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DETERMINAZIONE FONDI DI RISULTATO (art.
61, CCNL 94-97 e art Sentenze
chiarificatorie e accordi di transazione per “Tentativo di
Conciliazione”
Anche l’unica Sentenza negativa che confermava l’errata
determinazione dei fondi di risultato della Dirigenza Sanitaria è stata
revocata.
La Corte d’Appello di Torino, Sezione Lavoro, con Sentenza n.
426/2004, ha riformato, annullandola, la Sentenza di primo grado che il
Giudice del Lavoro di
La Sentenza della Corte d’Appello conferma pertanto, ancora più
incisivamente, quanto già affermato dalla prima Sentenza di un Giudice
del Lavoro (Tribunale di Aosta. AUPI Notizie n.1/2004, pag. 27-34) e
conferma ulteriormente le posizioni assunte dall’ AUPI, la cui sintesi
è riportata in AUPI Notizie n.1/2004, pag. 25-26 e nei precedenti
articoli richiamati in quelle pagine.
La Sentenza della Corte d’Appello chiarisce ulteriormente che “…La
tesi sostenuta dagli appellanti – oltre ad essere pienamente
coincidente con la piana lettura dall’accordo di interpretazione
autentica – è anche quella più aderente al testo originario
dell’art. 61 comma 2 lett. A) del CCNL, cioè della norma
congiuntamente interpretata dalle OO. SS. e dall’ARAN (pag.
9)… Infatti, l’art. 61 del CCNL… non
attribuisce alcuna rilevanza ad accordi decentrati che possono alterare
i rapporti fra le quote storiche ripartite per legge… Per contro,
l’illegittimità della determinazione assunta dall’USL di
Dopo questa Sentenza possiamo presentare le richieste di
ri-determinazione dei fondi di risultato calcolati, in quasi tutte e
Aziende ULS d’Italia, sulla base del fondo “erogato” nel 1993 cioè
prendendo impropriamente a riferimento gli accordi regionali applicativi
del D.P.R. n. 384/90.
Le residue tesi delle Aziende ULS, che hanno rifiutato la
ri-determinazione dei citati fondi adducendo quale spiegazione i
contenuti della Sentenza di primo grado del Giudice del Lavoro di
Nel rimandare i Responsabili Aziendali AUPI ai principi e alle
strategie descritte nei precedenti articoli di AUPI Notizie (n.7/1997, n.9/1997,
n.2/2000, n.3/2001, n.1/2004) invito, valutata la differenza fra fondi spettanti
1993 (fondo 1989 + voci di cui ai commi 2-6 dell’art Le Sentenze di cui sopra hanno avuto
immediato effetto su controversie già aperte sulla materia in quasi
tutte le Aziende ULS del Veneto. Di seguito riporto 2 significativi
accordi (Tentativo di Conciliazione) sottoscritti presso Ufficio
Provinciale del Lavoro. Il primo accordo (Azienda ULS di
Cittadella. PD) prevede la rideterminazione del fondo di risultato
(recentemente ri-determinato sulla base di una Sentenza di condanna,
comunque impropriamente applicata) per i soli ricorrenti, nonchè la
riserva, anche per il futuro, sempre per i soli ricorrenti, della quota
annua di fondi di risultato incrementati a seguito del “Tentativo di
Conciliazione” Occorre poi precisare che l’erogazione
delle quote di fondo di risultato di cui sopra non prevede alcuna
prestazione aggiuntiva. Per inciso, i ricorrenti e beneficiari
appartengono al profilo biologi, chimici, fisici, farmacisti e
psicologi; gli esclusi un gruppo di psicologi non iscritti all’AUPI. La riserva, per il futuro e per i soli
ricorrenti, della quota annua incrementata con il “Tentativo di
Conciliazione” è stata una vera “follia sindacale” (da parte
dell’ Amministrazione), ma anche un’indubbia opportunità per
dimostrare che l’azione sindacale, se ben condotta, porta a
significativi successi e ad ottenere dalle Aziende ULS anche più di
quanto sarebbe lecito ottenere Il secondo accordo (Azienda ULS di
Rovigo), trae origine da un “Tentativo di Conciliazione” fallito, da
un conseguente ricorso al Giudice del Lavoro, interrotto il giorno
precedente la prima udienza per richiesta della stessa Azienda ULS che
si è “arresa” e che, al
fine di evitare una disastrosa Sentenza di condanna, ha proposto la
sottoscrizione di un accordo di transazione che ci ha permesso di
precisare con estremo rigore i riferimenti normativo giuridici della
vicenda, nonché i tempi e modi di tutte le procedure, comprese quelle
di liquidazione. Sottoscritto tale accordo di transazione,
estremamente vantaggioso per l’entità dell’ incremento del fondo di
risultato, il cui valore economico corrisponde al valore economico di
circa 8,5 ore settimanali dei precedenti incentivi alla produttività o
plus-orario (Fondo medio pro capite pari a 35 milioni per anno.
Riferimento 1996), siamo ritornati all’Ufficio Provinciale del Lavoro
per un nuovo “Tentativo di Conciliazione”, questa volta concluso
positivamente con la ratifica dell’accordo precedentemente
sottoscritto. Tale procedura, alquanto complessa, è
stata richiesta dalla Direzione Amministrativa dell’Azienda, al fine
di evitare il rischio di essere chiamata dalla Corte dei Conti a
rispondere dei fondi erogati, tenuto conto che gli accordi sottoscritti
in sede di “Tentativo di Conciliazione”, esonerano i contraenti da
responsabilità soggettive. Da tale transazione che ha interessato
tutti i biologi chimici, farmacisti, fisici e psicologi dell’Azienda
ULS è rimasto escluso un unico psicologo che, non iscritto al
sindacato, ha criticato l’azione dell’AUPI perché troppo
interessata agli aspetti economici. Le quote spettanti al medesimo sono state
distribuite fra tutti gli altri Dirigenti Sanitari. Precisando che anche altre Aziende del
Veneto si sono recentemente “arrese”
alla nostra instancabile azione sindacale e che in queste settimane
stiamo completando le procedure di transazione, allego anche questa
ulteriore documentazione nell’auspicio che possano essere uno stimolo
per iniziative anche in altre regioni. Allego inoltre la recentissima Sentenza
del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1021/2004. Anche in questo caso, il Giudice, sulla
base di un ricorso inoltrato da Dirigenti Psicologi dell’Azienda ULS
“Città di Bologna”, relativo ai fondi di risultato spettanti (nel
testo definiti “virtuali”),
ha sancito, partendo da quanto disposto dall’art. 52 del CCNL 98-01,
che i medesimi non potevano essere determinati sulla base dei fondi
“erogati”, bensì “…secondo le procedure previste dagli artt. 58, 62, 63 del D.P.R.n.384/90…”
Il Segretario Regionale AUPI Veneto
Giorgio
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