VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SANITARI IL "regolamento aziendale delle procedure e tempi della
valutazione dei dirigenti" R. Perini Il QUADRO NORMATIVO Il Decreto legislativo in attuazione
della legge delega n°419/98, per la razionalizzazione del SSN e per la modifica al D.Lgs
502/92 stabilisce che lorganizzazione delle AUSL nasce con atto di diritto privato.
Vi si può pertanto applicare la normativa relativa alla dirigenza, in particolare il
decreto 29/93, solo perché esso vi viene esplicitamente richiamato. La responsabilità viene ripartita tra
le diverse figure dirigenziali dellazienda: gli stessi Direttore Amministrativo e
Direttore Sanitario, hanno precisi ambiti di competenza e di responsabilità, ben oltre il
potere consultivo della 502. Si realizza inoltre una
omogeneizzazione con la restante normativa per la dirigenza dello Stato, con
lintroduzione di un unico ruolo, distinto per profili professionali ed un unico
livello dirigenziale. Tale livello conserva comunque la necessaria articolazione in
posizioni funzionali in relazione alla graduazione delle responsabilità gestionali e
professionali. In tal senso va sempre più
allargandosi la distinzione tra due tipologie dirigenziali: quella a prevalente
responsabilità gestionale e quella a prevalente responsabilità professionale. Si inserisce in questo ambito
lintroduzione di elementi di governo clinico: ciò avviene, appunto, sia attraverso la maggiore autonomia, sulla
materia clinico-diagnostica, del dirigente a prevalente carattere professionale, rispetto
al responsabile gestionale dellunità operativa o della struttura complessa, sia
attraverso la creazione del Collegio di direzione nel quale i clinici (prevalentemente
quelli con sempre più spiccate competenze gestionali e organizzative) concorrono alla
gestione della azienda sanitaria, supportando il proprio Direttore Generale nella
redazione del programma di attività dellAzienda. La diversificazione delle figure dirigenziali, pur nellambito di
un unico livello, comporta che la valutazione dei dirigenti sia effettuata da organismi
diversi, rispetto a quanto già previsto dal decreto 29/93: i dirigenti con incarico di
struttura complessa (vengono considerate strutture complesse i dipartimenti e le unità
operative) vengono sempre valutati prevalentemente sui risultati attraverso un preciso
compito affidato ai Nuclei di Valutazione. Le verifiche relative alle attività
professionali vengono invece effettuate da un Collegio tecnico, nominato dal Direttore
Generale, composto da professionisti dello specifico profilo in esame e presieduto dal
responsabile del Dipartimento. Appartiene a questo stesso organismo il
compito di valutare i dirigenti di nuova nomina: il conseguimento di una valutazione
positiva nel primo quinquennio è preliminare allottenimento di responsabilità più
elevate nellambito aziendale. Per tutti la valutazione è triennale,
oltre che al termine dellincarico, e deve concorrere a determinare un preciso ed
aggiornato profilo del dirigente valutato. La durata degli incarichi dirigenziali,
siano essi con responsabilità di struttura o, professionali, è , secondo la precedente
normativa, compresa tra tre e sette anni. L OGGETTO DELLE VALUTAZIONI. LE
ATTIVITA ED I RISULTATI. L'art. 31 definisce due ambiti di
verifica, corrispondenti ai due organismi di valutazione e cioè la verifica sulla
attività professionale e quella sui risultati dei dirigenti che, per i responsabili di
struttura, si estende anche ai risultati di gestione. E' subito evidente che il principale
problema è distinguere cosa debba essere soggetto alla verifica professionale e cosa
invece alla verifica gestionale e/o sui risultati. La valutazione dell'attività
professionale è legata sostanzialmente alle modalità di raggiungimento di un
determinato obiettivo e si estende, pertanto, all'esame dei comportamenti dirigenziali, a
partire dalle capacità propriamente professionali (es. capacità cliniche) per arrivare
alle capacità di interazione con l'utenza, all'attitudine a valutare l'appropriatezza
delle prestazioni nonché a rispettare gli obiettivi assegnati proprio in termini di
prestazioni, oltre alla capacità di integrazione con altre strutture e servizi
nell'ottica dell'organizzazione dipartimentale. La valutazione gestionale deve
prendere a riferimento l'analisi della prestazione dal punto di vista manageriale, estendendosi pertanto all'esame del
risultato ottenuto nell'attività svolta e, naturalmente, tenendo conto del legame fra
obiettivi conseguiti e risorse assegnate: la capacità gestionale è in primo luogo
capacità organizzativa in quanto si traduce nella attitudine di organizzare le risorse a
disposizione per raggiungere gli obiettivi assegnati. In definitiva - al fine di essere
maggiormente precisi e schematici - si ribadisce che la distinzione fondamentale è quella
tra:
Un altro aspetto da evidenziare in
relazione all'oggetto della valutazione è quello per cui oggi il giudizio sull'incarico
svolto è correlato in maniera più specifica che nel passato ad una chiara e predeterminata
pattuizione dei parametri di riferimento. Infatti, ai sensi dell'art. 13 comma 4 lett.
d), nel contratto individuale devono essere obbligatoriamente stabiliti una serie di
specifici elementi riferiti all'incarico assegnato. In questo modo l'oggetto della
valutazione diventa molto più chiaro e preciso, coincidendo con l'accertamento, in primo
luogo, se quanto è previsto dal contratto è stato effettivamente eseguito o se, in caso
di risposta negativa, esistono delle cause che, a prescindere dalla volontà del
dirigente, abbiano impedito il rispetto delle clausole contrattuali (es. mancata
assegnazione delle risorse promesse, effettiva impossibilità di realizzare gli obiettivi
assegnati, ecc. Per le verifiche di competenza del
Nucleo, la valutazione del raggiungimento degli obiettivi da parte delle diverse
articolazioni aziendali deve essere basata sui report
forniti a livello di sistema informativo dell'azienda. Si torna invece ad una valutazione
da parte del diretto responsabile solo per ciò che concerne il grado di partecipazione
individuale al raggiungimento degli obiettivi aziendali, o dipartimentali o di unità
operativa. Altri punti da regolamentare sono poi
quelli della eventuale raccolta di documenti attestanti i livelli di capacità
professionale del dirigente oggetto di valutazione (es. casistica individuale), dei
termini intermedi per le varie fasi della procedura, delle modalità concrete di
realizzazione del principio della partecipazione al procedimento e della realizzazione del
contraddittorio in caso di valutazione negativa. In ogni caso, una fase che deve
necessariamente essere affrontata è quella della definizione, previa concertazione con le
rappresentanze sindacali, dei criteri generali che informano i sistemi di valutazione
delle attività professionali, delle prestazioni, delle competenze organizzative e dei
relativi risultati di gestione dei dirigenti (art. 32 comma 8) nonché dei criteri e delle
procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali (art. 28 comma 8 ed
art. 29 comma 4 CCNL). A tal proposito, il CCNL indica già in maniera abbastanza
analitica gli elementi che devono essere sviluppati ed eventualmente integrati a livello
aziendale sia per ciò che riguarda le verifiche del Collegio tecnico (art. 32 comma 5)
che per quanto concerne il conferimento degli incarichi dirigenziali (art. 28 comma 6 ed
il già citato art. 29 comma 6).
I PRINCIPALI CRITERI GENERALI E
CONTENUTI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI DA DEFINIRE NEL REGOLAMENTO ð La definizione degli obiettivi oggetto
di valutazione e le risorse assegnate; ð La definizione delle modalità generali
della valutazione di primo livello; ð La possibilità e le modalità per il
dirigente di attivare un confronto, e comunque di poter esprimere le ragioni
dell'eventuale dissenso in ordine a modalità o risorse assegnate per il raggiungimento
degli obiettivi attribuiti; ð La possibilità e le modalità per il
dirigente di attivare un confronto e di intervenire nel processo di valutazione di prima e
seconda istanza ; ð L'obbligo per i dirigenti di presentare
al managment aziendale i dati di consuntivo
dell'attività svolta; ð Le modalità di comunicazione dei
sistemi di valutazione ai dirigenti, prima dell'inizio del periodo di riferimento; ð Come è costituito l'organo valutatore; ð Le modalità di verifica ed
approvazione della valutazione da parte del Direttore Generale; ð Le modalità di collegamento del
processo di valutazione dei risultati all'erogazione della retribuzione di risultato (es.:
la % di raggiungimento degli obiettivi diventa riferimento per la erogazione della
retribuzione di risultato precedentemente assegnata come "potenziale" o come
quota teorica; ð L'articolazione dei livelli di
responsabilità dirigenziale, a seguito di accertamento negativo dei risultati delle
attività, e le relative sanzioni; ð La disciplina del procedimento di
adozione del provvedimento sanzionatorio a seguito di accertamento negativo e degli
strumenti di tutela (preventiva contestazione degli addebbiti, contraddittorio, ecc.); ð La composizione ed il funzionamento del
Comitato dei Garanti.
Ipotesi per uno strumento di
valutazione La costruzione di uno strumento di
valutazione e la sua definizione nella regolamentazione aziendale deve tenere conto del
fatto che la valutazione del Collegio Tecnico è , senza possibilità di interpretazione
come si è illustrato nel precedente articolo una valutazione di secondo livello che
avviene su atti e documentazioni. Di seguito si illustrano alla tab n. 1
i fattori su cui realizzare la valutazione del dirigente. Tali fattori, ovviamente sono
evidenziabili in misura diversa a seconda della posizione ricoperta ed anche a seconda del
livello di maturità aziendale raggiunto nel suo complesso dall'Azienda. Non sono quindi
generalizzabili, ma possono fornire una indicazione per proposte da realizzare in sede
aziendale. La tabelle n. 2, 3, 4 illustra le aree da valutare, gli indicatori e le
possibili fonti, vale la pena sottolineare che tra le fonti evidenziamo la scheda di
autovalutazione ed il curriculum come mezzi per il dirigente per un suo diretto
coinvolgimento nel processo valutativo. In questa sede non si è ritenuto di
sviluppare la questione della traduzione della valutazione in giudizi sintetici o
punteggi, in quanto la stessa richiede un dettaglio di analisi rispetto alla singola
azienda.
Tab. n. 1
Tab. n. 2
Tab. n. 3
Tab. n. 4
BIBLIOGRAFIA Broglio A., "Il
sistema di valutazione delle prestazioni", in Costa G. (a cura di), Manuale di gestione del personale, Utet, Torino,
1992. Butera F., Dalle occupazioni industriali alle nuove professioni,
Angeli, Milano, 1987. Costa G.,
"Politiche e tecniche di valutazione del personale", in Costa G. (a cura di), Manuale di gestione del personale, Utet, Torino,
1992. Magginson L.C., Mosley
D.C., Pietri P.H., Management. Concetti e
applicazioni, Angeli, Milano, 1996. Mintzberg H., La progettazione dellorganizzazione aziendale,
Il Mulino, Bologna, 1985. Mintzberg H., Management. Mito e realtà, Garzanti, 1991. Olivero N. (a cura di), La valutazione dei dirigenti nella Pubblica
Amministrazione, Angeli, Milano, 1998. Vallotti G., La valutazione del personale negli enti locali:
principi e metodologie, Angeli, Milano, 1996. Zanetti et al., Il medico e il managment. Guida ragionata alle funzioni
gestionali, Accademia Nazionale di Medicina, Forum Service editore, Genova, 1996.
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