MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi indetta per il mese di ottobre 2003.

 

(pubblicato sulla G.U. - 4a Serie Speciale N.68 del 02-09-2003)

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Visto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali numeri 239 e 240 del 13 gennaio 1992 con i quali sono stati rispettivamente approvati i regolamenti sul tirocinio e sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante determinazione delle classi delle lauree universitarie; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione agli esami di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170;

Ordina:

Art. 1.

E' indetta per il mese di ottobre 2003 una sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi.

Alla predetta sessione possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto e hanno svolto il tirocinio semestrale prescritti dall'art. 53, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

 

Art. 2.

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza.

 

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione non oltre il 18 settembre 2003 presso la segreteria dell'universita' presso cui intendono sostenere gli esami.

La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea o di laurea specialistica conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente;

b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di Euro 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.

I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'universita' il contributo stabilito da ogni singolo Ateneo ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il candidato puo' presentare un certificato sostitutivo del titolo originale rilasciato dalla competente Universita'. La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico e' inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'universita' o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove

chiedono di sostenere gli esami di Stato.

I candidati devono inoltre presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facolta' dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano svolto il tirocinio semestrale prescritto dall'art. 53, comma 2, del decreto

del Presidente della repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nella istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli

esami.

In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonche' dei certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria

responsabilita', una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.

Sono altresi' accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o il direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi

motivi.

 

Art. 4.

I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato presso l'Universita' di Trieste.

 

Art. 5.

Sono confermate per ogni sede le commissioni giudicatrici per gli esami di Stato gia' nominate con decreto del Capo del dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici in data 27 maggio 2003.

 

Art. 6.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 7 ottobre 2003. Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'universita' o istituto di istruzione universitaria sede di esami.

Roma, 8 agosto 2003

Il Ministro: Moratti

 

Tabella delle sedi di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e di dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunita'

Bologna

Cagliari

Firenze

Milano (Universita' Cattolica)

Napoli (II Universita)

Padova

Palermo

Parma

Pavia

Roma "La Sapienza"

Torino

Trieste

 


 

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