Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168,
con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto
il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938,
n. 1269;
Visto
l'ordinamento didattico universitario approvato con regio
decreto 10 settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
Vista
la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle
professioni;
Visto
il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto
ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
Visti
i decreti ministeriali numeri 239 e 240 del 13 gennaio
1992 con i quali sono stati rispettivamente approvati i
regolamenti sul tirocinio e sugli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
Visto
il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto
il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante
determinazione delle classi delle lauree universitarie;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina
dei requisiti per l'ammissione agli esami di Stato e delle
relative prove per l'esercizio di talune professioni,
nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti;
Visto
l'art. 3 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170;
Ordina:
Art.
1.
E'
indetta per il mese di ottobre 2003 una sessione
straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione
B dell'albo professionale degli psicologi.
Alla
predetta sessione possono presentarsi i candidati che
hanno conseguito il titolo accademico richiesto e hanno
svolto il tirocinio semestrale prescritti dall'art. 53,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328.
Art.
2.
I
candidati possono presentare l'istanza ai fini
dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi
elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza.
Art.
3.
I
candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda
di ammissione non oltre il 18 settembre 2003 presso la
segreteria dell'universita' presso cui intendono sostenere
gli esami.
La
domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data
di nascita e di residenza, deve essere corredata dai
seguenti documenti:
a)
diploma di laurea o di laurea specialistica conseguita in
base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art.
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita
ai sensi dell'ordinamento previgente;
b)
ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di
ammissione agli esami nella misura di Euro 49,58 fissata
dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli
eventuali successivi adeguamenti.
I
richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato
dell'universita' il contributo stabilito da ogni singolo
Ateneo ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537. La relativa ricevuta va allegata alla
documentazione di cui sopra.
Il
candidato puo' presentare un certificato sostitutivo del
titolo originale rilasciato dalla competente Universita'.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo
accademico e' inserita nel fascicolo del candidato a cura
degli uffici dell'universita' o dell'istituto di
istruzione universitaria competente per coloro i quali
dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto
titolo accademico nella stessa sede ove
chiedono
di sostenere gli esami di Stato.
I
candidati devono inoltre presentare un attestato
rilasciato dalla segreteria della competente facolta' dal
quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo
accademico, abbiano svolto il tirocinio semestrale
prescritto dall'art. 53, comma 2, del decreto
del
Presidente della repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
I
candidati che al momento della presentazione della domanda
di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che
comunque lo completeranno entro la data di inizio degli
esami devono dichiarare nella istanza medesima che
produrranno l'attestato di compimento della pratica
professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli
esami.
In
luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonche' dei
certificati attestanti il compimento del tirocinio
previsti dal presente articolo, i richiedenti possono
presentare, sotto la propria
responsabilita',
una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I
candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda
nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione
degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
Le
domande di ammissione agli esami si considerano prodotte
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal
fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.
Sono
altresi' accolte le domande di ammissione agli esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora
il rettore o il direttore, a suo insindacabile giudizio,
ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande
medesime sia giustificato da gravi
motivi.
Art.
4.
I
candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto
Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca
devono presentare la domanda di ammissione agli esami di
Stato presso l'Universita' di Trieste.
Art.
5.
Sono
confermate per ogni sede le commissioni giudicatrici per
gli esami di Stato gia' nominate con decreto del Capo del
dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli
affari economici in data 27 maggio 2003.
Art.
6.
Gli
esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 7
ottobre 2003. Le prove successive si svolgono secondo
l'ordine stabilito per le singole sedi dai presidenti
delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso
nell'albo dell'universita' o istituto di istruzione
universitaria sede di esami.
Roma,
8 agosto 2003
Il
Ministro: Moratti
Tabella
delle sedi di esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni di dottore in tecniche psicologiche per
i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e di
dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla
persona e alla comunita'
Bologna
Cagliari
Firenze
Milano
(Universita' Cattolica)
Napoli
(II Universita)
Padova
Palermo
Parma
Pavia
Roma
"La Sapienza"
Torino
Trieste