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Art. 1 DEFINIZIONE
L’AUPI, Associazione Unitaria Psicologi Italiani, è
l’organizzazione sindacale nazionale, con sede in Roma, degli
psicologi abilitati e dei laureati in scienze e tecniche
psicologiche. Essa pone a fondamento della sua attività sindacale
e di permanente valorizzazione di queste figure professionali, la
fedeltà alla libertà ed alla democrazia.
L’adesione alle strutture organizzative in cui si articola l’AUPI
è aperta – indipendentemente da ogni opinione politica,
convinzione ideologica, fede religiosa, gruppo etnico di
appartenenza – agli Psicologi abilitati e ai laureati in scienze e
tecniche psicologiche che operano come: dipendenti pubblici e
privati, convenzionati, liberi professionisti, riuniti in
cooperative o altre forme associative, in cerca di occupazione,
pensionati e, con modalità distinte, agli studenti iscritti ai
relativi corsi universitari.
L’AUPI pone a base del suo programma e della sua azione il
rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana.
Art. 2 IMPEGNI
L’AUPI si impegna verso gli iscritti a:
- assicurare ed organizzare la propria presenza ovunque essi
operino ed a rappresentarli in ogni sede;
- conseguire trattamenti giuridici ed economici conformi alle loro
reali esigenze procedendo alla stipula di accordi e contratti con
le controparti pubbliche e private, sorvegliandone la fase di
attuazione;
- contribuire ad elevare il loro livello di qualificazione
professionale promovendo adeguati provvedimenti legislativi,
nonché programmando e gestendo l’attività di formazione;
- tutelarli ed assisterli, nelle forme opportune, nelle vertenze
sindacali in genere e nelle controversie nelle quali abbiano a
trovarsi per l’espletamento delle loro attività sindacali.
Art.3 OBIETTIVI
L’obiettivo dell’AUPI è la valorizzazione delle attività
professionali degli psicologi abilitati e dei laureati in scienze
e tecniche psicologiche, in tutte le sue possibili applicazioni e
ambiti nonché la promozione, il collegamento e l’unità degli
stessi in Europa e a livello internazionale.
A tal fine l’AUPI intende creare strumenti organizzativi e
rivendicativi specifici per la valorizzazione e l’inserimento
stabile di queste figure professionali, individuando e definendo
anche nuovi contesti applicativi.
In quest’ottica l’ampliamento e la valorizzazione della
professione in tutti i suoi campi di applicazione sono ritenuti
indispensabili anche in considerazione della mobilità
professionale europea.
Condizione generale per perseguire questi obiettivi è quella di
operare per la piena affermazione della psicologia come un insieme
di discipline scientifiche moderne.
L’AUPI, oltre che tutelare gli interessi degli iscritti, intende
sviluppare l’informazione, la ricerca, la sperimentazione, la
formazione, la verifica della efficacia, della qualità, dell’appropriatezza
delle prestazioni, considerando questi come momenti fondanti della
sua stessa attività, finalizzata al benessere e alla salute dei
cittadini.
Tale attività deve avere lo scopo di arricchire e valorizzare la
professione nei suoi campi d’intervento sulla persona, sul gruppo,
sugli organismi sociali e sulla comunità.
A tal fine l’AUPI:
- assicura e promuove lo scambio di informazioni e contatti con
tutte le realtà che si interessano alle suddette tematiche;
- promuove e realizza il coordinamento e la progettazione di
interventi mirati alla crescita professionale degli psicologi
abilitati e dei laureati in scienze e tecniche psicologiche
- sviluppa attività di promozione culturale, di ricerca e di
verifica, promuove ed organizza convegni, seminari, attività
editoriali e ogni altra iniziativa tesa a favorire lo studio e il
confronto sui temi di interesse dell’associazione e degli
iscritti, realizzando a tal fine collegamenti con Università e
altri enti e/o associazioni culturali di ricerca o formazione
pubblici e privati a livello nazionale e internazionale.
Per il perseguimento degli scopi sociali, statutari e per le
finalità proprie dell’Associazione, l’AUPI può dare vita,
partecipare o aderire ad Organismi, anche autonomi rispetto ad
essa, a strutture societarie anche di carattere non sindacale,
alla cui amministrazione e/o controllo siano designati propri
rappresentanti.
Art.4 PARTECIPAZIONE
L’AUPI ritiene che i cardini su cui deve poggiare la vita
sindacale siano:
a) la garanzia della massima partecipazione di tutti gli
interessati alla decisione;
b) lo sviluppo della democrazia sindacale richiede la tutela delle
minoranze, la salvaguardia delle pari dignità delle opinioni a
confronto prima della decisione, la libera circolazione delle idee
e delle proposte all’interno dell’organizzazione;
c) ogni iscritto all’AUPI partecipa in uguaglianza di diritti con
gli altri iscritti, personalmente od a mezzo di delegati, nelle
forme indicate dal Regolamento, alla formazione delle
deliberazioni e delle istanze superiori ed è eleggibile alle
cariche direttive; può ritirare la sua adesione al sindacato;
d) tutte le cariche direttive sono elettive; le elezioni degli
organi dirigenti devono essere rinnovate entro i periodi di tempo
stabiliti dal presente statuto;
e) nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei Congressi si
applica il sistema del voto segreto. La votazione segreta si
applica anche in caso che siano presentate più liste, adottando il
sistema della proporzionale pura, metodo Dont; le liste dei
candidati, se non altrimenti previsto dal presente statuto,
possono comprendere un numero di candidati maggiore del numero
degli eligendi fino a un massimo di un decimo; le preferenze, fino
ad un massimo di un terzo degli eligendi, possono essere espresse
sia sui candidati elencati nella lista votata sia su nominativi
non compresi in nessuna lista;
f) sono ammesse alle elezioni congressuali le liste di candidati
presentate o sostenute da almeno il 3 per cento degli iscritti,
calcolati al livello dell’organizzazione cui l’elezione si
riferisce;
g) tutte le elezioni di secondo grado e superiori, effettuate cioè
non direttamente dagli iscritti ma da congressi di delegati hanno
luogo sulla base del numero degli iscritti rappresentati dai
delegati; per la validità delle elezioni sarà necessaria la
presenza di almeno la metà più uno dei voti rappresentati;
h) le decisioni dei Congressi e di tutti gli organi direttivi sono
prese a maggioranza dei voti validamente espressi;
i) il quorum strutturale per gli organi direttivi è della metà più
uno dei componenti;
j) le riunioni ordinarie delle assemblee primarie degli iscritti e
di tutti gli organi direttivi devono essere tenute entro i periodi
di tempo fissati dal Regolamento, il quale deve anche prevedere la
possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta di un
decimo degli iscritti o di un quarto dei componenti gli organi
direttivi.
Art. 5 ORGANI DIRETTIVI ED ESECUTIVI
Organi Nazionali dell’AUPI sono:
a) il Congresso nazionale;
b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) la Conferenza delle Regioni;
d) la Segreteria Nazionale
Organi decentrati dell’AUPI sono:
a) i delegati di sezione;
b) le segreterie provinciali;
c) le segreterie regionali.
Art. 6 CONGRESSO
Il Congresso è il massimo organo deliberante di ciascuna delle
istanze della struttura organizzativa dell’AUPI.
I Congressi si terranno di norma ogni 4 anni.
Il Congresso nei luoghi di lavoro è composto dall’assemblea
generale degli iscritti, il dibattito è aperto a tutti, mentre la
possibilità di votare o essere eletti è riservata agli iscritti.
Il Consiglio Direttivo Nazionale decide a maggioranza qualificata
dei 2/3 il regolamento per lo svolgimento del Congresso Nazionale.
Compiti del Congresso Nazionale sono:
1) Determinare gli orientamenti generali dell’AUPI
2) eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale
Solo al Congresso compete di deliberare sullo scioglimento
dell’AUPI. Tale decisione sarà valida solo se presa a maggioranza
qualificata di tre quarti dei voti, in ¾ delle regioni.
Il Congresso Nazionale è costituito dalla sommatoria dei Congressi
Regionali e/o Provinciali è convocato di norma ogni 4 anni, ovvero
quando richiesto da almeno un decimo degli iscritti. Nel caso in
cui il Consiglio Direttivo Nazionale revochi, con voto palese di
almeno 2/3, la fiducia alla Segreteria Nazionale, esso è tenuto ad
attivare entro 30 giorni la convocazione del Congresso. Il
Congresso delibera, con la maggioranza dei tre quarti dei voti
espressi, la modifica dello Statuto.
Art. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo di direzione
dell’AUPI; nell’ambito degli orientamenti decisi dal Congresso
Nazionale, stabilisce le linee generali di politica professionale,
sindacale, sanitaria, previdenziale e le direttive per tutte le
altre attività, ed approva i Bilanci predisposti dalla Segreteria
Nazionale. Svolge funzioni di indirizzo nei confronti della
Segreteria Nazionale e degli organi periferici.
Esso è costituito dai Segretari, in carica, Nazionali e Regionali,
Provinciali secondo le modalità stabilite del Regolamento, e
comunque con meccanismo dinamico legato agli iscritti della
provincia, sia per l’accesso, sia per la decadenza dal Consiglio
Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato, dalla Segreteria
Nazionale, almeno due volte l’anno.
La Segreteria Nazionale predispone il Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale che lo approva
nella prima seduta utile.
L’assenza consecutiva, non formalmente giustificata e
tempestivamente comunicata, a due riunioni del Consiglio Direttivo
Nazionale determina la decadenza dalla carica di componente il
Consiglio Direttivo Nazionale, di Segretario Regionale e/o
Provinciale e conseguentemente la convocazione del Congresso
Regionale e/o Provinciale per la sostituzione.
Fanno parte del Consiglio Direttivo Nazionale i rappresentanti dei
Liberi Professionisti, dei Pensionati, e dei Dipendenti o
Parasubordinati di comparti diversi dalla Sanità Pubblica. Con
apposito regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale,
saranno determinate le modalità di elezione dei suddetti
rappresentanti.
D’intesa con la Segreteria Nazionale, il Consiglio Direttivo
Nazionale può conferire cariche onorifiche ad iscritti che si
siano distinti per particolari meriti professionali e sindacali.
Art. 8 CONFERENZA DELLE REGIONI
La conferenza delle Regioni è costituita dai Segretari Regionali
in carica o da propri delegati e dal Segretario Generale. La
Conferenza elegge un suo Coordinatore che dura in carica un anno.
E’ l’organo di coordinamento deputato alla armonizzazione
periferica delle politiche sindacali e della organizzazione
dell’AUPI; viene informata delle decisioni di interesse generale
adottate dalla Segreteria; esprime parere preventivo sulla stipula
dei Contratti Collettivi Nazionali.
E’ convocata, dal Segretario Generale, almeno 3 (tre) volte
l’anno, anche congiuntamente alla riunione della Segreteria
Nazionale. E’ chiamata ad esprimersi, preliminarmente, sulle
deliberazioni della Segreteria Nazionale concernenti aggregazioni
pattizie, di natura federativa, confederativa, di affiliazione o
di altro genere.
La conferenza delle Regioni su specifici argomenti può costituire
delle commissioni al proprio interno.
Art. 9 SEGRETERIA NAZIONALE
La Segreteria Nazionale è l’organo che assicura la gestione
dell’AUPI, risponde della propria attività al Consiglio Direttivo
Nazionale e alla Conferenza delle Regioni. E’ composta dal
Segretario Generale e da 6 (sei) Segretari Nazionali di cui uno
con funzioni di Tesoriere.
L’elezione della Segreteria Nazionale avviene, al termine dei
Congressi Regionali e/o Provinciali, su liste nazionali. Sono
elettori della Segreteria Nazionale, tutti gli iscritti che
esercitano il loro diritto di voto per posta.
Le liste e i programmi devono essere presentati prima dello
svolgimento dei singoli Congressi Regionali e/o Provinciali.
Ciascuna lista deve contenere l’indicazione del Segretario
Generale. E’ eletta alla Segreteria Nazionale la lista che ottiene
il maggior numero di voti.
Il Segretario Generale è, ai sensi della vigente normativa, il
rappresentante legale dell’AUPI. In caso di assenza e/o di
impedimento, la rappresentanza è delegata al Vice Segretario
Generale. La Segreteria funziona collegialmente e si riunisce su
convocazione del Segretario Generale o su richiesta di un terzo
dei suoi componenti. La Segreteria da attuazione agli orientamenti
generali determinati dal Congresso, dal Consiglio Direttivo
Nazionale e dalla Conferenza delle Regioni, assicura la direzione
e lo svolgimento delle attività amministrative e gestionali,
mantiene un contatto permanente con le Istituzioni, con gli altri
sindacati e con le strutture regionali dell’AUPI.
La Segreteria provvede all’organizzazione e al funzionamento degli
uffici e servizi dell’AUPI, ne coordina l’attività nei vari campi,
ed è responsabile delle pubblicazioni dell’AUPI. La Segreteria
stabilisce le quote annuali di iscrizione e la relativa
percentuale da assegnare alle sezioni regionali con le relative
norme di autonomia per le spese. Con separato regolamento, emanato
di concerto con la Conferenza delle Regioni, la Segreteria
Nazionale stabilisce anche eventuali ristorni diretti alle
segreterie Provinciali.
E’ responsabile della gestione amministrativo-contabile dei fondi
e dei beni dell’AUPI. Entro il 31 marzo predispone il bilancio
consuntivo dell’esercizio precedente e quello preventivo per
l’esercizio in corso. Gli esercizi si aprono al 1° gennaio e si
chiudono al 31 dicembre.
Art. 10 SEZIONI PROVINCIALI E REGIONALI
L’AUPI è articolata in Sezioni Regionali e Provinciali.
Sono organi direttivi ed esecutivi dell’AUPI regionale:
a) il Congresso regionale;
b) il Comitato direttivo regionale;
c) la Segreteria regionale;
Sono organi direttivi ed esecutivi dell’AUPI provinciale:
a) il Congresso provinciale;
b) la Segreteria Provinciale
La composizione, il funzionamento, l’elezione delle Segreterie
Provinciali, del Direttivo e delle Segreterie Regionali saranno
stabilite con apposito regolamento, approvato dalle sezioni
periferiche, entro 180 giorni dalla data di Convocazione del primo
Consiglio Direttivo Nazionale, purchè non in contrasto con il
presente statuto. A questo scopo i singoli regolamenti dovranno
essere sottoposti alla preventiva approvazione della Conferenza
delle Regioni. La carica di dirigente sindacale dell’AUPI è
incompatibile con quella di dirigente di altre organizzazioni
sindacali.
I Segretari delle Sezioni periferiche convocano i rispettivi
Organi direttivi almeno due volte l’anno e l’Assemblea degli
iscritti almeno una volta l’anno.
Art. 11 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E COLLEGIO DEI SINDACI
L’attività amministrativa dell’AUPI deve basarsi su una politica
delle spese e delle entrate correlate alle esigenze e alle
possibilità finanziarie di ciascuna struttura, e su una tenuta
contabile tecnicamente efficiente basata su criteri di chiarezza,
trasparenza e documentazione.
A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:
a) Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da 5 componenti,
dei quali tre eletti su collegio unico nazionale, con le stesse
modalità di cui al comma 2 dell’art 9; 1 designato dal Consiglio
Direttivo Nazionale; 1 designato dalla Conferenza delle Regioni.
b) compilazione annuale, alle date prestabilite, da parte della
Segreteria, del bilancio finanziario composto dal conto economico
consuntivo, dal conto patrimoniale e dal bilancio di previsione
per l’anno successivo;
c) il bilancio finanziario deve essere accompagnato da una
relazione del Collegio dei Sindaci revisori. Il Collegio dei
Sindaci revisori deve controllare periodicamente l’andamento
amministrativo e verificare la regolarità delle scritture e dei
documenti contabili;
d) il Collegio dei Sindaci revisori presenta una relazione
complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente fra un
Congresso e l’altro;
e) ogni struttura deve tenere la contabilità analitica delle spese
e inviare il rendiconto e la documentazione delle spese alla
Segreteria Nazionale, per la predisposizione dei bilanci;
f) i bilanci dell’AUPI sono pubblici. I componenti del collegio
dei Sindaci revisori partecipano al Consiglio Direttivo Nazionale
senza diritto di voto.
Il Collegio dei Revisori predispone il regolamento di
funzionamento dell’organo, che dovrà essere approvato dalla
Conferenza delle Regioni.
Art. 12 Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Proboviri è composto da 5 componenti, dei quali
tre eletti su collegio unico nazionale, con le stesse modalità di
cui al comma 2 dell’art 9; 1 designato dal Consiglio Direttivo
Nazionale; 1 designato dalla Conferenza delle Regioni.
Compiti del Collegio dei Probiviri sono:
a) provvedere all’istruttoria preliminare di ogni procedimento
disciplinare attivato su iniziativa di un organo direttivo o su
segnalazione di un singolo iscritto;
b) provvedere all’esame dei ricorsi contro i provvedimenti
disciplinari presentati dagli iscritti, per verificarne la
corrispondenza o meno con le norme statutarie e decidere
sull’inoltro all’istanza direttiva superiore a quella che ha
comminato il provvedimento.
Il Collegio dei Probiviri predispone il regolamento di
funzionamento dell’organo, che dovrà essere approvato dalla
Conferenza delle Regioni.
I membri del Collegio dei Probiviri partecipano alle sedute del
Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto.
Norme Transitorie e finali
In sede di prima applicazione del presente statuto, e comunque non
oltre 18 mesi dalla data di convocazione del primo Consiglio
Direttivo Nazionale:
a) fanno parte del Consiglio Direttivo Nazionale i Segretari
Nazionali, Segretari regionali Segretari Provinciali che
rappresentino almeno 20 iscritti e comunque almeno il 50% dei
sindacalizzabili del SSN della provincia;
b) sono anche rappresentate le Province che hanno meno di 20
iscritti qualora dimostrino di avere almeno il 65% dei
sindacalizzabili del SSN della provincia;
c) le provincie, con più di cento iscritti, possono eleggere
ulteriori componenti in ragione di uno ogni cento, fermo restando
la percentuale di cui alla lettera “a”,
d) i meccanismi di cui ai precedenti punti a), b) e c) sono
dinamici e sono applicabili sino all’approvazione dell’apposito
regolamento
e) restano validi i Congressi provinciali e Regionali svoltisi
negli ultimi 18 mesi;
f) i regolamenti necessari per l’iniziale funzionamento dei nuovi
organismi, sono provvisoriamente predisposti dalla Segreteria
Nazionale eletta;
g) per l’elezione e la composizione degli organismi regionali e
provinciali restano valide le procedure già adottate nelle
precedenti elezioni dei rispettivi organi.
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