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Le norme contenute nel decreto di luglio e quelle
proposte nel decreto fiscale di ottobre e nella legge finanziaria.
Il Decreto di luglio.
Le linee generali dell’intervento. Recupero entrate evase o eluse pari a
circa 5 miliardi di euro nel 2007.
L'ampliamento delle potestà di controllo da parte dell'amministrazione
finanziaria, nell'ambito della manovra d'estate, è stato attuato seguendo
una duplice strategia. Per un verso sono stati rafforzati i poteri del Fisco
nei riguardi del singolo contribuente già sottoposto a verifica (in materia
di questionari, nelle procedure telematiche di acquisizione dei dati
bancari, con il raddoppio termini di decadenza, eccetera). Per altro verso è
stato programmato un cospicuo arricchimento del patrimonio informativo
dell'anagrafe tributaria.
In particolare, nell'anagrafe dei rapporti (conti correnti, depositi….)
troverà posto una sezione dedicata a raccogliere informazioni sui nominativi
relativi alla clientela abituale di ogni operatore finanziario e con la sola
indicazione della "quantità"dei rapporti istituiti presso ciascun operatore
e della natura di essi. Questo archivio sarà utilizzato dal Fisco solo come
ausilio per effettuare ricerche finalizzate all'acquisizione degli elementi
di prova, nella fase conclusiva del procedimento di accertamento. Per
conoscere, cioè, quali sono gli operatori presso cui risultano in essere
rapporti contrattuali a nome del controllato.
1. Compravendita di immobili
Le compravendite di beni immobili, sono soggette ad accertamento:
a) in base al valore normale ai fini Irpef e Iva, assumendo ai fini Iva la
cifra del mutuo erogato come soglia minima del valore normale (articolo 35,
commi 2, 3 e 23-bis del Dl 223/06, convertito con modificazioni, dalla legge
n. 248/06);
b) in base al valore venale in comune commercio, ai fini dell'imposta di
registro e non più in base al valore automatico, fatta eccezione per le
unità immobiliari a uso abitazione (e relative pertinenze) nelle transazioni
intervenute fra privati, entrambi senza partita Iva (articolo 35, comma
23-ter)
2. Autovetture e autocarri
Per la trasformazione irregolare in autocarro delle autovetture di lusso,
effettuata per finalità di risparmio fiscale ai fini Iva e delle imposte
dirette (fino a ieri consentita dagli organi tecnici della ex
Motorizzazione), sarà emanato un provvedimento per stabilire le condizioni
tecniche per accedere al trattamento fiscale riservato agli autocarri
(articolo 35, comma 11)
3. Tracciabilità dei compensi
Obbligo per i professionisti di evitare, nelle transazioni giornaliere,
l'uso del denaro contante, anche per importi correnti. Al divieto di
accettare versamenti sopra i mille euro (importo destinato a ridursi fino a
100 euro nel giro di due anni), si aggiunge l'obbligo di istituire un conto
corrente, per chi non ne possedeva uno in precedenza (articolo 35, commi 12
e seguenti)
4. Imposta di registro, ipotecaria e catastale
Estesi ai fini degli accertamenti in materia di imposta di registro,
ipotecaria e catastale i più ampi poteri istruttori previsti ai fini delle
imposte dirette: accesso in azienda, possibilità di inviare un questionario
anche all'indirizzo di un privato consumatore, indagine finanziaria,
possibilità di irrogare sanzioni in caso di mancata risposta, eccetera; ciò
anche per i controlli sulle locazioni e al di là delle fattispecie di
vendita di immobili che già dal 1º gennaio 2006 erano state attratte in tale
modalità di controllo (ai sensi dell'articolo 1, comma 495, legge 266/05),
(articolo 35, comma 24)
5. Poteri degli agenti della riscossione
Gli agenti della riscossione sono abilitati per legge, previa autorizzazione
dei rispettivi direttori generali, a utilizzare i dati relativi ai conti
risultanti dall'anagrafe sezionale dei rapporti costituita ai sensi
dell'articolo 37, comma 4, nonché le evidenze relative alle operazioni extra
conto comunicate dagli operatori finanziari per le attività connesse alla
riscossione mediante ruolo; su apposita richiesta presentata a qualunque
soggetto pubblico, possono altresì prendere visione, estrarre copia e farsi
certificare qualunque altra tipologia di dato rilevante ai fini
dell'iscrizione a ruolo (articolo 35, commi 25 e seguenti e articolo 37,
comma 4, lettera b)
6. Dati sui risarcimenti
Acquisizione in via telematica di informazioni riguardanti le somme che dopo
il 1º ottobre 2006 saranno erogate dalle assicurazioni a titolo di
risarcimento danni e possibilità di attivazione dell'azione accertativa
conseguenziale sulle prestazioni svolte, per esempio, dal professionista il
cui compenso ha fatto parte della liquidazione del danno da risarcimento da
parte dell'assicuratore (articolo 35, comma 27)
7. Accertamento doganale
In materia di accertamento doganale e di contrasto ai rischi di
dichiarazione fraudolenta del valore in dogana, attribuzione all'agenzia
delle Dogane dei poteri istruttori degli uffici Iva (articolo 51 Dpr 633)
per poter acquisire da tutti i soggetti che intervengono nelle transazioni,
ivi compresi gli operatori commerciali, i dati relativi a ogni elemento di
costo incluso nel valore dichiarato (a esempio, i costi relativi ai noli,
trasporti, assicurazioni) - (articolo 35, comma 35)
8. Contratti dei calciatori
Obbligo per le società di calcio professionistiche di inviare per via
telematica all'agenzia delle Entrate, a partire dalla data che sarà fissata
con un futuro provvedimento, copia dei contratti degli atleti
professionisti. E possibilità, inoltre, di acquisire informazioni sui
medesimi contratti dalle Federazioni calcistiche estere (articolo 35, comma
35-bis)
9. Manodopera irregolare
Sanzioni a carico dei datori di lavoro per l'utilizzo di manodopera
irregolare; in sostituzione della vecchia misura commisurata alle giornate
di lavoro, si applica la nuova sanzione quantificata fra 1.500 e 12.000 euro
per ciascun lavoratore "a nero", cui va aggiunta la maggiorazione pari a 150
euro per ogni giornata di lavoro effettivo. A irrogare la sanzione sarà la
direzione provinciale del lavoro competente per territorio e non più
l'agenzia delle Entrate (che mantiene i poteri di constatazione delle
violazioni) (articolo 36-bis, commi 7 e 8)
10. Studi di settore
Estensione, dal periodo d'imposta 2005, delle regole di accertamento in base
agli studi di settore valide per le imprese in contabilità semplificata alle
imprese di maggiori dimensioni, entro i limiti di ricavo annuo pari a
5.164.569 euro, che sono in regime di contabilità ordinaria (per opzione o
anche per obbligo) - (articolo 37 commi 2 e 3)
11. Dati sui rapporti con gli operatori finanziari
Costituzione dentro l'anagrafe tributaria di una sezione dedicata a
raccogliere la clientela abituale relativa a ciascun operatore finanziario,
con obbligo di indicare il codice fiscale, le generalità, nonché, per
ciascun cliente, il numero e la tipologia dei rapporti intrattenuti con le
banche e gli istituti di credito (articolo 37, comma 4)
12. Utilizzo dei dati relativi ai conti
I dati relativi ai conti risultanti dall'anagrafe sezionale dei rapporti
costituita ai sensi dell'articolo 37, comma 4, nonché le evidenze relative
alle operazioni extra conto comunicate dagli operatori finanziari possono
essere usati ai fini degli accertamenti bancari previsti dall'articolo 32,
primo comma n. 2) del Dpr n. 600/72; gli stessi dati possono essere
utilizzati ai fini degli accertamenti finalizzati, nel procedimento penale,
alla ricerca e acquisizione della prova e delle fonti di prova, nonché per
gli accertamenti patrimoniali per finalità di prevenzione, da parte
dell'autorità giudiziaria, degli ufficiali di polizia giudiziaria delegati
dal Pm, della Uic, del ministro dell'Interno, del capo della Polizia, dei
questori e dei direttori della Dia, del comandante il nucleo speciale di
polizia valutaria della GdF (articolo 37, comma 4)
13. Sanzioni agli operatori finanziari
Nuovo sistema sanzionatorio a presidio della tempestività e veridicità delle
risposte formulate dagli operatori a fronte delle richieste provenienti
dall'amministrazione finanziaria nell'ambito delle indagini finanziarie. In
caso di comunicazione omessa, errata o incompleta si applica la sanzione
amministrativa tributaria che va da 2.065 a 20.658 euro (articolo 37, comma
6)
14. Accertamento centralizzato
Potenziamento dell'invio di atti di accertamento centralizzati mediante
nuovi poteri di invio di questionari riconosciuti direttamente in capo
all'anagrafe tributaria per finalità accertative (articolo 37, comma7)
15. Elenco clienti e fornitori
Obbligo di invio dell'elenco clienti e fornitori, comprensivo di importo
complessivo delle operazioni, e separata indicazione di imponibile, imposta,
quota non imponibile e quota esente; relativamente alla prima annualità
(2006) non dovranno essere indicati i dati relativi ai soggetti senza
partita (consumatori finali) (articolo 37, commi 8 e 9)
16. Controlli sul rilascio della partita Iva
Controlli sistematici di GdF e uffici Entrate per le nuove partite Iva
richieste dal 1º novembre 2006 con l'esecuzione di riscontri automatizzati e
accessi in loco al fine di scovare e prevenire in anticipo eventuali
richieste di attribuzione strumentali rispetto a finalità fraudolente; piano
di controlli anche per i rilasci anteriori al 1º novembre prossimo (articolo
37, commi 18 e seguenti)
17. Dati dalle Camere di commercio
Potenziamento dei sistemi di comunicazione dei dati posseduti dalle Camere
di commercio che in futuro dovranno potersi integrare con l'anagrafe
tributaria sulla base di trasmissioni periodiche effettuate su formato
elaborabile elettronicamente (articolo 37, commi 21 e seguenti)
18. Accertamenti e reati tributari
Prolungamento dei termini di decadenza dell'azione di accertamento
(raddoppio della durata normale), per gli anni in cui vi sia contestazione
di reati tributari (articolo 37, commi 24 e 25)
19. Comunicazione degli illeciti tributari
Estensione agli organi requirenti e giudicanti in materia penale nonché,
previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, agli stessi organi di
polizia giudiziaria, dell'obbligo, fino a ieri posto solo a carico della
magistratura civile e amministrativa, nonché ai soggetti pubblici incaricati
di svolgere attività ispettive o di vigilanza, di comunicare direttamente o
tramite la GdF, eventuali illeciti tributari di cui siano venuti a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni, trasmettendo altresì l'eventuale
documentazione probatoria (articolo 37, comma 31)
20. Poteri degli uffici
Allineamento al settore Iva delle norme sui poteri degli uffici in materia
di accertamento; con facoltà, anche ai fini delle imposte dirette, di
inviare in futuro questionari miranti ad acquisire informazioni su persone
diverse dal destinatario, compresi clienti, fornitori e soggetti senza
partita Iva, che l'ufficio potrà menzionare anche in forma generica,
mediante questionari a contenuto esplorativo, senza obbligo di indicazione
nominativa (articolo 37, comma 32)
21. Compensazioni indebite
Reclusione da sei mesi a due anni verso chi, per una cifra al di sopra di
50mila euro, omette il versamento Iva, dovuta in base alla dichiarazione
annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo
d'imposta successivo; stessa sanzione si applica per l'utilizzo di crediti
d'imposta inesistenti o non spettanti oltre la medesima soglia (articolo 35,
comma 7)
Decreto di ottobre e legge finanziaria
Le linee generali. Recupero imposte evase o eluse o da emersione imponibile
pari a circa 8 miliardi di euro nel 2007 (per metà dal decreto e per metà
dalla finanziaria).
Con la manovra economica per il 2007, che comprende decreto fiscale, legge
finanziaria e alcuni disegni di legge delega, il governo ha compiuto molti
altri passi nella lotta contro l’evasione, l’elusione e per l’emersione
dell’imponibile. In parte si tratta di misure che completano (in alcuni
punti la correggono anche) la manovra di luglio (per esempio, riscossione,
intervento normativo per coprire buchi nella legislazione, maggiore
efficienza dell’amministrazione). In parte si mettono in moto meccanismi più
efficaci o si rendono più efficienti quelli già esistenti (per esempio,
l’intervento sui cosiddetti studi di settore, che riguardano lavoratori
autonomi e professionisti).
22. Decreto. Iva su autoveicoli (cosiddetto mercato parallelo).
L’obiettivo è battere il cosiddetto mercato parallelo, che oggi riguarda
l’acquisto di centinaia di migliaia di automobili in totale evasione
dell’Iva. Nei casi di importazione di automobili da Paesi dell’Unione
europea si dispone di subordinare l’immatricolazione o la voltura
dell’immatricolazione alla dimostrazione (con copia del relativo modello
F24) che l’Iva relativa alla prima vendita sia stata pagata. Si prevede
proprio per questo scopo che il numero del telaio dell’automobile sia
inserito nel modello F24 con il quale si paga l’Iva.
L’immatricolazione dei veicoli di importazione da paesi extra Unione europea
sarà subordinata all’apposita documentazione doganale che attesta il
pagamento dell’Iva.
23. Decreto. Professionisti domiciliati in paradisi fiscali. Viene
introdotto nell’articolo 110 del Tuir un nuovo comma, che estende il regime
di indeducibilità delle componenti negative derivanti da rapporti economici
intercorsi con “paradisi fiscali” anche alle prestazioni rese da
professionisti domiciliati in detti paradisi.
24. decreto. Comunicazioni esclusivamente per via telematica.
Prodotti e accise. L’Agenzia delle Dogane disporrà tempi e modi per l’invio
sotto forma telematica:
- dei dati relativi a tutti coloro che svolgono la propria attività nei
settori degli oli minerali, dell’alcol, delle bevande alcoliche, nonché
degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio.
- dei documenti di accompagnamento per la circolazione di prodotti
sottoposti ad accise
- delle dichiarazioni per il consumo di gas metano e di energia elettrica.
Tutti coloro che esercitano queste attività sono tenuti a presentare alle
dogane e all’agenzia delle entrate a livello locale una comunicazione utile
per valutare la reale entità della movimentazione complessiva delle merci
(in particolare, la congruità delle garanzie rispetto all’entità della
movimentazione).
25. Decreto. Dogane. Procedura semplificata per la distruzione di
merce contraffatta ai fini della proprietà intellettuale.
26. Decreto. Iva. Potenziamento delle attività di verifica e di
controllo nei confronti delle cosiddette frodi carosello.
27. Decreto. Società di calcio. Questa norma estende alle
sponsorizzazioni l’obbligo delle società di calcio di inviare
telematicamente all’agenzia delle entrate i dati relativi ai compensi dei
calciatori.
28. Decreto. Scontrini fiscali. La mancata emissione degli scontrini
fiscali può portare alla sospensione dell’attività.
29. Decreto. Assicurazioni. Si prevede che l’obbligo a carico delle
compagnie di dover comunicare le informazioni relative alle somme liquidate
a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati possa essere assolto anche
senza il ricorso alla posta elettronica certificata.
30. Decreto. Attività di controllo. Tutti gli organismi preposti
all’attività di controllo dovranno puntare a battere l’evasione, il lavoro
nero, il gioco illegale negli scambi all’interno dell’Ue (piano
“straordinario” di accertamento).
31. Decreto. Funzionamento e poteri Riscossione Spa. Numerose sono le
norme volte a migliorare il funzionamento della nuova Riscossione Spa, a
definirne le entrate, a potenziarne le capacità di accesso, di intervento,
nonché di rappresentanza in sede giudiziaria.
32. Decreto. Incrocio debiti-crediti. Le amministrazioni pubbliche e
le società a prevalente partecipazione pubblica prima di effettuare
qualsiasi pagamento superiore ai 10.000 euro verificano se il creditore è a
sua volta debitore a qualsiasi titolo dello Stato. In caso affermativo
segnalano la circostanza all’agente della riscossione che procede appunto
alla riscossione.
33. Decreto. Compensazione volontaria. Nel momento in cui deve
erogare un rimborso di imposta l’Agenzia delle entrate verifica se il
beneficiario risulta debitore dello Stato. In caso affermativo, trasmette
per via telematica una segnalazione all’agente della riscossione, che
propone all’interessato una compensazione, sospendendo l’azione di recupero
del debito. Se l’interessato accetta, l’agente della riscossione opera la
compensazione; se l’interessato rifiuta, finisce la sospensione del
recupero.
34. Decreto. Immobili in leasing. Viene esteso anche agli immobili
oggetto di contratti di leasing la disposizione del decreto-legge di luglio.
Ai fini della determinazione del costo dei fabbricati deve essere dedotto il
costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono
pertinenza.
35. Decreto. Pronti contro termine. Colui che acquisisce un contratto
di pronti contro termine ha diritto al credito di imposta sui dividendi solo
se tale diritto sarebbe spettato al cedente.
36. Decreto Cessione a titolo oneroso di fabbricati. La norma
prevede, modificando il comma 496 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 23
dicembre 2005, l’innalzamento al 20% dell’imposta sostitutiva sulle
plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di fabbricati e di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati o costruiti da
non più di cinque anni. La legislazione vigente prevede che le plusvalenze
in oggetto siano assoggettate, su richiesta del venditore, ad imposta
sostitutiva del 12,5%.
37. Decreto. Franchigia fiscale sotto i 7.000 euro. Agricoltura. Il
limite massimo di volume di affari stabilito per godere di franchigia
fiscale è di 7.000 euro l’anno, di cui due terzi da vendita di prodotti.
38. Decreto. Aggiornamento del catasto agricolo. L’intervento ha come
obiettivo l’aggiornamento del catasto terreni. In particolare, potranno
emergere sia immobili non censiti dal catasto e che sono stati edificati
negli anni, sia la diversa destinazione di immobili (palazzi, ville….)
ancora accatastati come fabbricati rurali ma oggi adibiti ad abitazioni,
spesso ormai inglobate addirittura nelle città.
39. Decreto. Catasto. Attività commerciali in immobili categoria E.
Degli immobili censiti nella categoria E (stazioni, scali aeroportuali,
porti marittimi, tutti esenti dall’Ici per esempio…) non possono far parte
immobili o porzioni di immobili destinati ad attività commerciali,
industriali, ad uffici privati, qualora presentino autonomia funzionale e
reddituale. Sono attività commerciali private che godono di sconti Ici come
se fossero strumentali all’attività di servizio pubblico alla quale sono
destinati gli immobili in cui trovano spazio.
40. Decreto. Catasto. Attività commerciali in immobili di categoria B.
Vengono aggiornati valori che oggi risultano nettamente sottostimati.
Decreto. Precisazioni di alcuni punti del decreto di luglio.
Perdite illimitatamente riportabili. Il comma 13 dell’art. 36 del DL
223/2006 prevedeva l’inserimento – al comma 2 dell’art 84 del TUIR - di un
termine (otto esercizi) entro il quale possono essere utilizzate le perdite
ex-illimitate determinatesi nei primi tre periodi di imposta. La nuova norma
toglie – per le perdite verificatesi nei primi tre periodi di imposta
maturati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge
223/2006 - il limite degli otto esercizi e ripristina la situazione
precedente e quindi la possibilità di usare le perdite illimitatamente
riportabili, senza limiti temporali.
Riporto perdite nella trasparenza fiscale - societaria e piccole Srl. Il
comma 11 dell’art.36 del DL 223/2006 ha stabilito, con riferimento ai commi
9 (riporto perdite nella trasparenza fiscale - societaria) e 10 (riporto
perdite nella trasparenza fiscale - piccole Srl) del medesimo Decreto Legge,
che a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, le perdite
fiscali dei soci della società partecipata, relative ai periodi anteriori a
quello di decorrenza del regime di trasparenza, non possono essere
compensate con il reddito imputato dalla società nei periodi di vigenza di
tale regime. Si propone invece di spostare la decorrenza del provvedimento
all’entrata in vigore del decreto.
No-tax area per i soggetti non residenti. La norma prevede la soppressione
della lettera a) del comma 22 dell’articolo 36 del D.L n. 223 del 4 luglio
2006; viene quindi ripristinata la spettanza della deduzione per assicurare
la progressività dell’imposizione anche nei confronti dei soggetti non
residenti in Italia. La disposizione ha effetto dall’anno 2006.
Campione d’Italia. I redditi delle persone fisiche iscritte nei registri
anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel
territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a
200.000 franchi sono computati in euro, in deroga alle disposizioni
dell’articolo 9 del TUIR, sulla base del vigente tasso convenzionale di
cambio stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
aumentato nella misura del 50 per cento della differenza tra il cambio di
cui all’articolo 9, comma 2, e il medesimo tasso convenzionale di cambio. Si
considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia
anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le
quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte
all’anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune
e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica. Attualmente il
tasso di cambio convenzionale è stabilito in euro 0,40515 per ogni franco
svizzero, secondo le disposizioni previste nel D.M. 27 ottobre 2005.
Il tasso di cambio euro-franco svizzero del periodo marzo-settembre 2006 è
risultato pari, in media a 0,6375. Considerando il 50% della sua differenza
con il tasso convenzionale di cambio, si ottiene un nuovo tasso
convenzionale per il 2007 pari a 0,52135.
Stock option. Il guadagno di capitale legato alle stock option non entra a
far parte dei redditi da lavoro sottoposti alla normale tassazione a
condizione che l’opzione sia esercitata dopo tre anni dalla data di
attribuzione del relativo diritto, che alla data di esercizio dell’opzione
le azioni della società emittente risultino negoziate in mercati
regolamentati e che, inoltre, il lavoratore mantenga la proprietà delle
azioni acquistate in esercizio del diritto di opzione per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data di acquisizione.
Qualora, anteriormente a tale termine, le azioni siano in tutto o in parte
cedute o date in garanzia, l’importo che non ha concorso a formare il
reddito nel periodo d’imposta di esercizio del diritto di opzione concorre,
in tutto o in parte, a formare il reddito di lavoro del periodo d’imposta in
cui si realizzano tali eventi. Tuttavia, il recupero a tassazione non si
verifica se il suddetto importo o la parte di esso proporzionalmente
corrispondente alle azioni cedute o date in garanzia viene costantemente
reinvestito in azioni della società emittente e le stesse siano mantenute
fino alla scadenza dell’originario quinquennio.
Le nuove disposizioni concernenti la condizione temporale di esercizio
dell’opzione e la condizione di negoziazione delle azioni acquistate si
applicano ai piani di assegnazione deliberati a partire dalla data di
entrata in vigore del nuovo decreto.
41. Finanziaria. Condomini sostituti di imposta. Sarà il condominio a
pagare le imposte sui lavori compiuti dalla ditta che li ha svolti in
appalto o dalle persone alle quali è stata chiesta una prestazione di
lavoro. Il condominio quale sostituto di imposta opera all’atto del
pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul
reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi
dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi,
anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio
di impresa.
42. Finanziaria. Assegni al coniuge separato. Nella dichiarazione dei
redditi si deve indicare il codice fiscale del coniuge che riceve gli
assegni.
43. Finanziaria. Spese mediche rimborsate. Ai fini dei controlli
sugli oneri detraibili per le spese mediche sostenute gli enti e le casse
aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica
all’Anagrafe Tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state
rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati.
44. Finanziaria. Spese mediche da detrarre. Questa norma prevede che
per ottenere le detrazioni di spese mediche deve esserci uno scontrino o una
fattura fiscale e deve essere chiaramente indicato il codice fiscale di chi
spende e poi usufruisce della detrazione
45. Finanziaria. Indicazione dei dati relativi all’Ici nella
dichiarazione dei redditi. Questa norma serve a incrociare nello stesso
documento i dati fiscali relativi agli immobili, in modo da ridurre l’ampia
area della possibile evasione dell’Ici o dell’Irpef.
46. Finanziaria. Inversione contabile. La norma prevede
l’applicazione del cosiddetto “Reverse charge” o inversione contabile. In
particolare si dispone che, in deroga alle regole ordinarie, al pagamento
dell’imposta sia tenuto il cessionario, se è un soggetto passivo di imposta
nel territorio italiano. inoltre la fattura emessa del cedente senza
addebito d’imposta deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione
dell’aliquota e della relativa imposta nell’apposito registro.
Questa disposizione si applica oltre che all’oro da investimento, alle
cessioni di immobili imponibili per opzione e alle prestazioni di servizi,
compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori, anche alle operazioni alle cessioni di personal computer e
dei loro componenti ed accessori, e alle cessioni di apparecchiature
terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre. A questa misura
non è collegata alcune previsione di gettito, anche se la sua applicazione
potrà avere effetti concreti in questo senso.
47. Finanziaria. Obbligo di richiesta registrazione per agenti
immobiliari. Gli agenti immobiliari devono registrare le scritture
private tra i loro clienti quando queste contengano operazioni di affari.
La norma comporta una modifica al Testo Unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, approvato con DPR n.131 del 26/04/1986, nella misura
in cui prevede per gli agenti di mediazione immobiliare l’obbligo di
registrazione per tutte le scritture private non autenticate di natura
negoziale, stipulate a seguito della loro attività per la conclusione di
affari; gli agenti, inoltre, diventano solidamente responsabili per il
pagamento dell’imposta in questione.
48. Finanziaria. Studi di settore. Revisione cadenza triennale
La norma permette di effettuare la revisione degli studi di settore, di
norma, con cadenza triennale (invece dei quattro attualmente previsti), in
modo tale da potere adeguare lo studio di settore alla mutata realtà del
settore interessato, in tempi coerenti con lo sviluppo del settore stesso.
49. Finanziaria. Studi di settore. Nuova analisi della coerenza,
generalizzata ed applicabile a tutti gli Studi
La disposizione prevede che nella metodologia di elaborazione degli studi di
settore vengano inseriti specifici indicatori di coerenza che concorrono
alla stima dei ricavi potenziali. Gli indicatori di coerenza sono dati che
oggi servono solo come punto di riferimento per gli eventuali accertamenti.
La norma ne prevede l’utilizzo, invece, anche per determinare il reddito
imponibile di riferimento per i diversi settori.
50. Finanziaria. Studi di settore. Nuova analisi della coerenza,
specifica per ogni singolo studio di settore
Viene inoltre prevista una nuova analisi della coerenza specifica per
singolo studio di settore..
51. Finanziaria. Studi di settore. Aumento del limite dei ricavi e
compensi per l’applicabilità dello studio.
La norma rivede il limite massimo di applicabilità degli studi di settore.
In particolare, viene prevista l’elevazione del limite di applicabilità
degli studi di settore (attualmente fissato a 5.164.569 euro) portandolo a
7,5 milioni di euro.
Resta ferma la facoltà del Ministro dell’economia e delle finanze di
differenziare, per ciascun studio di settore, lo stesso limite in funzione
delle caratteristiche del settore, della numerosità dei contribuenti
interessati o di altre caratteristiche specifiche. L’elevazione del limite
è, tra l’altro, in linea con l’aggiornamento dei valori monetari relativi al
periodo 1996-2005.
52. Finanziaria. Studi di settore. Abolizione di alcune cause di
esclusione di inizio e cessazione di attività
Viene previsto che non siano esclusi dalla applicabilità degli studi di
settore gli operatori che chiudano e riaprano la stressa attività nel
volgere di sei mesi o coloro che avviino un’attività acquisendo un’impresa
già esistente.
53. Finanziaria. Studi di settore. Accertamenti da studio di settore:
norma interpretativa
Viene introdotta una disposizione normativa in base alla quale gli studi di
settore assumono maggior rilevanza ai fini degli accertamenti.
54. Finanziaria. Studi di settore. Sanzione per dati non veritieri
La norma mira a contrastare l’inesatta indicazione dei dati strutturali
richiesti nell’allegato agli studi di settore, accentuando le sanzioni.
55. Finanziaria. Detrazione del canone di locazione corrisposto per
l’alloggio degli studenti universitari fuori sede. La norma prevede, ai
fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detraibilità al 19
per cento del canone di locazione pagato per l’alloggio degli studenti
universitari fuori sede, per un importo massimo di 500 euro. La legislazione
vigente non prevede alcuna detraibilità per tali spese. E’ una norma che da
un lato sostiene le famiglie dei giovani universitari, ma dall’altro crea un
conflitto di interesse tra proprietario dell’appartamento e affittuario.
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