ANCHE I TEST NEUROPSICHIATRICI CONTENGONO DATI PERSONALI
(Newsletter Garante  sulla Privacy -7 Dicembre 2001 )
Anche i disegni fatti da un minore durante una visita neuropsichiatrica, i
test ai quali è stato sottoposto, le annotazioni del medico, contengono dati
personali e sono quindi accessibili al genitore che ne faccia richiesta. Il
diritto di accesso ai dati personali contenuti in questi documenti non può
essere soddisfatto dal medico rendendo accessibile solo una perizia redatta
sulla base di quegli stessi elementi.

Lo ha stabilito il Garante accogliendo parzialmente il ricorso di un
genitore che si era rivolto, senza esito, ad un medico per ottenere i dati
personali propri e della figlia raccolti nel corso di alcune visite
neuropsichiatriche alle quali era stata sottoposta la minore. In
particolare, il padre chiedeva la comunicazione di dati riferiti ad alcuni
test che erano stati eseguiti, su incarico della madre della bambina, da un
medico che, in qualità di consulente di parte, aveva poi depositato una
"relazione medica" nel corso di un'udienza presso il giudice tutelare. Di
fronte al diniego di comunicare quanto richiesto, l'interessato si era
rivolto al Garante ritenendo che fosse stato leso il suo diritto a conoscere
e a verificare l'esattezza dei dati in possesso del medico nonché il diritto
all'identità personale, potendo nella relazione essergli stato attribuito un
profilo inesatto.

Invitato dall'Autorità a fornire dei chiarimenti, il medico aveva fatto
riferimento al possesso di "materiale grezzo" e aveva innanzitutto sostenuto
che i test erano stati commentati nella perizia e che, a suo avviso, la
natura di dato personale era attribuibile solo all'elaborato riportato nella
perizia e non alla "verbalizzazione grezza" effettuata durante la
somministrazione dei test.

Non ritenendosi soddisfatto, il ricorrente aveva ribadito che la sua
richiesta non riguardava l'interpretazione dei test, ma unicamente la
"cartella clinica" della minore, cioè i soli dati personali relativi a se
stesso e alla figlia riportati sia negli stessi test sia in siglature,
anamnesi, appunti e quant'altro raccolto nelle sedute.

Il Garante ha accolto la richiesta del genitore riconoscendogli il diritto
di avere accesso a tutte le informazioni di carattere personale relative
alla figlia e non solo a quelle riportate nella perizia. Dal disegno e dagli
appunti, infatti, si possono evincere - ha precisato il Garante - un insieme
di elementi informativi, diretti o indiretti, sugli interessati, su
situazioni di sofferenza e disagio e sul rapporto con altri eventi anche di
tipo familiare. La legge sulla privacy - ha ricordato l'Autorità - è
applicabile a qualunque informazione personale relativa a soggetti
identificati o identificabili, costituita anche da suoni o da immagini, come
può essere quella riportata nel disegno della bambina, compresa l'
informazione contenuta nell'ambito di dichiarazioni o altre forme di
manifestazioni del pensiero.

Il medico dovrà dunque comunicare al ricorrente i dati di carattere
personale non ancora comunicati, presenti nei test, negli appunti e in ogni
altro tipo di documento contenente giudizi o valutazioni.

 

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