Decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
Art. 10 - Operazioni
esenti dall'imposta [1-2]
In vigore dal 5
febbraio 2000
Testo risultante
dopo le modifiche apportate dall'art. 3, comma 3, legge 17 gennaio 2000, n. 7
[1] Sono esenti
dall'imposta:
1) Le prestazioni di
servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione
degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento;
l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni [3]
e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione,
relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e
ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti;
la gestione di fondi comuni di investimento, le dilazioni di pagamento e le
gestioni similari e il servizio bancoposta [4-5-7] (numero così sostituito [8]
dall'art. 4, comma 1, lettera b), legge 18 febbraio 1997, n. 28) [9];
2) le operazioni di
assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio [7];
3) le operazioni
relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere,
eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di
copertura dei rischi di cambio [5-6] (numero così sostituito [10] dall'art. 3,
comma 122, legge 28 dicembre 1995, n. 549) [11] ;
4) le operazioni,
relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e
a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le
operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e
amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi
dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori
mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e
altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i
contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di
interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le
opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque
regolate [7-5-12] (numero così sostituito [10] dall'art. 3, comma 122, legge 28
dicembre 1995, n. 549) [11] ;
5) le operazioni
relative alla riscossione dei tributi comprese quelle relative ai versamenti di
imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche
disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;
6) le operazioni
relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonché quelle
relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto
ministeriale 16 novembre 1955 [13], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273
del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315 [14], e successive
modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate
[15] (numero così sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1997 [16], dall'art.
3, comma 80, Legge 23 dicembre 1996, n. 662);
7) le operazioni
relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi,
concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero
precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da
giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate (numero così
sostituito [17] dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94);
8) le locazioni [18-19]
non finanziarie e gli affitti [20], relative cessioni, risoluzioni e proroghe,
di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio
di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedano la
destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze [21], le
scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli
immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle
imprese che li hanno costruiti per la vendita [22-23] (numero così modificato
[24] dall'art. 10, comma 4, lettera b), D.L. 20 giugno 1996, n. 323);
8 bis) le cessioni
di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa,
effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 547 , ovvero dalle imprese che hanno per oggetto
esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti
fabbricati o delle predette porzioni (numero aggiunto [24] dall'art. 10, comma
4, lettera c), D.L. 20 giugno 1996, n. 323);
9) le prestazioni di
mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da
1) a 7) nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i
depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste
in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto [25-26-5] (numero così
modificato, con effetto 1° aprile 1979 [28], dall'art. 3, D.P.R. 28 dicembre
1982, n. 954);
10) (numero
soppresso [29] dall'art. 34, terzo comma, lettera d), D.L. 2 marzo 1989, n. 69)
[30] ;
11) le cessioni di
oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche
non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste
in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro
in oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 ,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le
operazioni previste dall' articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e
c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive
modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative
alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione
dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni
di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di
lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque
superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro
di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o
hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo
che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse
contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità
europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le
medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco (numero
così sostituito [26] dall'art. 3, comma 3, lettera b), legge 17 gennaio 2000,
n. 7) [27];
12) le cessioni di
cui al n. 4) dell' art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o
fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS [31];
13) le cessioni di
cui al n. 4) dell' art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità
naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n.
996 , o della legge 24 febbraio 1992, n. 225 [32-33];
14) prestazioni di
trasporto urbanodi persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi
di trasportoabilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale,
fluviale e lagunare [34]. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel
territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri [35] (numero così sostituito [36] dall'art. 2, comma 1, lettera b),
D.L. 29 settembre 1997, n. 328) ;
15) le prestazioni
di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate
da imprese autorizzate e da ONLUS [31] (numero così sostituito, con effetto 24
marzo 1995 [37] dall' art. 4, comma 2, D.L. 2-10-1995, n. 415) [38] ;
16) le prestazioni
relative ai servizi postali [39] (numero così sostituito [40] dall'art. 11,
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41);
17) (numero
abrogato, con effetto 1° gennaio 1994 [41], dall'art. 2, comma 1, lettera b),
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557);
18) le prestazioni
sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio
delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'
articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni, ovvero individuate con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze
[42] [44] (numero così sostituito [43] dall'art. 36, comma 9, lettera a),
numero 2), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [45];
19) le prestazioni
di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura
convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e
da ONLUS [31] compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e
vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali [46];
20) le prestazioni
educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere,
anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione
professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche
amministrazioni e da ONLUS [31], comprese le prestazioni relative all'alloggio,
al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da
istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati,
nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale [47] (numero così sostituito, con effetto 1°
gennaio 1994 [48], dall'art. 14, comma 8, lettera b), legge 24 dicembre 1993,
n. 537) ;
21) le prestazioni
proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e
simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli
per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 , comprese le
somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le
altre prestazioni accessorie;
22) le prestazioni
proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di
musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini
botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni
previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
24) le cessioni di
organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno [49];
25) (numero
soppresso, con effetto 1° gennaio 1981 [50], dall'art. 5, secondo comma, legge
22 dicembre 1980, n. 889);
26) (numero
abrogato, con effetto 1° gennaio 1994 [41], dall'art. 2, comma 1, lettera b),
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557);
27) le prestazioni
proprie dei servizi di pompe funebri;
27 bis) (numero
abrogato [51] dall'art. 56, comma 1, lettera c), D.Lgs. 15 febbraio 1997, n.
22) [52];
27 ter) le prestazioni
socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e
simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di
malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in
situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto
pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza
pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [53], o
da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS [31] (numero così
modificato [54] dall'art. 4, legge 18 febbraio 1999, n. 28);
27 quater) le
prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2
agosto 1897, n. 382 (numero aggiunto [24] dall'art. 10, comma 22 bis, D.L. 20
giugno 1996, n. 323, modificato in sede di conversione);
27-quinquies) le
cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto
alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2 (numero aggiunto [55] dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 2
settembre 1997, n. 313).
(Articolo
così sostituito [56] dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24).
(documento prelevato da
:
http://www.tributi.it/Documents/Legislazione/IVA633.html)