IL COLLEGIO TECNICO:  
CRITERI DI COMPOSIZIONE, OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

R. Perini

La costituzione del Collegio Tecnico rappresenta un adempimento aziendale che dovrebbe essere sentito come prioritario dalle aziende stesse. Nella realtà il  ritardo nella costituzione dei Collegi Tecnici provoca una questione rilevante rispetto alle valutazioni connesse al passaggio alla fascia superiore dell'indennità  di esclusività.

La situazione che si sta determinando sembra essere analoga a quella che si determinò in occasione dell'applicazione del DPR 384/90 art. 48 che conteneva, per esplicita richiesta dei sindacati una norma di salvaguardia, rispetto al ritardo nella effettuazione delle valutazioni.

Composizione

Rispetto alla composizione del  Collegio Tecnico, il CCNL non ha aggiunto  nuovi criteri oltre a quello della presenza, normativamente fissata, del Direttore di dipartimento come presidente. Questo con il fine di non vulnerare le autonomie regionali e aziendali in materia, ma è opportuno, in questa sede, sottolineare che tali autonomie debbono a loro volta esprimersi in modo coerente con il quadro normativo che definisce tale materia e con i riferimenti contrattuali che, sia pure indirettamente, sono applicabili al fine di non determinare un comportamento contraddittorio da parte della azienda.

A tal proposito, si espone di seguito quanto espresso nel D. Lgs 30 luglio 1999, n. 286 all' art. 5 comma 1: " Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).".

Il comma 2 enuncia le componenti dell'azione professionale ed organizzativa sottoposte alla valutazione ed i principi a cui la stessa si deve ispirare " La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati della attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza della attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte  dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.".

Come si vede la norma richiede che la procedura di valutazione sia coerente con quanto stabilito dal CCNL, indica nelle prestazioni ed in specifici comportamenti l'oggetto della valutazione ed in particolare al secondo comma esplicita tempi e fasi del procedimento di valutazione del dirigente.

Il vigente CCNL all'art. 32 commi 3 e 4 enuncia: " Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell’ambito dei meccanismi e sistemi di cui all’art. 31, commi 4 e 5. Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di cui all’art. 10, comma 2. 

4. Le procedure  di valutazione  del comma 3 devono essere improntate  ai seguenti principi:  a)   trasparenza dei criteri e dei risultati;   b)   informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio   c)   diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza  effettua la proposta di valutazione sulla quale l’organismo di verifica è chiamato a  pronunciarsi;".

Dunque per il dettato contrattuale, che secondo quanto previsto dalla norma di legge richiamata integra e definisce nello specifico la procedura, il procedimento di valutazione non può che tenere conto della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di "prima istanza", consecutivamente della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di "seconda istanza".

 

Principi delle procedure di valutazione (CCNL art. 32 comma 4)

 

Principi

Modalità

Trasparenza  criteri  risultati

Conoscenza di criteri e risultati da parte del valutato

Informazione adeguata e partecipazione del valutato

Comunicazione e contraddittorio

Diretta conoscenza dell’attività del valutato

Proposta di valutazione formulata da soggetto  sovraordinato

Articolazione della verifica in due fasi

Organo di verifica come soggetto terzo

 

Ecco pertanto che, il Collegio tecnico, come gli altri  organismi collegiali preposti alle verifiche, deve  basare il suo giudizio su di un precedente lavoro di valutazione di prima istanza effettuato da chi ha direttamente la responsabilità dei dirigenti da sottoporre a valutazione.

In questa ottica, alla seconda istanza di valutazione compete, in generale, procedere alla verifica dell'intero procedimento, con specifico riferimento alla osservanza dei principi della trasparenza  dei criteri e dei risultati e, soprattutto, della adeguata informazione e partecipazione del valutato.

Pertanto il vigente  CCNL, a differenza del precedente che in materia demandava tutto alle autonome decisioni delle aziende, fornisce specifici ed articolati riferimenti.

In questo quadro la composizione del Collegio Tecnico deve essere tale da garantire il principio della terzietà , per cui è evidente che chi già è chiamato in prima istanza a formulare la proposta di valutazione non potrà far parte del Collegio tecnico.

 

Fasi della procedura di valutazione

 

Valutazione

Attore

Proposta di valutazione

Dirigente sovraordinato

Comunicazione

Dirigente valutato

Verifica della Proposta di valutazione

Collegio Tecnico

Contraddittorio

Collegio Tecnico e Dirigente valutato

Approvazione della Valutazione

Collegio Tecnico

 

In sintesi, le prestazioni dei dirigenti e le competenze organizzative (intese come comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative assegnate ai dirigenti) vengono valutate in coerenza a quanto stabilito dai contratti di lavoro sulla base anche dei risultati del controllo di gestione e comunque secondo il principio della diretta conoscenza dell’attività di chi viene valutato da parte dell’organo valutatore di prima istanza (dirigente gerarchicamente sovraordinato), mentre il valutatore di seconda istanza (collegio tecnico o nucleo di valutazione) assume la funzione di garante del procedimento di valutazione verificandone la trasparenza, l’oggettività (regole definite ex-ante) e la partecipazione al procedimento da parte del valutato.

Se dunque la funzione principale del Collegio Tecnico è quella di essere garante del procedimento di valutazione è a tale fine che deve essere improntata la sua composizione.

Questo spiega l'indicazione del Direttore del Dipartimento come presidente , garante degli interessi dell'Azienda e conoscitore del macrocontesto operativo del dirigente Inoltre ci indica i criteri di individuazione di almeno altri due soggetti che sono abilitati a designare:  uno esterno all'azienda la Regione e  l'altro interno all'azienda il Consiglio dei Sanitari. Si tratta ora di definire l'ambito in cui tali soggetti individuano i designabili è questo non può che essere nel caso della dirigenza sanitaria, suddivisa per discipline,  che quello dello specifico disciplinare ed, in particolare per la designazione regionale, quello dei dirigenti della disciplina, a cui è attribuita la direzione di struttura complessa, mentre per il Consiglio dei Sanitari, quello di un dirigente della disciplina che abbia .già riconosciuta la fascia superiore.

 

Ipotesi di composizione del Collegio Tecnico

 

Soggetto

Designatore

Funzione

Criterio prevalente

Direttore del Dipartimento di appartenenza

Direttore Generale

Presidente

Conoscenza macrostruttura

Dirigente della Disciplina con incarico di struttura complessa

Regione

Componente

Conoscenza  componente organizzativa e prestazionale della disciplina

Dirigente della Disciplina inserito in fascia immediatamente superiore a quella valutata

Consiglio dei Sanitari

Componente

Conoscenza  componente prestazionale della disciplina

 

Una composizione che risponda a quanto sopra enunciato consente di costituire un Collegio rappresentativo ed equilibrato nei suoi componenti, in quanto l'individuazione di più soggetti deputati alla designazione è considerata una delle principali garanzie di imparzialità. Infine  tale composizione è analoga a quella che lo stesso contratto indica per il Comitato di Valutazione , dei dirigenti di struttura complessa.

Resta da definire una gamma di modalità attraverso cui si realizza per il dirigente sottoposto a verifica , secondo quanto prevede l'art. 32 "l'informazione adeguata e la partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio.".

Si ritiene che la forma di concretizzazione del passo sopra riportato consista nella concreta determinazione da parte dell'azienda delle condizioni per le quali il dirigente, debitamente informato della verifica, possa avvalersi della facoltà di far pervenire al Collegio Tecnico, contestualmente alla valutazione di prima istanza, formulata dal dirigente a lui gerarchicamente sovraordinato, un resoconto e le proprie valutazioni della attività svolta nel periodo esaminato, anche avvalendosi dell' ausilio  della organizzazione sindacale.

Inoltre lo svolgimento dei Lavori da parte del Collegio Tecnico dovrebbe garantire, nella fase conclusiva, lo spazio per il contraddittorio, quando necessario.

Oggetto della valutazione

Per quello che riguarda la valutazione finalizzata al passaggio alla fascia economica superiore della indennità di esclusività del rapporto di lavoro in relazione allo specifico criterio della "esperienza professionale" dobbiamo, prima di procedere alla elaborazione di un "regolamento aziendale delle procedure e tempi della valutazione dei dirigenti", individuare una possibilità di operare nelle more di tale definizione.

Pertanto, per la parte che ci interessa analizzare, anche in assenza di una specifica attribuzione di incarichi, il Collegio Tecnico può avere come elementi per la valutazione di seconda istanza: la proposta di valutazione del dirigente sovraordinato, gli atti e le attestazioni contenute  nel fascicolo personale di ogni dirigente, le risultanze del nucleo di controllo di gestione aziendale. Non si comprende infatti come attraverso l'elaborazione ex novo ed a posteriori di griglie e/o schede si possa giungere ad una valutazione positiva o negativa del Dirigente.

Se scendiamo nel concreto vediamo come in mancanza di addebiti negativi ed in presenza di servizi funzionanti si debba presumere che il Dirigente che in essi opera abbia maturato una esperienza professionale positiva, salvo che i suoi specifici volumi prestazionali, che rappresentano un elemento non indifferente ai fini della maturazione della esperienza professionale, non risultino discostarsi significativamente dalla media.

In ultimo si deve sottolineare il carattere che la valutazione assume in questo caso. Infatti è la maturazione dei quindici anni di esperienza professionale che assume priorità.

Non si deve dimenticare infatti che l'indennità di esclusività con la sua graduazione riconosce un valore diverso alla capacità professionale maturata proprio partendo da questo dato temporale, che ha consentito di compiere atti ed esperienze professionali. Altrimenti si sarebbero potute introdurre ulteriori variabili anche rispetto al quantum da attribuire. Per quello che ci riguarda è evidente che uno psicologo che padroneggia ed utilizza una sofisticata tecnica diagnostica o terapeutica "vale" sul mercato più di un altro collega, a prescindere se abbia o no maturato 15 anni di esperienza, ma è evidente che non è l'indennità di esclusività lo strumento attraverso cui l'Azienda può riconoscere economicamente questa capacità professionale.

Per la valutazione della esperienza professionale sia il dirigente sovraordinato che il Collegio Tecnico non devono dunque produrre una valutazione con punti differenziati, per i diversi dirigenti valutati, bensì una valutazione complessiva, che si dettaglia sull' area delle prestazioni e su quella dei comportamenti aziendali e che, crediamo, non possa che tenere conto delle considerazioni sopraesposte.


 

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