Decreto Interministeriale del 21/01/1994 - Emanato da Min. Sanita'
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 02/02/1994
Prestazioni sanitarie rese da professionisti esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
Testo: in vigore dal 05/02/1994
IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 10, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, cosi' come modificato dall'art. 36, comma 9,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29
ottobre 1993, n. 427, concernente le prestazioni sanitarie di
diagnosi, cura e riabilitazione esenti dall'imposta sul valore
aggiunto; Considerato che detta disposizione prevede che sono esenti dall'IVA
le prestazioni rese alla persona nell'esercizio delle professioni e
arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo
unico delle leggi sanitarie, ovvero individuate con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze; Visto l'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761; Ritenuto di individuare le professioni e arti sanitarie, non
previste dal testo unico delle leggi sanitarie, in conformita'
all'art. 2 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 761 del 1979; Decreta:
Art 1 Ai sensi dell'art. 10, n. 18, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi' come modificato dall'art.
36, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in
legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono esenti dall'imposta sul valore
aggiunto le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione
rese alla persona dagli esercenti le professioni e arti sanitarie
soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle
leggi sanitarie, nonche' dagli esercenti le seguenti professioni
sanitarie: a) biologo;
b) psicologo;
c) terapista della riabilitazione;
d) ortottista;
e) logopedista;
f) massaggiatore e massofisioterapista diplomato;
g) podologo.
Le prestazioni dei professionisti di cui alle lettere c), d), e),
f) e g) del precedente comma sono esenti dall'IVA solo se erogate su
prescrizione medica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.