LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI PSICOLOGI: RISCHI ED OPPORTUNITA’

 a cura di Maurizio micozzi

Rinaldo Perini ha già pubblicato diversi articoli sul tema dando spiegazioni e preziose indicazioni in merito sia alla materia contrattuale specifica che alla costituzione dei Collegi Tecnici ed alle trattative regionali a cui è demandata una parte della regolamentazione in merito.            Non riprendo quelle argomentazioni per mantenermi sulla esperienza fatta nelle Marche dalla quale credo si possano ricavare interessanti considerazioni.

In questa Regione si è conclusa la fase della trattativa regionale per compilare un regolamento applicativo dei processi di valutazione e controllo sull’attività dei dirigenti .            Il prodotto della trattativa, condotta per l’AUPI dalla Segretario Regionale Anna Grazie Cerioni e dalla Segretario Provinciale di Ancona Valeria Tossichetti, è stata una la Delibera di Giunta Regionale n. 1214/2001 (ritrovabile sul sito dell’AUPI) dal titolo “Piano Sanitario Regionale 1998/2000 – L.R. 34/98 – Linee Guida sui sistemi di controllo interno e di valutazione del personale dirigenziale del SSR”.

Oltre  a considerazioni di carattere generale, desumibili anche attraverso una attenta lettura della normativa contrattuale, si segnalano i passaggi più significativi per la nostra categoria.

 

            Innanzitutto una forte sottolineatura della necessità che nel processo di valutazione siano coinvolti “in modo non astratto” i dirigenti valutati, perché altrimenti non si realizza la sinergia tesa alla ricerca continua di qualità del servizio se i dirigenti responsabili dei servizi ai vari livelli, effettuano delle valutazioni unilaterali e di tipo soggettivo.

            In effetti sono germinati molti sistemi di valutazione da varie “Agenzie Specializzate” (prima fra tutte la Bocconi di Milano), ma per quello che mi è dato di conoscere, i vari sistemi partono sempre da affermazioni di principio riguardanti la trasparenza ed il coinvolgimento dei valutati (cosa peraltro già scritta nel contratto e nelle leggi di settore) ed arrivano immancabilmente a schede di valutazioni dove si ricopiano più o meno dissimulate, le qualità da valutare elencate all’art. 32, comma 5, e si inventano vari sistemi di quantificazione della valutazione (il sistema più semplice e più utilizzato è basato sulla attribuzione di valori numerici, tipo voto, ad ognuna delle qualità elencate) sempre però effettuate dal dirigente responsabile/valutatore .            Obiettivamente da cotanto ingegno (Bocconi e company) ci sia aspetterebbe molto di più; per esempio ci si aspetterebbe la concretizzazione dell’assunto : è indispensabile che nel processo di valutazione del dirigente, quest’ultimo non sia passivo ma debba avere una partecipazione pari al valutatore.

 

            In realtà la partecipazione al processo di valutazione di ogni dirigente si restringe al lavoro del COLLEGIO TECNICO, perché il NUCLEO DI VALUTAZIONE è più un organismo d’esclusiva consultazione della Direzione Generale, e sarebbe garantita dal rispetto di tutta la procedura che richiede nell’ordine :

  1. Coinvolgimento nella individuazione dell’incarico da ricoprire nell’Azienda e sua redazione chiara sul contratto individuale (che è obbligatorio) con indicati i punti di partenza e gli obiettivi di arrivo, che devono essere realistici e monitorabili anche in fase intermedia.  Naturalmente una garanzia assoluta di coinvolgimento sarebbe data dalla necessità che gli incarichi e gli obbiettivi siano oggetto di contrattazione tra Azienda e singolo Dirigente, ovvero l’Azienda non possa dare obbiettivi se non sono sottoscritti dal Dirigente.
  2. Perché la partecipazione del valutato al processo di valutazione non sia astratta occorre che nella scheda finale del Collegio Tecnico compaia anche la autovalutazione del dirigente valutato, la quale se evidenziasse un divario eccessivo con le valutazioni del responsabile connoterebbero anche un difetto sullo stesso meccanismo di valutazione.            In effetti nessun sistema di valutazione che ho visto fin’ora contiene in sé dei meccanismi di valutazione dello stesso processo.
  3. La conoscenza delle attività del valutato oltre che del dirigente responsabile (bisognerebbe capire se è ancora valido il comma                 della 502                                    ) deve essere contenuta anche nel Collegio Tecnico del quale il contratto determina la composizione solo per ciò che riguarda il Presidente ma che nella contrattazione regionale può essere introdotta e nella Delibera citata della Regione Marche si è detto che il Presidente sarà affiancato da “…due esperti anche esterni, di professionalità e disciplina analoghe a quelle del soggetto da valutare.”

 

Nelle Marche si è poi scatenata la concertazione a livello di tutte le ASL subito dopo le ferie e l’attenzione dei nostri delegati si dovrà concentrare :

    • Sulla partecipazione “non astratta” del valutato e sulla modifica delle schede di valutazione che presentano eccessiva soggettività del valutatore
    • Sulla composizione dei Collegi Tecnici
    • Sulla necessità di estrapolare la valutazione ai fini della attribuzione dell’indennità dei 15 anni e anticiparla con criteri “quasi notarili” per esempio con i criteri adottati per il passaggio al cosiddetto 9 livello bis del DPR 384/90.
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per informazioni rivolgersi a Maurizio Micozzi tel cell.3482630003

 


 

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