Dalla Segreteria Generale Mario Sellini PART-TIME IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL
DELL8 GIUGNO 2000 DELLAREA DELLA
DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO In data 21. 12.
2000, alle ore 10.45, presso la sede
dellARAN , le parti sottoscrivono lallegata ipotesi di contratto: lARAN :nella persona del Presidente - Prof. Carlo DellAringa .. e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DELL8 GIUGNO 2000 DELLAREA DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO titolo Idisposizioni
generali capo i Campo di applicazione e finalità ART. 11. Il presente
contratto, fatto salvo quanto previsto dagli art. 3, comma 6, per la parte prima
si applica a tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo, anche assunti a tempo determinato con
contratto di durata almeno triennale e per la parte seconda - solo ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico
ed amministrativo, in servizio a tempo
indeterminato presso le aziende e gli enti di cui al CCNQ del 2 giugno 1998. 2. Il presente contratto ha le seguenti finalità: a) dare attuazione allart. 66 del CCNL mediante la regolamentazione dellaccesso ad un regime di impegno ridotto dei dirigenti per i casi previsti dalla norma stessa; b) effettuare l integrazione di alcune norme del CCNL 8 giugno 2000 per consentirne la corretta applicazione. 3. Per le semplificazioni del testo del presente contratto si rinvia allart. 1 del CCNL 8 giugno 2000.
PARTE I
CAPO I Rapporti di lavoro con impegno ridotto ART. 2 Accesso al regime di impegno ridotto dei dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo 1. In casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo ed i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere laccesso ad un regime di impegno orario ridotto. 2. In via indicativa i casi del comma 1 sono tutti riconducibili alle ipotesi di assistenza ai figli sino agli otto anni di età , ai parenti di cui agli artt. 21 e 22, comma 2 del DPR. 384/1990 ed ai gravi motivi individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla G.U. dell11 ottobre 2000, serie generale, n. 238, emanato ai sensi dellart. 4, comma 2 della legge 53/2000. 3. Laccesso al regime di impegno ridotto anche per quanto attiene la decorrenza - è concordato dallazienda con il dirigente interessato, con le procedure di cui allart. 13, comma 12 del CCNL 8 giugno 2000 entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, nella quale deve essere specificato il mantenimento del rispetto al rapporto di lavoro esclusivo. Il dirigente informa il direttore o responsabile della struttura di appartenenza dellavvenuto accesso allimpegno ridotto. 4. Lazienda può ammettere i dirigenti allimpegno ridotto in misura non superiore al 4 % della dotazione organica complessiva dellarea dirigenziale di cui al presente contratto in atto vigente, incrementabile in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, sino ad un 2% massimo. La percentuale è arrotondata per eccesso per arrivare comunque allunità e va ripartita dallazienda entro trenta giorni dallentrata in vigore del presente contratto - di norma - tra i vari ruoli e discipline in modo equilibrato al fine di evitare disservizi, dandone informazione ai soggetti di cui allart. 10 comma 2 del CCNL dell8 giugno 2000. 5. Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene data la precedenza : - ai dirigenti che assistono il coniuge, o il proprio convivente, o parenti sino al 1° grado, portatori di handicap non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti dalle patologie più gravi o anziani dichiarati non autosufficienti ; - ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero anche correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parità, con riferimento alla minore età. 6. In prima applicazione della disciplina
di cui al presente contratto le domande per laccesso allimpegno ridotto
possono essere presentate nei quindici giorni immediatamente successivi a quelli del comma
4. ART. 3 Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto 1. Lorario di lavoro settimanale del dirigente può essere ridotto da un minimo del 30% ad un massimo del 50% della prestazione lavorativa di cui allart. 16, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000. In ogni caso, la somma delle frazioni di posti ad impegno ridotto non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno. 2. Limpegno ridotto può essere realizzato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi ( equivalente al tempo parziale orizzontale); b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (equivalente al tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) con
combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). 3. In presenza di particolari e motivate esigenze il dirigente può concordare con lazienda ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nellambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui allart. 4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda tenuto conto della natura dellattività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi ruoli e discipline, ove previste. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione del comma 2 e di quelle concordate in base al presente comma, richiesta dallazienda o dal dirigente, avviene con le procedure dellart. 2, comma 3. 4. Laccesso al regime di impegno
ridotto non può essere richiesto per periodi inferiori ad un anno; il rientro al regime
pieno può essere anticipato al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, su richiesta del dirigente o
dellazienda con le procedure di cui allart. 2, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000
che devono tener conto delle esigenze
organizzative dellazienda. 5. In rapporto alla durata
dellimpegno ridotto del dirigente, lazienda su richiesta del
responsabile della struttura - valuta la possibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo
determinato, ai sensi dellart. 1, comma 59 della legge 662/1996, a
condizione che la somma delle frazioni di orario rese
utilizzabili e corrispondenti al completamento del tempo pieno, consentano la relativa
disponibilità organica ai sensi dellart. 6, comma 1 del dlgs 61/2000. 6. Non è consentito laccesso al
regime di impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di
struttura complessa o semplice che non sia articolazione interna di struttura complessa,
ai sensi dellart. 20, comma 1, lett. f) punto 18 bis della legge 488/1999. ART. 4 Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto 1. Nellapplicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, ivi compreso il diritto alla formazione. 2. Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui allart.1, co.2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro concordata riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nellarco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. 3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui allart. 51 del CCNL 8 giugno 2000. 4. Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore. 5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario di cui lazienda previo consenso del dirigente - chieda occasionalmente lo svolgimento in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%. Anche tali ore non possono superare il limite del comma 4 . 6. Il trattamento economico, anche accessorio, dei dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno ridotto è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa lindennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità ove spettante, corrisposte al dirigente con rapporto di lavoro ad impegno pieno appartenente alla stessa posizione di incarico. Lindennità di esclusività è percepita per intero e la retribuzione di posizione parte variabile - aggiuntiva di L. 2.900.000, prevista dallart. 11, comma 3 del CCNL dell8 giugno 2000, II biennio economico , non è soggetta alle riduzioni del comma 7. 7. La retribuzione di posizione, ferma restando la componente fissa e quanto stabilito al comma 6, è rideterminabile dalle parti - azienda e dirigente - in misura proporzionale allimpegno ridotto e, comunque, in ragione delleventuale mutamento dellincarico conseguentemente assegnato. Per i dirigenti ai quali sia stata applicata lequiparazione di cui allart. 3 del CCNL dell8 giugno 2000, II biennio economico, la riduzione della parte variabile della retribuzione di posizione deve comunque garantire, sommata alla parte fissa attribuita dal citato articolo, una quota corrispondente alla parte fissa dellex X livello del DPR 384/1990 dei vari ruoli, come risultante dallultima decorrenza della tabella allegato 1 al CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico . 8. La contrattazione integrativa, nelle
materie ad essa demandate, stabilisce i criteri per lattribuzione ai dirigenti ad
impegno ridotto dei trattamenti accessori
collegati al raggiungimento dei risultati nonché di altri istituti non collegati alla
durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non
direttamente proporzionale al regime orario adottato. 9.
Al ricorrere delle condizioni di legge, al dirigente ad impegno ridotto sono corrisposte
per intero le aggiunte di famiglia. 10. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a tempo pieno. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per il tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di impegno ridotto verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per lintero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, lastensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Nellimpegno ridotto di tipo verticale il preavviso si calcola con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 11. I dirigenti possono accedere allimpegno ridotto solo dopo i primi sei mesi dallassunzione. 12. I dirigenti del ruolo sanitario ad impegno ridotto di tipo orizzontale o verticale non possono svolgere sevizio di pronta disponibilità. Lattività libero professionale intramuraria comunque classificata, ivi compresa per i ruoli professionale, tecnico ed amministrativo lattività di cui allart. 62 del CCNL dell8 giugno 2000 è sospesa per tutta la durata dellimpegno ad orario ridotto. 13. Al dirigente che rientra dallimpegno ridotto viene ripristinato lintero trattamento economico del comma 6 nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale ove fosse stata oggetto di riduzione ed è, comunque, fatto salvo il ripristino da parte dellazienda dellincarico precedentemente ricoperto. 14. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto, in materia di rapporto di lavoro con impegno ridotto si applicano le disposizioni contenute nel D. lgs. N. 61/2000.
ART. 5 Utilizzo dei risparmi derivanti dallimpegno ridotto dei dirigenti1. Lutilizzo dei risparmi derivanti dallaccesso dei dirigenti al regime di impegno ridotto per le voci indicate nellart. 4, comma 6 avviene con le modalità previste dallart. 1, comma 59 della legge 662/1996. A tal fine la quota del 20% destinata ad incentivi del personale viene accreditata al fondo di cui allart. 52 del CCNL 8 giugno 2000. Le quote di retribuzione di posizione ridotte in conseguenza dellaccesso allimpegno ridotto ai sensi dellart. 4, comma 7, rimangono nel fondo previsto dallart. 50 del CCNL dell8 giugno 2000 e sono utilizzabili, a consuntivo, anche con le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo. 2. La contrattazione integrativa definisce i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tenendo in particolare conto del maggior impegno orario richiesto ai dirigenti dellunità operativa cui appartiene il dirigente con regime ad impegno ridotto.
ART. 6 Incompatibilità 1. E previsto il recesso per giusta causa nei confronti del dirigente sanitario con regime ad impegno ridotto che violi il rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attività libero professionale extramuraria. 2. In tal caso si applicano le procedure previste dallart. 36 e seguenti del CCNL 5 dicembre 1996. ART. 7 Norma transitoria 1. Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano ai dirigenti ai quali le aziende a seguito di pronunce giurisdizionali o per interpretazione dellart. 1, comma 59 della legge 662/1996 abbiano già consentito laccesso allimpegno ridotto esclusivamente per motivi famigliari o sociali, riferiti ai casi previsti dal presente contratto. A tale scopo i dirigenti devono dichiarare allazienda la propria necessità entro quindici giorni dallentrata in vigore del presente contratto, ai fini della conferma del rapporto ad impegno ridotto. 2. Il rapporto ad impegno ridotto - in caso di sua conferma ai sensi del comma 1 - deve essere adeguato dal punto di vista normativo e del trattamento economico al presente contratto entro un mese dalla sua entrata in vigore. 3. Qualora il rapporto con impegno ridotto non corrisponda ai criteri del presente contratto, il dirigente interessato dovrà rientrare ad impegno pieno entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dallazienda ai sensi del comma 1. 4. Il numero dei rapporti ad impegno ridotto confermati ai sensi del presente articolo grava sulla percentuale prevista dallart. 2, comma 4. 5. Qualora i rapporti ad impegno ridotto siano stati a suo tempo consentiti per lesercizio dellattività libero professionale, essi sono soggetti alla disciplina dellart. 44 e seguenti del CCNL dell8 giugno 2000. PARTE II CAPO I Attività libero professionale dei dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo ad impegno ridotto ART. 8 Impegno ridotto per attività libero professionali 1. Per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo laccesso allimpegno ridotto, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, può essere consentito per svolgere una attività professionale esterna anche mediante liscrizione ad albi professionali. In tal caso prestazione lavorativa è ridotta al 50% di quella a tempo pieno. 2. La percentuale consentita di
accesso allimpegno ridotto per i dirigenti di cui al comma 1 è pari all1%
della dotazione organica complessiva dei dirigenti dei
ruoli stessi. 3. Laccesso
allimpegno ridotto di cui al presente articolo non è consentito ai dirigenti
indicati nellart. 3, comma 6 ed a quelli che non hanno raggiunto i cinque anni di
servizio a tempo indeterminato presso la stessa azienda senza ricongiunzione con altri
precedenti servizi. 4. Laccesso allimpegno ridotto avviene, con le procedure dellart. 3, comma 3, e nellaccordo il dirigente deve indicare l attività professionale che intende svolgere ai fini dei commi 4 e seguenti. 5. Lazienda può motivatamente rinviare laccesso allimpegno ridotto di cui al comma 1 per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui esso comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dirigente grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. 6. Lazienda, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di incompatibilità, è tenuta ad individuare, entro tre mesi dallentrata in vigore del presente contratto, le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dirigenti del comma 1, con le procedure previste dallart. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra lattività esterna del dirigente con quella specifica dell attività di servizio, lazienda nega laccesso ad un impegno ridotto ovvero lo revoca se subentrato invitando il dirigente a rientrare ad impegno pieno. 8. Il dirigente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, allazienda nella quale presta servizio leventuale successivo inizio o la variazione dellattività lavorativa esterna. 9. Ai dirigenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalle clausole della parte I per tutto quanto attiene gli aspetti del trattamento economico, normativo e dellorario. ART. 9 Utilizzo dei risparmi derivanti dallimpegno
ridotto dei dirigenti ammessi allesercizio di attività professionali 1. Fermo rimanendo quanto previsto dallart. 5 , ai dirigenti che hanno ottenuto laccesso al regime di impegno ridotto per lesercizio di attività professionale esterna, con decorrenza dalla data di inizio, è sospesa lattribuzione della quota di L. 2.900.000 prevista dallart. 11 comma 3 del CCNL 8 giugno 2000 e la restante retribuzione di posizione di parte variabile è ridotta del 50% . Gli stessi non hanno titolo alla retribuzione di risultato, con la medesima decorrenza. 2. Le risorse derivanti dai tagli del comma 1 sono attribuite ai fondi di pertinenza anche per le finalità di cui allart. 11, comma 3. 3. I dirigenti di cui al comma 1 possono revocare la loro opzione allimpegno ridotto entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il trattamento economico di cui allart. 4, comma 6 viene ripristinato per intero dal primo gennaio successivo mentre la retribuzione di posizione, fatta salva la quota di L. 2.900.000 che viene ripristinata dalla stessa data, per la restante parte variabile rimane quella in godimento allatto della revoca sino al conferimento di nuovo incarico o rideterminazione aziendale dellimporto goduto, in base alla graduazione delle funzioni. Al dirigente è di nuovo riconosciuta la retribuzione di risultato che, nel primo anno di rientro, è attribuita a consuntivo.
TITOLO II DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL CCNL 8 GIUGNO 2000 ART. 10 Integrazioni ed interpretazioni autentiche 1. Le parti convengono che ai fini di una corretta applicazione del CCNL dell8 giugno 2000, i sottonotati articoli vadano così integrati o modificati: a) allart. 39, comma 4 dopo l ultimo periodo va aggiunto il seguente: Tale ultima clausola - eccetto la verifica - si applica anche ai dirigenti già di II livello ad incarico quinquennale allentrata in vigore del dlgs. 229/1999, che abbiano assunto un incarico di struttura complessa dopo il 1 agosto 1999 in azienda diversa da quella di provenienza . b) Nel comma 9 dellart. 5 del CCNL dell8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 2001, al termine del primo periodo, dopo le parole al comma 3 e prima del punto vanno aggiunte le seguenti parole valutata alla data del 31 dicembre 1999. Per i successivi passaggi si applica il comma 5. 2. Le parti si danno atto dellerrore materiale incorso nellindicare lammontare dellindennità integrativa speciale dei dirigenti sanitari di ex II livello che è di L. 14.862.000 (annue lorde comprensive del rateo di tredicesima, ai sensi dellart. 46 del CCNL 5 dicembre 1996) anziché di L. 14.783.000, come indicato nelle tabelle allegato 2 e 3, al CCNL dell8 giugno 2000 , I biennio economico. Di conseguenza ai sottonotati articoli del predetto contratto vanno apportate le seguenti correzioni: a) allart. 39 comma 1, lettera b) il valore dellassegno personale annuo lordo è di L. 13.313.000 anziché 13.240.000; b) allart. 41, comma 1 il valore dellindennità di struttura complessa dei dirigenti del ruolo sanitario corrisponde al valore di L. 13.313.000; c) lindennità di struttura complessa prevista dal comma 2 dellart. 41, per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo rimane fissata in L. 13.240.000, ferma rimanendo la possibilità di procedere agli incrementi previsti dal comma stesso per la graduale parificazione con quella dei dirigenti del ruolo sanitario.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA A miglior chiarimento di quanto previsto dallart. 2, comma 1 per particolari esigenze sociali si intendono tutte quelle esigenze personali che rientrano nei principi generali e finalità dellart. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328 .
DICHIARAZIONE A VERBALE n. 1 Con riferimento allart. 8 parte II, si conferma la sottoindicata dichiarazione a verbale già sottoscritta in occasione della preintesa del 15.11.2000. Le sottoscritte OO.SS. AFFERMANO che la percentuale di accesso al regime di impegno ridoto di cui allart. 2, comma 4, della bozza proposta debba ritenersi esclusiva per le cause indicate nel medesimo articolo. RIBADISCONO, altresì, che la percentuale di cui allart. 2, comma 4 debba essere non inferiore al 5% e, comunque, non inferiore a quella che sarà prevista per larea medica. RICHIEDONO che per quanto attiene lattività libero professionale dei dirigenti dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo laccesso allimpegno ridotto è da considerarsi del tutto indipendente dalla tipologia di cui allart. 2, comma 4; ciò anche in considerazione che detta fattispecie di accesso non riguarda larea Medica né il ruolo sanitario di questa Area negoziale. CHIEDONO, pertanto, che sullaccesso a questultima fattispecie di impegno ridotto, conforme alle disposizioni legislative vigenti, venga individuata una percentuale DISTINTA e non inferiore al 10%. |
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