Dalla Segreteria nazionale
22-02-2001

Firmato definitivamente il contratto Part-Time da oggi in vigore

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DELL’8 GIUGNO DELL’AREA DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL S.S.N.

 

TITOLO 1

 

DISPOZIONI GENERALI

 

CAPO I

 

Campo di applicazione e finalità

 

ART. 1

 

1.      Il presente contratto, fatto salvo quanto previsto dagli art. 3, comma 6, per la parte prima si applica a tutti i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, anche assunto a tempo determinato con contratto di durata almeno triennale e – per la parte seconda – solo ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, in servizio a tempo indeterminato, presso le aziende e gli Enti di cui il CCNQ del 2 giugno 1998.

2.      Il presente contratto ha le seguenti finalità:

a)      dare attuazione all’art.66 del CCNL 8 giugno 2000 mediante la regolamentazione dell’accesso ad un regime di un impegno ridotto dei dirigenti per i casi previsti dalla norma stessa;

b)     effettuare l’integrazione di alcune norme del CCNL 8 Giugno 2000 per consentirne la corretta applicazione.

3.      Per le semplificazioni del testo del presente contratto si rinvia all’art.1 del CCNL 8 giugno 2000.

 

PARTE I

 

CAPO I

 

Rapporti di lavoro con impegno ridotto

 

ART.2

 

Accesso al regime di impegno ridotto dei dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.

 

1.      In casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo ed i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere l’accesso ad un regime di impegno a orario ridotto.

2.      In via indicativa i casi del comma 1 sono tutti riconducibili alle ipotesi di assistenza ai figli sino agli otto anni età, ai parenti di cui agli art. 21 e 22, comma 2 del DPR 384/1990 ed ai gravi motivi individuati dal Parlamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla G.U. dell’11 ottobre 2000, serie generale, n.238, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge 53/2000.

3.      L’accesso al regime di impegno ridotto – anche per quanto attiene la decorrenza – è concordato dall’azienda con il dirigente interessato, con le procedure di cui all’art.13, comma 12 del CCNL 8 giugno 2000, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, nella quale deve essere specificato il mantenimento del rispetto al rapporto di lavoro esclusivo. Il dirigente informa il direttore o responsabile della struttura di appartenenza dell’avvenuto accesso dell’impegno ridotto.

4.      l’azienda ammette i dirigenti all’impegno ridotto in misura non superiore al 4% della dotazione organica complessiva dell’area dirigenziale di cui al presente contratto in atto vigente, incrementabile in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentata situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2% massimo. La percentuale è arrotondata per eccesso per arrivare comunque all’unità e va ripartita dall’azienda entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto – di norma – tra i vari ruoli e discipline in modo equilibrato al fine di evitare disservizi, dandone informazione ai soggetti di cui all’art.10, comma 2, del CCNL dell’8 giugno 2000.

5.      qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene data la precedenza: - ai dirigenti che assistono il coniuge, o il proprio convivente, o parenti sino al primo grado, portatori di handicap non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti dalle patologie più gravi o anziani dichiarati non autosufficienti; - ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero anche correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parità, con riferimento alla minore età.

6.      in prima applicazione della disciplina di cui al presente contratto, le domande per l’accesso all’impegno ridotto possono essere presentate nei 15 giorni immediatamente successvi a quelli del comma 4.

ART.3

1.      L’orario di lavoro settimanale dei dirigente può essere ridotto di un minimo del 30% ad un massimo del 50% della prestazione lavorativa di cui all’art.16, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000. In ogni caso, la somma delle frazioni di posti ad impegno ridotto non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno.

2.      l’impegno ridotto può essere realizzato:

a)      con l’articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (equivalente al tempo parziale orizzontale);

b)     con l’aarticolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (equivalente al tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, o anno);

c)      con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).

3.      In presenza di particolare e motivate esigenze il dirigente può concordare con l’azienda ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui all’art.4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale, praticabili presso ciascuna azienda, tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi ruoli e discipline, ove previste. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione del comma 2 e di quelle concordate in base al presente comma, richiesta dall’azienda o dal dirigente, avviene con le procedure dell’art.2 comma 3.

4.      L’accesso al regime di impegno ridotto non può essere richiesto per periodi inferiori ad un anno; il rientro al regime pieno può essere anticipato al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, su richiesta del dirigente o dell’azienda con le procedure di cui all’art.2, comma 3 del CCNL 8 giungo 2000 che devono tener conto delle esigenze organizzative dell’azienda.

5.      In rapporto alla durata dell’impegni ridotto del dirigente, l’azienda – su richiesta del responsabile della struttura – valuta la possibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell’art.1, comma 59 della legge 662/1996, a condizione che la somma delle frazioni di orario rese utilizzabili e corrispondenti al completamento del tempo pieno, consentano la relativa disponibilità organica ai sensi dell’art. 6, comma 1 del dlgs 61/2000.

6.      Non è consentito l’accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di struttura complessa o semplice che non sia articolazione interna di struttura complessa, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. f) punto 18 bis della legge 488/1999.

 

 

ART. 4

 

Trattamento economico – normativo dei dirigenti ad impegno ridotto

 

1.      Nell’applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, ivi compreso il diritto alla formazione.

2.      Il regime con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all’art.1, co. 2, lett. e) del D.Lgs n. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro concordata riferita a periodi non superiori a un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

3.      Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all’art. 51 del CCNL 8 giungo 2000.

4.      Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore.

5.      Le ore di lavoro supplementare o straordinario di cui l’azienda – previo consenso del dirigente – chieda occasionalmente lo svolgimento in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50% anche tali ore non possono superare il limite del comma 4.

6.      il trattamento economico, anche accessorio, dei dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno ridotto, è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità ove spettante, corrisposte al dirigente con rapporto di lavoro al impegno pieno appartenente alla stessa posizione di incarico. L’indennità di esclusività è percepita per intero e la retribuzione di posizione – parte variabile – aggiuntiva di L. 2.900.000, prevista dall’art. 11, comma 3 del CCNL 8 giungo 2000, II biennio economico, non è soggetta alle riduzioni del comma 7.

7.      La retribuzione di posizione, ferma restando la componente fissa e quanto stabilito al comma 6, è rideterminata dalle parti – azienda e dirigente – in misura proporzionale all0impegno ridotto e, comunque, in ragione dell’eventuale mutamento dell’incarico conseguentemente assegnato. Per i dirigenti ai quali sia stata applicata l’equiparazione di cui all’art. 3 del CCNL dell’8 giungo 2000, II biennio economico, la riduzione della parte variabile della retribuzione di posizione  deve comunque garantire, sommata alla parte fissa attribuita dal citato articolo, una quota corrispondente alla parte fissa dell’ex X livello del DPR 384/1990 dei vari ruoli, come risultante dell’ultima decorrenza della tabella allegato 1 al CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico.

8.      La contrattazione integrativa, nelle materie ad essa demandate, stabilisce i criteri per l’attribuzione ai dirigenti ad impegno ridotto dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento dei risultati nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato.

9.      Al ricorrere delle condizioni di legge, al dirigente ad impegno ridotto sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.

10.  I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a tempo pieno. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate durante l’anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata delle prestazioni giornaliere. Per il tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di impegno ridotto verticale, è comunque  r iconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L. n. 1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista giornaliera; il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per prestazione giornaliera. Nell’impegno ridotto di tipo verticale il preavviso si calcola con riferimento ai pariodi effettivamente lavorati.

11.  I dirigenti possono accedere all’impegno ridotto solo dopo i primi sei mesi dall’assunsione.

12.  i dirigenti del ruolo sanitario ad impegno ridotto di tipo orizzontale o verticale non possono svolgere servizio di pronta disponibilità. L’attività libero professionale intramuraria comunque classificata, ivi compresa per i ruoli professionale, tecnico ed amministrativo l’attività di cui all’art. 62 del CCNL dell’8 giungo 2000 è sospesa per tutta la durata dell’impegno ad orario ridotto.

13.  al dirigente che rientra dall’impegno ridotto viene ripristinato l’intero trattamento economico del comma 6 nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale ove fosse stata oggetto di riduzione ed è, comunque, fatto salvo il ripristino da parte dell’azienda dell’incarico precedentemente ricoperto.

14.  per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto, in materia di rapporto di lavoro con impegno ridotto si applicano le disposizioni contenute nel D. lgs N. 61/2000.

 

 

ART. 5

 

Utilizzo dei risparmi derivanti dall’impegno ridotto dei dirigenti

 

1.      L’ utilizzo dei risparmi derivanti dall’accesso dei dirigenti al regime di impegno ridotto per le voci indicate nell’art. 4, comma 6 avviene con le modalità previste dall’art. 1, comma 59 della legge 662/1996. a tal fine la quota del 20% destinata ad incentivi del personale viene accreditata al fondo di cui all’art. 52 del CCNL 8 giugno 2000. le quote di retribuzione di posizione ridotte in conseguenza dell’accesso all’impegno ridotto ai sensi dell’art. 4, comma 7, rimangono nel fondo previsto dall’art. 50 del CCNL dell’8 giungo 2000 e sono utilizzabili, a consuntivo, anche con le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo.

2.      la contrattazione integrativa definisce i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tenendo in particolare conto del maggior impegno orario richiesto ai dirigenti dell’unità operativa cui appartiene il dirigente con regime ad impegno ridotto.

 

ART. 6

 

Incompatibilità

 

1.      E’ previsto il recesso per la giusta causa nei confronti del dirigente sanitario con regime ad impegno ridotto che violi il rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attività libero professionale extamuraria.

2.      In tal caso si applicano le procedure previste dall’art. 36 e seguenti del CCNL 5 dicembro 1996.

 

 

ART.7

 

Norma transitoria

 

 

1.      Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano ai dirigenti ai quali le aziende a seguito di pronunce giurisdizionali o per interpretazione dell’art. 1, comma 59 della legge 662/1996 abbiano già consentito l’accesso all’impegno ridotto esclusivamente per motivi famigliari o sociali, riferiti ai casi previsti dal presente contratto. A tale scopo i dirigenti devono dichiarare all’azienda la propria necessità entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, ai fini della conferma del rapporto ad impegno ridotto.

2.      Il rapporto ad impegno ridotto – in caso di sua conferma ai sensi del comma 1 – deve essere adeguato dal punto di vista normativo e del trattamento economico al presente contratto entro un mese dalla sua entrata in vigore.

3.      Qualora il rapporto con impegno ridotto non corrisponda ai criteri del presente contratto, il dirigente interessato dovrà rientrare ad impegno pieno entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dall’azienda ai sensi del comma 1.

4.      il numero dei rapporti ad impegno ridotto confermati ai sensi del presente articolo grava sulla percentuale prevista dall’art.2, comma 4.

5.      Qualora i rapporti ad impegno ridotto siano a suo tempo consentiti per l’esercizio dell’attività libero professionale, essi sono soggetti alla disciplina dell’art. 44 e seguenti del CCNL dell’8 giungo 2000      ............SEGUE        ...................

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