaria di
finanziamento per ciascun anno di validità del Piano e la sua disaggregazione
per livelli di assistenza;
d) gli indirizzi finalizzati a
orientare il Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento con-tinuo
della qualità dell’assistenza, anche
attraverso la realizzazione di progetti di interesse so-vraregionale;
e) i progetti-obiettivo, da
realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei
servizi sanitari e dei servizi
socioassistenziali degli enti locali;
f) le finalità generali e i settori
principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresì
il
relativo programma di ricerca;
g) le esigenze relative alla
formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua
del personale, nonché al fabbisogno e
alla valorizzazione delle risorse umane;
h) le linee guida e i relativi
percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all’interno di
ciascuna struttura sanitaria, lo
sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della
pratica clinica e assistenziale e di
assicurare l’applicazione dei livelli essenziali di assistenza;
i) i criteri e gli indicatori per la
verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli
previsti.
11.I progetti obiettivo previsti dal
Piano sanitario nazionale sono adottati dal Ministro della sa-nità
con decreto di natura non
regolamentare, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilan-cio
e della programmazione economica e
con gli altri Ministri competenti per materia, d’intesa
con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12.La Relazione sullo stato sanitario
del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sa-nità:
a) illustra le condizioni di salute
della popolazione presente sul territorio nazionale;
b) descrive le risorse impiegate e le
attività svolte dal Servizio sanitario nazionale;
c) espone i risultati conseguiti rispetto
agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale;
d) riferisce sui risultati conseguiti
dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari
regionali;
e) fornisce indicazioni per
l’elaborazione delle politiche sanitarie e la programmazione degli
interventi.
13.Il Piano sanitario regionale
rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di
salute e il funzionamento dei servizi
per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione re-gionale
anche in riferimento agli obiettivi
del Piano sanitario nazionale. Le regioni, entro cen-tocinquanta
giorni dalla data di entrata in
vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o ade-guano
i Piani sanitari regionali,
prevedendo forme di partecipazione delle autonomie locali, ai
sensi dell’articolo 2, comma 2-bis,
nonché delle formazioni sociali private non aventi scopo di
lucro impegnate nel campo
dell’assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali de-gli
operatori sanitari pubblici e privati
e delle strutture private accreditate dal Servizio sanitario
nazionale.
14. Le regioni e le province autonome
trasmettono al Ministro della sanità i relativi schemi o
progetti di piani sanitari allo scopo
di acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coe-renza
dei medesimi con gli indirizzi del
Piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanità e-sprime
il parere entro 30 giorni dalla data
di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali.
15. Il Ministro della sanità,
avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove
forme di collaborazione e linee guida
comuni in funzione dell’applicazione coordinata del Pia-no
sanitario nazionale e della normativa
di settore, salva l’autonoma determinazione regionale
in ordine al loro recepimento.
16. La mancanza del Piano sanitario
regionale non comporta l’inapplicabilità delle disposizioni
del Piano sanitario nazionale.
17. Trascorso un anno dall’entrata in
vigore del Piano sanitario nazionale senza che la regione
abbia adottato il Piano sanitario
regionale, alla regione non è consentito l’accreditamento di
nuove strutture. Il Ministro della
sanità, sentita la regione interessata, fissa un termine non infe-riore
a tre mesi per provvedervi.
2
Decorso inutilmente tale termine, il
Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanità,
sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, d’intesa con
la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta
gli atti necessari per dare attuazione
nella regione al Piano sanitario nazionale, anche mediante
la nomina di commissari ad acta.
18. Le istituzioni e gli organismi a
scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubblichee quelle equiparate
di cui all’articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali
di solidarietà, dando attuazione al
pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona. Esclusi-vamente
ai fini del presente decreto sono da
considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che
svolgono attività nel settore
dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a
quanto previsto dalle disposizioni di
cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e), f), g), e h), e
comma 6 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto
dall’articolo 10, comma 7, del
medesimo decreto. L'attribuzione della predetta qualifica non
comporta il godimento dei benefici
fiscali previsti in favore delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale dal decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Articolo 2
(Competenze regionali)
1. Spettano alle Regioni e alle
Province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali, le funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospeda-liera.
2. Spettano in particolare alle
Regioni la determinazione dei principi sull’organizzazione dei
servizi e sull’attività destinata
alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle Unità
sanitarie locali e delle Aziende
ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e sup-porto
nei confronti delle predette Unità
sanitarie locali ed Aziende, anche in relazione al con-trollo
di gestione e alla valutazione della
qualità delle prestazioni sanitarie.
2-bis. La legge regionale istituisce
e disciplina la Conferenza permanente per la programmazio-ne
sanitaria e socio-sanitaria
regionale, assicurandone il raccordo o l’inserimento
nell’organismo rappresentativo delle
autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte
della Conferenza: il sindaco del
comune nel caso in cui l’ambito territoriale dell’Azienda unità
sanitaria locale coincida con quella
del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ov-vero
il sindaco o i presidenti di
circoscrizione nei casi in cui l’ambito territoriale dell’unità sa-nitaria
locale sia rispettivamente superiore
o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti
delle associazioni regionali delle
autonomie locali.
2-ter. Il progetto del Piano
sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-
bis, ed è approvato previo esame
delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza.
La Conferenza partecipa, altresì,
nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale,
alla verifica della realizzazione del
Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di
cui all’articolo 4, e dei piani
attuativi metropolitani.
2-quater. Le regioni, nell’ambito
della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche
operative per il coordinamento delle
strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui
all’articolo 17, comma 1, della legge
8 giugno 1990, n. 142, nonché l’eventuale costituzione di
appositi organismi.
2-quinquies. La legge regionale
disciplina il rapporto tra programmazione regionale e pro-grammazione
attuativa locale, definendo in
particolare le procedure di proposta, adozione e ap-provazione
del Piano attuativo locale e le
modalità della partecipazione ad esse degli enti locali
interessati. Nelle aree metropolitane
il piano attuativo metropolitano è elaborato dall’organismo
di cui al comma 2-quater, ove
costituito.
2-sexies. La regione disciplina
altresì:
a) l’articolazione del territorio
regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso
servizi direttamente gestiti
l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro,
l’assistenza distrettuale e
l’assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto
per quanto attiene alle aziende
ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strut-ture
pubbliche e private accreditate;
b) i princìpi e criteri per
l’adozione dell’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis;
c) la definizione dei criteri per
l’articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da partedell’atto di
cui all’articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarità delle zone
montane e
a bassa densità di popolazione;
d) il finanziamento delle unità
sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in rela-zione
alle caratteristiche della
popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati
all’articolo 1, comma 34, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
e) le modalità di vigilanza e di
controllo, da parte della regione medesima, sulle unità sanitarie
locali, nonché di valutazione dei
risultati delle stesse, prevedendo in quest’ultimo caso forme e
modalità di partecipazione della
Conferenza dei sindaci;
f) l’organizzazione e il
funzionamento delle attività di cui all'articolo 19-bis, comma 3, in rac-cordo
e cooperazione con la Commissione
nazionale di cui al medesimo articolo;
g) fermo restando il generale divieto
di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali
di:
1) anticipazione, da parte del
tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare
annuo del valore dei ricavi, inclusi
i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;
2) contrazione di mutui e accensione
di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci
anni, per il finanziamento di spese
di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un
ammontare complessivo delle relative
rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per
cento delle entrate proprie correnti,
ad esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di
parte corrente attribuita alla
regione;
h) le modalità con cui le unità
sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni
e i servizi contemplati dai livelli
aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi
dell’articolo 2 comma 1, lettera l),
della legge 30 novembre 1998, n. 419.
2-septies. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229 le regioni istituiscono l’elenco
delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrati-vo
di cui all’articolo 1, comma 18.
2-octies. Salvo quanto diversamente
disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti
previsti dai commi 2-bis e
2-quinquies , il Ministro della sanità, sentite la regione interessata e
l’Agenzia per i servizi sanitari
regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale
termine, il Ministro della sanità,
sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazio-ne
della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, propone al
Consiglio dei Ministri l’intervento sostitutivo, anche sotto for-ma
di nomina di un commissario ad acta.
L’intervento adottato dal Governo non preclude
l’esercizio delle funzioni regionali
per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace
sino a quando i competenti organi
regionali abbiano provveduto.
Articolo 3
(Organizzazione delle Unità sanitarie
locali)
1. Le regioni, attraverso le unità
sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di
cui all’articolo 1, avvalendosi anche
delle aziende di cui all’articolo 4.
1-bis. In funzione del perseguimento
dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costi-tuiscono
in aziende con personalità giuridica
pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro or-ganizzazione
e funzionamento sono disciplinati con
atto aziendale di diritto privato, nel rispetto
dei princìpi e criteri stabiliti con
la legge regionale di cui all’articolo 2, comma 2-sexies. L’atto
aziendale individua le strutture
operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale,
soggette a rendicontazione analitica.
1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e
1-bis informano la propria attività a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità e sono
tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso
l’equilibrio di costi e ricavi,
compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante
atti di diritto privato. I contratti
di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello
stabilito dalla normativa comunitaria
in materia, sono appaltati o contrattati direttamente se-condo le norme di
diritto privato indicate nell’atto aziendale di cui al comma 1-bis.
1-quater. Sono organi dell’azienda il
direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore gene-rale
adotta l’atto aziendale di cui al
comma 1-bis; è responsabile della gestione complessiva e
nomina i responsabili delle strutture
operative dell’azienda. Il direttore generale è coadiuvato,
nell’esercizio delle proprie
funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le
regioni disciplinano forme e modalità
per la direzione e il coordinamento delle attività sociosa-nitarie
a elevata integrazione sanitaria. Il
direttore generale si avvale del Collegio di direzione
di cui all’articolo 17 per le
attività ivi indicate.
1-quinquies. Il direttore
amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore gene-rale.
Essi partecipano, unitamente al
direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzio-ne
dell’azienda, assumono diretta
responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e
concorrono, con la formulazione di
proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della
direzione generale.
2. L’Unità sanitaria locale può
assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su
delega dei singoli enti locali con
oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al
personale, e con specifica
contabilizzazione. L’Unità sanitaria locale procede alle erogazioni
solo dopo l’effettiva acquisizione
delle necessarie disponibilità finanziarie.
3. Le Regioni disciplinano, entro il
31 marzo 1994, nell’ambito della propria competenza le
modalità organizzative e di
funzionamento delle Unità sanitarie locali prevedendo tra l’altro:
a) i criteri per la definizione delle
dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle Unità sa-nitarie
locali e delle Aziende ospedaliere
nonché i criteri per l’attuazione della mobilità del per-sonale
risultato in esubero, ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Tutti i poteri di gestione, nonché
la rappresentanza dell’Unità sanitaria locale, sono riservati
al Direttore generale. Al Direttore
generale compete in particolare, anche attraverso
l’istituzione dell’apposito servizio
di controllo interno di cui all’articolo 20 del decreto legisla-tivo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante va-lutazioni
comparative dei costi, dei rendimenti
e dei risultati, la corretta ed economica gestione
delle risorse attribuite ed introitate
nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione am-ministrativa.
I provvedimenti di nomina dei
direttori generali delle aziende unità sanitarie locali
e delle aziende ospedaliere sono
adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui
all’articolo 1 del D.L. 27 agosto
1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590,
senza necessità di valutazioni
comparative. L’autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva
con la prima immissione nelle
funzioni del direttore generale. I contenuti di tale contratto, ivi
compresi i criteri per la
determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri
della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e
per gli affari regionali sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome. Il Direttore
generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in dif-formità
dal parere reso dal Direttore
sanitario, dal Direttore amministrativo e dal Consiglio dei
sanitari. In caso di vacanza
dell’ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore ge-nerale,
le relative funzioni sono svolte dal
Direttore amministrativo o dal Direttore sanitario su
delega del Direttore generale o, in
mancanza di delega, dal Direttore più anziano per età. Ove
l’assenza o l’impedimento si
protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.
5.Il Direttore sanitario è un medico
che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e
che abbia svolto per almeno cinque
anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti
o strutture sanitarie, pubbliche o
private, di media o grande dimensione. Il Direttore sanitario
dirige i servizi sanitari ai fini
organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al
Direttore generale sugli atti
relativi alle materie di competenza. Il Direttore amministrativo è un
laureato in discipline giuridiche o
economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno di età e che abbia svolto per
almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecni-ca o
amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o
grande dimen-sione.
Il Direttore amministrativo dirige i
servizi amministrativi dell’Unità sanitaria locale. So-no
soppresse le figure del coordinatore
amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrin-tendente
sanitario, nonché l’ufficio di
direzione.
6. Il Direttore generale non è
eleggibile a membro dei Consigli comunali, dei Consigli provin-ciali,
dei Consigli e assemblee delle
Regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate
non siano cessate almeno centottanta
giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata
dei predetti organi. In caso di
scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità
non hanno effetto se le funzioni
esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data
del provvedimento di scioglimento. In
ogni caso il Direttore generale non è eleggibile nei Col-legi
elettorali nei quali sia ricompreso,
in tutto o in parte, il territorio dell’Unità sanitaria locale
presso la quale abbia esercitato le
sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti
la data di accettazione della
candidatura. Il Direttore generale che sia stato candidato e non sia
stato eletto non può esercitare per
un periodo di cinque anni le sue funzioni in Unità sanitarie
comprese, in tutto o in parte, nel
Collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La
carica di Direttore generale è
incompatibile con quella di membro del Consiglio e delle Assem-blee
delle Regioni e delle Province
autonome, di Consigliere provinciale, di Sindaco, di Asses-sore
comunale, di Presidente o di Assessore
di Comunità montana, di membro del Parlamento,
nonché con l’esistenza di rapporti
anche in regime convenzionale con la Unità sanitaria locale
presso cui sono esercitate le
funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che
svolgono attività concorrenziali con
la stessa. La predetta normativa si applica anche ai Diretto-ri
amministrativi ed ai Direttori
sanitari. La carica di Direttore generale è altresì incompatibile
con la sussistenza di un rapporto di
lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza
assegni, con l’Unità sanitaria locale
presso cui sono esercitate le funzioni.
7. Non possono essere nominati
Direttori generali, Direttori amministrativi o Direttori sanitari
delle Unità sanitarie locali:
1) coloro che hanno riportato
condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad
un anno per delitto non colposo
ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non
colposo commesso nella qualità di
pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei
doveri inerenti ad una pubblica
funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma
dell’articolo 166 del codice penale;
2) coloro che sono sottoposti a
procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza;
3) coloro che sono stati sottoposti,
anche con provvedimento non definitivo ad una misura di
prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione prevista dall’articolo 15 della legge 3 agosto
1988, n. 327, e dall’articolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
4) coloro che sono sottoposti a
misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.
8. Il Consiglio dei sanitari è
organismo elettivo dell’Unità sanitaria locale con funzioni di con-sulenza
tecnico-sanitaria ed è presieduto dal
Direttore sanitario. Fanno parte del Consiglio me-dici
in maggioranza ed altri operatori
sanitari laureati - con presenza maggioritaria della com-ponente
ospedaliera medica se nell’Unità
sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero -
nonché una rappresentanza del
personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella
componente medica è assicurata la
presenza del medico veterinario. Il Consiglio dei sanitari
fornisce parere obbligatorio al
Direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il
profilo organizzativo, e per gli
investimenti ad esse attinenti. Il Consiglio dei sanitari si esprime
altresì sulle attività di assistenza
sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non for-mulato
entro il termine fissato dalla legge
regionale. La Regione provvede a definire il numero
dei componenti nonché a disciplinare
le modalità di elezione e la composizione ed il funziona-mento
del Consiglio.
9. Il Direttore generale dell’Unità
sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimen-to
e li convoca per la prima seduta. Il
Presidente del Collegio viene eletto dai revisori all’attodella prima seduta.
Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il Collegio risultasse
man-cante
di uno o più componenti, il Direttore
generale provvede ad acquisire le nuove designazio-ni
dalle Amministrazioni competenti. In
caso di mancanza di più di due componenti dovrà pro-cedersi
alla ricostituzione dell’intero
Collegio. Qualora il Direttore generale non proceda alla
ricostituzione del Collegio entro
trenta giorni, la Regione provvede a costituirlo in via straordi-naria
con un funzionario della Regione e
due designati dal Ministro del tesoro. Il Collegio stra-ordinario
cessa le proprie funzioni all’atto
dell’insediamento del Collegio ordinario.
L’indennità annua lorda spettante ai
componenti del Collegio dei revisori è fissata in misura pa-ri
al 10 per cento degli emolumenti del
Direttore generale dell’Unità sanitaria locale. Al Presi-dente
del Collegio compete una
maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli
altri componenti..
10. Nelle Unità sanitarie locali il
cui ambito territoriale coincide con quello del Comune, il Sin-daco,
al fine di corrispondere alle
esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizio-ne,
nell’ambito della programmazione
regionale, delle linee di indirizzo per l’impostazione
programmatica dell’attività, esamina
il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di eser-cizio
e rimette alla Regione le relative
osservazioni, verifica l’andamento generale dell’attività
e contribuisce alla definizione dei
piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e
proposte al Direttore generale ed
alla Regione. Nelle Unità sanitarie locali il cui ambito territo-riale
non coincide con il territorio del
Comune, le funzioni del Sindaco sono svolte dalla Confe-renza
dei Sindaci o dei Presidenti delle
circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rap-presentanza
costituita nel suo seno da non più di
cinque componenti nominati dalla stessa
Conferenza con modalità di esercizio
delle funzioni dettate con normativa regionale.
Articolo 3-bis
(Direttore generale, direttore
amministrativo e direttore sanitario)
1.I provvedimenti di nomina dei
direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende o-spedaliere
sono adottati esclusivamente con
riferimento ai requisiti di cui al comma 3.
2.La nomina del direttore generale
deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta
giorni dalla data di vacanza
dell’ufficio. Scaduto tale termine, si applica l’articolo 2, comma 2-
octies.
3.Gli aspiranti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a)diploma di laurea;
b)esperienza almeno quinquennale di
direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strut-ture
pubbliche o private, in posizione
dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsa-bilità
delle risorse umane, tecniche o
finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblica-zione
dell’avviso.
4.I direttori generali nominati
devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato
di frequenza del corso di formazione
in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestio-ne
sanitaria. I predetti corsi sono
organizzati ed attivati dalle regioni, anche in ambito interre-gionale
ed in collaborazione con le
università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai
sensi dell’articolo 16-ter, operanti
nel campo della formazione manageriale, con periodicità al-meno
biennale. I contenuti, la metodologia
delle attività didattiche, la durata dei corsi, non infe-riore
a centoventi ore programmate in un
periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità
di conseguimento della
certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall’entrata in vigo-re
del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229 con
decreto del Ministro della sanità, previa
intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province au-tonome
di Trento e di Bolzano. I direttori
generali in carica alla data di entrata in vigore del de-creto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229 producono il certificato di cui al
presente comma entro
diciotto mesi da tale data.
5.Le regioni determinano
preventivamente, in via generale, i criteri di valutazione dell’attivitàdei
direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel
quadro della
programmazione regionale, con
particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità
dei servizi sanitari. All’atto della
nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono ed as-segnano,
aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi
di salute e di funzionamento dei servizi,
con riferimento alle relative
risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori
stessi.
6.Trascorsi diciotto mesi dalla
nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risulta-ti
aziendali conseguiti e il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere
del sindaco o della conferenza dei
sindaci di cui all’articolo 3, comma 14, ovvero, per le azien-de
ospedaliere, della Conferenza di cui
all’articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla con-ferma
entro i tre mesi successivi alla
scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni
altro procedimento di valutazione
dell’operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal
comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la
gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in
caso di violazione di leggi o del
principio di buon andamento e di imparzialità della ammini-strazione,
la regione risolve il contratto
dichiarando la decadenza del direttore generale e prov-vede
alla sua sostituzione; in tali casi
la regione provvede previo parere della Conferenza di cui
all’articolo 2, comma 2-bis, che si
esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi i-nutilmente
i quali la risoluzione del contratto
può avere comunque corso. Si prescinde dal pare-re
nei casi di particolare gravità e
urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui
all’articolo 3, comma 14, ovvero, per
le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all’articolo 2,
comma 2-bis, nel caso di manifesta
inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale,
possono chiedere alla regione di
revocare il direttore generale, o di non disporne la conferma,
ove il contratto sia già scaduto.
Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al
comma 6 e al presente comma
riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Con-ferenza
di cui all’articolo 2, comma 2-bis è
integrata con il Sindaco del comune capoluogo della
provincia in cui è situata l’azienda.
8. Il rapporto di lavoro del
direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanita-rio
è esclusivo ed è regolato da
contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non
superiore a cinque anni, rinnovabile,
stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del li-bro
quinto del codice civile. La regione
disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il di-rettore
amministrativo e il direttore
sanitario. Il trattamento economico del direttore generale,
del direttore sanitario e del direttore
amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto
del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trat-tamenti
previsti dalla contrattazione
collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza
medica e amministrativa.
9. La regione può stabilire che il
conferimento dell’incarico di direttore amministrativo sia su-bordinato,
in analogia a quanto previsto per il
direttore sanitario dall’articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione
programmato per il conferimento
dell’incarico di direttore generale o del corso di formazione
manageriale di cui all’articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484 o di altro corso di formazione
manageriale appositamente programmato.
10. La carica di direttore generale è
incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro,
dipendente o autonomo.
11.La nomina a direttore generale,
amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipen-denti
il collocamento in aspettativa senza
assegni e il diritto al mantenimento del posto.
L’aspettativa è concessa entro
sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai
fini del trattamento di quiescenza e
di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provve-dono
ad effettuare il versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle
quote a carico del dipendente,
calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico
conferito nei limiti dei massimali di
cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e
a richiedere il rimborso di tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto
all’unità sanitaria locale o
all’azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della
quota a carico dell’interessato.
12.Per i direttori generali e per
coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti
all’assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la
contribuzione dovuta sul trattamento
economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti
dall’articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 181, è versata dall’unità sa-nitaria
locale o dall’azienda ospedaliera di
appartenenza, con recupero della quota a carico
dell’interessato.
13.In sede di revisione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n.
502 si applica il comma 5 del
presente articolo.
14.Il rapporto di lavoro del
personale del Servizio sanitario nazionale è regolato dal decreto le-gislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. Per la programmazione delle as-sunzioni
si applica l’articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifica-zioni.
15.In sede di prima applicazione, le
regioni possono disporre la proroga dei contratti con i diret-tori
generali in carica all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo
di dodici mesi.
Articolo 3-ter
(Collegio sindacale)
1.Il collegio sindacale:
a)verifica l’amministrazione
dell’azienda sotto il profilo economico;
b)vigila sull’osservanza della legge;
c)accerta la regolare tenuta della
contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri
e delle scritture contabili, ed
effettua periodicamente verifiche di cassa;
d)riferisce almeno trimestralmente
alla regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati
del riscontro eseguito, denunciando
immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi ir-regolarità;
trasmette periodicamente, e comunque
con cadenza almeno semestrale, una propria
relazione sull’andamento
dell’attività dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera
ri-spettivamente
alla Conferenza dei sindaci o al
sindaco del comune capoluogo della provincia
dove è situata l’azienda stessa.
2.I componenti del collegio sindacale
possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche
individualmente.
3.Il collegio sindacale dura in
carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due desi-gnati
dalla regione, uno designato dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, uno dal Ministro della
sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende o-spedaliere
quest’ultimo componente è designato
dall’organismo di rappresentanza dei comuni. I
componenti del collegio sindacale
sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
istituito presso il Ministero di
grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione
economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le
funzioni di revisori dei conti o di
componenti dei collegi sindacali.
4.I riferimenti contenuti nella
normativa vigente al collegio dei revisori delle aziende unità sani-tarie
locali e delle aziende ospedaliere si
intendono applicabili al collegio sindacale di cui al
presente articolo.
Articolo 3-quater
(Il distretto)
1.La legge regionale disciplina
l’articolazione in distretti dell’unità sanitaria locale. Il distrettoè
individuato, sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, comma 2-sexies,
lettera c), dall’atto a-ziendale
di cui all’articolo 3, comma 1-bis,
garantendo una popolazione minima di almeno ses-santamila
abitanti, salvo che la regione, in
considerazione delle caratteristiche geomorfologiche
del territorio o della bassa densità
della popolazione residente, disponga diversamente.
2.Il distretto assicura i servizi di
assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e sociosanita-rie
di cui al successivo articolo
3-quinquies, nonché il coordinamento delle proprie attività con
quella dei dipartimenti e dei servizi
aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole organi-camente
nel Programma delle attività
territoriali. Al distretto sono attribuite risorse definite in
rapporto agli obiettivi di salute
della popolazione di riferimento. Nell'ambito delle risorse asse-gnate,
il distretto è dotato di autonomia
tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con con-tabilità
separata all'interno del bilancio
della unità sanitaria locale.
3.Il Programma delle attività
territoriali, basato sul principio della intersettorialità degli inter-venti
cui concorrono le diverse strutture
operative:
a)prevede la localizzazione dei
servizi a gestione diretta di cui all' articolo 3-quinquies;
b)determina le risorse per
l’integrazione socio-sanitaria di cui all’articolo 3-septies e le quote
rispettivamente a carico dell’unità
sanitaria locale e dei comuni, nonché la localizzazione dei
presidi per il territorio di
competenza;
c)è proposto, sulla base delle
risorse assegnate e previo parere del Comitato dei sindaci di di-stretto,
dal direttore di distretto ed è
approvato dal direttore generale, d'intesa, limitatamente al-le
attività sociosanitarie, con il
Comitato medesimo e tenuto conto delle priorità stabilite a livel-lo
regionale.
4. Il Comitato dei sindaci di
distretto, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disci-plinati
dalla regione, concorre alla verifica
del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal
Programma delle attività
territoriali. Nei comuni la cui ampiezza territoriale coincide con quella
dell’unità sanitaria locale o la
supera il Comitato dei sindaci di distretto è sostituito dal Comita-to
dei presidenti di circoscrizione.
Articolo 3-quinquies
(Funzioni e risorse del distretto)
1.Le regioni disciplinano
l’organizzazione del distretto in modo da garantire:
a)l’assistenza primaria, ivi compresa
la continuità assistenziale, attraverso il necessario coordi-namento
e l’approccio multidisciplinare, in
ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina
generale, pediatri di libera scelta,
servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi specia-listici
ambulatoriali;
b)il coordinamento dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le struttu-re
operative a gestione diretta,
organizzate in base al modello dipartimentale, nonché con i ser-vizi
specialistici ambulatoriali e le
strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate;
c)l’erogazione delle prestazioni
sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata
integrazione, nonché delle
prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai comuni.
2.Il distretto garantisce:
a)assistenza specialistica
ambulatoriale;
b)attività o servizi per la
prevenzione e la cura delle tossicodipendenze;
c)attività o servizi consultoriali
per la tutela della salute dell’infanzia, della donna e della fami-glia;
d)attività o servizi rivolti a
disabili ed anziani;
e)attività o servizi di assistenza
domiciliare integrata;
f)attività o servizi per le patologie
da HIV e per le patologie in fase terminale.
3. Trovano inoltre collocazione
funzionale nel distretto le articolazioni organizzative del dipar-timento
di salute mentale e del dipartimento
di prevenzione, con particolare riferimento ai ser-vizi
alla persona. Articolo 3-sexies
(Direttore di distretto)
1.Il direttore del distretto realizza
le indicazioni della direzione aziendale, gestisce le risorse as-segnate
al distretto, in modo da garantire
l’accesso della popolazione alle strutture e ai servizi,
l’integrazione tra i servizi e la
continuità assistenziale. Il direttore del distretto supporta la dire-zione
generale nei rapporti con i sindaci
del distretto.
2.Il direttore di distretto si avvale
di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, com-posto
da rappresentanti delle figure
professionali operanti nei servizi distrettuali. Sono membri
di diritto di tale ufficio un
rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di
libera scelta ed uno degli
specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto.
3.L'incarico di direttore di
distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'azienda,
che abbia maturato una specifica
esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione
nella loro organizzazione, oppure a un
medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
da almeno dieci anni, con contestuale
congelamento di un corrispondente posto di organico del-la
dirigenza sanitaria.
4.La legge regionale disciplina gli
oggetti di cui agli articoli 3-quater, comma 3 e 3-quinquies,
commi 2 e 3, nonché al comma 3 del
presente articolo, nel rispetto dei princìpi fondamentali
desumibili dalle medesime
disposizioni; ove la regione non disponga, si applicano le predette
disposizioni.
Articolo 3-septies
(Integrazione sociosanitaria)
1.Si definiscono prestazioni
sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi
assistenziali integrati, bisogni di
salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni
sanitarie e azioni di protezione
sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la conti-nuità
tra le azioni di cura e quelle di
riabilitazione.
2.Le prestazioni sociosanitarie
comprendono:
a)prestazioni sanitarie a rilevanza
sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salu-te,
alla prevenzione, individuazione,
rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidan-ti
di patologie congenite e acquisite;
b)prestazioni sociali a rilevanza
sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno
l’obiettivo di supportare la persona
in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emargi-nazione
condizionanti lo stato di salute.
3.L’atto di indirizzo e coordinamento
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30
novembre 1998, n. 419, da emanarsi,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, su proposta del Ministro
della sanità e del Ministro per la solidarietà sociale, individua,
sulla base dei princìpi e criteri
direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre
alle tipologie di cui al comma 2,
lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse
per quanto compete alle unità
sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individua-te
le prestazioni sociosanitarie a
elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si
applica il comma 5, e definiti i
livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo
sanitario.
4.Le prestazioni sociosanitarie ad
elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particola-re
rilevanza terapeutica e intensità
della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle
aree materno-infantile, anziani,
handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool
e farmaci, patologie per infezioni da
HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità
conseguenti a patologie
cronico-degenerative.
5.Le prestazioni sociosanitarie ad
elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziendesanitarie e
comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità
individua-te
dalla vigente normativa e dai piani
nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazio-nali
e regionali.
6.Le prestazioni sociali a rilevanza
sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al
loro finanziamento negli ambiti
previsti dalla legge regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti
dall'atto di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sa-nitarie
a rilevanza sociale, sulla base di
quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza.
7.Con decreto interministeriale, di
concerto tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solida-rietà
sociale e il Ministro per la funzione
pubblica, è individuata all’interno della Carta dei ser-vizi
una sezione dedicata agli interventi
e ai servizi sociosanitari.
8.Fermo restando quanto previsto dal
comma 5 e dall'articolo 3 quinquies, comma 1, lettera c),
le regioni disciplinano i criteri e
le modalità mediante i quali comuni e aziende sanitarie garan-tiscono
l'integrazione, su base distrettuale,
delle prestazioni sociosanitarie di rispettiva compe-tenza,
individuando gli strumenti e gli atti
per garantire la gestione integrata dei processi assi-stenziali
sociosanitari.
Articolo 3-octies
(Area delle professioni
sociosanitarie)
1.Con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e
con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio
superiore di sanità e la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provin-ce
autonome di Trento e Bolzano, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decre-to
legislativo 19 giugno 1999, n. 229 è disciplinata l'istituzione
all'interno del Servizio sanita-rio
nazionale, dell'area sociosanitaria a
elevata integrazione sanitaria e sono individuate le
relative discipline della dirigenza
sanitaria.
2.Con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale,
sentito il Ministro per l'università
e la ricerca scientifica e tecnologica e acquisito il parere del
Consiglio superiore di sanità, sono
integrate le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equi-pollenti
previste per l'accesso alla dirigenza
sanitaria del Servizio sanitario nazionale, in rela-zione
all'istituzione dell'area
sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria.
3.Con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale,
sono individuati, sulla base di
parametri e criteri generali definiti dalla Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i profili professionali dell'area
sociosanitaria a elevata integrazione
sanitaria.
4.Le figure professionali di livello
non dirigenziale operanti nell’area sociosanitaria a elevata
integrazione sanitaria, da formare
con corsi di diploma universitario, sono individuate con rego-lamento
del Ministro della sanità, di
concerto con i Ministri dell’università e della ricerca scien-tifica
e tecnologica e per la solidarietà
sociale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400; i relativi
ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi
dell’articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 sulla base di criteri generali de-terminati
con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, ema-nato
di concerto con gli altri Ministri
interessati, tenendo conto dell’esigenza di una formazione
interdisciplinare, adeguata alle
competenze delineate nei profili professionali e attuata con la
collaborazione di più facoltà
universitarie.
5.Le figure professionali operanti
nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da
formare in corsi a cura delle
regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanità
di concerto con il Ministro per la
solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'artico-lo
17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400; con lo stesso decreto sono definiti i relativiordinamenti
didattici.
Articolo 4
(Aziende ospedaliere e presidi
ospedalieri)
1.Per specifiche esigenze
assistenziali, di ricerca scientifica, nonché di didattica del Servizio
sanitario nazionale, nel rispetto dei
criteri e delle modalità di cui ai commi 1 bis e seguenti,
possono essere costituiti o
confermati in aziende, disciplinate dall’articolo 3, gli istituti di rico-vero
e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico, con le particolarità procedurali e organiz-zative
previste dalle disposizioni attuative
dell’articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 15
marzo 1997, n. 59; le aziende di cui
all’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, secon-do
le specifiche disposizioni definite
in sede di attuazione della delega ivi prevista; le aziende
ospedaliere di rilievo nazionale o
interregionale, alle quali si applicano, salvo che sia diversa-mente
previsto, le disposizioni del
presente decreto relative alle unità sanitarie locali. Sino al-l'emanazione
delle disposizioni attuative sugli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
ad essi si applicano le disposizioni
del presente decreto relative alla dirigenza sanitaria, ai di-partimenti,
alla direzione sanitaria e
amministrativa aziendale e al collegio di direzione. Le di-sposizioni
del presente decreto, salvo quanto in
esso diversamente disposto, non si applicano ai
policlinici universitari e alle aziende
ove insistono le facoltà di medicina e chirurgia prima della
data indicata dalle disposizioni
attuative della delega prevista dall'articolo 6 della legge 30 no-vembre
1998, n. 419; ove tale data non sia
prevista, dette disposizioni si applicano a partire dal
1° aprile 2000.
1-bis. Nell’ambito della
riorganizzazione della rete dei servizi conseguente al riordino del si-stema
delle aziende previsto dal presente
decreto, le regioni possono proporre la costituzione o
la conferma in aziende ospedaliere
dei presidi ospedalieri in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) organizzazione dipartimentale di
tutte le unità operative presenti nella struttura, disciplinata
dall’atto di cui all’articolo 3,
comma 1-bis, in coerenza con l’articolo 17-bis;
b) disponibilità di un sistema di
contabilità economico patrimoniale e di una contabilità per
centri di costo;
c) presenza di almeno tre unità
operative di alta specialità secondo le specificazioni di cui al
decreto del Ministro della sanità 29
gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del
1 febbraio 1992, e successive
modificazioni;
d) dipartimento di emergenza di
secondo livello, ai sensi dell’atto di indirizzo e coordinamento
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzet-ta
Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e
successive modificazioni, secondo le specificazioni con-tenute
nell’Atto di intesa tra Stato e
regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di
emergenza sanitaria pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
e) ruolo di ospedale di riferimento
in programmi integrati di assistenza su base regionale e in-terregionale,
così come previsto dal Piano
sanitario regionale ed in considerazione della mobili-tà
infraregionale e della frequenza dei
trasferimenti da presidi ospedalieri regionali di minore
complessità;
f) attività di ricovero in degenza
ordinaria, nel corso dell’ultimo triennio, per pazienti residenti
in regioni diverse, superiore di
almeno il dieci per cento rispetto al valore medio regionale, sal-vo
che per le aziende ubicate in Sicilia
e in Sardegna;
g) indice di complessità della
casistica dei pazienti trattati in ricovero ordinario , nel corso
dell’ultimo triennio, superiore ad
almeno il venti per cento del valore medio regionale;
h) disponibilità di un proprio
patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente per consentire lo
svolgimento delle attività
istituzionali di tutela della salute e di erogazione di prestazioni sanita-rie.
1-ter. I requisiti di cui alle
lettere c) e d) del comma 1-bis non si applicano agli ospedali specia-lizzati
di cui al decreto ministeriale 31
gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127del 2 giugno 1995. In
ogni caso, non si procede alla costituzione o alla conferma in azienda
o-spedaliera
qualora questa costituisca il solo
presidio ospedaliero pubblico presente nella azien-da
unità sanitaria locale.
1-quater. Le regioni, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
trasmettono al Ministro della sanità
le proprie indicazioni ai fini della individuazione degli o-spedali
di rilievo nazionale o interregionale
da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo
a quanto previsto dai commi 1-bis e
1-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, il
Ministro della sanità, attenendosi alle indica-zioni
pervenute dalle regioni previa
verifica dei requisiti e, in mancanza, sulla base di proprie
valutazioni, formula le proprie
proposte al Consiglio dei ministri, il quale individua gli ospedali
da costituire in azienda ospedaliera.
Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione del
Consiglio dei ministri, le regioni
costituiscono in azienda, ai sensi del comma 1, i predetti ospe-dali.
1-quinquies. Nel predisporre il Piano
sanitario regionale, e comunque dopo tre anni dall’entrata
in vigore del presente decreto, la
regione procede a verificare la permanenza dei requisiti di cui
al comma 1-bis e a valutare
l’equilibrio economico delle aziende ospedaliere costituite nel suo
ambito territoriale. In caso di grave
disavanzo nel triennio considerato, oppure di perdita dei re-quisiti
di cui al comma 1-bis, la
costituzione in azienda viene revocata, secondo le procedure
previste per la costituzione
medesima, e la regione individua l’unità sanitaria locale subentrante
nei relativi rapporti attivi e
passivi.
1-sexies. I presìdi attualmente
costituiti in aziende ospedaliere, con esclusione dei presìdi di cui
al comma 6, per i quali viene
richiesta la conferma e che non soddisfano i requisiti di cui al
comma 1-bis, possono essere
confermati per un periodo massimo di tre anni dall'entrata in vigo-re
del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229,
sulla base di un progetto di adeguamento pre-sentato
dalla regione, con la procedura di
cui al comma 1-quater. Alla scadenza del termine
previsto nel provvedimento di
conferma, ove permanga la carenza dei requisiti, le regioni e il
ministero della sanità attivano la
procedura di cui all’ultimo periodo del comma 1-quinquies;
ove i requisiti sussistano, si
procede ai sensi del comma 1-quater.
1-septies. Le regioni definiscono le
modalità dell’integrazione dell’attività assistenziale delle
aziende di cui al comma 1 nella
programmazione regionale e le forme della collaborazione con
le unità sanitarie locali in rapporto
alle esigenze assistenziali dell’ambito territoriale in cui ope-rano,
anche ai sensi dell'articolo
3-septies.
1-octies. Ai progetti elaborati dalle
regioni e finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e successive modificazioni, hanno titolo a partecipare an-che
gli enti e gli istituti di cui al
comma 12.
2.Possono essere individuati come
ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione quelli
che dispongono di tutte le seguenti
caratteristiche:
a) Il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore
di sanità e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province auto-nome,
provvede, sulla base dell’evoluzione
scientifica e tecnologica, ad aggiornare periodica-mente
l’elenco delle attività di alta
specialità e dei requisiti necessari per l’esercizio delle attivi-tà
medesime;
3. Sono ospedali a rilievo nazionale
e di alta specializzazione i policlinici universitari, che de-vono
essere inseriti nel sistema di
emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica
27 marzo 1992.
4. I policlinici universitari sono
Aziende dell’Università dotate di autonomia organizzativa, ge-stionale,
patrimoniale e contabile. Lo statuto
dell’Università determina, su proposta della facol-tà
di medicina, le modalità
organizzative e quelle gestionali, nel rispetto dei fini istituzionali, in
analogia ai principi del presente
decreto fissati per l’Azienda ospedaliera. La gestione dei poli-clinici
universitari è informata al principio
dell’autonomia economico-finanziaria e dei preven-tivi
e consuntivi per centri di costo,
basati sulle prestazioni effettuate. 5. I presidi ospedalieri in cui insiste la
prevalenza del corso formativo del triennio clinico della
facoltà di medicina, costituiti in
Aziende ospedaliere, si dotano del modello gestionale secondo
quanto previsto dal presente decreto
per le Aziende ospedaliere; il Direttore generale è nomina-to
d’intesa con il Rettore
dell’Università. La gestione dell’Azienda deve essere informata anche
all’esigenza di garantire le funzioni
istituzionali delle strutture universitarie che vi operano.
L’Università e l’Azienda stabiliscono
i casi per i quali è necessaria l’acquisizione del parere
della facoltà di medicina per le
decisioni che si riflettono sulle strutture universitarie. Nella
composizione del Consiglio dei
sanitari deve essere assicurata la presenza delle componenti u-niversitarie
in rapporto alla consistenza numerica
delle stesse.
6. Le Aziende ospedaliere, incluse
quelle di cui al comma 5, devono chiudere il proprio bilan-cio
in pareggio. L’eventuale avanzo di
amministrazione è utilizzato per gli investimenti in conto
capitale, per oneri di parte corrente
e per eventuali forme di incentivazione al personale da de-finire
in sede di contrattazione. Il
verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione o la perdita
delle caratteristiche strutturali e
di attività prescritte, fatta salva l’autonomia dell’Università,
comportano rispettivamente il
commissariamento da parte della Regione e la revoca
dell’autonomia aziendale.
7. Gli ospedali che non siano
costituiti in Azienda ospedaliera conservano la natura di presidi
dell’Unità sanitaria locale. Nelle
Unità sanitarie locali nelle quali sono presenti più ospedali,
questi possono essere accorpati ai
fini funzionali. Nei presidi ospedalieri dell’Unità sanitaria
locale è previsto un Dirigente medico
in possesso dell’idoneità di cui all’articolo 17, come re-sponsabile
delle funzioni
igienico-organizzative, ed un Dirigente amministrativo per l’esercizio
delle funzioni di coordinamento
amministrativo. Il Dirigente medico ed il Dirigente
amministrativo concorrono, secondo le
rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi
fissati dal Direttore generale. A
tutti i presidi di cui al presente comma è attribuita autonomia
economico-finanziaria con contabilità
separata all’interno del bilancio dell’Unità sanitaria
locale, con l’introduzione delle
disposizioni previste per le Aziende ospedaliere, in quanto
applicabili. 8. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 3, comma 5, lettera g) in materia di personale in
esubero, le Regioni provvedono alla
riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri sulla base del-le
disposizioni di cui all’articolo 4,
comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, correlando
gli standard ivi previsti con gli
indici di degenza media, l’intervallo di turn-over e la rotazione
degli assistiti, ed organizzando gli
stessi presidi in dipartimenti. All’interno dei presidi ospeda-lieri
e delle Aziende di cui al presente
articolo sono riservati spazi adeguati, da reperire entro
centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
per l’esercizio della libera
professione intramuraria ed una quota non inferiore al 5% e non su-periore
al 10% dei posti-letto per la
istituzione di camere a pagamento. I Direttori generali delle
nuove Unità sanitarie locali e delle
Aziende ospedaliere e, fino al loro insediamento, gli Ammi-nistratori
straordinari pro-tempore, nonché le
autorità responsabili delle Aziende di cui al com-ma
5, sono direttamente responsabili
dell’attuazione di dette disposizioni. In caso di inosser-vanza
la Regione adotta i conseguenti
provvedimenti sostitutivi. In caso di documentata
impossibilità di assicurare gli spazi
necessari alla libera professione all’interno delle proprie
strutture, gli spazi stessi sono
reperiti, previa autorizzazione della Regione, anche mediante ap-positi
contratti tra le Unità sanitarie
locali e case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o
private. Per l’attività
libero-professionale presso le suddette strutture sanitarie i medici sono
te-nuti
ad utilizzare i modulari delle
strutture sanitarie pubbliche da cui dipendono. I contratti so-no
limitati al tempo strettamente
necessario per l’approntamento degli spazi per la libera pro-fessione
all’interno delle strutture pubbliche
e comunque non possono avere durata superiore ad
un anno e non possono essere
rinnovati. Il ricovero in camere a pagamento comporta l’esborso
da parte del ricoverato di una retta
giornaliera stabilita in relazione al livello di qualità alber-ghiera
delle stesse, nonché, se trattasi di
ricovero richiesto in regime libero-professionale, di
una somma forfettaria comprensiva di
tutti gli interventi medici e chirurgici, delle prestazioni di
diagnostica strumentale e di
laboratorio strettamente connesse ai singoli interventi, differenzia ta in
relazione al tipo di interventi stessi. In ciascuna Regione, a decorrere dalla
data di entrata
in vigore della disciplina di
riorganizzazione ospedaliera di cui al presente articolo, e comunque
entro un triennio dall’entrata in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, cessano
di avere efficacia le disposizioni di
cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e al decreto del Pre-sidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n.
128, nonché le disposizioni del decreto del Presi-dente
della Repubblica 27 marzo 1969, n.
129.
9. I posti letto da riservare, ai
sensi del comma 10 per la istituzione di camere a pagamento non-ché
quelli ascritti agli spazi riservati
all’esercizio della libera professione intramuraria, non
concorrono ai fini dello standard dei
posti letto per mille abitanti previsto dall’art. 4, comma 3
della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
10. Al fine di consentire in
condizione di compatibilità e di coerenza con le esigenze e le finali-tà
assistenziali delle Unità sanitarie
locali e delle Aziende ospedaliere, l’esercizio delle attività
libero professionali in regime ambulatoriale
all’interno delle strutture e dei servizi, le disposi-zioni
di cui all’articolo 35, comma 2,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, si applicano
anche al restante personale della dirigenza del ruolo sanita-rio
di cui all’articolo 15 del presente
decreto. Per le prestazioni di consulenza e per la riparti-zione
dei proventi derivanti dalle predette
attività si applicano le vigenti disposizioni
contrattuali.
11. Nulla è innovato alla vigente
disciplina per quanto concerne l’ospedale Galliera di Genova,
l’Ordine Mauriziano e gli istituti ed
enti che esercitano l’assistenza ospedaliera di cui agli arti-coli
40, 41 e 43, secondo comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che
l’apporto dell’attività dei suddetti
presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale è regola-mentato
con le modalità previste dal presente
articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vi-gore
del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed i rego-lamenti
sulla dotazione organica e
sull’organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la
parte compatibile, ai principi del
presente decreto e a quelli di cui all’articolo 4, comma 7, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono
approvati con decreto del Ministro della sanità.
12. I rapporti tra l’ospedale Bambino
Gesù, appartenente alla Santa Sede, le strutture del So-vrano
Militare Ordine di Malta ed il
Servizio sanitario nazionale, relativamente all’attività assi-stenziale,
sono disciplinati da appositi accordi
da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il
Sovrano Militare Ordine di Malta ed
il Governo italiano. Articolo 5
(Patrimonio e contabilità)
1. Nel rispetto della normativa
regionale vigente, il patrimonio delle unità sanitarie locali e del-le
aziende ospedaliere è costituito da
tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, ivi
compresi quelli da trasferire o
trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi
o di provvedimenti amministrativi,
nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio del-la
propria attività o a seguito di atti
di liberalità.
2. Le unità sanitarie locali e le
aziende ospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo
il regime della proprietà privata, ferme
restando le disposizioni di cui all’articolo 830, secondo
comma, del codice civile. Gli atti di
trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assog-gettati
a previa autorizzazione della
regione. I beni mobili e immobili che le unità sanitarie loca-li,
le aziende ospedaliere e gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano per il
perseguimento dei loro fini
istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi,
soggetti alla disciplina
dell’articolo 828, secondo comma, del codice civile.
3. Le leggi ed i provvedimenti di cui
al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale
è esente da ogni onere relativo a
imposte e tasse.
4. Gli atti di donazione a favore
delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che ab-biano
ad oggetto beni immobili con
specifica destinazione a finalità rientranti nell’ambito del
servizio sanitario nazionale, sono
esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e
catastali.
5. Qualora non vi abbiano già provveduto,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, le
regioni emanano norme per la gestione eco-nomico
finanziaria e patrimoniale delle
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, infor-mate
ai principi di cui al codice civile,
così come integrato e modificato con d.lgs. 9 aprile
1991, n. 127, e prevedendo:
a)la tenuta del libro delle
deliberazioni del direttore generale;
b)l’adozione del bilancio economico
pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo
economico annuale relativo
all’esercizio successivo;
c)la destinazione dell’eventuale
avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di
esercizio;
d)la tenuta di una contabilità
analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi
comparative dei costi, dei rendimenti
e dei risultati;
e)l’obbligo delle unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici, annual-mente,
i risultati delle proprie analisi dei
costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e
responsabilità.
f)il piano di valorizzazione del
patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e
conferimenti.
6. Per conferire struttura uniforme
alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti con-suntivi
annuali, nonché omogeneità ai valori
inseriti in tali voci e per consentire all’Agenzia per
i servizi sanitari regionali
rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è
pre-disposto
apposito schema, con decreto
interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del
tesoro e della sanità, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome.
7. Le unità sanitarie locali e le
aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui
all’articolo 30 della legge 5 agosto
1978, n. 468 e all’articolo 64 del decreto legislativo 3 feb-braio
1993, n. 29. La disciplina contabile
di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1995
e la contabilità finanziaria è
soppressa. Articolo 5-bis
(Ristrutturazione edilizia e
ammodernamento tecnologico)
1.Nell’ambito dei programmi regionali
per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
il Ministero della sanità può stipulare, di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e d’intesa con la Confe-renza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e nei limiti delle
disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato, accordi di
programma con le regioni e con altri
soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa
copertura finanziaria nell’arco
pluriennale degli interventi, l’accelerazione delle procedure e la
realizzazione di opere, con particolare
riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strut-ture
sanitarie.
2.Gli accordi di programma previsti
dal comma 1 disciplinano altresì le funzioni di monitorag-gio
e di vigilanza demandate al Ministero
della sanità, i rapporti finanziari fra i soggetti parte-cipanti
all’accordo, le modalità di
erogazione dei finanziamenti statali, le modalità di partecipa-zione
finanziaria delle regioni e degli
altri soggetti pubblici interessati, nonché gli eventuali
apporti degli enti pubblici preposti
all’attuazione.
3.In caso di mancata attivazione del
programma oggetto dell’accordo entro i termini previsti dal
medesimo programma, la copertura
finanziaria assicurata dal Ministero della sanità viene riprogrammata
e riassegnata, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome, in favore di
altre regioni o enti pubblici interessati al programma di inve-stimenti,
tenuto conto della capacità di spesa
e di immediato utilizzo delle risorse da parte dei
medesimi.
Articolo 6
(Rapporti tra Servizio sanitario
nazionale ed Università)
1. Le Regioni, nell’ambito della
programmazione regionale, stipulano specifici protocolli
d’intesa con le Università per
regolamentare l’apporto alle attività assistenziali del servizio sa-nitario
delle facoltà di medicina, nel
rispetto delle loro finalità istituzionali didattiche e scienti-fiche.
Le università concordano con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell’ambito dei protocolli d’intesa
di cui al presente comma, ogni eventuale utilizzazione di
strutture assistenziali private,
purchè accreditate e qualora non siano disponibili strutture
nell’azienda di riferimento e, in via
subordinata, in altre strutture pubbliche. Le Università con-tribuiscono,
per quanto di competenza,
all’elaborazione dei piani sanitari regionali. La pro-grammazione
sanitaria, ai fini
dell’individuazione della dislocazione delle strutture sanitarie,
deve tener conto della presenza
programmata delle strutture universitarie. Le Università e le
Regioni possono, d’intesa, costituire
policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento
da singoli stabilimenti ospedalieri
di strutture universitarie od ospedaliere, accorpandole in sta-bilimenti
omogenei tenendo conto delle esigenze
della programmazione regionale. I rapporti in
attuazione delle predette intese sono
regolati ove necessario con appositi accordi tra le Univer-sità,
le Aziende ospedaliere e le Unità
sanitarie locali interessate.
2. Per soddisfare le specifiche
esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla forma-zione
degli specializzandi e all’accesso ai
ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le
Università e le Regioni stipulano
specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della
reciproca collaborazione. I rapporti
in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
accordi tra le Università, le Aziende
ospedaliere, le Unità sanitarie locali, gli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico e gli
Istituti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disci-plina
di cui al decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialista, nelle scuo-le
di specializzazione attivate presso
le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di
idoneità di cui all’articolo 7 del
citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarità dei corsi di insegnamento
previsti dall’ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle
strut-ture
presso quali si svolge la formazione
stessa, in conformità ai protocolli d’intesa di cui al
comma 1. Ai fini della programmazione
del numero degli specialisti da formare, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche
conto delle esigenze conseguenti alle
disposizioni sull’accesso alla dirigenza di cui all’articolo
15 del presente decreto. Il diploma
di specializzazione conseguito presso le predette scuole è
rilasciato a firma del Direttore
della Scuola e del Rettore dell’Università competente. Sulla base
delle esigenze di formazione di
prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe
modalità per l’istituzione di corsi
di specializzazione possono essere previste per i presidi ospe-dalieri
delle Unità sanitarie locali, le cui
strutture siano in possesso dei requisiti di idoneità pre-visti
dall’articolo 7 del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
3. A norma dell’articolo 1, lettera
o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del per-sonale
sanitario infermieristico, tecnico e
della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovve-ro
presso altre strutture del Servizio
sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requi-siti
di idoneità e l’accreditamento delle
strutture sono disciplinati con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica d’intesa con il Ministro della sanità. Il
Ministro della sanità individua con
proprio decreto le figure professionali da formare ed i rela-tivi
profili. Il relativo ordinamento
didattico è definito, ai sensi dell’articolo 9 della legge 19
novembre 1990, n. 341, con decreto
del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica emanato di concerto con
il Ministro della sanità. Per tali finalità le Regioni e le U-niversità
attivano appositi protocolli di intesa
per l’espletamento dei corsi di cui all’articolo 2
della legge 19 novembre 1990, n. 341.
La titolarità dei corsi di insegnamento previsti
dall’ordinamento didattico
universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario di-pendente
dalle strutture presso le quali si
svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti
previsti. I rapporti in attuazione
delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le
Università, le Aziende ospedaliere,
le Unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private
accreditate e gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rila-sciati
a firma del responsabile del corso e
del Rettore dell’Università competente. L’esame fina-le,
che consiste in una prova scritta ed
in una prova pratica, abilita all’esercizio professionale.
Nelle Commissioni di esame è
assicurata la presenza di rappresentanti dei Collegi professionali,
ove costituiti. I corsi di studio
relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente
articolo e previsti dal precedente
ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato
articolo 9 della legge 19 novembre
1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal
1° gennaio 1994, garantendo,
comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscri-vono
entro il predetto termine al primo
anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, per l’accesso
alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamen-to
è in ogni caso richiesto il possesso
di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo
grado di durata quinquennale. Alle
scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e
per il predetto periodo temporale
possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo
biennio di scuola secondaria
superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti
in possesso del diploma di scuola
secondaria superiore di secondo grado.
4. In caso di mancata stipula dei
protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi
giorni dalla costituzione delle nuove
Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, previa
diffida, gli accordi sono approvati
dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Mi-nistri
della sanità e dell’Università e
della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Nelle strutture delle facoltà di
medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoia-tra
di ruolo, in servizio alla data del
31 ottobre 1992, dell’area tecnico-scientifica e socio-sanitaria
svolge anche le funzioni
assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attri-buzioni
dei profili del collaboratore e del
funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del di-ploma
di laurea in medicina e chirurgia ed
in odontoiatria. È fatto divieto alle Università di as-sumere
nei profili indicati i laureati in
medicina e chirurgia ed in odontoiatria. Articolo 6-bis
(Protocolli d’intesa tra le regioni,
le università
e le strutture del Servizio sanitario
nazionale)
1.Con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricer-ca
scientifica e tecnologica, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le re-gioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono elaborate ogni tre anni linee guida
per la stipulazione di protocolli
d’intesa tra le regioni, le università e le strutture del Servizio
sanitario nazionale, determinando i
parametri al fine di individuare le strutture universitarie per
lo svolgimento delle attività
assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplo-mi
universitari.
2.Fino all’emanazione del decreto di
cui al comma 1 si applicano le linee guida di cui al decreto
dei Ministri della sanità e
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 181 del 5 agosto 1997.
3.Fino all’emanazione del decreto di
cui al comma 1 le strutture sono individuate, per quanto
concerne la formazione specialistica,
in conformità al decreto del Ministro dell’università e del-la
ricerca scientifica e tecnologica 17
dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17
del 21 gennaio 1997 e, per quanto
concerne i diplomi universitari, in conformità al decreto del
Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 24 settembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7
ottobre 1997.
Articolo 6-ter
(Fabbisogno di personale sanitario)
1.Entro il 30 aprile di ciascun anno
il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federa-zione
nazionale degli Ordini dei medici
chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi
professionali interessati, determina
con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario
nazionale, anche suddiviso per
regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri,
farmacisti, biologi, chimici, fisici,
psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tec-nico
e della riabilitazione ai soli fini
della programmazione da parte del Ministero
dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laure-a,
alle scuole di formazione
specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con la stessa pro-cedura
è determinato, altresì, il fabbisogno
degli ottici, degli odontotecnici e del restante perso-nale
sanitario e socio-sanitario che opera
nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario
nazionale.
2.A tali fini i decreti di cui al
comma 1 tengono conto di:
a) obiettivi e livelli essenziali di
assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli re-gionali;
b) modelli organizzativi dei servizi;
c) offerta di lavoro;
d) domanda di lavoro, considerando il
personale in corso di formazione e il personale già for-mato,
non ancora immesso nell’attività
lavorativa.
3.Gli enti pubblici e privati e gli
ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al Ministero
della sanità i dati e gli elementi di
valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni
riferiti alle diverse categorie
professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto
il Ministero provvede
all’acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico
degli enti inadempienti gli oneri a
tal fine sostenuti.
Articolo 7(Dipartimento di
prevenzione)
1. Le attività di indirizzo e
coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione del-le
normative comunitarie e degli
organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della
sanità che si avvale, per gli aspetti
di competenza, dell’Istituto superiore di sanità, dell’Istituto
superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali,
dell’Agenzia per i servizi sanitari
regionali, dell’Agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente e degli istituti di
ricerca del CNR e dell’ENEA.
2. I dipartimenti di prevenzione,
tramite la Regione, acquisiscono dall’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro
e dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli in-fortuni
sul lavoro ogni informazione utile ai
fini della conoscenza dei rischi per la tutela della
salute e per la sicurezza degli
ambienti di lavoro. L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro garantisce
la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso
strumenti telematici.
Articolo 7-bis
(Il dipartimento di prevenzione)
1.Le regioni disciplinano
l’istituzione e l’organizzazione del dipartimento della prevenzione se-condo
i principi contenuti nelle disposizioni
del presente articolo e degli articoli 7-ter e 7-
quater. Il dipartimento di
prevenzione è struttura operativa dell’unità sanitaria locale che garan-tisce
la tutela della salute collettiva,
perseguendo obiettivi di promozione della salute, preven-zione
delle malattie e delle disabilità,
miglioramento della qualità della vita.
2.A tal fine il dipartimento di
prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le
cause di nocività e malattia di
origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordi-nate
con i distretti, con i dipartimenti
dell’azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere,
prevedendo il coinvolgimento di
operatori di diverse discipline. Partecipa alla formulazione del
programma di attività della unità
sanitaria locale, formulando proposte d’intervento nelle mate-rie
di competenza e indicazioni in ordine
alla loro copertura finanziaria.
Articolo 7-ter
(Funzioni del dipartimento di
prevenzione)
1.In base alla definizione dei
livelli essenziali di assistenza, il dipartimento di prevenzione ga-rantisce
le seguenti funzioni di prevenzione
collettiva e sanità pubblica anche a supporto
dell’autorità sanitaria locale:
a) profilassi delle malattie
infettive e parassitarie;
b) tutela della collettività dai
rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti
sanitari degli inquinanti ambientali;
c) tutela della collettività e dei
singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
d)sanità pubblica veterinaria, che
comprende sorveglianza epidemiologica delle popolazioni a-nimali
e profilassi delle malattie infettive
e parassitarie; farmacovigilanza veterinaria; igiene
delle produzioni zootecniche; tutela
igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;
e)tutela igienico-sanitaria degli
alimenti;
f) sorveglianza e prevenzione
nutrizionale;
g) tutela della salute nelle attività
sportive.
2. Il dipartimento di prevenzione
contribuisce inoltre alle attività di promozione della salute e di
prevenzione delle malattie
cronico-degenerative in collaborazione con gli altri servizi e dipar-timenti
aziendali.
Articolo 7-quater (Organizzazione del
dipartimento di prevenzione)
1.Il dipartimento di prevenzione
opera nell’ambito del Piano attuativo locale, ha autonomia or-ganizzativa
e contabile ed è organizzato in
centri di costo e di responsabilità. Il direttore del di-partimento
è scelto dal direttore generale tra i
dirigenti con almeno cinque anni di anzianità di
funzione e risponde alla direzione
aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali,
dell’assetto organizzativo e della
gestione, in relazione alle risorse assegnate.
2.Le regioni disciplinano
l'articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela
della salute negli ambienti di lavoro
e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo strutture or-ganizzative
specificamente dedicate a:
a) igiene e sanità pubblica;
b) igiene degli alimenti e della
nutrizione;
c) prevenzione e sicurezza degli
ambienti di lavoro;
d) sanità animale;
e) igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto de-gli
alimenti di origine animale e loro
derivati;
f) igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche.
3.Le strutture organizzative si
distinguono in servizi o in unità operative, in rapporto
all’omogeneità della disciplina di
riferimento ed alle funzioni attribuite, nonché alle caratteri-stiche
e alle dimensioni del bacino di
utenza.
4.I servizi veterinari operano quale
centro di responsabilità, dotati di autonomia tecnico-funzionale
ed organizzativa nell’ambito della
struttura dipartimentale, e rispondono del perse-guimento
degli obiettivi del servizio, nonché
della gestione delle risorse economiche attribuite.
5.Nella regolamentazione del
dipartimento di prevenzione, le regioni possono prevedere, se-condo
le articolazioni organizzative
adottate, la disciplina delle funzioni di medicina legale e
necroscopica.
Articolo 7-quinquies
(Coordinamento con le Agenzie
regionali per l’ambiente)
1.Il Ministro della sanità ed il
Ministro dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipulano,
nell’ambito delle rispettive
competenze, un accordo quadro per il coordinamento e la integra-zione
degli interventi per la tutela della
salute e dell’ambiente che individua i settori di azione
congiunta ed i relativi programmi
operativi.
2.Le regioni individuano le modalità
e i livelli di integrazione fra politiche sanitarie e politiche
ambientali, prevedendo la stipulazione
di accordi di programma e convenzioni tra le unità sani-tarie
locali e le aziende ospedaliere e le
agenzie regionali per la protezione dell’ambiente per la
tutela della popolazione dal rischio
ambientale, con particolare riguardo alle attività di sorve-glianza
epidemiologica e di comunicazione del
rischio. Tali accordi devono comunque garantire
l’erogazione delle prestazioni
richieste dalle unità sanitarie locali per lo svolgimento di funzioni
e di compiti istituzionali senza
oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale.
3.Le regioni e le unità sanitarie
locali, per le attività di laboratorio già svolte dai presidi multi-zonali
di prevenzione come compito di
istituto, in base a norme vigenti, nei confronti delle uni-tà
sanitarie locali, si avvalgono delle
agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. Articolo 7-sexies
(Istituti zooprofilattici
sperimentali e Uffici veterinari del Ministero della sanità)
1.I servizi veterinari si avvalgono
delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica
degli Istituti zooprofilattici
sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di
raccordo funzionale tra i servizi
veterinari delle unità sanitarie locali e gli Istituti zooprofilattici
sperimentali per il coordinamento
delle attività di sanità pubblica veterinaria, nonché le modali-tà
integrative rispetto all’attività dei
Posti di ispezione frontaliera veterinaria e degli Uffici ve-terinari
di confine, porto ed aeroporto e
quelli per gli adempimenti degli obblighi comunitari.
Articolo 7-septies
(Funzioni di profilassi
internazionale)
1.Nell’ambito di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relativamente
alle funzioni di profilassi
internazionale, le attribuzioni di igiene pubblica, ambientale e del la-voro
di cui al decreto ministeriale 22
febbraio 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77
del 17 marzo 1984 ed al decreto
ministeriale 2 maggio 1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 142 del 18 giugno 1985 ad
esclusione delle suddette funzioni di profilassi internazionali su
merci, persone e flussi migratori
svolte dagli Uffici di sanità marittima e aerea del Ministero
della sanità, sono svolte dai
dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali territorial-mente
competenti.
Articolo 7-octies
(Coordinamento delle attività di
prevenzione nei luoghi di lavoro)
1.Con atto di indirizzo e
coordinamento, emanato ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono definiti, sulla
base dei princìpi e criteri di cui agli articolo 7-bis e 7-ter, gli in-dirizzi
per un programma di azione nazionale
per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute nei luoghi di lavoro, con
particolare attenzione al coordinamento fra le competenze ispet-tive
delle unità sanitarie locali, cui
spetta la vigilanza sull’ambiente di lavoro, e quelle degli i-spettorati
del lavoro e dell’INAIL, nonché delle
altre strutture di vigilanza, fermo restando
quanto previsto in materia dal
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e in particolare gli
articoli 25 e 27.
2.Il dipartimento di prevenzione
assicura, nella programmazione della propria attività destinata
alla tutela della salute e della
sicurezza negli ambienti di lavoro, il raccordo con gli organismi
paritetici previsti dall’articolo 20
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, o, qualora
non ancora costituiti, con le parti
sociali.
Articolo 8
(Disciplina dei rapporti per
l’erogazione delle prestazioni assistenziali)
1.Il rapporto tra il Servizio
sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di li-bera
scelta è disciplinato da apposite
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi col-lettivi
nazionali stipulati, ai sensi
dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, con le organizzazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative in campo na-zionale.
La rappresentatività delle
organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza asso-ciativa.
Detti accordi devono tenere conto dei
seguenti principi:
a) prevedere che la scelta del medico
è liberamente effettuata dall’assistito, nel rispetto di un
limite massimo di assistiti per
medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilità di
revoca della scelta da parte dell’assistito nel corso dell’anno
nonché la ricusazione della scelta da
parte del medico, qualora ricorrano eccezionali ed accerta ti motivi di
incompatibilità;
c) disciplinare gli ambiti e le
modalità di esercizio della libera professione prevedendo che: il
tempo complessivamente dedicato alle
attività in libera professione non rechi pregiudizio al
corretto e puntuale svolgimento degli
obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio
del paziente; le prestazioni offerte
in attività libero-professionale siano definite nell'ambito del-la
convenzione, anche al fine di
escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti
di cui alla lettera d); il medico sia
tenuto a comunicare all’azienda unità sanitaria locale l’avvio
dell’attività in libera professione,
indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di consen-tire
gli opportuni controlli; sia prevista
una preferenza nell’accesso a tutte le attività incentivate
previste dagli accordi integrativi in
favore dei medici che non esercitano attività libero-professionale
strutturata nei confronti dei propri
assistiti. Fino alla stipula della nuova conven-zione
sono fatti salvi i rapporti
professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non
dovuto pagamento, anche parziale, di
prestazioni da parte dell’assistito o l’esercizio di attività
libero professionale al di fuori
delle modalità e dei limiti previsti dalla convenzione comportano
l’immediata cessazione del rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del
compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per cia-scun
soggetto iscritto alla sua lista,
corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite
in convenzione; una quota variabile
in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previ-sti
dai programmi di attività e del
rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui
alla lettera f); una quota variabile
in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività
previste negli accordi nazionali e
regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di
cui alla lettera f);
e) garantire l’attività assistenziale
per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della setti-mana
attraverso il coordinamento operativo
e l’integrazione professionale, nel rispetto degli
obblighi individuali derivanti dalle
specifiche convenzioni, fra l’attività dei medici di medicina
generale, dei pediatri di libera
scelta, della guardia medica e della medicina dei servizi, attra-verso
lo sviluppo di forme di
associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del
servizio;
f) prevedere le modalità attraverso
le quali le unità sanitarie locali, sulla base della programma-zione
regionale e nell’ambito degli
indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i
programmi di attività e definiscono i
conseguenti livelli di spesa programmati dei medici singo-li
od associati, in coerenza con gli
obiettivi ed i programmi di attività del distretto;
g) disciplinare le modalità di
partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei
programmi di attività del distretto e
alla verifica del loro raggiungimento;
h) disciplinare l’accesso alle
funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario
nazionale secondo parametri definiti
nell’ambito degli accordi regionali, in modo che
l’accesso medesimo sia consentito ai
medici forniti dell’attestato o del diploma di cui
all’articolo 21 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo equipollente prevedendo
altresì che la graduatoria annuale
evidenzi i medici forniti dell’attestato o del diploma, al fi-ne
di riservare loro una percentuale
prevalente di posti in sede di copertura delle zone caren-ti
ferma restando l’attribuzione agli
stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche
dello specifico impegno richiesto per
il conseguimento dell’attestato;
i) regolare la partecipazione di tali
medici a società, anche cooperative, anche al fine di preve-nire
l’emergere di conflitti di interesse
con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti
convenzionali in atto;
l) prevedere la possibilità di
stabilire specifici accordi con i medici già titolari di convenzione
operanti in forma associata, secondo
modalità e in funzione di specifici obiettivi definiti in am-bito
convenzionale;
m) prevedere le modalità con cui la
convenzione possa essere sospesa, qualora nell’ambito del-la
integrazione dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta nella organizza-zione
distrettuale, le unità sanitarie
locali attribuiscano a tali medici l’incarico di direttore di distretto o altri
incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della
conven-zione.
1-bis. Le aziende unità sanitarie
locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal
comma 1, utilizzano, ad esaurimento,
nell’ambito del numero delle ore di incarico svolte alla
data di entrata in vigore del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla
stessa data alle attività di guardia
medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le con-venzioni
stipulate ai sensi dell’art. 48 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive
modificazioni, le regioni possono individuare aree di attività della
emergenza territoriale e della
medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi,
richiedono l’instaurarsi di un
rapporto d’impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di
entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, addetti a tali attività, i quali al
31 dicembre 1998 risultavano titolari
di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque
anni, o comunque al compimento del
quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono in-quadrati
a domanda nel ruolo sanitario, nei
limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed
approvate nel rispetto dei principi
di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni e
previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decre-to
del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more del passaggio
alla dipendenza, le regioni possono
prevedere adeguate forme di integrazione dei medici con-venzionati
addetti alla emergenza sanitaria
territoriale con l'attività dei servizi del sistema di
emergenza-urgenza secondo criteri di
flessibilità operativa, incluse forme di mobilità intera-ziendale.
2. Il rapporto con le farmacie
pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata trien-nale
conformi agli accordi collettivi
nazionali stipulati a norma dell’articolo 4, comma 9, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, con
le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rap-presentative
in campo nazionale. Detti accordi
devono tener conto dei seguenti principi:
a) le farmacie pubbliche e private
erogano l’assistenza farmaceutica per conto delle Unità sani-tarie
locali del territorio regionale
dispensando, su presentazione della ricetta del medico, spe-cialità
medicinali, preparati galenici,
prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti
sanitari erogabili dal Servizio
sanitario nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza;
b) per il servizio di cui alla
lettera a) l’Unità sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo
del prodotto erogato, al netto della
eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta
dall’assistito. Ai fini della
liquidazione la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta cor-redata
del bollino o di altra documentazione
comprovante l’avvenuta consegna all’assistito. Per
il pagamento del dovuto oltre il
termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva let-tera
c) non possono essere riconosciuti
interessi superiore a quelli legali;
c) demandare ad accordi di livello
regionale la disciplina delle modalità di presentazione delle
ricette e i tempi dei pagamenti dei
corrispettivi nonché l’individuazione di modalità differenzia-te
di erogazione delle prestazione
finalizzate al miglioramento dell’assistenza definendo le rela-tive
condizioni economiche anche in deroga
a quanto previsto alla precedente lettera b), e le
modalità di collaborazione delle
farmacie in programmi particolari nell’ambito delle attività di
emergenza, di farmacovigilanza, di
informazione e di educazione sanitaria.
2-bis. Con atto di indirizzo e
coordinamento, emanato ai sensi dell’articolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59, sono individuati i
criteri per la valutazione:
a) del servizio prestato in regime
convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e delle
altre professionalità sanitarie, al
fine dell’attribuzione del trattamento giuridico ed economi-co
ai soggetti inquadrati in ruolo ai
sensi dell’articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) per lo stesso fine, del servizio
prestato in regime convenzionale dai medici della guarda
medica, della emergenza territoriale
e della medicina dei servizi nel caso le Regioni abbiano
proceduto procedano a instaurare il
rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del presen-te
articolo sia nel testo modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel te-sto introdotto dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; a tali medici è data facoltà di
optare per il mantenimento della
posizione assicurativa già costituita presso l’Ente nazionale
previdenza e assistenza medici
(Enpam); tale opzione deve essere esercitata al momento
dell’inquadramento in ruolo. Il
servizio di cui al presente comma è valutato con riferimento
all’orario settimanale svolto
rapportato a quello dei medici e delle altre professionalità sani-tarie
dipendenti dalla azienda sanitaria”.
2-ter. Con decreto del ministro della
Sanità, è istituita, senza oneri a carico dello Stato, una
Commissione composta da
rappresentanti dei ministri della Sanità, del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e del
Lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti
regionali designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di
Bolzano, al fine di individuare modalità idonee ad assicu-rare
che l’estensione al personale a
rapporto convenzionale, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come modificato del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229 dei limiti di età previsti dal
comma 1 dell’articolo 15-nonies dello stesso decreto av-venga
senza oneri per il personale
medesimo. L’efficacia della disposizione di cui all’articolo
15-nonies, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto
dall’articolo 13 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è sospesa fino all’attuazione
dei provvedimenti collegati alle
determinazioni della Commissione di cui al presente comma.
3. Gli Ordini ed i Collegi
professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i
comportamenti degli iscritti agli
Albi ed ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti
agli obblighi convenzionali. I
ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai Collegi
sono decisi dalla Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
4. Ferma restando la competenza delle
Regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle i-stituzioni
sanitarie private, a norma
dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con
atto di indirizzo e coordinamento,
emanato d’intesa con la Conferenza permanente per i rappor-ti
tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono
definiti i requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l’esercizio delle
attività sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla
permanenza dei requisiti stessi.
L’atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 di-cembre
1993 nel rispetto dei seguenti
criteri e principi direttivi:
a) garantire il perseguimento degli
obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione
definiti dal piano sanitario
nazionale;
b) garantire il perseguimento degli
obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assisten-ziali
del Servizio sanitario nazionale deve
conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del
Presidente della Repubblica 25
dicembre 1992, concernente la “Definizione dei livelli uniformi
di assistenza sanitaria” ovvero dal
piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente articolo 1,
comma 4, lettera b);
c) assicurare l’adeguamento delle
strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecno-logico;
d) assicurare l’applicazione delle
disposizioni comunitarie in materia;
e) garantire l’osservanza delle norme
nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione
antincendio, protezione acustica,
sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortuni-stica,
igiene dei luoghi di lavoro,
protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle bar-riere
architettoniche, smaltimento dei
rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribu-zione
dei gas, materiali esplodenti, anche
al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli
operatori e agli utenti del servizio;
f) prevedere l’articolazione delle
strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipo-logia
delle prestazioni erogabili;
g) prevedere l’obbligo di controllo
della qualità delle prestazioni erogate;
h) definire i termini per
l’adeguamento delle strutture e dei presidi già autorizzati per
l’aggiornamento dei requisiti minimi,
al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle
prestazioni compatibilmente con le
risorse a disposizione. 5.Le Unità sanitari locali, in deroga a quanto previsto
dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il
personale sanitario in servizio alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, ai sensi dei decreti
del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13
marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n.
262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il
suddetto personale valgono le
convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 48 della legge 23 di-cembre
1978, n. 833, e dell’articolo 4,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il
triennio indicato al comma 7 le
Regioni possono inoltre individuare aree di attività specialistica
che, ai fini del miglioramento del
servizio richiedano, l’instaurarsi di un rapporto d’impiego. A
questi fini i medici specialistici
ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1990, n. 316, che alla
data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente atti-vità
ambulatoriale da almeno cinque anni
con incarico orario non inferiore a ventinove ore set-timanali
e che alla medesima data non avevano
altro tipo di rapporto convenzionale con il Ser-vizio
sanitario nazionale o con altre
istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda,
previo giudizio di idoneità, nel
primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero.
Con regolamento da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto le-gislativo
7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i
Ministri del tesoro e della funzione
pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modali-tà
per lo svolgimento dei giudizi di
idoneità.
In sede di revisione dei rapporti
convenzionali in atto, l’accordo collettivo nazionale disciplina
l’adeguamento dei rapporti medesimi
alle esigenze di flessibilità operativa, incluse la riorganiz-zazione
degli orari e le forme di mobilità
interaziendale, nonché i criteri di integrazione dello
specialista ambulatoriale nella
assistenza distrettuale. Resta fermo quanto previsto dall’articolo
34 della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
Sono fatti salvi i provvedimenti in
corso attuativi dell’art. 8, comma 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 come modifica
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
Articolo 8-bis
(Autorizzazione, accreditamento e
accordi contrattuali)
1.Le regioni assicurano i livelli
essenziali e uniformi di assistenza di cui all’articolo 1 avvalen-dosi
dei presidi direttamente gestiti
dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedalie-re,
delle aziende universitarie e degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di
soggetti accreditati ai sensi
dell’articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui
all’articolo 8-quinquies.
2.I cittadini esercitano la libera
scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei sog-getti
accreditati con cui siano stati
definiti appositi accordi contrattuali. L’accesso ai servizi è
subordinato all’apposita
prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio
sanitario nazionale.
3.La realizzazione di strutture
sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività
sanitarie per conto del Servizio
sanitario nazionale e l’esercizio di attività sanitarie a carico del
Servizio sanitario nazionale sono
subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di
cui all’articolo 8-ter,
dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater, nonché alla
stipulazione degli accordi
contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies. La presente disposizione
vale anche per le strutture e le
attività sociosanitarie. Articolo 8-ter
(Autorizzazioni alla realizzazione di
strutture e all’esercizio
di attività sanitarie e
sociosanitarie)
1.La realizzazione di strutture e
l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate
ad autorizzazione. Tali
autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture,
all’adattamento di strutture già
esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all’ampliamento o alla
trasformazione nonché al
trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento
alle seguenti tipologie:
a)strutture che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o
diurno per acuti;
b)strutture che erogano prestazioni
di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi com-prese
quelle riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio;
c)strutture sanitarie e
sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo
con-tinuativo
o diurno.
2.L'autorizzazione all’esercizio di
attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici,
medici e di altre professioni
sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambu-latoriale,
ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
di particolare complessità o che com-portino
un rischio per la sicurezza del
paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le
strutture esclusivamente dedicate ad
attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.
3.Per la realizzazione di strutture
sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio
delle proprie competenze in materia
di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493
e successive modificazioni ed
integrazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte del-la
regione. Tale verifica è effettuata
in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione
territoriale delle strutture presenti
in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire
l’accessibilità ai servizi e
valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.
4.L’esercizio delle attività
sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private
presuppone il possesso dei requisiti
minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con
atto di indirizzo e coordinamento ai
sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla
base dei princìpi e criteri direttivi
previsti dall’articolo 8, comma 4, del presente decreto. In se-de
di modificazione del medesimo atto di
indirizzo e coordinamento si individuano gli studi o-dontoiatrici,
medici e di altre professioni
sanitarie di cui al comma 1, nonché i relativi requisiti
minimi.
5.Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, le regioni determinano:
a) le modalità e i termini per la
richiesta e l’eventuale rilascio della autorizzazione alla realizza-zione
di strutture e della autorizzazione
all’esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, preve-dendo
la possibilità del riesame
dell’istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contesta-te
dal soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si
riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva, defi-nendo
idonee procedure per selezionare i
nuovi soggetti eventualmente interessati.
Articolo 8-quater
(Accreditamento istituzionale)
1.L’accreditamento istituzionale è
rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o
private ed ai professionisti che ne
facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai
requisiti ulteriori di
qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di
programma-zione
regionale e alla verifica positiva
dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di in-dividuare
i criteri per la verifica della
funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e re-gionale, la regione
definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individua-te
dal Piano sanitario regionale per
garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, non-ché
gli eventuali livelli integrativi
locali e le esigenze connesse all’assistenza integrativa di cui
all’articolo 9. La regione provvede
al rilascio dell’accreditamento ai professionisti, nonché a
tutte le strutture pubbliche ed
equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo
del presente comma, alle strutture
private non lucrative di cui all’articolo 1, comma 18, e alle
strutture private lucrative.
2.La qualità di soggetto accreditato
non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio
sanitario nazionale a corrispondere
la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli
accordi contrattuali di cui
all’articolo 8-quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto
per l’accreditamento e vincolo per la
definizione delle prestazioni previste nei programmi di at-tività
delle strutture accreditate, così
come definiti dall’articolo 8-quinquies.
3.Con atto di indirizzo e
coordinamento emanato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, sentiti l’Agenzia per i servizi
sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanità, e,
limitatamente all'accreditamento dei
professionisti, la Federazione Nazionale dell'Ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri,
sono definiti i criteri generali uniformi per:
a)la definizione dei requisiti
ulteriori per l’esercizio delle attività sanitarie per conto del Servi-zio
sanitario nazionale da parte delle
strutture sanitarie e dei professionisti, nonché la verifica
periodica di tali attività;
b)la valutazione della rispondenza
delle strutture al fabbisogno e alla funzionalità della pro-grammazione
regionale, inclusa la determinazione
dei limiti entro i quali sia possibile accredi-tare
quantità di prestazioni in eccesso
rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicura-re
un’efficace competizione tra le
strutture accreditate;
c)le procedure ed i termini per
l’accreditamento delle strutture che ne facciano richiesta, ivi
compresa la possibilità di un riesame
dell’istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni
contestate dal soggetto richiedente
nonché la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le proce-dure
da adottarsi in caso di verifica
negativa;
4.L’atto di indirizzo e coordinamento
è emanato nel rispetto dei seguenti criteri e principi diret-tivi:
a) garantire l’eguaglianza fra tutte
le strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il
rilascio dell’accreditamento e per la
sua verifica periodica;
b) garantire il rispetto delle
condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa nel
rapporto di lavoro con il personale
comunque impegnato in tutte le strutture;
c) assicurare che tutte le strutture
accreditate garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche
appropriate per quantità, qualità e
funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni ero-gabili
ed alle necessità assistenziali degli
utilizzatori dei servizi;
d) garantire che tutte le strutture
accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazione
interna, con specifico riferimento
alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale
del personale effettivamente
impiegato;
e) prevedere la partecipazione della
struttura a programmi di accreditamento professionale tra
pari;
f) prevedere la partecipazione degli
operatori a programmi di valutazione sistematica e conti-nuativa
dell’appropriatezza delle prestazioni
erogate e della loro qualità, interni alla struttura e
interaziendali;
g) prevedere l’accettazione del
sistema di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità
delle prestazioni erogate, definito
dalla regione ai sensi dell’articolo 8-octies;
h) prevedere forme di partecipazione
dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla verifica
dell’attività svolta e alla
formulazione di proposte rispetto all’accessibilità dei servizi offerti,
nonché l’adozione e l’utilizzazione
sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con
i cittadini, inclusa la diffusione
degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle lettere e) ed f);
i)disciplinare l’esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi
all’assistenza al pa-ziente,
prevedendola esclusivamente verso
soggetti accreditati in applicazione dei medesimi cri-teri
o di criteri comunque equivalenti a
quelli adottati per i servizi interni alla struttura, secondo
quanto previsto dal medesimo atto di
indirizzo e coordinamento;
j)indicare i requisiti specifici per
l’accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in rela-zione
alla complessità organizzativa e
funzionale della struttura, alla competenza e alla espe-rienza
del personale richieste, alle
dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione all'attuazio-ne
degli obiettivi prioritari definiti
dalla programmazione nazionale;
k) definire criteri per la selezione
degli indicatori relativi all’attività svolta ed ai suoi risultati
finali dalle strutture e dalle
funzioni accreditate, in base alle evidenze scientifiche disponibili;
l) definire i termini per l’adozione
dei provvedimenti attuativi regionali e per l’adeguamento
organizzativo delle strutture già
autorizzate;
m) indicare i requisiti per
l’accreditamento istituzionale dei professionisti, anche in relazione
alla specifica esperienza
professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti nell’ambito del
programma di formazione continua di
cui all’articolo 16-ter;
n) individuare l'organizzazione
dipartimentale minima e le unità operative e le altre strutture
complesse delle aziende di cui agli
articoli 3 e 4, in base alla consistenza delle risorse umane,
tecnologiche e finanziarie, al grado
di autonomia finanziaria e alla complessità dell'organizza-zione
interna;
o)prevedere l'estensione delle norme
di cui al presente comma alle attività e alle strutture socio-sanitarie,
ove compatibili.
5.Entro sessanta giorni dalla entrata
in vigore dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni definiscono, in
conformità ai criteri generali uniformi ivi previsti, i requisi-ti
per l’accreditamento, nonché il
procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto ri-guarda
l’accreditamento dei professionisti,
adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei
Collegi professionali interessati.
6.Entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni avviano il
processo di accreditamento delle strutture temporaneamente ac-creditate
ai sensi dell’articolo 6, comma 6,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre
già operanti.
7.Nel caso di richiesta di
accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove atti-vità
in strutture preesistenti,
l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il
tempo necessario alla verifica del
volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'e-ventuale
verifica negativa comporta la
sospensione automatica dell’accreditamento temporane-amente
concesso.
8.In presenza di una capacità
produttiva superiore al fabbisogno determinato secondo le modali-tà
di cui al comma 3, lettera b), le
regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi con-trattuali
di cui all’articolo 8-quinquies, sono
tenute a porre a carico del Servizio sanitario na-zionale
un volume di attività comunque non
superiore a quello previsto dagli indirizzi della
programmazione nazionale. In caso di
superamento di tale limite, ed in assenza di uno specifico
e adeguato intervento integrativo ai
sensi dell’articolo 13, si procede, con le modalità di cui
all’articolo 28, commi 9 e seguenti
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca
dell’accreditamento della capacità
produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a
tale superamento apportato dalle
strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non
lucrative e dalle strutture private
lucrative. Articolo 8-quinquies
(Accordi contrattuali)
1.Le regioni, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, definiscono l’ambito di
applicazione degli accordi contrattuali ed individuano i soggetti
interessati, con specifico
riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle
responsabilità riservate alla regione e di quelle attribuite alle unità
sani-tarie
locali nella definizione degli
accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei
programmi di attività delle strutture interessate, con
l’indicazione delle funzioni e delle
attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee
della programmazione regionale e nel
rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario nazio-nale;
c) determinazione del piano delle
attività relative alle alte specialità ed alla rete dei servizi di
emergenza;
d) criteri per la determinazione
della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato
volumi di prestazioni eccedenti il
programma preventivo concordato, tenuto conto del volume
complessivo di attività e del
concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
2.In attuazione di quanto previsto
dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, anche at-traverso
valutazioni comparative della qualità
e dei costi, definiscono accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate, e stipulano
contratti con quelle private e con i professionisti accredita-ti,
anche mediante intese con le loro
organizzazioni rappresentative a livello regionale, che in-dicano:
a) gli obiettivi di salute e i
programmi di integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni
che le strutture presenti nell’ambito territoriale della mede-sima
unità sanitaria locale, si impegnano
ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di
assistenza;
c) i requisiti del servizio da
rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza
clinica ed organizzativa, tempi di
attesa e continuità assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a
fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e
della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse
nell’accordo, da verificare a
consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effetti-vamente
svolte secondo le indicazioni
regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle
strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le
procedure che dovranno essere seguite
per il controllo esterno della appropriatezza e della qua-lità
della assistenza prestata e delle
prestazioni rese, secondo quanto previsto dall’articolo 8-
octies.
3. Con decreto del ministro della
sanità e dal ministro della Difesa, ai fini di cui al comma 4,
sono individuate le categorie
destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle struttu-re
sanitarie militari.
4. Con decreto dal ministro della
Sanità e del ministro della Difesa, d’intesa con la Confe-renza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome, sono indivi-duate,
nel rispetto delle indicazioni degli
strumenti di programmazione regionale e tenendo
conto della localizzazione regionale
e della disponibilità di risorse delle altre strutture sanita-rie
pubbliche esistenti, le strutture
sanitarie militari accreditabili, nonché le specifiche cate-gorie
destinatarie e le prestazioni ai fini
della stipula degli accordi contrattuali previsti dal
presente articolo. Gli accordi
contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie mi-litari
e le Regioni nel rispetto della
reciproca autonomia.
Articolo 8-sexies
(Remunerazione)
1.Le strutture che erogano assistenza
ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario
nazionale sono finanziate secondo un
ammontare globale predefinito indicato negli accordi con-trattuali
di cui all’articolo 8-quinquies e
determinato in base alle funzioni assistenziali e alle at-tività
svolte nell’ambito e per conto della
rete dei servizi di riferimento. Ai fini della determina-zione
del finanziamento globale delle
singole strutture, le funzioni assistenziali di cui al comma
2 sono remunerate in base al costo
standard di produzione del programma di assistenza, mentre
le attività di cui al comma 4 sono
remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione.
2.Le regioni definiscono le funzioni
assistenziali nell'ambito delle attività che rispondono alle
seguenti caratteristiche generali:
a)programmi a forte integrazione fra
assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con
particolare riferimento alla
assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti;
b)programmi di assistenza ad elevato
grado di personalizzazione della prestazione o del servizio
reso alla persona;
c)attività svolte nell’ambito della
partecipazione a programmi di prevenzione;
d) programmi di assistenza a malattie
rare;
e) attività con rilevanti costi di
attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto
in emergenza, nonché il funzionamento
della centrale operativa, di cui all’atto di indirizzo e co-ordinamento
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21
marzo 1992;
f) programmi sperimentali di
assistenza;
g) programmi di trapianto di organo,
di midollo osseo e di tessuto, ivi compresi il mantenimen-to
e monitoraggio del donatore,
l’espianto degli organi da cadavere, le attività di trasporto, il
coordinamento e l’organizzazione
della rete di prelievi e di trapianti, gli accertamenti preventivi
sui donatori.
3.I criteri generali per la
definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della
loro remunerazione massima sono
stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanità, senti-ta
l’Agenzia per i servizi sanitari
regionali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rappor-ti
tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi
unitari predefiniti dei fattori
produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume
dell’attività svolta.
4.La remunerazione delle attività
assistenziali diverse da quelle di cui al comma 2 è determinata
in base a tariffe predefinite,
limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti eroga-ta
in regime di degenza ordinaria e di
day hospital, e alle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, fatta eccezione per le
attività rientranti nelle funzioni di cui al comma 3.
5.Il Ministro della sanità, sentita
l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, d’intesa con la Con-ferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell’articolo 120,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, con apposito decreto
individua i sistemi di classificazione che definiscono l’unità di
prestazione o di servizio da
remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle
strutture accreditate, in base ai
costi standard di produzione e di quote standard di costi genera-li,
calcolati su un campione
rappresentativo di strutture accreditate, preventivamente seleziona-te
secondo criteri di efficienza,
appropriatezza e qualità della assistenza. Lo stesso decreto sta-bilisce
i criteri generali in base ai quali le
regioni, adottano il proprio sistema tariffario,
articolando tali tariffe per classi
di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di
attività, verificati in sede di
accreditamento delle strutture stesse.
6.Con la procedura di cui al comma 5,
sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di
classificazione delle prestazioni e
l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della de-finizione
dei livelli essenziali ed uniformi di
assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell’innovazione tecnologica e
organizzativa, nonché dell’andamento del costo dei principali
fattori produttivi.
7.Il Ministro della sanità, con
proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rap-porti
tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modali-tà
di erogazione e di remunerazione
dell’assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di
assistenza di cui all’articolo 1,
anche prevedendo il ricorso all’assistenza in forma indiretta.
8.Il Ministro della sanità, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari
regionali, con apposito decreto,
definisce i criteri generali per la compensazione dell’assistenza
prestata a cittadini in regioni
diverse da quelle di residenza. Nell’ambito di tali criteri, le regioni
possono stabilire specifiche intese e
concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il
pieno utilizzo delle strutture e
l’autosufficienza di ciascuna regione, nonché l’impiego efficien-te
delle strutture che esercitano
funzioni a valenza interregionale e nazionale.
Articolo 8-septies
(Prestazioni erogate in forma
indiretta)
1.I rimborsi relativi alle prestazioni
erogate in forma indiretta sono definiti dalle regioni e dalle
province autonome in misura non
superiore al cinquanta per cento delle corrispondenti tariffe
regionali determinate ai sensi
dell’articolo 8-sexies. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229 è
abolita l’assistenza in forma indiretta per le
prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale e in regime di degenza. Resta ferma la
normativa vigente in materia di
assistenza sanitaria all'estero.
Articolo 8-octies
(Controlli)
1.La regione e le aziende unità
sanitarie locali attivano un sistema di monitoraggio e controllo
sulla definizione e sul rispetto
degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati
nonché sulla qualità della assistenza
e sulla appropriatezza delle prestazioni rese.
2.Per quanto riguarda le strutture
pubbliche del Servizio sanitario nazionale, la definizione de-gli
accordi entro i termini stabiliti
dalla regione e il rispetto dei programmi di attività previsti
per ciascuna struttura rappresenta
elemento di verifica per la conferma degli incarichi al diretto-re
generale, ai direttori di
dipartimento e del contratto previsto per i dirigenti responsabili di
struttura complessa, nonché per la
corresponsione degli incentivi di risultato al personale con
funzioni dirigenziali dipendente
dalle aziende interessate.
3.Con atto di indirizzo e
coordinamento, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentita l’Agenzia per i servizi
sanitari
regionali, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince
autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabiliti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 8-
quinquies, i principi in base ai
quali la regione assicura la funzione di controllo esterno sulla
appropriatezza e sulla qualità della
assistenza prestata dalle strutture interessate. Le regioni, in
attuazione dell’atto di indirizzo e
coordinamento di cui al precedente comma, entro sessanta
giorni determinano:
a)le regole per l’esercizio della
funzione di controllo esterno e per la risoluzione delle eventuali
contestazioni, stabilendo le relative
penalizzazioni;
b)il debito informativo delle
strutture accreditate interessate agli accordi e le modalità per la ve-rifica
della adeguatezza del loro sistema
informativo;
c)l’organizzazione per la verifica
del comportamento delle singole strutture;
d)i programmi per promuovere la
formazione e l’aggiornamento degli operatori addetti alla ge-stione
della documentazione clinica e alle
attività di controllo. 4.L’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3
individua altresì i criteri per la verifica di:
a)validità della documentazione
amministrativa attestante l’avvenuta erogazione delle presta-zioni
e la sua rispondenza alle attività
effettivamente svolte;
b)necessità clinica e appropriatezza
delle prestazioni e dei ricoveri effettuati, con particolare
riguardo ai ricoveri di pazienti
indirizzati o trasferiti ad altre strutture;
c)appropriatezza delle forme e delle
modalità di erogazione della assistenza;
d)risultati finali della assistenza,
incluso il gradimento degli utilizzatori dei servizi.
Articolo 9
(Fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale)
1.Al fine di favorire l’erogazione di
forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle
assicurate dal Servizio sanitario
nazionale e, con queste comunque direttamente integrate, pos-sono
essere istituiti fondi integrativi
finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti e presta-zioni
eccedenti i livelli uniformi ed
essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, definiti dal Pia-no
sanitario nazionale e dai relativi
provvedimenti attuativi.
2.La denominazione dei fondi di cui
al presente articolo deve contenere l’indicazione “fondo
integrativo del Servizio sanitario
nazionale”. Tale denominazione non può essere utilizzata con
riferimento a fondi istituiti per
finalità diverse.
3.Tutti i soggetti pubblici e privati
che istituiscono fondi integrativi del Servizio sanitario na-zionale
sono tenuti ad adottare politiche di
non selezione dei rischi. Le fonti istitutive dei fondi
integrativi del Servizio sanitario
nazionale sono le seguenti:
a)contratti e accordi collettivi,
anche aziendali;
b)accordi tra lavoratori autonomi o fra
liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da as-sociazioni
di rilievo almeno provinciale;
c) regolamenti di regioni, enti
territoriali ed enti locali;
d) deliberazioni assunte, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non
lucrative di cui all’articolo 1,
comma 16 operanti nei settori dell’assistenza socio-sanitaria o
dell’assistenza sanitaria;
e) deliberazioni assunte, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, da società di mutuo
soccorso riconosciute;
f) atti assunti da altri soggetti
pubblici e privati, a condizione che contengano l’esplicita assun-zione
dell’obbligo di non adottare
strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discri-minazione
nei confronti di particolari gruppi
di soggetti.
4.L’ambito di applicazione dei fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale è rappresentato da:
a)prestazioni aggiuntive, non
comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e con
questi comunque integrate, erogate da
professionisti e da strutture accreditati;
b)prestazioni erogate dal Servizio
sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenzia-li
di assistenza, per la sola quota
posta a carico dell’assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle
prestazioni erogate in regime di
libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi al-berghieri
su richiesta dell’assistito di cui
all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
c)prestazioni sociosanitarie erogate
in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in
forma domiciliare, per la quota posta
a carico dell’assistito.
5.Fra le prestazioni di cui al comma
4, lettera a), sono comprese :
a) le prestazioni di medicina non
convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate;
b) le cure termali, limitatamente
alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale;
c) l'assistenza odontoiatrica,
limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario
nazionale e comunque con l’esclusione
dei programmi di tutela della salute odontoiatrica
nell’età evolutiva e dell’assistenza
odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti
in condizioni di particolare
vulnerabilità. 6.Con decreto del Ministro della sanità, previo parere della
Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da adottare entro sessanta giorni
dalla entrata in vigore della
disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, sono indi-viduate
le prestazioni relative alle lettere
a), b) e c) del comma 5, nonché quelle ricomprese nel-la
lettera c) del comma 4, le quali, in
via di prima applicazione, possono essere poste a carico
dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale.
7.I fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale sono autogestiti. Essi possono essere affi-dati
in gestione mediante convenzione, da
stipulare con istituzioni pubbliche e private che ope-rano
nel settore sanitario o
sociosanitario da almeno cinque anni, secondo le modalità stabilite
con decreto del Ministro della
sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le
regioni, le province autonome e gli enti locali, in forma singola
o associata, possono partecipare alla
gestione dei fondi di cui al presente articolo.
8.Entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi
del comma 10, è emanato, su proposta
del Ministro della sanità, ai sensi dell’articolo 17, com-ma
1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il regolamento contenente le disposizioni relative
all’ordinamento dei fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale. Detto regolamento disci-plina:
a) le modalità di costituzione e di
scioglimento; b) la composizione degli organi di am-ministrazione
e di controllo; c) le forme e le
modalità di contribuzione; d) i soggetti destinatari
dell’assistenza; e) il trattamento e
le garanzie riservate al singolo sottoscrittore e al suo nucleo
familiare; f) le cause di decadenza
della qualificazione di fondo integrativo del Servizio sanita-rio
nazionale.
9.La vigilanza sull’attività dei
fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è disciplinata
dall’articolo 122 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso il Ministero della sanità,
senza oneri a carico dello Stato,
sono istituiti: l’anagrafe dei fondi integrativi del servizio sani-tario
nazionale, alla quale debbono
iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti
a vigilanza regionale; l’osservatorio
dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, il cui
funzionamento è disciplinato con il
regolamento di cui al comma 8.
10.Le disposizioni del presente
articolo acquistano efficacia al momento dell’entrata in vigore
della disciplina del trattamento
fiscale dei fondi ivi previsti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Articolo 9-bis
(Sperimentazioni gestionali)
1.La Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, autorizza
programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli
gestionali che prevedano forme di
collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e
soggetti privati, anche attraverso la
costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.
2.Il programma di sperimentazione è
proposto dalla regione interessata, motivando le ragioni di
convenienza economica del progetto
gestionale, di miglioramento della qualità dell’assistenza e
di coerenza con le previsioni del
Piano sanitario regionale ed evidenziando altresì gli elementi
di garanzia, con particolare riguardo
ai seguenti criteri:
a) privilegiare nell’area del settore
privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale individuate
dall’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) fissare limiti percentuali alla
partecipazione di organismi privati in misura non superiore al
quarantanove per cento;
c) prevedere forme idonee di
limitazione alla facoltà di cessione della propria quota sociale nei
confronti dei soggetti privati che
partecipano alle sperimentazioni;
d) disciplinare le forme di
risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla
sperimentazione in caso di gravi
inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposi-zioni
debitorie nei confronti di terzi; e)
definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i
soggetti pubblici e
privati che partecipano alla
sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare
il ricorso a forme contrattuali, di
appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla con-venzione
di sperimentazione, per la fornitura
di opere e servizi direttamente connesse all'assi-stenza
alla persona;
f) individuare forme e modalità di
pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di spe-rimentazione
e scioglimento degli organi societari
in caso di mancato raggiungimento del risul-tato
della avviata sperimentazione.
3.La Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, avvalendosi dell’Agenzia
per i servizi sanitari regionali, verifica annual-mente
i risultati conseguiti sia sul piano
economico sia su quello della qualità dei servizi, ivi
comprese le forme di collaborazione
in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti
di tutela della salute.. Al termine
del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati
conseguiti, il Governo e le regioni
adottano i provvedimenti conseguenti.
4.Al di fuori dei programmi di
sperimentazione di cui al precedente comma, è fatto divieto alle
aziende del Servizio sanitario
nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto socia-le
lo svolgimento di compiti diretti di
tutela della salute.
Articolo 10
Controllo di qualità
1. Allo scopo di garantire la qualità
dell’assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, è
adottato in via ordinaria il metodo
della verifica e revisione della qualità e della quantità delle
prestazioni, nonché del loro costo,
al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organiz-zativi
ed i flussi informativi dei soggetti
erogatori e gli istituti normativi regolanti il rapporto di
lavoro del personale dipendente,
nonché i rapporti tra soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il
Servizio sanitario nazionale.
2. Le Regioni, nell’esercizio dei
poteri di vigilanza di cui all’articolo 8, comma 4, e avvalendosi
dei propri servizi ispettivi,
verificano il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti minimi
e classificazione delle strutture
erogatrici, con particolare riguardo alla introduzione ed utilizza-zione
di sistemi di sorveglianza e di
strumenti e metodologie per la verifica di qualità dei servizi e
delle prestazioni. Il Ministro della
sanità interviene nell’esercizio del potere di alta vigilanza.
3. Con decreto del Ministro della
sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome e sentite la Federazione nazionale degli Ordini
dei medici e degli odontoiatri e
degli altri Ordini e Collegi competenti, sono stabiliti i contenuti
e le modalità di utilizzo degli
indicatori di efficienza e di qualità. Il Ministro della sanità, in se-de
di presentazione della Relazione
sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alle veri-fiche
dei risultati conseguiti, avvalendosi
del predetto sistema di indicatori.
4. Il Ministro della sanità accerta
lo stato di attuazione presso le Regioni del sistema di control-lo
delle prescrizioni mediche e delle
Commissioni professionali di verifica. La rilevazione dei
dati contenuti nelle prescrizioni
mediche è attuata dalle Regioni e dalle Province autonome con
gli strumenti ritenuti più idonei. Il
Ministro della sanità acquisisce il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome in ordine alla eventua-le
attivazione dei poteri sostitutivi.
Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il Mini-stro
provvede direttamente. Articolo 11
Versamento contributi assistenziali
1. I datori di lavoro tenuti, in base
alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del pre-sente
decreto, a versare all’INPS i
contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale,
provvedono, alle scadenze già
previste, al versamento con separata documentazione degli stessi
distintamente dagli altri contributi
ed al netto dei soli importi spettanti a titolo di fiscalizzazione
del contributo per le predette
prestazioni.
2. In sede di prima applicazione, nei
primi cinque mesi del 1993, i soggetti di cui al comma pre-cedente
continuano a versare i contributi per
le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con
le modalità vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. I datori di lavoro agricoli
versano allo SCAU, con separata documentazione, i contributi per
le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale, distintamente dagli altri contributi alle scadenze
previste dalla normativa vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Lo SCAU
riversa all’INPS i predetti
contributi entro quindici giorni dalla riscossione. Per i lavoratori
ma-rittimi,
fermo restando il disposto
dell’ultimo comma dell’articolo 1 del decreto-legge 30 di-cembre
1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i
rispettivi datori di lavoro versano,
con separata documentazione, alle scadenze previste per i
soggetti di cui al comma 1, i
contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di-stintamente
dagli altri contributi, alle Casse
marittime che provvedono a riversarli all’INPS en-tro
15 giorni dalla riscossione.
4. Le Amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, provvedono a versare i contri-buti
per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale entro il bimestre successivo a quello del-la
loro riscossione.
5. I contributi per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale dovuti sui redditi diversi da la-voro
dipendente sono versati con le
modalità previste dal decreto di attuazione dell’articolo 14
della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
6. I contributi per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale sui redditi da pensione e da
rendita vitalizia corrisposti da
amministrazioni, enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previden-za,
per effetto di legge, regolamento e
contratto o accordo collettivo di lavoro, sono versati, a
cura dei predetti soggetti, entro la
fine del bimestre successivo a quello di erogazione delle rate
di pensione.
7. Nella documentazione relativa al
versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3, i datori di
lavoro sono tenuti anche ad indicare,
distinti per Regione in base al domicilio fiscale posseduto
dal lavoratore dipendente, al 1°
gennaio di ciascun anno, il numero dei soggetti, le basi imponi-bili
contributive e l’ammontare dei
contributi. In sede di prima applicazione le predette indica-zioni
relative ai primi cinque mesi del
1993 possono essere fornite con la documentazione rela-tiva
al versamento dei contributi
effettuato nel mese di giugno 1993.
8. Per il 1993 i soggetti di cui al
comma 6 provvedono agli adempimenti di cui al precedente
comma con riferimento al luogo di
pagamento della pensione.
9. I contributi per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi con-nesse,
sono attribuiti alle Regioni in
relazione al domicilio fiscale posseduto al 1° gennaio di
ciascun anno dall’iscritto al Servizio
sanitario nazionale.
10. Le Amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, e gli enti di cui al comma 6,
provvedono a versare i contributi per
le prestazioni del Servizio sanitario nazionale su appositi
conti infruttiferi aperti presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestati alle Regioni. I contribu-ti
di cui al comma 5 sono fatti affluire
sui predetti conti. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono
accreditati dall’INPS ai predetti
conti. In sede di prima applicazione il versamento o
l’accreditamento dei predetti
contributi sui conti correnti infruttiferi delle Regioni è effettuato
con riferimento agli interi primi
cinque mesi del 1993. In relazione al disposto di cui al comma
2, l’INPS provvede, entro il 30
agosto 1993, alla ripartizione fra le Regioni dei contributi riscossi nei primi
cinque mesi del 1993. Ai predetti conti affluiscono altresì le quote del fondo
sanitario nazionale. Con decreto del
Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui al presente
comma.
11. I soggetti di cui al precedente
comma inviano trimestralmente alle Regioni interessate il
rendiconto dei contributi sanitari
riscossi o trattenuti e versati sui c/c di tesoreria alle stesse in-testati;
in sede di prima applicazione è inviato
alle Regioni il rendiconto del primo semestre
1993; entro trenta giorni dalla data
di approvazione dei propri bilanci consuntivi, ovvero per le
Amministrazioni centrali dello Stato
entro trenta giorni dalla data di presentazione al Parlamen-to
del rendiconto generale, i soggetti
di cui al precedente comma inviano alle Regioni il rendi-conto
annuale delle riscossioni o
trattenute e dei versamenti corredato dalle informazioni relati-ve
al numero dei soggetti e alle
correlate basi imponibili contributive.
12. Al fine del versamento dei
contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale non
si applicano il comma 2 dell’articolo
63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l’articolo
17 del regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949, e l’articolo 2 del Regio decreto 24 settembre
1940, n. 1954.
13. Le disposizioni di cui ai
precedenti commi si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1993.
14. Per l’anno 1993 il Ministro del
tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla
contestuale riduzione delle somme
iscritte sul capitolo 3342 dello stato di previsione
dell’entrata e sul capitolo 5941
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
importi pari ai contributi
accreditati alle Regioni dai soggetti di cui al precedente comma 9.
15. In deroga a quanto previsto
dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989,
n. 382, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, le anticipazioni mensili
che possono essere corrisposte alle
Unità sanitarie locali per i primi nove mesi dell’anno 1993
sono riferite ad un terzo della quota
relativa all’ultimo trimestre dell’anno 1992.
16. È abrogato l’articolo 5, comma 3,
del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 gennaio
1990, n. 8.
17. La partecipazione alla spesa
sanitaria dei cittadini italiani, compresi i familiari i quali risie-dono
in Italia e sono, in esecuzione di
trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall’Italia, esen-tati
da imposte dirette o contributi
sociali di malattia sui salari, emolumenti ed indennità percet-ti
per il servizio prestato in Italia
presso missioni diplomatiche o uffici consolari, sedi o
rappresentanze di organismi o di
uffici internazionali, o Stati esteri, è regolata mediante con-venzioni
tra il Ministero della sanità, il
Ministero del tesoro, e gli organi competenti delle pre-dette
missioni, sedi o rappresentanze e
Stati.
Articolo 12
Fondo sanitario nazionale
1. Il fondo sanitario nazionale di
parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da
stanziamenti a carico del bilancio
dello Stato ed il suo importo è annualmente determinato dalla
legge finanziaria tenendo conto,
limitatamente alla parte corrente, dell’importo complessivo
presunto dei contributi di malattia
attribuiti direttamente alle Regioni.
2. Una quota pari all’1% del fondo
sanitario nazionale complessivo di cui al comma precenden-te,
prelevata dalla quota iscritta nel
bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilan-cio
per le parti di rispettiva
competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previ-sione
del Ministero della sanità ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attività di ricerca corrente e
finalizzata svolta da:
1) Istituto superiore di sanità per
le tematiche di sua competenza;
2) Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua compe-tenza;
3) Istituti di ricovero e cura di
diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia ricono-sciuto
a norma delle leggi vigenti; 4)
Istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all’igiene
e sanità pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi
nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi
speciali di interesse e rilievo
interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti
gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti
con i cittadini, le tecnologie e
biotecnologie sanitarie;
c) rimborsi alle Unità sanitarie
locali ed alle Aziende ospedaliere, tramite le Regioni, delle spe-se
per prestazioni sanitarie erogate a
cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia
previa autorizzazione del Ministro
della sanità d’intesa con il Ministro degli affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la
quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifica-zioni.
3. Il fondo sanitario nazionale, al
netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è
ripartito con riferimento al triennio
successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza
con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l’anno successivo, dal CIPE, su proposta
del Ministro della sanità, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome; la quota
capitaria di finanziamento da assicurare alle Regioni viene de-terminata
sulla base di un sistema di
coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di
prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell’articolo 1, con rife-rimento
ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilità sanitaria per tipologia
di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di
contabilitá analitiche per singolo
caso fornite dalle Unità sanitarie locali e dalle Aziende ospe-daliere
attraverso le Regioni e le Province
autonome;
c) consistenza e stato di
conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e
delle dotazioni strumentali.
4. Il fondo sanitario nazionale in
conto capitale assicura quote di finanziamento destinate al rie-quilibrio
a favore delle Regioni
particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi
e quantitativi di assistenza
sanitaria, con particolare riguardo alla capacità di soddisfare la do-manda
mediante strutture pubbliche.
3.Il fondo sanitario nazionale di
parte corrente assicura altresì, nel corso del primo triennio di
applicazione del presente decreto,
quote di finanziamento destinate alle Regioni che presentano
servizi e prestazioni eccedenti
quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli
standard di riferimento.
4.Le quote del fondo sanitario
nazionale di parte corrente, assegnate alle Regioni a statuto ordi-nario,
confluiscono in sede regionale nel
fondo comune di cui all’articolo 8 della legge 16 mag-gio
1970, n. 281, come parte indistinta,
ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto
massimo di indebitamento. Tali quote
sono utilizzate esclusivamente per finanziare attività sa-nitarie.
Per le Regioni a statuto speciale e
le Province autonome le rispettive quote confluiscono
in un apposito capitolo di bilancio.
Articolo 12
(Ricerca sanitaria)
1.La ricerca sanitaria risponde al
fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio sanitario na-zionale
e ai suoi obiettivi di salute,
individuato con un apposito programma di ricerca previsto
dal Piano sanitario nazionale.
2.Il Piano sanitario nazionale
definisce, con riferimento alle esigenze del Servizio sanitario na-zionale
e tenendo conto degli obiettivi
definiti nel Programma nazionale per la ricerca di cui al
decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, gli obiettivi e i settori principali della ricerca del Ser-vizio
sanitario nazionale, alla cui
coerente realizzazione contribuisce la comunità scientifica nazionale.
3.Il Ministero della Sanità, sentita
la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui al-l'articolo
2, comma 7, del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 266, elabora il programma di
ricerca sanitaria e propone
iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica
nazionale, di cui al decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca inter-nazionali
e comunitari. Il programma è adottato
dal Ministro della sanità, d’intesa con la Confe-renza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, ha validità
triennale ed è finanziato dalla quota
di cui all’articolo 12, comma 2.
4.Il programma di ricerca sanitaria:
a)individua gli obiettivi prioritari
per il miglioramento dello stato di salute della popolazione;
b)favorisce la sperimentazione di
modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dei
servizi sanitari nonché di pratiche
cliniche e assistenziali e individua gli strumenti di verifica
del loro impatto sullo stato di
salute della popolazione e degli utilizzatori dei servizi;
c)individua gli strumenti di valutazione
dell’efficacia, dell’appropriatezza e della congruità e-conomica
delle procedure e degli interventi,
anche in considerazione di analoghe sperimenta-zioni
avviate da agenzie internazionali e
con particolare riferimento agli interventi e alle proce-dure
prive di una adeguata valutazione di
efficacia;
d) favorisce la ricerca e la
sperimentazione volte a migliorare la integrazione multiprofessionale
e la continuità assistenziale, con
particolare riferimento alle prestazioni sociosanitarie ad eleva-ta
integrazione sanitaria;
e) favorisce la ricerca e la
sperimentazione volta a migliorare la comunicazione con i cittadini e
con gli utilizzatori dei servizi
sanitari, a promuovere l’informazione corretta e sistematica degli
utenti e la loro partecipazione al
miglioramento dei servizi;
f) favorisce la ricerca e la
sperimentazione degli interventi appropriati per la implementazione
delle linee guida e dei relativi
percorsi diagnostico-terapeutici, per l’autovalutazione della atti-vità
degli operatori, la verifica ed il
monitoraggio e il monitoraggio dei risultati conseguiti.
5.Il programma di ricerca sanitaria
si articola nelle attività di ricerca corrente e di ricerca fina-lizzata.
La ricerca corrente è attuata tramite
i progetti istituzionali degli organismi di ricerca di
cui al comma seguente nell'ambito
degli indirizzi del programma nazionale, approvati dal Mini-stro
della sanità. La ricerca finalizzata
attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Pia-no
sanitario nazionale. I progetti di
ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro
della sanità di concerto con il
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,
allo scopo di favorire il loro
coordinamento.
6.Le attività di ricerca corrente e
finalizzata sono svolte dalle regioni, dall’Istituto superiore di
sanità, dall’Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall’Agenzia per i
servizi sanitari regionali, dagli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati
nonché dagli Istituti zooprofilattici
sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono con-correre,
sulla base di specifici accordi,
contratti o convenzioni, le università, il Consiglio nazio-nale
delle ricerche e gli altri enti di
ricerca pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e priva-te.
7.Per l’attuazione del programma il
Ministero della sanità, anche su iniziativa degli organismi
di ricerca nazionali, propone al
Ministero per l’università e la ricerca scientifica e tecnologica e
agli altri ministeri interessati le
aree di ricerca biomedica e sanitaria di interesse comune, con-cordandone
l’oggetto, le modalità di
finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati delle
ricerche. .
8.Il Ministero della sanità,
nell’esercizio della funzione di vigilanza sull’attuazione del pro-gramma
nazionale, si avvale della
collaborazione tecnico-scientifica della Commissione nazio-nale
per la ricerca sanitaria di cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266, degli organismi
tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale e delle regioni,
sulla base di metodologie di
accreditamento qualitativo, anche al fine di garantire la qualità e la
indipendenza del processo di valutazione e di selezione dei progetti di
ricerca.
9.Anche ai fini di cui al comma 1 del
presente articolo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano
l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici istituiti
presso ciascuna azienda sanitaria ai
sensi dei decreti ministeriali 15 luglio 1997, pubblicato sul-la
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n.
191, e 18 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-ciale
28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto
delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai
predetti decreti e istituendo un
registro dei Comitati etici operanti nei propri ambiti territoriali.
10.Presso il Ministero della sanità è
istituito il Comitato etico nazionale per la ricerca e per le
sperimentazioni cliniche . Il
Comitato:
a)segnala, su richiesta della
Commissione per la ricerca sanitaria ovvero di altri organi o strut-ture
del Ministero della sanità o di altre
pubbliche amministrazioni, le conseguenze sotto il pro-filo
etico dei progetti di ricerca
biomedica e sanitaria;
b)comunica a organi o strutture del
Ministero della sanità le priorità di interesse dei progetti di
ricerca biomedica e sanitaria;
c)coordina le valutazioni
etico–scientifiche di sperimentazioni cliniche multicentriche di rile-vante
interesse nazionale, relative a
medicinali o a dispositivi medici, su specifica richiesta del
Ministro della sanità;
d)esprime parere su ogni questione
tecnico–scientifica ed etica concernente la materia della ri-cerca
di cui al comma 1 e della
sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici
che gli venga sottoposta dal Ministro
della sanità.
11.Le regioni formulano proposte per
le predisposizione del programma di ricerca sanitaria di
cui al presente articolo, possono
assumere la responsabilità della realizzazione di singoli
progetti finalizzati, e assicurano il
monitoraggio sulla applicazione dei conseguenti risultati
nell’ambito del Servizio sanitario
regionale.".
Articolo 13
Autofinanziamento regionale
1. Le Regioni fanno fronte con
risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti all’erogazione
di livelli di assistenza sanitaria
superiori a quelli uniformi di cui all’articolo 1, all’adozione di
modelli organizzativi diversi da
quelli assunti come base per la determinazione del parametro
capitario di finanziamento di cui al
medesimo articolo 1, nonché agli eventuali disavanzi di ge-stione
delle Unità sanitarie locali e delle
Aziende ospedaliere con conseguente esonero di inter-venti
finanziari da parte dello Stato.
2. Per provvedere agli oneri di cui
al comma precedente le Regioni hanno facoltà, ad integra-zione
delle misure già previste
dall’articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di prevedere
la riduzione dei limiti massimi di
spesa per gli esenti previsti dai livelli di assistenza, l’aumento
della quota fissa sulle singole
prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni
sanitarie, fatto salvo l’esonero
totale per i farmaci salvavita, nonché variazioni in aumento dei
contributi e dei tributi regionali
secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i)
della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
3. Le Regioni, nell’ambito della
propria disciplina organizzativa dei servizi e della valutazione
parametrica dell’evoluzione della
domanda delle specifiche prestazioni, possono prevedere
forme di partecipazione alla spesa
per eventuali altre prestazioni da porre a carico dei cittadini,
con esclusione dei soggetti a
qualsiasi titolo esenti, nel rispetto dei principi del presente decreto. Articolo
14
Diritti dei cittadini
1.Al fine di garantire il costante
adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle
esigenze dei cittadini utenti del
Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanità definisce
con proprio decreto, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regio-ni
e le Province autonome i contenuti e
le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei ser-vizi
e delle prestazioni sanitarie
relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione
dell’assistenza, al diritto
all’informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché dell’andamento
delle attività di prevenzione delle
malattie. A tal fine il Ministro della sanità, d’intesa con il
Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro degli affari
sociali, può avvalersi anche della
collaborazione delle Università, del Consiglio nazionale delle
ricerche, delle organizzazioni
rappresentative degli utenti e degli operatori del Servizio sanita-rio
nazionale nonché delle organizzazioni
di volontariato e di tutela dei diritti.
2.Le Regioni utilizzano il suddetto
sistema di indicatori per la verifica, anche sotto il profilo
sociologico, dello stato di
attuazione dei diritti dei cittadini, per la programmazione regionale,
per la definizione degli investimenti
di risorse umane, tecniche e finanziarie. Le Regioni pro-muovono
inoltre consultazioni con i cittadini
e le loro organizzazioni anche sindacali ed in par-ticolare
con gli organismi di volontariato e
di tutela dei diritti al fine di fornire e raccogliere in-formazioni
sull’organizzazione dei servizi. Tali
soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle
fasi dell’impostazione della
programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta
siano in discussione provvedimenti su
tali materie.
Per le finalità del presente
articolo, le regioni prevedono forme di partecipazione delle
organizzazioni dei cittadini e del
volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle
attività relative alla
programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello
regionale, aziendale e distrettuale.
Le Regioni determinano altresì le
modalità della presenza nelle strutture degli organismi di vo-lontariato
e di tutela dei diritti, anche
attraverso la previsione di organismi di consultazione de-gli
stessi presso le Unità sanitarie
locali e le Aziende ospedaliere.
3.Il Ministro della sanità, in sede
di presentazione della Relazione sullo stato sanitario del Pae-se,
riferisce in merito alla tutela dei
diritti dei cittadini con riferimento all’attuazione degli indi-catori
di qualità.
4.Al fine di favorire l’orientamento
dei cittadini nel Servizio sanitario nazionale, le Unità sani-tarie
locali e le Aziende ospedaliere
provvedono ad attivare un efficace sistema di informazione
sulle prestazioni erogate, sulle
tariffe, sulle modalità di accesso ai servizi. Le Aziende indivi-duano
inoltre modalità di raccolta ed
analisi dei segnali di disservizio, in collaborazione con le
organizzazioni rappresentative dei
cittadini, con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei
diritti.
Il Direttore generale dell’Unità
sanitaria locale ed il Direttore generale dell’Azienda ospedalie-ra
convocano, almeno una volta l’anno,
apposita Conferenza dei servizi quale strumento per ve-rificare
l’andamento dei servizi anche in
relazione all’attuazione degli indicatori di qualità di
cui al primo comma, e per individuare
ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazio-ni.
Qualora il Direttore generale non
provveda, la Conferenza viene convocata dalla Regione.
5.Il Direttore sanitario e il
Dirigente sanitario del servizio, a richiesta degli assistiti, adottano le
misure necessarie per rimuovere i
disservizi che incidono sulla qualità dell’assistenza. Al fine
di garantire la tutela del cittadino
avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita
la fruibilità delle prestazioni di
assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni,
denunce o reclami in via
amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro quindici
giorni dal momento in cui
l’interessato abbia avuto conoscenza dell’atto o comportamento con-tro
cui intende osservare od opporsi, da
parte dell’interessato, dei suoi parenti o affini, degli or-ganismi
di volontariato o di tutela dei
diritti accreditati presso la Regione competente, al Diret-tore generale
dell’Unità sanitaria locale o dell’Azienda che decide in via definitiva o
comunque
provvede entro quindici giorni,
sentito il Direttore sanitario. La presentazione delle anzidette
osservazioni ed opposizioni non
impedisce ne preclude la proposizione di impugnative in via
giurisdizionale.
6.Al fine di favorire l’esercizio del
diritto di libera scelta del medico e del presidio di cura, il
Ministero della sanità cura la
pubblicazione dell’elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private
che erogano prestazioni di alta
specialità, con l’indicazione delle apparecchiature di alta tecno-logia
in dotazione nonché delle tariffe
praticate per le prestazioni più rilevanti. La prima pub-blicazione
è effettuata entro il 31 dicembre
1993.
7.È favorita la presenza e
l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di
vo-lontariato
e di tutela dei diritti. A tal fine
le Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere
stipulano con tali organismi, senza
oneri a carico del fondo sanitario regionale, accordi o
protocolli che stabiliscano gli ambiti
e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto
alla riservatezza comunque garantito
al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali
degli operatori sanitari; le Aziende
e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti
concordano programmi comuni per
favorire l’adeguamento delle strutture e delle prestazioni
sanitarie alle esigenze dei
cittadini. I rapporti tra Aziende ed organismi di volontariato che
esplicano funzioni di servizio o di
assistenza gratuita all’interno delle strutture sono regolati
sulla base di quanto previsto dalla
legge n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative.
8.Le Regioni, le Unità sanitarie
locali e le aziende ospedaliere promuovono iniziative di forma-zione
e di aggiornamento del personale adibito
al contatto con il pubblico sui temi inerenti la
tutela dei diritti dei cittadini, da
realizzare anche con il concorso e la collaborazione delle rap-presentanze
professionali e sindacali.
Articolo 15
(Disciplina della dirigenza medica e
delle professioni sanitarie)
1.Fermo restando il principio
dell’invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un
unico ruolo, distinto per profili
professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle
diverse responsabilità professionali
e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale
sono previste, in conformità ai
principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali
per la graduazione delle funzioni
dirigenziali nonché per l’assegnazione, valutazione e verifica
degli incarichi dirigenziali e per
l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio
correlato alle funzioni attribuite ed
alle connesse responsabilità del risultato.
2.La dirigenza sanitaria è
disciplinata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
modificazioni, salvo quanto previsto
dal presente decreto.
3.L’attività dei dirigenti sanitari è
caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e
funzioni, dall’autonomia
tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi
momenti di valutazione e verifica,
sono progressivamente ampliati. L’autonomia tecnico-professionale,
con le connesse responsabilità, si
esercita nel rispetto della collaborazione multi-professionale,
nell’ambito di indirizzi operativi e
programmi di attività promossi, valutati e ve-rificati
a livello dipartimentale ed
aziendale, finalizzati all’efficace utilizzo delle risorse e
all’erogazione di prestazioni
appropriate e di qualità. Il dirigente, in relazione all’attività svolta,
ai programmi concordati da realizzare
ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è re-sponsabile
del risultato anche se richiedente un
impegno orario superiore a quello contrattual-mente
definito.
4.All’atto della prima assunzione, al
dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con
precisi ambiti di autonomia da
esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile
della struttura e sono attribuite
funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione del-le
attività. A tali fini il dirigente
responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente
un programma di attività finalizzato
al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezio-namento delle
competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di
apparte-nenza.
In relazione alla natura e alle
caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e
capacità professionali del singolo
dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di
cui al comma 5, al dirigente, con
cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite
funzioni di natura professionale
anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca,
ispettive, di verifica e di
controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di
direzione di
strutture semplici.
5.Il dirigente è sottoposto a
verifica triennale; quello con incarico di struttura, semplice o com-plessa,
è sottoposto a verifica anche al
termine dell’incarico. Le verifiche concernono le attività
professionali svolte ed i risultati raggiunti,
livello di partecipazione, con esito positivo, ai pro-grammi
di formazione continua di cui
all’articolo 16-bis e
sono effettuate da un collegio tec-nico,
nominato dal direttore generale e
presieduto dal direttore del dipartimento. L’esito positi-vo
delle verifiche costituisce
condizione per la conferma nell’incarico o per il conferimento
di altro incarico, professionale o
gestionale, anche di maggior rilievo.
6.Ai dirigenti con incarico di
direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle de-rivanti
dalle specifiche competenze
professionali, funzioni di direzione e organizzazione della
struttura, da attuarsi, nell’ambito
degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appar-tenenza,
anche mediante direttive a tutto il
personale operante nella stessa, e l’adozione delle
relative decisioni necessarie per il
corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appro-priatezza
degli interventi con finalità
preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, at-tuati
nella struttura loro affidata. Il
dirigente è responsabile dell’efficace ed efficiente gestione
delle risorse attribuite. I risultati
della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nu-cleo
di valutazione.
7.Alla dirigenza sanitaria si accede
mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato
ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n.483 ivi compresa la
possibilità di accesso con una
specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di direzione
di struttura complessa sono
attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decre-to
del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n.484, e secondo le modalità dallo stesso
stabilite, salvo quanto previsto
dall'articolo 15-ter, comma 2. Si applica quanto previsto dall'ar-ticolo
28, comma 1, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,,
come sostituito dall'articolo 10 del
decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
8.L’attestato di formazione
manageriale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n.484, come modificato dall’articolo 16-
quinquies, deve essere conseguito dai
dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
entro un anno dall’inizio
dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione successivamente al
conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico
stesso. I dirigenti sanitari con
incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a partecipare al primo
corso di formazione ma-nageriale
programmato dalla regione; i
dirigenti (…) confermati nell'incarico sono esonerati dal
possesso dell’attestato di formazione
manageriale.
9.I contratti collettivi nazionali di
lavoro disciplinano le modalità di salvaguardia del trattamen-to
economico fisso dei dirigenti in
godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto
che modifica il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
Articolo 15-bis
(Funzioni dei dirigenti responsabili
di struttura)
1.L’atto aziendale di cui
all’articolo 3, comma 1-bis, disciplina l’attribuzione al direttore
am-ministrativo,
al direttore sanitario, nonché ai
direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e
ai dirigenti responsabili di
struttura, dei compiti, comprese, per i dirigenti di strutture comples-se,
le decisioni che impegnano l’azienda
verso l’esterno, per l’attuazione degli obiettivi definitinel piano programmatico
e finanziario aziendale.
2.La direzione delle strutture e
degli uffici è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità
stabiliti nell’atto di cui al comma
1, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di
cui all’articolo 15-ter. Il rapporto
dei dirigenti è esclusivo, fatto salvo quanto previsto in via
transitoria per la dirigenza
sanitaria dall’articolo 15-sexies.
3.Sono soppressi i rapporti di lavoro
a tempo definito per la dirigenza sanitaria. In conseguenza
della maggiore disponibilità di ore
di servizio sono resi indisponibili in organico un numero di
posti della dirigenza per il
corrispondente monte ore. I contratti collettivi nazionali di lavoro
di-sciplinano
le modalità di regolarizzazione dei
rapporti soppressi .
Articolo 15-ter
(Incarichi di natura professionale e
di direzione di struttura)
1.Gli incarichi di cui all'articolo
15, comma 4 sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore
generale, secondo le modalità
definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmen-te
con le risorse finanziarie a tal fine
disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle
strutture stabiliti nell’atto
aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis , tenendo conto delle va-lutazioni
triennali del collegio tecnico di cui
all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno dura-ta
non inferiore a tre anni e non
superiore a sette , con facoltà di rinnovo. Ai predetti incarichi si
applica l’articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazio-ni.
Sono definiti contrattualmente, nel
rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo
nazionale per ciascun incarico,
l’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell’incarico,
salvo i casi di revoca, nonché il
corrispondente trattamento economico.
2.L’attribuzione dell’incarico di
direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore gene-rale,
previo avviso da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base
di una rosa di candidati idonei
selezionata da una apposita commissione. Gli incarichi hanno
durata da cinque a sette anni, con
facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più bre-ve.
La commissione, nominata dal
direttore generale, è composta dal direttore sanitario, che la
presiede, e da due dirigenti dei
ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad
una struttura complessa della
disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno individuato dal diretto-re
generale ed uno dal Collegio di
direzione. Fino alla costituzione del collegio alla individua-zione
provvede il Consiglio dei sanitari.
3.Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2
sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposi-zioni
vigenti e dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive
impartite dalla direzione generale o
dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento
degli obiettivi assegnati;
responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai
con-tratti
di lavoro. Nei casi di maggiore
gravità, il direttore generale può recedere dal rapporto di
lavoro, secondo le disposizioni del
codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il
dirigente non confermato alla
scadenza dell’incarico di direzione di struttura complessa è
destinato ad altra funzione con il
trattamento economico relativo alla funzione di destinazio-ne
previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponi-bile
un posto di organico del relativo
profilo.
4.I dirigenti ai quali non sia stata
affidata la direzione di strutture svolgono funzioni di natura
professionale, anche di alta
specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni
ispettive, di verifica e di
controllo.
5.Il dirigente preposto ad una
struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedi-mento,
da altro dirigente della struttura o
del dipartimento individuato dal responsabile della
struttura stessa; alle predette
mansioni superiori non si applica l’articolo 2103, comma primo,
del codice civile.
Articolo 15-quater(Esclusività del
rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario)
1.I dirigenti sanitari, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i
quali sia stato stipulato il
contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva
al 31 dicembre 1998, nonché quelli
che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l’esercizio
dell’attività libero professionale intramura-ria,
sono assoggettati al rapporto di lavoro
esclusivo.
2.Salvo quanto previsto al comma 1, i
dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che
hanno optato per l’esercizio
dell’attività libero professionale extramuraria, passano, a domanda,
al rapporto di lavoro esclusivo.
3.Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, tutti i dirigenti in servizio alla
data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al diret-tore
generale l’opzione in ordine al
rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume
che il dipendente abbia optato per il
rapporto esclusivo.
4.Il dirigente sanitario con rapporto
di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rappor-to
di lavoro non esclusivo.
5.I contratti collettivi di lavoro
stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai
dirigenti sanitari con rapporto di
lavoro esclusivo ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge
23 dicembre 1996, n.662, nei limiti
delle risorse destinate alla contrattazione collettiva .
Articolo 15-quinquies
(Caratteristiche del rapporto di
lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari)
1.Il rapporto di lavoro esclusivo dei
dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello
svolgimento delle funzioni
dirigenziali attribuite dall’azienda, nell’ambito della posizione rico-perta
e della competenza professionale
posseduta e della disciplina di appartenenza, con impe-gno
orario contrattualmente definito.
2.Il rapporto di lavoro esclusivo
comporta l’esercizio dell’attività professionale nelle seguenti
tipologie:
a) il diritto all’esercizio di
attività libero professionale individuale, al di fuori dell’impegno di
servizio, nell’ambito delle strutture
aziendali individuate dal direttore generale d’intesa con il
collegio di direzione; salvo quanto
disposto dal comma 11 dell’articolo 72 della legge 23 di-cembre
1998, n. 448;
b) la possibilità di partecipazione
ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe, al di fuori
dell’impegno di servizio, all’interno
delle strutture aziendali;
c) la possibilità di partecipazione
ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti
e svolta individualmente o in équipe,
al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra
azienda del Servizio sanitario
nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa
convenzione dell’azienda con le
predette aziende e strutture;
d) la possibilità di partecipazione
ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da
terzi all’azienda, quando le predette
attività siano svolte al di fuori dell’impegno di servizio e
consentano la riduzione dei tempi di
attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa,
sentite le équipe dei servizi
interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al pre-sente
comma e i criteri per l’attribuzione
dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati
nonché al personale che presta la
propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in
conformità alle previsioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro. L’azienda disciplina i casi
in cui l’assistito può chiedere
all’azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa di-rettamente
dal dirigente scelto dall’assistito
ed erogata al domicilio dell’assistito medesimo,
in relazione alle particolari
prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straor-dinario
delle prestazioni stesse o al
rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l’assistito
con riferimento all’attività
libero-professionale intramuraria già svolta individualmente o in équipe
nell’ambito dell’azienda, fuori dall’orario di lavoro.
3.Per assicurare un corretto ed
equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente at-tività
libero professionale e al fine anche
di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di
attesa, l’attività libero
professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di
prestazioni superiore a quella
assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale
nazionale definisce il corretto
equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale
nel rispetto dei seguenti principi:
l’attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero pro-fessionale,
che viene esercitata nella
salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza
dei volumi orari di attività necessari
per i compiti istituzionali; devono essere comunque rispet-tati
i piani di attività previsti dalla
programmazione regionale e aziendale e conseguentemente
assicurati i relativi volumi
prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le équipe; l’attività
libero professionale è soggetta a
verifica da parte di appositi organismi e sono individuate pena-lizzazioni,
consistenti anche nella sospensione
del diritto all’attività stessa, in caso di violazione
delle disposizioni di cui al presente
comma o di quelle contrattuali.
4.Nello svolgimento dell’attività di
cui al comma 2 non è consentito l’uso del ricettario del Ser-vizio
sanitario nazionale.
5.Gli incarichi di direzione di
struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro
esclusivo. Per struttura ai fini del
presente decreto, si intende l’articolazione organizzativa alla
quale è prevista, dall’atto aziendale
di cui all’articolo 3, comma 1-bis, responsabilità di gestione
di risorse umane, tecniche o
finanziarie.
6.Ai fini del presente decreto, si
considerano strutture complesse i dipartimenti e le unità opera-tive
individuate secondo i criteri di cui
all’atto di indirizzo e coordinamento previsto
dall’articolo 8-quater, comma 3. Fino
all’emanazione del predetto atto si considerano strutture
complesse tutte le strutture già
riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello
dirigenziale.
7.I dirigenti sanitari appartenenti a
posizioni funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998,
che non abbiano optato per il rapporto
quinquennale ai sensi della pregressa normativa, conser-vano
l’incarico di direzione di struttura
complessa alla quale sono preposti. Essi sono sottoposti
a verifica entro il 31 dicembre 1999,
conservando fino a tale data il trattamento tabellare già
previsto per il secondo livello
dirigenziale. In caso di verifica positiva, il dirigente è confermato
nell’incarico, con rapporto
esclusivo, per ulteriori sette anni. In caso di verifica non positiva o
di non accettazione dell’incarico con
rapporto esclusivo, al dirigente è conferito un incarico
professionale non comportante
direzione di struttura in conformità con le previsioni del contrat-to
collettivo nazionale di lavoro;
contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico
di dirigente.
8.Il rapporto di lavoro esclusivo
costituisce titolo di preferenza per gli incarichi didattici e di
ricerca e per i comandi e i corsi di
aggiornamento tecnico-scientifico e professionale.
9.Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche al personale di cui all’articolo 102 del
decreto del Presidente della
Repubblica 17 luglio 1980, n.382, con le specificazioni e gli adat-tamenti
che saranno previsti in relazione ai
modelli gestionali e funzionali di cui all’articolo 6
della legge 30 novembre 1998, n.419,
dalle disposizioni di attuazione della delega stessa.
10. Fermo restando, per l’attività
libero-professionale in regime di ricovero, quanto disposto
dall’art. 72, comma 11, della L.23
dicembre 1998, n. 448, è consentita, in caso di carenza di
strutture e spazi idonei alle
necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali
in regime ambulatoriale,
limitatamente alle medesime attività e fino al 31 lu-glio
2003, l’utilizzazione del proprio
studio professionale con le modalità previste dall’atto di
indirizzo e coordinamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo
2000, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo re-stando
per l’azienda sanitaria la
possibilità di vietare l’uso dello studio nel caso di possibile
conflitto di interessi. Le Regioni
possono disciplinare in modo più restrittivo la materia in re-lazione
alle esigenze locali. Articolo 15-sexies
(Caratteristiche del rapporto di
lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attività libero-professionale
extramuraria)
1.Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in
servizio al 31 dicembre 1998 i quali, ai sensi
dell’articolo 1, comma 10, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al diretto-re
generale l’opzione per l’esercizio
della libera professione extramuraria e che non intendano
revocare detta opzione, comporta la
totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio,
per la realizzazione dei risultati
programmati e lo svolgimento delle attività professionali di
competenza. Le aziende stabiliscono i
volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che
i singoli dirigenti sono tenuti ad
assicurare, nonché le sedi operative in cui le stesse devono es-sere
effettuate.
Articolo 15-septies
(Contratti a tempo determinato)
1.I direttori generali possono
conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare ri-levanza
e di interesse strategico mediante la
stipula di contratti a tempo determinato e con rap-porto
di lavoro esclusivo, entro il limite
del due per cento della dotazione organica della diri-genza,
a laureati di particolare e
comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto
attività in organismi ed enti
pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza ac-quisita
per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e post-universitaria,
da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavo-ro
e che non godano del trattamento di
quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due
anni e non superiore a cinque anni,
con facoltà di rinnovo.
2.Le aziende unità sanitarie e le
aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal
comma precedente, contratti a tempo
determinato, in numero non superiore al cinque per cento
della dotazione organica della
dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché
della dirigenza professionale, tecnica
ed amministrativa, per l’attribuzione di incarichi di natura
dirigenziale, relativi a profili
diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che
non godano del trattamento di
quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di
specifici requisiti coerenti con le
esigenze che determinano il conferimento dell’incarico.
3.Il trattamento economico è
determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi
della dirigenza del Servizio
sanitario nazionale.
4.Per il periodo di durata del
contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministra-zioni
sono collocati in aspettativa senza
assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
5. Gli incarichi di cui al presente
articolo, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano
l’obbligo per l’azienda di rendere
contestualmente indisponibili posti di organico della dirigen-za
per i corrispondenti oneri
finanziari.
5-bis. Per soddisfare le esigenze
connesse all’espletamento dell’attività libero-professionale
deve essere utilizzato il personale
dipendente del Servizio sanitario nazionale. Solo in caso di
oggettiva e accertata impossibilità
di far fronte con il personale dipendente alle esigenze
connesse all’attivazione delle
strutture e degli spazi per l’attività libero-professionale, le a-ziende
sanitarie possono acquisire
personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale
amministrativo di collaborazione,
tramite contratti di diritto privato a tempo determinato an-che
con società cooperative di servizi.
Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l’attività
libro-professionale, le aziende
sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico ne-cessario,
con contratto di diritto privato a
tempo determinato o a rapporto professionale. Gli
oneri relativi al personale di cui al
presente comma sono a totale carico della gestione di cui all’art. 3, comma 6,
della L.23 dicembre 1994, n. 724. La validità dei contratti è subordinata,
a pena di nullità, all’effettiva
sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il
direttore generale provvede a
effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la
contabilità separata presenti
disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo
determinato o a rapporto
professionale è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa
deroga da parte dell’azienda, sempre
che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a
sei mesi e cessi comunque a tale
scadenza. La deroga può essere concessa una sola volta
anche in caso di nuovo rapporto i
lavoro con altra azienda.
Articolo 15-octies
(Contratti per l’attuazione di
progetti finalizzati)
1.Per l’attuazione di progetti
finalizzati, non sostitutivi dell’attività ordinaria, le aziende unità
sanitarie locali e le aziende
ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 1,
comma 34-bis della legge 23 dicembre
1996, n. 662, a tal fine disponibili, assumere con con-tratti
di diritto privato a tempo
determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di
diploma universitario, di diploma di
scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilita-zione
professionale nonché di abilitazione
all’esercizio della professione, ove prevista.
Articolo 15-nonies
(Limite massimo di età per il
personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rap-porti
convenzionali)
1.Il limite massimo di età per il
collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario
nazionale, ivi compresi i
responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del
ses-santacinquesimo
anno di età, fatta salva
l’applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503. E’ abrogata
la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a
rimanere in servizio per coloro i
quali hanno già ottenuto il beneficio.
2.Il personale medico universitario
di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Re-pubblica
11 luglio 1980, n. 382, cessa dallo
svolgimento delle ordinarie attività assistenziali di
cui all’articolo 6, comma 1, nonché
dalla direzione delle strutture assistenziali,. al raggiungi-mento
del limite massimo di età di
sessantasette anni. Il personale già in servizio cessa dalle
predette attività e direzione al
compimento dell'età di settanta anni se alla data del 31 dicembre
1999 avrà compiuto sessantasei anni e
all'età di sessantotto anni se alla predetta data avrà com-piuto
sessanta anni. I protocolli d'intesa
tra le regioni e le università e gli accordi attuativi dei
medesimi, stipulati tra le università
e le aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma 1, di-sciplinano
le modalità e i limiti per
l'utilizzazione del suddetto personale universitario per spe-cifiche
attività assistenziali strettamente
correlate all'attività didattica e di ricerca.
3.Le disposizioni di cui al
precedente comma 1 si applicano anche nei confronti del personale a
rapporto convenzionale di cui
all’articolo 8. In sede di rinnovo delle relative convenzioni na-zionali
sono stabiliti tempi e modalità di
attuazione.
4.Restano confermati gli obblighi
contributivi dovuti per l’attività svolta, in qualsiasi forma, dai
medici e dagli altri professionisti
di cui all’articolo 8. Articolo 15-decies
(Obbligo di appropriatezza)
1.I medici ospedalieri e delle altre
strutture di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale,
pubbliche o accreditate, quando
prescrivono o consigliano medicinali o accertamenti diagnosti-ci
a pazienti all’atto della dimissione
o in occasione di visite ambulatoriali, sono tenuti a speci-ficare
i farmaci e le prestazioni erogabili
con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Il
predetto obbligo si estende anche ai
medici specialisti che abbiano comunque titolo per prescri-vere
medicinali e accertamenti diagnostici
a carico del Servizio sanitario nazionale.
2.In ogni caso, si applicano anche ai
sanitari di cui al comma 1 il divieto di impiego del ricetta-rio
del Servizio sanitario nazionale per
la prescrizione di medicinali non rimborsabili dal Servi-zio,
nonché le disposizioni che vietano al
medico di prescrivere, a carico del Servizio medesi-mo,
medicinali senza osservare le
condizioni e le limitazioni previste dai provvedimenti della
Commissione unica del farmaco e
prevedono conseguenze in caso di infrazione.
3.Le attività delle aziende unità
sanitarie locali previste dall’articolo 32, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, sono svolte
anche nei confronti dei sanitari di cui al comma 1.
Articolo 15-undecies
(Applicabilità al personale di altri
enti)
1.Gli enti e istituti di cui
all'articolo 4, comma 12, nonché gli istituti di ricovero e cura a carat-tere
scientifico di diritto privato
adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni
del presente decreto. A seguito di
tale adeguamento, al personale dei predetti enti e istituti si
applicano le disposizioni di cui
all'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, anche per
quanto attiene ai trasferimenti da e verso le strutture pubbliche.
Articolo 15-duodecies
(Strutture per l’attività
libero-professionale)
1. Le Regioni provvedono, entro il 31
dicembre 2000, alla definizione di un programma di
realizzazione di strutture sanitarie
per l’attività libero-professione intramuraria.
2. Il ministro della Sanità, d’intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, determina, nel limite
complessivo di lire 1.800 miliardi,
l’ammontare dei fondi di cui all’art. 20 della richiamata
L.67 del 1988, utilizzabili in
ciascuna Regione per gli interventi di cui al comma 1.
3. fermo restando l’art. 72, comma 11
della L.23 dicembre 1998, n. 448, in caso di ritardo in-giustificato
rispetto agli adempimenti fissati
dalle Regioni per la realizzazione delle nuove
strutture e l’acquisizione delle
nuove attrezzature e di quanto necessario al loro funziona-mento,
la Regione vi provvede tramite
commissari ad acta.
Articolo 15-terdecies
(Denominazioni)
1. I dirigenti del ruolo sanitario
assumono, ferme le disposizioni di cui all’art. 15 e seguenti
del Dlgs n. 502 del 1992 e successive
modificazioni, nonché le disposizioni dei contratti col-lettivi
nazionali di lavoro, le seguenti
denominazioni, in relazione alla categoria professiona-le
di appartenenza, all’attività svolta
e alla struttura di appartenenza:
a) Responsabile di struttura
complessa: Direttore
b) Dirigente responsabile di
struttura semplice: Responsabile. Articolo 15-quatuordecies
(Osservatorio per l’attività
libero-professionale)
1. Con decreto del ministro della
Sanità, da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nel ri-spetto
di quanto disposto dall’art.
19-quater, è organizzato presso il ministero della Sanità
l’osservatorio per l’attività
libero-professionale con il compito di acquisire per il tramite delle
Regioni gli elementi di valutazione
ed elaborare, in collaborazione con le Regioni, proposte
per la predisposizione della
relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento su:
a) la riduzione delle liste di attesa
in relazione all’attivazione dell’attività libero-professionale;
b) le disposizioni regionali,
contrattuali e aziendali di attuazione degli istituti normativi con-cernenti
l’attività libero-professionale
intramuraria;
c) lo stato di attivazione e
realizzazione delle strutture e degli spazi destinati all’attività libe-ro-
professionale intramuraria;
d) il rapporto fra attività istituzionale
e attività libero–professionale;
e) l’ammontare dei proventi per
attività libero professionale, della partecipazione regionale,
delle quote a favore dell’azienda;
f) le iniziative e i correttivi
necessari per eliminare le disfunzioni e assicurare il corretto e-quilibrio
fra attività istituzionale e
libero-professionale.
Articolo 16
(Formazione)
1. La formazione medica di cui
all’articolo 6, comma 2, implica la partecipazione guidata o di-retta
alla totalità delle attività mediche,
ivi comprese la medicina preventiva, le guardie,
l’attività di pronto soccorso,
l’attività ambulatoriale e l’attività operatoria per le discipline
chi-rurgiche,
nonché la graduale assunzione di
compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con
autonomia vincolata alle direttive
ricevute dal medico responsabile della formazione. La forma-zione
comporta l’assunzione delle
responsabilità connesse all’attività svolta. Durante il periodo
di formazione è obbligatoria la
partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari e corsi teo-rico-
pratici nella disciplina.
Articolo 16-bis
(Formazione continua)
1.Ai sensi del presente decreto, la
formazione continua comprende l’aggiornamento professio-nale
e la formazione permanente.
L’aggiornamento professionale è l’attività successiva al corso
di diploma, laurea, specializzazione,
formazione complementare, formazione specifica in medi-cina
generale, diretta ad adeguare per
tutto l’arco della vita professionale le conoscenze profes-sionali.
La formazione permanente comprende le
attività finalizzate a migliorare le competenze
e le abilità cliniche, tecniche e
manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al pro-gresso
scientifico e tecnologico con
l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza
ed efficienza alla assistenza
prestata dal Servizio sanitario nazionale.
2.La formazione continua consiste in
attività di qualificazione specifica per i diversi profili pro-fessionali,
attraverso la partecipazione a corsi,
convegni, seminari, organizzati da istituzioni
pubbliche o private accreditate ai
sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la
partecipazione a studi clinici
controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di svilup-po.
La formazione continua di cui al
comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi formativi auto-gestiti
sia, in misura prevalente, in
programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sani-tario
nazionale e del Piano sanitario
regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla
Commissione di cui all’art. 16-ter.
Articolo 16-ter
(Commissione nazionale per la
formazione continua)
1.Con decreto del Ministro della
sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, è nominata una Commissione nazionale
per la formazione continua, da
rinnovarsi ogni cinque anni. La commissione è presieduta dal
Ministro della sanità ed è composta
da due vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro
della sanità e l’altro rappresentato
dal Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri,
nonché da dieci membri, di cui due designati dal Ministro
della sanità, due dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno dal
Ministro per la funzione pubblica,
uno dal Ministro per le pari opportunità, due dalla Conferen-za
permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-zano
e due dalla Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Con il medesimo decreto sono
disciplinate le modalità di consultazione delle categorie profes-sionali
interessate in ordine alle materie di
competenza della Commissione.
2.La Commissione di cui al comma 1
definisce, con programmazione pluriennale, sentita la
Conferenza per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
nonché gli Ordini ed i Collegi
professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse na-zionale,
con particolare riferimento alla
elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e
dei relativi percorsi
diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti formativi che
devono essere complessivamente
maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli
indirizzi per la organizzazione dei
programmi di formazione predisposti a livello regionale non-ché
i criteri e gli strumenti per il
riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La
Commissione definisce altresì i
requisiti per l’accreditamento delle società scientifiche nonché
dei soggetti pubblici e privati che
svolgono attività formative e procede alla verifica della sussi-stenza
dei requisiti stessi.
3.Le regioni, prevedendo appropriate
forme di partecipazione degli ordini e dei collegi profes-sionali,
provvedono alla programmazione e alla
organizzazione dei programmi regionali per la
formazione continua, concorrono alla
individuazione degli obiettivi formativi di interesse na-zionale
di cui al comma 2, elaborano gli
obiettivi formativi di specifico interesse regionale, ac-creditano
i progetti di formazione di rilievo
regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le
regioni predispongono una relazione
annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla
Commissione nazionale, anche al fine
di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei
programmi regionali di formazione
continua.
Articolo 16-quater
(Incentivazione della formazione
continua )
1.La partecipazione alle attività di
formazione continua costituisce requisito indispensabile per
svolgere attività professionale, in
qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle
aziende ospedaliere, delle
università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
2.I contratti collettivi nazionali di
lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano
specifici elementi di penalizzazione,
anche di natura economica, per il personale che nel trien-nio
non ha conseguito il minimo di
crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale.
3.Per le strutture sanitarie private l’adempimento,
da parte del personale sanitario dipendente o
convenzionato che opera nella
struttura, dell’obbligo di partecipazione alla formazione continua
e il conseguimento dei crediti nel
triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e man-tenere
l’accreditamento da parte del
Servizio sanitario nazionale.
Articolo 16-quinquies (Formazione
manageriale)
1.La formazione di cui al presente
articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli inca-richi
relativi alle funzioni di direzione
sanitaria aziendale e per la direzione di strutture com-plesse
per le categorie dei medici,
odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e
psicologi. (…) Tale
formazione si consegue, dopo l’assunzione dell’incarico, con la frequenza e
il superamento dei corsi di cui al
comma 2.
2.Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero
della sanità ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano
ed attivano, a livello regionale o
interregionale, avvalendosi anche, ove necessario, di soggetti
pubblici e privati accreditati dalla
Commissione di cui all’articolo 16-ter, i corsi per la forma-zione
di cui al comma 1, tenendo anche
conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accor-do
definisce i criteri in base ai quali
l’Istituto superiore di sanità attiva e organizza i corsi per i
direttori sanitari e i dirigenti
responsabili di struttura complessa dell’area di sanità pubblica che
vengono attivati a livello nazionale.
3.Con decreto del Ministro della
sanità, su proposta della commissione di cui all’articolo 16-ter,
sono definiti i criteri per
l’attivazione dei corsi di cui al comma 2, con particolare riferimento
all’organizzazione e gestione dei
servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla ge-stione
delle risorse umane e
all’organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e
delle prestazioni, alla metodologia
delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché
alle modalità con cui valutare i
risultati ottenuti dai partecipanti.
4.Gli oneri connessi ai corsi sono a
carico del personale interessato.
5.Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano al personale dirigente del ruolo sanita-rio
delle unità sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carat-tere
scientifico, degli istituti ed enti
di cui all’articolo 4, degli istituti zooprofilattici sperimenta-li.
Le disposizioni si applicano,
altresì, al personale degli enti e strutture pubbliche indicate
all’articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al quale sia sta-ta
estesa la disciplina sugli incarichi
dirigenziali di struttura complessa di cui al presente decreto.
Articolo 16-sexies
(Strutture del Servizio sanitario
nazionale per la formazione)
1.Il Ministro della sanità, su
proposta della regione o provincia autonoma interessata, individua
i presidi ospedalieri, le strutture
distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità
stabiliti dalla Commissione di cui
all’articolo 16-ter, ai quali riconoscere funzioni di insegna-mento
ai fini della formazione e
dell’aggiornamento del personale sanitario.
2.La regione assegna, in via
prevalente o esclusiva, a detti ospedali, distretti e dipartimenti le
attività formative di competenza
regionale ed attribuisce agli stessi la funzione di coordinamen-to
delle attività delle strutture del
Servizio sanitario nazionale che collaborano con l’università
al fine della formazione degli
specializzandi e del personale sanitario infermieristico, tecnico e
della riabilitazione.
Articolo 17
(Collegio di direzione)
1.In ogni azienda è costituito il
Collegio di direzione, di cui il direttore generale si avvale per il
governo delle attività cliniche, la
programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie
e di quelle ad alta integrazione
sanitaria. Il Collegio di direzione concorre alla formulazione dei
programmi di formazione, delle
soluzioni organizzative per l'attuazione della attività libero-professionale
intramuraria e alla valutazione dei
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clini-ci.
Il direttore generale si avvale del
Collegio di direzione per la elaborazione del programma di attività
dell'azienda, nonché per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in
attuazione
del modello dipartimentale e
dell'utilizzo delle risorse umane e lo sviluppo dei servizi.
2.La regione disciplina l'attività e
la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la par-tecipazione
del direttore sanitario ed
amministrativo, di direttori di distretto, di dipartimento e
di presidio.
2-bis. Fino all’entrata in vigore
della disciplina regionale sull’attività e la composizione del
collegio di direzione e del comitato
di dipartimento, i predetti organi operano nella composi-zione
e secondo le modalità stabilite da
ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per il col-legio
di direzione la presenza dei membri
di diritto.
Articolo 17-bis
(Dipartimenti)
1.L'organizzazione dipartimentale è
il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività
delle Aziende sanitarie.
2.Il direttore di dipartimento è
nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di di-rezione
delle strutture complesse aggregate
nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane
titolare della struttura complessa
cui è preposto. La preposizione ai dipartimenti strutturali, sia
ospedalieri che territoriali e di
prevenzione, comporta l’attribuzione sia di responsabilità pro-fessionali
in materia clinico-organizzativa e
della prevenzione sia di responsabilità di tipo ge-stionale
in ordine alla razionale e corretta
programmazione e gestione della risorse assegnate
per la realizzazione degli obiettivi
attribuiti. A tal fine il direttore di dipartimento predispone
annualmente il piano delle attività e
dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la
direzione generale nell'ambito della
programmazione aziendale. La programmazione delle atti-vità
dipartimentali, la loro realizzazione
e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicu-rate
con la partecipazione attiva degli
altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento.
3.La regione disciplina la
composizione e le funzioni del Comitato di dipartimento nonché le
modalità di partecipazione dello
stesso alla individuazione dei direttori di dipartimento.
Articolo 18
Norme finali e transitorie
1. Il Governo, con atto
regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province
autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del persona-le
del Servizio sanitario nazionale alle
norme contenute nel presente decreto ed alle norme del
decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto
applicabili, prevedendo:
a) i requisiti specifici, compresi i
limiti di età, per l’ammissione;
b) i titoli valutabili ed i criteri
di loro valutazione;
c) le prove di esame;
d) la composizione delle commissioni
esaminatrici;
e) le procedure concorsuali;
f) le modalità di nomina dei
vincitori;
le modalità ed i tempi di
utilizzazione delle graduatorie degli idonei.
2. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i concorsi
continuano ad essere espletati
secondo la normativa del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, e
successive modificazioni ed integrazioni ivi compreso l’articolo 9
della legge 20 maggio 1985, n. 207.
2-bis. In sede di prima applicazione
del presente decreto il primo livello dirigenziale è articola-to
in due fasce economiche nelle quali è
inquadrato rispettivamente: a) il personale della posizione funzionale
corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario;
b) il personale già ricompreso nella
posizione funzionale corrispondente al nono livello del ruo-lo
medesimo il quale mantiene il
trattamento economico in godimento.
Il personale di cui alla lettera b)
in possesso dell’anzianità di cinque anni nella posizione mede-sima
è inquadrato, a domanda, previo
giudizio di idoneità, nella fascia economica superiore in
relazione alla disponibilità di posti
vacanti in tale fascia. Con regolamento da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai
sensi dell’articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Mini-stri,
su proposta del Ministro della sanità
di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica, sono determinati i tempi,
le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di
idoneità. Il personale inquadrato
nella posizione funzionale corrispondente all’undicesimo livel-lo
del ruolo sanitario è collocato nel
secondo livello dirigenziale.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i
concorsi per la posizione funzionale iniziale di ciascun
profilo professionale del personale
laureato del ruolo sanitario di cui al decreto del Presidente
della Repubblica. 20 dicembre 1979,
n. 761, e successive modificazioni e integrazioni, per i
quali non siano iniziate le prove di
esame, sono revocati; a decorrere dalla stessa data non pos-sono
essere utilizzate le graduatorie
esistenti per la copertura dei posti vacanti, salvo che per il
conferimento di incarichi temporanei
non rinnovabili della durata di otto mesi per esigenze di
carattere straordinario. In mancanza
di graduatorie valide, si applica l’articolo 9, comma 17 e
seguenti della legge 20 maggio 1985,
n. 207.
4. Nelle pubbliche selezioni per
titoli, di cui all’articolo 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135,
fermo restando il punteggio massimo
previsto per il curriculum formativo e professionale dalle
vigenti disposizioni in materia, è
attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per
i titoli riguardanti le attività
svolte nel settore delle infezioni da HIV. I vincitori delle pubbliche
selezioni sono assegnati
obbligatoriamente nelle Unità di diagnosi e cura delle infezioni da HIV
e sono tenuti a permanere nella
stessa sede di assegnazione per un periodo non inferiore a cin-que
anni, con l’esclusione in tale
periodo della possibilità di comando o distacco presso altre
sedi. Nell’ambito degli interventi
previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 5 giu-gno
1990, n. 135, le Università
provvedono all’assunzione del personale medico ed infermieri-stico
ivi contemplato delle corrispondenti
qualifiche dell’area tecnico-scientifica e socio-sanitaria,
anche sulla base di convenzioni
stipulate con le Regioni per l’istituzione dei relativi
posti.
5. Per quanto non previsto dal
presente decreto alle Unità sanitarie locali e Alle aziende ospeda-liere
si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successi-ve
modificazioni ed integrazioni.
6. Il Ministro della sanità, con
proprio decreto, disciplina l’impiego nel Servizio sanitario na-zionale
di sistemi personalizzati di
attestazione del diritto all’esenzione dalla partecipazione al-la
spesa, prevedendo a tal fine anche
l’adozione di strumenti automatici atti alla individuazione
del soggetto ed alla gestione
dell’accesso alle prestazioni.
6-bis. I concorsi indetti per la
copertura di posti nelle posizioni funzionali corrispondenti al de-cimo
livello retributivo ai sensi
dell’articolo 18, comma 2, secondo periodo, del decreto legisla-tivo
30 dicembre 1992, n. 502, abolito dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono re-vocati
di diritto, salvo che non siano
iniziate le prove di esame alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517.
7. Restano salve le norme previste
dai decreti del Presidente della Repubblica 31luglio 1980, n.
616, n. 618 e n. 620, con gli
adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da ef-fettuarsi
con decreto del Ministro della sanità
di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. I rapporti
con il personale sanitario per
l’assistenza al personale navigante sono disciplinati con regola-mento
ministeriale in conformità, per la
parte compatibile, alle disposizioni di cui all’articolo 8.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 le
entrate e le spese per l’assistenza sanitaria all’estero in base ai regolamenti
della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono
imputate, tramite le Regioni, ai
bilanci delle Unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I
relativi rapporti finanziari siano
definiti in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale.
8. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità,
vengono estese, nell’ambito della
contrattazione, al personale dipendente dal Ministero della
sanità attualmente inquadrato nei
profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario,
chimico, farmacista, biologo e
psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre1992, n
502, in quanto applicabili.
9. L’Ufficio dei cui all’articolo 4,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modi-ficato
dall’articolo 74 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è trasferito al Ministero
della sanità.
10. Il Governo emana, entro
centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, un testo unico
delle norme sul Servizio sanitario nazionale, coordinando
le disposizioni preesistenti con
quelle del presente decreto.
Articolo 19
(Competenze delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome)
1. Le disposizioni del presente
decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo
117 della Costituzione.
2. Per le Regioni a statuto speciale
e per le Province autonome di Trento e di Bolzano le dispo-sizioni
di cui all’articolo 1, commi 1 e 4,
all’articolo 6, commi 1 e 2, agli articoli 10, 11, 12 e
13, all’articolo 14, comma 1, e agli
articoli 15, 16, 17 e 18, sono altresì norme fondamentali di
riforma economico-sociale della
Repubblica.
Articolo 19-bis
(Commissione nazionale per
l’accreditamento e la qualità dei servizi sanitari)
1.E’ istituita, presso l’Agenzia per
i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per
l’accreditamento e la qualità dei
servizi sanitari. Con regolamento adottato su proposta del Mi-nistro
della sanità, ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinate le modalità di
organizzazione e funzionamento della Commissione, composta da
dieci esperti di riconosciuta
competenza a livello nazionale in materia di organizzazione e pro-grammazione
dei servizi, economia, edilizia e
sicurezza nel settore della sanità.
2.La Commissione, in coerenza con gli
obiettivi indicati dal Piano sanitario nazionale e avva-lendosi
del supporto tecnico dell’Agenzia per
i servizi sanitari regionali, svolge i seguenti compiti:
a) definisce i requisiti in base ai
quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del
possesso dei requisiti per
l'accreditamento delle strutture pubbliche e private di cui all'art. 8-
quater, comma 5;
b) valuta l’attuazione del modello di
accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture
private;
c) esamina i risultati delle attività
di monitoraggio di cui al comma 3 e trasmette annualmente al
Ministro della sanità e alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di
Bolzano una relazione sull’attività svolta.
3.Le regioni individuano le modalità
e gli strumenti per la verifica della attuazione del modello
di accreditamento, trasmettendo
annualmente alla Commissione nazionale i risultati della attivi-tà
di monitoraggio condotta sullo stato
di attuazione delle procedure di accreditamento.
Articolo 19-ter
(Federalismo sanitario, patto di
stabilità e interventi a garanzia della coesione e
dell’efficienza del Servizio
sanitario nazionale) 1.Anche
sulla base degli indicatori e dei dati definiti ai sensi dell'articolo 28, comma
10, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, il
Ministro della sanità, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari
regionali, determina i valori di
riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla
qualità dell'assistenza anche in
relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con
comparazioni a livello comunitario
relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni
per aree di offerta e ai parametri
per la valutazione dell’efficienza, dell’economicità e della funziona-lità
della gestione dei servizi sanitari,
segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati.
2.Le regioni, anche avvalendosi del
supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regiona-li,
procedono ad una ricognizione delle
cause di tali scostamenti ed elaborano programmi
operativi di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento dei Servizi sanitari
regionali, di durata non superiore al
triennio.
3.Il Ministro della sanità e la
regione interessata stipulano una convenzione redatta sulla base di
uno schema tipo approvato dal
Ministro della sanità d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, avente ad og-getto
le misure di sostegno al programma operativo
di cui al comma 2, i cui eventuali oneri so-no
posti a carico della quota parte del
Fondo sanitario nazionale destinata al perseguimento de-gli
obiettivi del Piano sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis della legge 23
dicembre 1996, n. 662. La
convenzione:
a) stabilisce le modalità per
l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi ope-rativi
secondo stati di avanzamento;
b) definisce adeguate forme di
monitoraggio degli obiettivi intermedi per ogni stato di avanza-mento
e le modalità della loro verifica da
parte dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;
c) individua forme di penalizzazione
e di graduale e progressiva riduzione o dilazione dei fi-nanziamenti
per le regioni che non rispettino gli
impegni convenzionalmente assunti per il rag-giungimento
degli obiettivi previsti nei
programmi concordati;
d) disciplina, nei casi di inerzia
regionale nell'adozione nell'attuazione dei programmi concorda-ti,
le ipotesi e le forme di intervento
del Consiglio dei ministri secondo le procedure e le garan-zie
di cui all'articolo 2-octies.
Articolo 19-quater
(Organismi e commissioni)
1.Gli organismi e le commissioni
previsti nel presente decreto si avvalgono, per il loro funzio-namento,
delle strutture e del personale delle
amministrazioni presso cui operano, senza ulterio-ri
oneri per la finanza pubblica.
Articolo 19-quinquies
(Relazione sugli effetti finanziari)
1.Il Ministro della sanità riferisce
annualmente alle Camere sull'andamento della spesa sanita-ria,
con particolare riferimento agli
effetti finanziari, in termini di maggiori spese e di maggiori
economie, delle misure disciplinate
dal presente decreto. Articolo 19-sexies
(Norme transitorie)
1.I collegi sindacali di cui
all'articolo 3-ter de decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in-trodotto
dall’articolo 3, comma 3 del presente
decreto, sono costituiti entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto.che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
1992 n. 502, e successive modificazioni
Sino alla loro costituzione, le funzioni di cui all'artico-lo
3-ter sono svolte dai collegi dei
revisori in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto che modifica il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2.Le procedure per il conferimento
egli incarichi di secondo livello della dirigenza sanitaria con
avvisi pubblici già pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono portate a termine
secondo le norme vigenti.
3.Sono fatti salvi i concorsi per
l'accesso al primo livello della dirigenza sanitaria già banditi,
nonché le graduatorie esistenti ed ancora valide.