IL COLLEGIO TECNICO: R. Perini La costituzione del Collegio Tecnico
rappresenta un adempimento aziendale che dovrebbe essere sentito come prioritario dalle
aziende stesse. Nella realtà il ritardo
nella costituzione dei Collegi Tecnici provoca una questione rilevante rispetto alle
valutazioni connesse al passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività. La situazione che si sta determinando
sembra essere analoga a quella che si determinò in occasione dell'applicazione del DPR
384/90 art. 48 che conteneva, per esplicita richiesta dei sindacati una norma di
salvaguardia, rispetto al ritardo nella effettuazione delle valutazioni. ComposizioneRispetto alla composizione del Collegio Tecnico, il CCNL non ha aggiunto nuovi criteri oltre a quello della presenza,
normativamente fissata, del Direttore di dipartimento come presidente. Questo con il fine
di non vulnerare le autonomie regionali e aziendali in materia, ma è opportuno, in questa
sede, sottolineare che tali autonomie debbono a loro volta esprimersi in modo coerente con
il quadro normativo che definisce tale materia e con i riferimenti contrattuali che, sia
pure indirettamente, sono applicabili al fine di non determinare un comportamento
contraddittorio da parte della azienda. A tal proposito, si espone di seguito
quanto espresso nel D. Lgs 30 luglio 1999, n. 286 all' art. 5 comma 1: " Le
pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione,
valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo
sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze
organizzative).". Il comma 2 enuncia le componenti
dell'azione professionale ed organizzativa sottoposte alla valutazione ed i principi a cui
la stessa si deve ispirare " La valutazione delle prestazioni e delle competenze
organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati della attività
amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento
per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza della attività del
valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione
o verifica della valutazione da parte dell'organo
competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del
valutato.". Come si vede la norma richiede che la
procedura di valutazione sia coerente con quanto stabilito dal CCNL, indica nelle
prestazioni ed in specifici comportamenti l'oggetto della valutazione ed in particolare al
secondo comma esplicita tempi e fasi del procedimento di valutazione del dirigente. Il vigente CCNL all'art. 32 commi 3 e 4
enuncia: " Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i
sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze
organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nellambito
dei meccanismi e sistemi di cui allart. 31, commi 4 e 5. Tali criteri prima della
definitiva adozione sono oggetto di concertazione con i soggetti di cui allart. 10,
comma 2. 4. Le procedure di valutazione
del comma 3 devono essere improntate ai
seguenti principi: a) trasparenza dei criteri e dei risultati; b)
informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la
comunicazione ed il contraddittorio c) diretta conoscenza dellattività del
valutato da parte del soggetto che, in prima istanza
effettua la proposta di valutazione sulla quale lorganismo di verifica è
chiamato a pronunciarsi;". Dunque per il dettato contrattuale, che
secondo quanto previsto dalla norma di legge richiamata integra e definisce nello
specifico la procedura, il procedimento di valutazione non può che tenere conto della
diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o
valutatore di "prima istanza", consecutivamente della approvazione o verifica
della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di "seconda
istanza". Principi delle
procedure di valutazione (CCNL art. 32 comma 4)
Ecco pertanto che, il Collegio tecnico,
come gli altri organismi collegiali preposti
alle verifiche, deve basare il suo giudizio
su di un precedente lavoro di valutazione di prima istanza effettuato da chi ha
direttamente la responsabilità dei dirigenti da sottoporre a valutazione. In questa ottica, alla seconda istanza
di valutazione compete, in generale, procedere alla verifica dell'intero procedimento, con
specifico riferimento alla osservanza dei principi della trasparenza dei criteri e dei risultati e, soprattutto, della
adeguata informazione e partecipazione del valutato. Pertanto il vigente CCNL, a differenza del precedente che in materia
demandava tutto alle autonome decisioni delle aziende, fornisce specifici ed articolati
riferimenti. In questo quadro la composizione del
Collegio Tecnico deve essere tale da garantire il principio della terzietà , per cui è
evidente che chi già è chiamato in prima istanza a formulare la proposta di valutazione
non potrà far parte del Collegio tecnico. Fasi della procedura
di valutazione
In sintesi, le prestazioni dei
dirigenti e le competenze organizzative (intese come comportamenti relativi allo sviluppo
delle risorse professionali, umane ed organizzative assegnate ai dirigenti) vengono
valutate in coerenza a quanto stabilito dai contratti di lavoro sulla base anche dei
risultati del controllo di gestione e comunque secondo il principio della diretta
conoscenza dellattività di chi viene valutato da parte dellorgano valutatore
di prima istanza (dirigente gerarchicamente sovraordinato), mentre il valutatore di
seconda istanza (collegio tecnico o nucleo di valutazione) assume la funzione di garante
del procedimento di valutazione verificandone la trasparenza, loggettività (regole
definite ex-ante) e la partecipazione al procedimento da parte del valutato. Se dunque la funzione principale del
Collegio Tecnico è quella di essere garante del procedimento di valutazione è a tale
fine che deve essere improntata la sua composizione. Questo spiega l'indicazione del
Direttore del Dipartimento come presidente , garante degli interessi dell'Azienda e
conoscitore del macrocontesto operativo del dirigente Inoltre ci indica i criteri di
individuazione di almeno altri due soggetti che sono abilitati a designare: uno esterno all'azienda la Regione e l'altro interno all'azienda il Consiglio dei
Sanitari. Si tratta ora di definire l'ambito in cui tali soggetti individuano i
designabili è questo non può che essere nel caso della dirigenza sanitaria, suddivisa
per discipline, che quello dello specifico
disciplinare ed, in particolare per la designazione regionale, quello dei dirigenti della
disciplina, a cui è attribuita la direzione di struttura complessa, mentre per il
Consiglio dei Sanitari, quello di un dirigente della disciplina che abbia .già
riconosciuta la fascia superiore. Ipotesi di
composizione del Collegio Tecnico
Una composizione che risponda a quanto
sopra enunciato consente di costituire un Collegio rappresentativo ed equilibrato nei suoi
componenti, in quanto l'individuazione di più soggetti deputati alla designazione è
considerata una delle principali garanzie di imparzialità. Infine tale composizione è analoga a quella che lo
stesso contratto indica per il Comitato di Valutazione , dei dirigenti di struttura
complessa. Resta da definire una gamma di
modalità attraverso cui si realizza per il dirigente sottoposto a verifica , secondo
quanto prevede l'art. 32 "l'informazione adeguata e la partecipazione del
valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio.". Si ritiene che la forma di
concretizzazione del passo sopra riportato consista nella concreta determinazione da parte
dell'azienda delle condizioni per le quali il dirigente, debitamente informato della
verifica, possa avvalersi della facoltà di far pervenire al Collegio Tecnico,
contestualmente alla valutazione di prima istanza, formulata dal dirigente a lui
gerarchicamente sovraordinato, un resoconto e le proprie valutazioni della attività
svolta nel periodo esaminato, anche avvalendosi dell' ausilio della organizzazione sindacale. Inoltre lo svolgimento dei Lavori da
parte del Collegio Tecnico dovrebbe garantire, nella fase conclusiva, lo spazio per il
contraddittorio, quando necessario. Oggetto della valutazionePer quello che riguarda la valutazione
finalizzata al passaggio alla fascia economica superiore della indennità di esclusività
del rapporto di lavoro in relazione allo specifico criterio della "esperienza
professionale" dobbiamo, prima di procedere alla elaborazione di un "regolamento
aziendale delle procedure e tempi della valutazione dei dirigenti", individuare una
possibilità di operare nelle more di tale definizione. Pertanto, per la parte che ci interessa
analizzare, anche in assenza di una specifica attribuzione di incarichi, il Collegio
Tecnico può avere come elementi per la valutazione di seconda istanza: la proposta di
valutazione del dirigente sovraordinato, gli atti e le attestazioni contenute nel fascicolo personale di ogni dirigente, le
risultanze del nucleo di controllo di gestione aziendale. Non si comprende infatti come
attraverso l'elaborazione ex novo ed a posteriori di griglie e/o schede si possa giungere
ad una valutazione positiva o negativa del Dirigente. Se scendiamo nel concreto vediamo come
in mancanza di addebiti negativi ed in presenza di servizi funzionanti si debba presumere
che il Dirigente che in essi opera abbia maturato una esperienza professionale positiva,
salvo che i suoi specifici volumi prestazionali, che rappresentano un elemento non
indifferente ai fini della maturazione della esperienza professionale, non risultino
discostarsi significativamente dalla media. In ultimo si deve sottolineare il
carattere che la valutazione assume in questo caso. Infatti è la maturazione dei quindici
anni di esperienza professionale che assume priorità. Non si deve dimenticare infatti che
l'indennità di esclusività con la sua graduazione riconosce un valore diverso alla
capacità professionale maturata proprio partendo da questo dato temporale, che ha
consentito di compiere atti ed esperienze professionali. Altrimenti si sarebbero potute
introdurre ulteriori variabili anche rispetto al quantum da attribuire. Per quello che ci
riguarda è evidente che uno psicologo che padroneggia ed utilizza una sofisticata tecnica
diagnostica o terapeutica "vale" sul mercato più di un altro collega, a
prescindere se abbia o no maturato 15 anni di esperienza, ma è evidente che non è
l'indennità di esclusività lo strumento attraverso cui l'Azienda può riconoscere
economicamente questa capacità professionale. Per la valutazione della esperienza
professionale sia il dirigente sovraordinato che il Collegio Tecnico non devono dunque
produrre una valutazione con punti differenziati, per i diversi dirigenti valutati, bensì
una valutazione complessiva, che si dettaglia sull' area delle prestazioni e su quella dei
comportamenti aziendali e che, crediamo, non possa che tenere conto delle considerazioni
sopraesposte. |
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