DETERMINAZIONE FONDI DI RISULTATO (art. 61, CCNL 94-97 e art . 52 CCNL 98-01)

 Sentenze chiarificatorie e accordi di transazione per “Tentativo di Conciliazione”

            Anche l’unica Sentenza negativa che confermava l’errata determinazione dei fondi di risultato della Dirigenza Sanitaria è stata revocata.

            La Corte d’Appello di Torino, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 426/2004, ha riformato, annullandola, la Sentenza di primo grado che il Giudice del Lavoro di Ver celli aveva emanato (dopo aver chiesto all’ARAN una “Interpretazione autentica” della materia) rigettando il ricorso dei Dirigenti Sanitari, inoltrato contro le modalità di determinazione dei fondi di risultato adottate dall’Azienda ULS di Ver celli (“fondo erogato 1993” )

            La Sentenza della Corte d’Appello conferma pertanto, ancora più incisivamente, quanto già affermato dalla prima Sentenza di un Giudice del Lavoro (Tribunale di Aosta. AUPI Notizie n.1/2004, pag. 27-34) e conferma ulteriormente le posizioni assunte dall’ AUPI, la cui sintesi è riportata in AUPI Notizie n.1/2004, pag. 25-26 e nei precedenti articoli richiamati in quelle pagine.

            La Sentenza della Corte d’Appello chiarisce ulteriormente che …La tesi sostenuta dagli appellanti – oltre ad essere pienamente coincidente con la piana lettura dall’accordo di interpretazione autentica – è anche quella più aderente al testo originario dell’art. 61 comma 2 lett. A) del CCNL, cioè della norma congiuntamente interpretata dalle OO. SS. e dall’ARAN (pag. 9)… Infatti, l’art. 61 del CCNL… non attribuisce alcuna rilevanza ad accordi decentrati che possono alterare i rapporti fra le quote storiche ripartite per legge… Per contro, l’illegittimità della determinazione assunta dall’USL di Ver celli emerge chiaramente dalla motivazione della deliberazione… nella quale si legge che la quota del fondo spettante all’Area della Dirigenza Sanitaria viene derivata dagli accordi decentrati stipulati nel 1993-94, anziché dall’importo originariamente determinato ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. n.384/90…”(pag. 10)

            Dopo questa Sentenza possiamo presentare le richieste di ri-determinazione dei fondi di risultato calcolati, in quasi tutte e Aziende ULS d’Italia, sulla base del fondo “erogato” nel 1993 cioè prendendo impropriamente a riferimento gli accordi regionali applicativi del D.P.R. n. 384/90.

            Le residue tesi delle Aziende ULS, che hanno rifiutato la ri-determinazione dei citati fondi adducendo quale spiegazione i contenuti della Sentenza di primo grado del Giudice del Lavoro di Ver celli, ora, non possono più trovare alcuna giustificazione.

            Nel rimandare i Responsabili Aziendali AUPI ai principi e alle strategie descritte nei precedenti articoli di AUPI Notizie (n.7/1997, n.9/1997, n.2/2000, n.3/2001, n.1/2004) invito, valutata la differenza fra fondi spettanti 1993 (fondo 1989 + voci di cui ai commi 2-6 dell’art . 58 del DPR n . 384/90) e fondi determinati 1993, qualora tale differenza risulti consistente, a chiedere alla propria Azienda ULS, la rideterminazione dei citati fondi di risultato e in caso di risposta negativa a rivolgersi all’Ufficio Provinciale del Lavoro per l’obbligatorio “Tentativo di Conciliazione” e, se necessario, al Giudice del Lavoro che a seguito delle succitate Sentenze potrà risolvere con maggiore facilità la controversia.       

 

Le Sentenze di cui sopra hanno avuto immediato effetto su controversie già aperte sulla materia in quasi tutte le Aziende ULS del Veneto.

Di seguito riporto 2 significativi accordi (Tentativo di Conciliazione) sottoscritti presso Ufficio Provinciale del Lavoro.

Il primo accordo (Azienda ULS di Cittadella. PD) prevede la rideterminazione del fondo di risultato (recentemente ri-determinato sulla base di una Sentenza di condanna, comunque impropriamente applicata) per i soli ricorrenti, nonchè la riserva, anche per il futuro, sempre per i soli ricorrenti, della quota annua di fondi di risultato incrementati a seguito del “Tentativo di Conciliazione”

Occorre poi precisare che l’erogazione delle quote di fondo di risultato di cui sopra non prevede alcuna prestazione aggiuntiva.

Per inciso, i ricorrenti e beneficiari appartengono al profilo biologi, chimici, fisici, farmacisti e psicologi; gli esclusi un gruppo di psicologi non iscritti all’AUPI.

La riserva, per il futuro e per i soli ricorrenti, della quota annua incrementata con il “Tentativo di Conciliazione” è stata una vera “follia sindacale” (da parte dell’ Amministrazione), ma anche un’indubbia opportunità per dimostrare che l’azione sindacale, se ben condotta, porta a significativi successi e ad ottenere dalle Aziende ULS anche più di quanto sarebbe lecito ottenere

 

Il secondo accordo (Azienda ULS di Rovigo), trae origine da un “Tentativo di Conciliazione” fallito, da un conseguente ricorso al Giudice del Lavoro, interrotto il giorno precedente la prima udienza per richiesta della stessa Azienda ULS che si è “arresa” e che, al fine di evitare una disastrosa Sentenza di condanna, ha proposto la sottoscrizione di un accordo di transazione che ci ha permesso di precisare con estremo rigore i riferimenti normativo giuridici della vicenda, nonché i tempi e modi di tutte le procedure, comprese quelle di liquidazione.

Sottoscritto tale accordo di transazione, estremamente vantaggioso per l’entità dell’ incremento del fondo di risultato, il cui valore economico corrisponde al valore economico di circa 8,5 ore settimanali dei precedenti incentivi alla produttività o plus-orario (Fondo medio pro capite pari a 35 milioni per anno. Riferimento 1996), siamo ritornati all’Ufficio Provinciale del Lavoro per un nuovo “Tentativo di Conciliazione”, questa volta concluso positivamente con la ratifica dell’accordo precedentemente sottoscritto.

Tale procedura, alquanto complessa, è stata richiesta dalla Direzione Amministrativa dell’Azienda, al fine di evitare il rischio di essere chiamata dalla Corte dei Conti a rispondere dei fondi erogati, tenuto conto che gli accordi sottoscritti in sede di “Tentativo di Conciliazione”, esonerano i contraenti da responsabilità soggettive.

Da tale transazione che ha interessato tutti i biologi chimici, farmacisti, fisici e psicologi dell’Azienda ULS è rimasto escluso un unico psicologo che, non iscritto al sindacato, ha criticato l’azione dell’AUPI perché troppo interessata agli aspetti economici.

Le quote spettanti al medesimo sono state distribuite fra tutti gli altri Dirigenti Sanitari.

 

Precisando che anche altre Aziende del Veneto si sono recentemente “arrese” alla nostra instancabile azione sindacale e che in queste settimane stiamo completando le procedure di transazione, allego anche questa ulteriore documentazione nell’auspicio che possano essere uno stimolo per iniziative anche in altre regioni.

 

Allego inoltre la recentissima Sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1021/2004.

Anche in questo caso, il Giudice, sulla base di un ricorso inoltrato da Dirigenti Psicologi dell’Azienda ULS “Città di Bologna”, relativo ai fondi di risultato spettanti (nel testo definiti “virtuali”), ha sancito, partendo da quanto disposto dall’art. 52 del CCNL 98-01, che i medesimi non potevano essere determinati sulla base dei fondi “erogati”, bensì “…secondo le procedure previste dagli artt. 58, 62, 63 del D.P.R.n.384/90…

 

                                                                       Il Segretario Regionale AUPI Veneto

                                                                                               Giorgio Faccioli  

Link Sentenze