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Art. 1 DEFINIZIONE
L’AUPI, Associazione Unitaria Psicologi Italiani, è
l’organizzazione sindacale nazionale, con sede in Roma, degli
psicologi. La Segreteria Nazionale, previo parere vincolante
della Conferenza delle Regioni e del Consiglio Direttivo
Nazionale, delibera l’iscrizione all’AUPI dei Dirigenti del
Servizio Sanitario appartenenti al Profilo Professionale di
Biologo, Chimico, Fisico e Medico. Essa pone a fondamento della
sua attività sindacale e di permanente valorizzazione di queste
figure professionali, la fedeltà alla libertà ed alla
democrazia.
L’adesione alle strutture organizzative in cui si articola l’AUPI
è aperta – indipendentemente da ogni opinione politica,
convinzione ideologica, fede religiosa, gruppo etnico di
appartenenza – agli Psicologi abilitati e ai laureati in scienze
e tecniche psicologiche che operano come: dipendenti pubblici e
privati, convenzionati, liberi professionisti, riuniti in
cooperative o altre forme associative, in cerca di occupazione,
pensionati e, con modalità distinte, agli studenti iscritti ai
relativi corsi universitari.
L’AUPI pone a base del suo programma e della sua azione il
rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana.
Art. 2 IMPEGNI
L’AUPI si impegna verso gli iscritti a:
- assicurare ed organizzare la propria presenza ovunque essi
operino ed a rappresentarli in ogni sede;
- conseguire trattamenti giuridici ed economici conformi alle
loro reali esigenze procedendo alla stipula di accordi e
contratti con le controparti pubbliche e private, sorvegliandone
la fase di attuazione;
- contribuire ad elevare il loro livello di qualificazione
professionale promovendo adeguati provvedimenti legislativi,
nonché programmando e gestendo l’attività di formazione;
- tutelarli ed assisterli, nelle forme opportune, nelle vertenze
sindacali in genere e nelle controversie nelle quali abbiano a
trovarsi per l’espletamento delle loro attività sindacali.
Art. 3 OBIETTIVI
L’obiettivo dell’AUPI è la valorizzazione delle attività
professionali degli Psicologi e dei Dirigenti del Servizio
Sanitario di cui all’art.1, in tutte le sue possibili
applicazioni e ambiti nonché la promozione, il collegamento e
l’unità degli stessi in Europa e a livello internazionale.
A tal fine l’AUPI intende creare strumenti organizzativi e
rivendicativi specifici per la valorizzazione e l’inserimento
stabile di queste figure professionali, individuando e definendo
anche nuovi contesti applicativi.
In quest’ottica l’ampliamento e la valorizzazione della
professione in tutti i suoi campi di applicazione sono ritenuti
indispensabili anche in considerazione della mobilità
professionale europea.
Condizione generale per perseguire questi obiettivi è quella di
operare per la piena affermazione della psicologia come un
insieme di discipline scientifiche moderne.
L’AUPI, oltre che tutelare gli interessi degli iscritti, intende
sviluppare l’informazione, la ricerca, la sperimentazione, la
formazione, la verifica della efficacia, della qualità,
dell’appropriatezza delle prestazioni, considerando questi come
momenti fondanti della sua stessa attività, finalizzata al
benessere e alla salute dei cittadini.
Tale attività deve avere lo scopo di arricchire e valorizzare la
professione nei suoi campi d’intervento sulla persona, sul
gruppo, sugli organismi sociali e sulla comunità.
A tal fine l’AUPI:
- assicura e promuove lo scambio di informazioni e contatti con
tutte le realtà che si interessano alle suddette tematiche;
- promuove e realizza il coordinamento e la progettazione di
interventi mirati alla crescita professionale degli psicologi
abilitati e dei laureati in scienze e tecniche psicologiche
- sviluppa attività di promozione culturale, di ricerca e di
verifica, promuove ed organizza convegni, seminari, attività
editoriali e ogni altra iniziativa tesa a favorire lo studio e
il confronto sui temi di interesse dell’associazione e degli
iscritti, realizzando a tal fine collegamenti con Università e
altri enti e/o associazioni culturali di ricerca o formazione
pubblici e privati a livello nazionale e internazionale.
Per il perseguimento degli scopi sociali, statutari e per le
finalità proprie dell’Associazione, l’AUPI può dare vita,
partecipare o aderire ad Organismi, anche autonomi rispetto ad
essa, a strutture societarie anche di carattere non sindacale,
alla cui amministrazione e/o controllo siano designati propri
rappresentanti.
Art. 4 PARTECIPAZIONE
L’AUPI ritiene che i cardini su cui deve poggiare la vita
sindacale siano:
a) la garanzia della massima partecipazione di tutti gli
interessati alla decisione;
b) lo sviluppo della democrazia sindacale richiede la tutela
delle minoranze, la salvaguardia delle pari dignità delle
opinioni a confronto prima della decisione, la libera
circolazione delle idee e delle proposte all’interno
dell’organizzazione;
c) ogni iscritto all’AUPI partecipa in uguaglianza di diritti
con gli altri iscritti, personalmente od a mezzo di delegati,
nelle forme indicate dal Regolamento, alla formazione delle
deliberazioni e delle istanze superiori ed è eleggibile alle
cariche direttive; può ritirare la sua adesione al sindacato;
d) tutte le cariche direttive sono elettive; le elezioni degli
organi dirigenti devono essere rinnovate entro i periodi di
tempo stabiliti dal presente statuto; si può ricoprire la stessa
carica elettiva per non più di 3 (tre) mandati consecutivi; si
auspica la promozione a tutti livelli della rappresentanza
sindacale della componente femminile, in accordo con la forte
presenza di genere esistente nella categoria;
e) nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei Congressi
si applica il sistema del voto segreto. La votazione segreta si
applica anche in caso che siano presentate più liste, adottando
il sistema della proporzionale pura, metodo Dont; le liste dei
candidati, se non altrimenti previsto dal presente statuto,
possono comprendere un numero di candidati maggiore del numero
degli eligendi fino a un massimo di un decimo; le preferenze,
fino ad un massimo di un terzo degli eligendi, possono essere
espresse sia sui candidati elencati nella lista votata sia su
nominativi non compresi in nessuna lista;
f) sono ammesse alle elezioni congressuali le liste di candidati
presentate o sostenute da almeno il 3 per cento degli iscritti,
calcolati al livello dell’organizzazione cui l’elezione si
riferisce; per le funzioni di Sindaco e di Proboviro le
candidature sono personali e non richiedono un quorum di
sostegno;
g) tutte le elezioni di secondo grado e superiori, effettuate
cioè non direttamente dagli iscritti ma da congressi di delegati
hanno luogo sulla base del numero degli iscritti rappresentati
dai delegati; per la validità delle elezioni sarà necessaria la
presenza di almeno la metà più uno dei voti rappresentati;
h) le decisioni dei Congressi e di tutti gli organi direttivi
sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi;
i) il quorum strutturale per gli organi direttivi è della metà
più uno dei componenti;
j) le riunioni ordinarie delle assemblee primarie degli iscritti
e di tutti gli organi direttivi devono essere tenute entro i
periodi di tempo fissati dal Regolamento, il quale deve anche
prevedere la possibilità di convocazioni straordinarie su
richiesta di un decimo degli iscritti o di un quarto dei
componenti gli organi direttivi.
k) l’uniformità del rapporto e delle modalità associative volte
a garantire l’effettività del rapporto;
l) la massima partecipazione di tutti gli interessati alla
decisione, la salvaguardia delle minoranze, pari dignità delle
opinioni a confronto, prima della decisione, la libera
circolazione delle idee delle informazioni; partecipazione di
ogni iscritto in uguaglianza di diritti con gli altri iscritti,
personalmente ed a mezzo di delegati, nelle forme indicate dal
Regolamento, alla formazione delle istanze superiori, è
eleggibile alle cariche direttive, può ritirare la propria
adesione.
Art. 5 ORGANI DIRETTIVI ED ESECUTIVI
Organi Nazionali dell’AUPI sono:
a) il Congresso Nazionale;
b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) la Conferenza delle Regioni;
d) la Segreteria Nazionale
Organi decentrati dell’AUPI sono:
a) i delegati di sezione;
b) le segreterie provinciali;
c) le segreterie regionali.
Art. 6 CONGRESSO
Il Congresso è il massimo organo deliberante di ciascuna delle
istanze della struttura organizzativa dell’AUPI.
I Congressi si terranno di norma ogni 4 anni.
Il Congresso nei luoghi di lavoro è composto dall’assemblea
generale degli iscritti, il dibattito è aperto a tutti, mentre
la possibilità di votare o essere eletti è riservata agli
iscritti.
Il Consiglio Direttivo Nazionale decide a maggioranza
qualificata dei 2/3 il regolamento per lo svolgimento del
Congresso Nazionale.
Compiti del Congresso Nazionale sono:
1) Determinare gli orientamenti generali dell’AUPI;
2) eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale.
Solo al Congresso compete di deliberare sullo scioglimento dell’AUPI.
Tale decisione sarà valida solo se presa a maggioranza
qualificata di tre quarti dei voti, in ¾ delle regioni.
Il Congresso Nazionale è costituito dalla sommatoria dei
Congressi Regionali e/o Provinciali è convocato di norma ogni 4
anni, ovvero quando richiesto da almeno un decimo degli
iscritti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Nazionale
revochi, con voto palese di almeno 2/3, la fiducia alla
Segreteria Nazionale, esso è tenuto ad attivare entro 30 giorni
la convocazione del Congresso. Il Congresso delibera, con la
maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, la modifica dello
Statuto.
Art. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo di direzione dell’AUPI;
nell’ambito degli orientamenti decisi dal Congresso Nazionale,
stabilisce le linee generali di politica professionale,
sindacale, sanitaria, previdenziale e le direttive per tutte le
altre attività, ed approva i Bilanci predisposti dalla
Segreteria Nazionale. Svolge funzioni di indirizzo nei confronti
della Segreteria Nazionale e degli organi periferici.
Esso è costituito dai Segretari, in carica, Nazionali e
Regionali, Provinciali secondo le modalità stabilite dal
Regolamento, e comunque con meccanismo dinamico legato agli
iscritti della provincia, sia per l’accesso, sia per la
decadenza dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato, dalla Segreteria
Nazionale, almeno due volte l’anno.
La Segreteria Nazionale predispone il Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale che lo approva
nella prima seduta utile.
L’assenza consecutiva, non formalmente giustificata e
tempestivamente comunicata, a due riunioni del Consiglio
Direttivo Nazionale determina la decadenza dalla carica di
componente il Consiglio Direttivo Nazionale, di Segretario
Regionale e/o Provinciale e conseguentemente la convocazione del
Congresso Regionale e/o Provinciale per la sostituzione.
Fanno parte del Consiglio Direttivo Nazionale i rappresentanti
dei Liberi Professionisti, dei Pensionati, e dei Dipendenti o
Parasubordinati di comparti diversi dalla Sanità Pubblica ed i
Dirigenti del Servizio Sanitario di cui all’art.1. Con apposito
regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale,
saranno determinate le modalità di elezione dei suddetti
rappresentanti.
D’intesa con la Segreteria Nazionale, il Consiglio Direttivo
Nazionale può conferire cariche onorifiche ad iscritti che si
siano distinti per particolari meriti professionali e sindacali.
Art. 8 - CONFERENZA DELLE REGIONI
La Conferenza delle Regioni è costituita dai Segretari Regionali
in carica o da propri delegati e dal Segretario Generale. La
Conferenza elegge un suo Coordinatore che dura in carica quattro
anni. E’ l’organo di coordinamento deputato alla armonizzazione
periferica delle politiche sindacali e della organizzazione
dell’AUPI; esprime parere preventivo sulla stipula dei Contratti
Collettivi Nazionali.
E’ convocata, dal Segretario Generale, almeno 3 (tre) volte
l’anno, anche congiuntamente alla riunione della Segreteria
Nazionale. E’ chiamata ad esprimersi, preliminarmente, sulle
deliberazioni della Segreteria Nazionale concernenti
aggregazioni pattizie, di natura federativa, confederativa, di
affiliazione o di altro genere; approva i Regolamenti Regionali.
La Conferenza delle Regioni su specifici argomenti può
costituire delle commissioni al proprio interno.
Art. 9 - SEGRETERIA NAZIONALE
La Segreteria Nazionale è l’organo che assicura la gestione
dell’AUPI, risponde della propria attività al Consiglio
Direttivo Nazionale e alla Conferenza delle Regioni. E’ composta
dal Segretario Generale e da 6 (sei) Segretari Nazionali di cui
uno con funzioni di Vice-Segretario Generale e uno di Tesoriere.
L’elezione della Segreteria Nazionale avviene, al termine dei
Congressi Regionali e/o Provinciali, su liste nazionali. Sono
elettori della Segreteria Nazionale, tutti gli iscritti che
esercitano il loro diritto di voto per posta.
Le liste e i programmi devono essere presentati prima dello
svolgimento dei singoli Congressi Regionali e/o Provinciali.
Ciascuna lista deve contenere l’indicazione del Segretario
Generale e di 4 (quattro) Segretari Nazionali. E’ eletta alla
Segreteria Nazionale la lista che ottiene il maggior numero di
voti.
Il Segretario Generale eletto sceglie gli altri 2 (due)
Segretari Nazionali nella rosa di 4 (quattro) nominativi,
indicati dalla Conferenza delle Regioni.
Il Segretario Generale è, ai sensi della vigente normativa, il
rappresentante legale dell’AUPI. In caso di assenza e/o di
impedimento, la rappresentanza è delegata al Vice Segretario
Generale. La Segreteria funziona collegialmente e si riunisce su
convocazione del Segretario Generale o su richiesta di un terzo
dei suoi componenti. Alle riunioni della Segreteria partecipa il
Coordinatore della Conferenza delle Regioni senza diritto di
voto. La Segreteria da attuazione agli orientamenti generali
determinati dal Congresso, dal Consiglio Direttivo Nazionale e
dalla Conferenza delle Regioni, assicura la direzione e lo
svolgimento delle attività amministrative e gestionali, mantiene
un contatto permanente con le Istituzioni, con gli altri
sindacati e con le strutture regionali dell’AUPI.
La Segreteria provvede all’organizzazione e al funzionamento
degli uffici e servizi dell’AUPI, ne coordina l’attività nei
vari campi, ed è responsabile delle pubblicazioni dell’AUPI. La
Segreteria stabilisce le quote annuali di iscrizione e la
relativa percentuale da assegnare alle sezioni regionali con le
relative norme di autonomia per le spese. Con separato
regolamento, emanato di concerto con la Conferenza delle
Regioni, la Segreteria Nazionale stabilisce anche eventuali
ristorni diretti alle segreterie Provinciali.
La Segreteria Nazionale, previo parere vincolante della
Conferenza delle Regioni e del Consiglio Direttivo Nazionale,
delibera l’iscrizione dei profili professionali, in aggiunta a
quelli indicati nell’art.1.
E’ responsabile della gestione amministrativo-contabile dei
fondi e dei beni dell’AUPI. Entro il 31 marzo predispone il
bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e quello
preventivo per l’esercizio in corso. Gli esercizi si aprono al
1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre.
Art. 10 SEZIONI PROVINCIALI E REGIONALI
L’AUPI è articolata in Sezioni Regionali e Provinciali.
Sono organi direttivi ed esecutivi dell’AUPI regionale:
a) il Congresso regionale;
b) il Comitato direttivo regionale;
c) la Segreteria regionale.
Sono organi direttivi ed esecutivi dell’AUPI provinciale:
a) il Congresso provinciale;
b) la Segreteria Provinciale.
La composizione, il funzionamento, l’elezione delle Segreterie
Provinciali, del Direttivo e delle Segreterie Regionali saranno
stabilite con apposito regolamento, approvato dalle sezioni
periferiche, entro 180 giorni dalla data di convocazione del
primo Consiglio Direttivo Nazionale, purchè non in contrasto con
il presente statuto. A questo scopo i singoli regolamenti
dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione della
Conferenza delle Regioni. La carica di dirigente sindacale dell’AUPI
è incompatibile con quella di dirigente di altre organizzazioni
sindacali.
I Segretari delle Sezioni periferiche convocano i rispettivi
Organi direttivi almeno due volte l’anno e l’Assemblea degli
iscritti almeno una volta l’anno.
Art. 11 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E COLLEGIO DEI SINDACI
L’attività amministrativa dell’AUPI deve basarsi su una politica
delle spese e delle entrate correlate alle esigenze e alle
possibilità finanziarie di ciascuna struttura, e su una tenuta
contabile tecnicamente efficiente basata su criteri di
chiarezza, trasparenza e documentazione.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’AUPI, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio è
devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini
di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:
a) Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da 5 componenti
titolari e 5 supplenti, eletti su collegio unico nazionale;
b) compilazione annuale, alle date prestabilite, da parte della
Segreteria, del bilancio finanziario composto dal conto
economico consuntivo, dal conto patrimoniale e dal bilancio di
previsione per l’anno successivo;
c) il bilancio finanziario deve essere accompagnato da una
relazione del Collegio dei Sindaci revisori. Il Collegio dei
Sindaci revisori deve controllare periodicamente l’andamento
amministrativo e verificare la regolarità delle scritture e dei
documenti contabili;
d) il Collegio dei Sindaci revisori presenta una relazione
complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente fra un
Congresso e l’altro;
e) ogni struttura deve tenere la contabilità analitica delle
spese e inviare il rendiconto e la documentazione delle spese
alla Segreteria Nazionale, per la predisposizione dei bilanci;
f) i bilanci dell’AUPI sono pubblici. I componenti del Collegio
dei Sindaci Revisori partecipano al Consiglio Direttivo
Nazionale senza diritto di voto.
Il Collegio dei Revisori predispone il regolamento di
funzionamento dell’organo, che dovrà essere approvato dalla
Conferenza delle Regioni.
Art. 12 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 componenti e 5
supplenti dei quali tre eletti su collegio unico nazionale, 1
designato dal Consiglio Direttivo Nazionale, 1 designato dalla
Conferenza delle Regioni.
Compiti del Collegio dei Probiviri sono:
a) provvedere all’istruttoria preliminare di ogni procedimento
disciplinare attivato su iniziativa di un organo direttivo o su
segnalazione di un singolo iscritto;
b) provvedere all’esame dei ricorsi contro i provvedimenti
disciplinari presentati dagli iscritti, per verificarne la
corrispondenza o meno con le norme statutarie e decidere
sull’inoltro all’istanza direttiva superiore a quella che ha
comminato il provvedimento.
Il Collegio dei Probiviri predispone il regolamento di
funzionamento dell’organo, che dovrà essere approvato dalla
Conferenza delle Regioni.
I membri del Collegio dei Probiviri partecipano alle sedute del
Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto.
Norme Transitorie e finali
In sede di prima applicazione del presente statuto, e comunque
non oltre 18 mesi dalla data di convocazione del primo Consiglio
Direttivo Nazionale:
a) fanno parte del Consiglio Direttivo Nazionale i Segretari
Nazionali, Segretari Regionali Segretari Provinciali che
rappresentino almeno 20 iscritti e comunque almeno il 50% dei
sindacalizzabili del SSN della provincia;
b) sono anche rappresentate le Province che hanno meno di 20
iscritti qualora dimostrino di avere almeno il 65% dei
sindacalizzabili del SSN della provincia;
c) le provincie, con più di cento iscritti, possono eleggere
ulteriori componenti in ragione di uno ogni cento, fermo
restando la percentuale di cui alla lettera “a”;
d) i meccanismi di cui ai precedenti punti a), b) e c) sono
dinamici e sono applicabili sino all’approvazione dell’apposito
regolamento;
e) restano validi i Congressi provinciali e Regionali svoltisi
negli ultimi 18 mesi;
f) i regolamenti necessari per l’iniziale funzionamento dei
nuovi organismi, sono provvisoriamente predisposti dalla
Segreteria Nazionale eletta;
g) per l’elezione e la composizione degli organismi regionali e
provinciali restano valide le procedure già adottate nelle
precedenti elezioni dei rispettivi organi;
h) l’uniformità del rapporto e delle modalità associative volte
a garantire l’effettività del rapporto;
i) la massima partecipazione di tutti gli interessati alla
decisione, la salvaguardia delle minoranze, pari dignità delle
opinioni a confronto, prima della decisione, la libera
circolazione delle idee delle informazioni; partecipazione di
ogni iscritto in uguaglianza di diritti con gli altri iscritti,
personalmente ed a mezzo di delegati, nelle forme indicate dal
Regolamento, alla formazione delle istanze superiori, è
eleggibile alle cariche direttive, può ritirare la propria
adesione.
Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla
data di approvazione.
Per quanto non previsto o disciplinato dal presente statuto si
fa riferimento alle norme di leggi vigenti in materia ed in
particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni del
Codice Civile.
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