12/3/2005 Nuova Convenzione Nazionale - La relazione della Corte dei Conti.
La corte dei Conti ha rilasciato "certificazione non positiva" dei due nuovi Accordi Convenzionali firmati a Febbraio 2005 (Medici convenzionati per la medicina Generale e Ambulatoriali (Medici, Biologi, Chimici e Psicologi). Sul banco degli imputati non sono singoli articoli ma le risorse economiche necessarie per coprire il fabbisogno dei due Accordi
Le Sezioni riunite della Corte, dopo una relazione molto tecnica, hanno pertanto concluso che
"Sulla base delle considerazioni esposte, queste Sezioni riunite ritengono di rilasciare certificazione non positiva allo stato degli atti sulle ipotesi di accordo indicate in epigrafe, tenuto conto della non esaustività della documentazione complessivamente prodotta in ordine alla quantificazione degli oneri e alla relativa sostenibilità finanziaria."
Nella prossima settimana la Conferenza Stato Regioni potrebbe porre rimedio ai rilievi della Corte dei Conti.
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Corte dei Conti
Delibera n. 8/Contr./CL/05
a
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
III COLLEGIO
Nell'adunanza del 3 marzo 2005 composta dai seguenti magistrati:
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PRESIDENTE di SEZIONE: |
dott. Rosario Elio BALDANZA; |
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CONSIGLIERI: |
dott. Maurizio MELONI, dott. Laura DI CARO, dott. Paolo NERI, dott. Mario FALCUCCI, dott. Giuseppe COGLIANRO, dott. Gaetano D'AURIA, dott. Carlo CHIAPPINELLI, dott. Simonetta ROSA, dott. Renzo LIBERATI, dott. Maurizio PALA, dott. Giovanni COPPOLA, dott. Fabio VIOLA, dott. Mario NISPI LANDI, dott. Giovanni MARROCCO, dott. Enrico FLACCADORO, dott. Giorgio CANCELLIERI, dott. Vincenzo PALOMBA (relatore); |
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I REFERENDARI: |
dott. Cinzia BARISANO, dott. Quirino LORELLI, dott. Luisa D'EVOLI (relatore); |
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REFERENDARI: |
dott. Rosa FRANCAVIGLIA; |
VISTO
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l'art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in
cui prevede che con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è
disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo agli accordi
con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale tenendo conto
di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTE l'ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del
d.lgs. n. 502 del 1992 e l'ipotesi di accordo per la disciplina dei rapporti con
i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie
ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) ai sensi dell'art. 48 della
legge n. 833 del 1978 e dell'art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992, sottoscritte
rispettivamente in data 20 gennaio 2005 e 9 febbraio 2005 e pervenute alle
Sezioni riunite della Corte dei conti in data 17 febbraio 2005, ai sensi
dell'art. 5, comma 4, dell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano del 23 luglio 2003 sulla disciplina del procedimento di
contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
VISTA la comunicazione, in data 23 febbraio 2005, con la quale sono state
convocate le Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte per il giorno
3 marzo 2005;
UDITI, in data 1° marzo 2005, i rappresentanti della SISAC - Struttura
interregionale sanitari convenzionati, non avendo questa Corte potuto acquisire
elementi istruttori e valutazioni dagli esperti di cui all'art. 5, comma 4,
dell'accordo Stato-Regioni citato, in mancanza della designazione degli stessi
da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con la
Conferenza Stato-Regioni e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
UDITI i relatori Cons. Vincenzo PALOMBA e I° Ref. Luisa D'EVOLI;
DELIBERA
di rilasciare, con le motivazioni di cui all'allegato rapporto, certificazione non positiva, allo stato degli atti, sulle ipotesi di accordo in esame, al fine di acquisire ulteriori elementi valutativi, tenuto conto della non esaustività della documentazione complessivamente prodotta in ordine alla quantificazione degli oneri e alla relativa sostenibilità finanziaria.
ORDINA
la trasmissione della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante il rapporto di certificazione, alla SISAC, al competente Comitato di settore, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute.
Il
Presidente
Pres. Sez. Rosario Elio Baldanza
RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE
Ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e
ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie
ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) ai sensi dell'art. 48 della legge n.
833 del 1978 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, sottoscritte
rispettivamente in data 20 gennaio 2005 e 9 febbraio 2005, entrambe trasmesse
per la certificazione il 15 febbraio 2005 e pervenute alla Segreteria delle
Sezioni riunite in data 17 febbraio 2005.
1. Sono pervenute all'esame delle Sezioni riunite in sede di controllo,
in data 17 febbraio 2005, le ipotesi di accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e per la disciplina
dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre
professionalità sanitarie ed ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi).
2. Le ipotesi di accordo indicate in epigrafe sono state trasmesse a
queste Sezioni riunite dalla SISAC (Struttura interregionale sanitari
convenzionati) ai sensi dell'art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n.
289 e del conseguente accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003, che ha definito
il procedimento di contrattazione collettiva per il personale convenzionato con
il Servizio sanitario nazionale.
3. Con atto di indirizzo del 5 maggio 2004 il Comitato di settore
proponeva - in armonia con le innovazioni del Piano sanitario nazionale
2003-2005 e con gli indirizzi contenuti nell'accordo Stato-Regioni del 29 luglio
2004 - di favorire la rivalutazione della medicina del territorio, la continuità
dell'assistenza, la presa in carico dell'utente, il governo dei processi
assistenziali e l'affermazione generalizzata del lavoro integrato dei medici e
dei professionisti, anche con le strutture sociali, in un'ottica in cui
all'ospedale viene riservato un ruolo di azione solo per le patologie che
richiedono ricovero.
Assieme alla realizzazione di tale finalità, si intendeva avviare un processo
che vedesse progressivamente ridursi l'incidenza della parte automatica del
compenso a favore del raggiungimento di obiettivi e risultati di salute e
gestione definiti e finanziati a livello regionale e aziendale.
Per il rinnovo, il Comitato proponeva, per il 2001-2003, il recupero non
montante dell'inflazione programmata (4,8% + 0,99%), da erogarsi come importo
forfetario per arretrati una tantum in tre quote, e il riconoscimento per
il 2004 e il 2005 di un incremento pari al tasso di inflazione programmato dei
due anni (1,7% e 1,5%).
4. Occorre, al riguardo, premettere che la certificazione dei contratti
collettivi non si concreta in un atto di scienza in esito ad un procedimento
dichiarativo, ma consiste in una valutazione, in esito ad un procedimento di
controllo, dell'attendibilità degli oneri derivanti dai contratti collettivi e
della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio (Sez.
riun. n. 17/98).
In tal senso, la certificazione di compatibilità dei costi contrattuali postula:
5.
Con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dalle ipotesi di
accordo in epigrafe, queste Sezioni riunite rilevano innanzitutto la non
esaustività del criterio di rappresentazione degli oneri contrattuali adottato
dalla SISAC anche in relazione alla diversa composizione della retribuzione del
personale, strutturata in quote capitarie e quote orarie non omogenee con quelle
disciplinate nei precedenti contratti.
La relazione tecnica di accompagnamento (identica per i due accordi nella parte
più squisitamente tecnica) adotta, infatti, un criterio quantificatorio che
muove dalla stima delle risorse necessarie (fabbisogno) per la corresponsione a
tutti gli operatori della medicina convenzionata di miglioramenti retributivi
analoghi a quelli già riconosciuti al personale contrattualizzato. Questa somma
è ricavata, in estrema sintesi, come percentuale di incremento (pari alla somma
dei tassi di inflazione programmati per gli anni 2001-2005, con l'aggiunta dello
0,99% relativo all'accordo del 4 febbraio 2002) di un monte compensi 2000 (per
competenza), "concordato" sulla base dei contributi versati da tutti i medici
(compresi i pediatri) all'ente di previdenza Enpam.
Manca, pertanto, una ricostruzione che, a partire dal testo negoziale,
attraverso l'analisi quantitativa dei singoli istituti normativi ed economici,
ma soprattutto delle disposizioni concernenti il trattamento economico delle
singole categorie, dia conto dell'onere finanziario complessivo derivante dal
contratto. E ciò allo scopo di consentire, nel raffronto con il monte compensi
assunto a base di calcolo così come incrementato delle percentuali indicate dal
Comitato di settore, da un lato la valutazione della neutralità, in termini
finanziari, delle modifiche alla struttura del compenso e dall'altro la
copertura degli effettivi incrementi contrattuali con le risorse indicate dal
Comitato di settore.
La SISAC inoltre ha limitato l'esposizione agli oneri diretti e a regime
omettendo da un lato gli oneri riflessi a carico delle aziende, ritenuti per
giurisprudenza costante di queste Sezioni riunite oneri contrattuali, e
dall'altro l'indicazione dell'impatto finanziario complessivo sui bilanci
regionali degli effettivi incrementi 2001-2006.
Non risulta a tal fine esaustiva l'integrazione alla relazione tecnica relativa
alla situazione di cassa, inviata dalla SISAC, che, non considerando il
trascinamento degli oneri 2004 e 2005 sugli esercizi successivi, offre una
visione solo parziale del fenomeno indicato.
6. Con riferimento alla compatibilità finanziaria, occorre premettere che
la disciplina concordata dalla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 52,
comma 27, della legge n. 289 del 2002, per la definizione del procedimento di
contrattazione collettiva relativo agli accordi riguardanti il personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, rende compatibile, nella
fattispecie, la giurisprudenza che queste Sezioni riunite hanno prodotto in
merito alla interpretazione delle norme del d.lgs. n. 165 del 2001 (v., tra le
tante delib., Sez. riun. n. 11/CONTR/CL./04 del 2004).
La valutazione di "compatibilità finanziaria" dei contratti collettivi consiste
nella "verifica della compatibilità dei costi (rectius degli oneri) della
contrattazione (collettiva) con i vincoli di bilancio", sostanziandosi in un
riscontro della copertura e della sostenibilità degli oneri derivanti dal
contratto, con riguardo alle allocazioni delle correlative disponibilità
finanziarie nel bilancio dello Stato per gli enti ricompresi nel settore statale
(cui si provvede con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, ai
sensi dell'art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001) ovvero nei bilanci dei
rispettivi enti per le altre amministrazioni pubbliche (art. 48, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001).
Nella fattispecie, pertanto, analogamente a quanto previsto per il comparto del
personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, il quale comprende enti
diversi dal settore statale, gli oneri derivanti dalla contrattazione debbono
trovare copertura nei bilanci delle Regioni, le quali assicurano il
finanziamento della sanità.
Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di queste Sezioni
riunite, una corretta applicazione dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 165 del
2001 richiede che gli oneri derivanti dalla contrattazione trovino sì copertura
in risorse economiche predeterminate, e necessariamente quantificate, come ora
esplicitato dall'art. 16, comma 7, della legge n. 448 del 2001, tuttavia, detto
adempimento - che costituisce, peraltro, un presupposto necessario, ma non
sufficiente, ai fini delle valutazioni di compatibilità, rimesse a tutti i
soggetti coinvolti nel procedimento di contrattazione - non esime la parte
pubblica (e cioè, il Comitato di settore, il Governo e la SISAC, ciascuno per la
propria competenza) dall'essenziale onere di dimostrare, in modo attendibile e
documentato, la sostenibilità dei costi contrattuali, mediante l'individuazione
delle fonti di copertura all'interno dei bilanci degli enti, sia pure facendo
ricorso ad analisi, dati statistici, elaborazioni e proiezioni dei dati
desumibili dai documenti contabili.
In tale logica, spetta in primo luogo al Comitato di settore, nella specie alla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, il compito di
individuare nell'ambito delle disponibilità dei bilanci degli enti di cui
all'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 le risorse necessarie per i
rinnovi contrattuali ed indicarne le relative forme di copertura, mentre spetta
al Governo, nella veste di garante degli equilibri di finanza pubblica, la
valutazione della coerenza delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo
con i parametri di compatibilità economica previsti nei documenti di
programmazione economico-finanziaria.
Spetta, infine, alla SISAC il compito di condurre le trattative nei limiti delle
compatibilità economiche e finanziarie così individuate e di quantificare i
relativi oneri, diretti ed indiretti, derivanti dall'applicazione del contratto.
7. Nella fattispecie, a prescindere dai profili attinenti alla non
esaustiva quantificazione degli oneri contrattuali, che non consente il puntuale
raffronto tra le risorse quantificate nell'atto di indirizzo dal Comitato di
settore e gli oneri derivanti dal contratto, manca soprattutto da parte del
Comitato di settore una corretta individuazione delle fonti di finanziamento
idonee a supportare il costo dei rinnovi contrattuali relativi al personale
convenzionato, stimato dalla SISAC in 1.112 milioni di euro, all'interno di un
quadro di ragionevole sostenibilità dei bilanci delle singole amministrazioni.
E' vero, come in alcuni casi affermato dalla Corte, che una situazione di
disavanzo, anche consolidata nel tempo, non è di per sé ostativa al rinnovo
della contrattazione per aumenti retributivi in linea con i tassi di inflazione
programmati, come nel caso in esame ove non risulta nemmeno riconosciuto il
recupero del differenziale tra l'inflazione programmata e l'inflazione reale
accordato invece al personale pubblico. Ciò, tuttavia, vale allorché vengano
date, da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di contrattazione,
ciascuno per la propria competenza, assicurazione e contezza, anche sulla base
di stime prudenziali, che i bilanci previsionali dell'esercizio su cui vengono a
gravare gli oneri della contrattazione consentano spazi per un saldo finanziario
positivo, tale comunque da permettere - sulla base di precise politiche di
contenimento della spesa e/o di miglioramento delle voci di entrata - la
sostenibilità degli oneri stessi, e consentire un riassorbimento, anche
graduale, dei disavanzi pregressi.
Il Comitato di settore si limita invece, al riguardo, soltanto ad indicare, in
valori assoluti, l'entità degli incrementi retributivi annui in ragione dei
tassi di inflazione programmati, senza dare alcuna indicazione dei mezzi di
copertura e dei parametri su cui avrebbe dovuto fondare la quantificazione delle
risorse, che, nella nuova cornice disegnata nel settore dall'accordo dell'8
agosto 2001, debbono trovare copertura all'interno delle risorse destinate al
finanziamento della sanità.
8. Nella fattispecie, pertanto, una valutazione di sostenibilità non può
prescindere dagli esiti che il monitoraggio della spesa sanitaria ha dato in
termini di tenuta del patto di stabilità in materia sanitaria con l'accordo
dell'8 agosto 2001. A questo riguardo, come la Corte ha già sottolineato nella
Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni a statuto ordinario per gli
anni 2002-2003 (delib. Sez. aut. n. 9/2004), le verifiche del tavolo tecnico di
monitoraggio della spesa sanitaria non hanno consentito l'erogazione
dell'integrazione dei finanziamenti per il 2001 e per il 2002 a tutte le
Regioni, molte delle quali, peraltro, sono state dichiarate adempienti al patto
dell'8 agosto 2001 dietro dimostrazione della copertura dei disavanzi sanitari
2001 e 2002 con risorse di competenza dell'esercizio successivo.
Secondo i dati della Corte, ad oggi il disavanzo regionale imputabile alla
sanità per gli anni 2001-2003 ammonta ad oltre 11,1 miliardi di euro, a
copertura dei quali lo Stato ha riconosciuto nella legge finanziaria 2005 (art.
1, comma 164, della legge n. 311 del 2004) un contributo alle Regioni di 2
miliardi di euro per l'anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al
ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003 derivanti dal
finanziamento dell'Ospedale "Bambino Gesù".
La legge finanziaria 2005 (art.1, comma 164) ha inoltre rideterminato il livello
complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento
concorre lo Stato, in 88.195 milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di
euro per l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007, ricomprendendo,
per ciascuno degli importi negli anni indicati, anche la quota di 50 milioni di
euro destinata ad ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'Ospedale
"Bambino Gesù".
La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, pur
riconoscendo lo sforzo compiuto dal Governo per il fabbisogno sanitario 2005, in
sede di parere sul disegno di legge finanziaria 2005 ha espresso comunque un
giudizio preoccupato e non favorevole sulla intera manovra finanziaria,
sottolineando come "per la sanità rimangano problemi sostanziali irrinunciabili
ancora irrisolti, a partire dal pieno finanziamento del fabbisogno 2005, che
dovrebbe invece attestarsi introno ai 90,1 miliardi di euro e la soluzione del
pieno finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, degli oneri
contrattuali e dei disavanzi pregressi relativi agli IRCSS, alle aziende miste e
ai policlinici universitari che per l'anno 2004 vale circa 5,5 miliardi di
euro".
Sebbene ora la legge finanziaria 2005 preveda, all'art. 1, comma 175, che, per
il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e per la copertura dei
disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, le Regioni, in
deroga alla sospensione di cui al comma 61 della medesima legge finanziaria,
possano far ricorso alla leva fiscale, queste Sezioni riunite non possono non
prendere atto che in tale stato di criticità, considerando anche quanto
sostenuto dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome nei documenti consegnati nelle sedi ufficiali recanti parere sul d.d.l.
finanziaria 2005, non sembrano sussistere, allo stato degli atti, i presupposti
per una valutazione positiva di compatibilità e sostenibilità finanziaria degli
oneri derivanti dalle ipotesi di accordo oggetto.
9. Sulla base delle considerazioni esposte, queste Sezioni riunite
ritengono di rilasciare certificazione non positiva allo stato degli atti sulle
ipotesi di accordo indicate in epigrafe, tenuto conto della non esaustività
della documentazione complessivamente prodotta in ordine alla quantificazione
degli oneri e alla relativa sostenibilità finanziaria.