ESTREMI GAZZETTA UFFICIALE N. 286 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 07 12 1998

PROVVEDIMENTO

LEGGE 30 novembre 1998, n. 419.

Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario

nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di

organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale.

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Delega al Governo).

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti

legislativi recanti disposizioni modificative e integrative del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni, sulla base dei principi e dei criteri direttivi

previsti dall'articolo 2.

2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 deve avvenire nel

rispetto delle competenze trasferite alle regioni con il decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo I della

legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, ciascuno

dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti

finanziari delle disposizioni in esso contenute, il Governo

acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per

materia e per le conseguenze di carattere finanziario, nonche' della

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro

quaranta giorni ed entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi

stessi. Il parere della Conferenza unificata e' immediatamente

trasmesso alle Commissioni parlamentari predette. Sugli schemi di

decreto legislativo di cui al comma 1, per le parti aventi riflessi

sull'organizzazione del lavoro e sul rapporto di impiego nonche'

sull'eta' pensionabile, sono sentite le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative.

4. L'esercizio della delega di cui alla presente legge non comporta

complessivamente oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli

enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468,

e successive modificazioni.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi di delega).

1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il

Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) perseguire la piena realizzazione del diritto alla salute e dei

principi e degli obiettivi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge

23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

b) completare il processo di regionalizzazione e verificare e

completare il processo di aziendalizzazione delle strutture del

Servizio sanitario nazionale;

c) regolare la collaborazione tra i soggetti pubblici interessati,

tenendo conto delle strutture equiparate ai sensi dell'articolo 4,

comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e

successive modificazioni, i cui regolamenti siano stati approvati dal

Ministero della sanita'; regolare e distribuire i compiti tra i

soggetti pubblici interessati ed i soggetti privati, in particolare

quelli del privato sociale non aventi scopo di lucro, al fine del

raggiungimento degli obiettivi di salute determinati dalla

programmazione sanitaria;

d) garantire la liberta' di scelta e assicurare che il suo esercizio

da parte dell'assistito, nei confronti delle strutture e dei

professionisti accreditati e con i quali il Servizio sanitario

nazionale intrattenga appositi rapporti, si svolga nell'ambito della

programmazione sanitaria;

e) realizzare la partecipazione dei cittadini e degli operatori

sanitari alla programmazione ed alla valutazione dei servizi

sanitari; dare piena attuazione alla carta dei servizi anche mediante

verifiche sulle prestazioni sanitarie nonche' la piu' ampia

divulgazione dei dati qualitativi ed economici inerenti alle

prestazioni erogate;

f) razionalizzare le strutture e le attivita' connesse alla

prestazione di servizi sanitari, al fine di eliminare sprechi e

disfunzioni;

g) perseguire l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari a

garanzia del cittadino e del principio di equita' distributiva;

h) definire linee guida al fine di individuare le modalita' di

controllo e verifica, da attuare secondo il principio di

sussidiarieta' istituzionale e sulla base anche di appositi

indicatori, dell'appropriatezza delle prescrizioni e delle

prestazioni di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione,

in modo da razionalizzare la utilizzazione delle risorse nel

perseguimento degli scopi di cui alla lettera a);

i) attribuire, nell'ambito delle competenze previste dal riordino del

Ministero della sanita', operato ai sensi della legge 15 marzo 1997,

n. 59, i compiti e le funzioni tecnico-scientifici e di coordinamento

tecnico all'Istituto superiore di sanita', all'agenzia per i servizi

sanitari regionali e all'Istituto superiore per la prevenzione e la

sicurezza del lavoro;

l) potenziare il ruolo dei comuni nei procedimenti di programmazione

sanitaria e socio-sanitaria a livello regionale e locale, anche con

la costituzione di un apposito organismo a livello regionale, nonche'

nei procedimenti di valutazione dei risultati delle aziende unita'

sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; prevedere la facolta'

dei comuni di assicurare, in coerenza con la programmazione sanitaria

regionale e assegnando risorse proprie, livelli di assistenza

aggiuntivi rispetto a quelli garantiti dalla stessa programmazione,

pur restando esclusi i comuni stessi da funzioni e responsabilita' di

gestione diretta del Servizio sanitario nazionale;

m) prevedere la facolta' per le regioni di creare organismi di

coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree

metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno

1990, n. 142;

n) prevedere tempi, modalita' e aree di attivita' per pervenire ad

una effettiva integrazione a livello distrettuale dei servizi

sanitari con quelli sociali, disciplinando altresi' la partecipazione

dei comuni alle spese connesse alle prestazioni sociali; stabilire

principi e criteri per l'adozione, su proposta dei Ministri della

sanita' e per la solidarieta' sociale, di un atto di indirizzo e

coordinamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.

59, in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 8 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191

del 14 agosto 1985, che assicuri livelli uniformi delle prestazioni

socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria; anche in attuazione

del Piano sanitario nazionale;

o) tenere conto, nella disciplina della dirigenza del ruolo sanitario

di strutture del Servizio sanitario nazionale operanti nell'area

delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria,

del carattere interdisciplinare delle strutture stesse e prevedere

idonei requisiti per l'accesso, in coerenza con le restanti

professionalita' del comparto. Le figure professionali di livello non

dirigenziale operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad

elevata integrazione sanitaria sono individuate con regolamento del

Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'universita' e

della ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarieta'

sociale; i relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei,

ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.

127 sulla base di criteri generali determi nati con decreto del

Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,

emanato di concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto

dell'esigenza di una formazione interdisciplinare, attuata con la

collaborazione di piu' facolta' universitarie, adeguata alle

competenze delineate nei profili professionali;

p) prevedere, in attuazione dei decreti legislativi 3 febbraio 1993,

n.29, e successive modificazioni, e 31 marzo 1998, n. 80,

l'estensione del regime di diritto privato del rapporto di lavoro

alla dirigenza sanitaria, determinando altresi' criteri generali

sulla cui base disciplinare, in sede di contrattazione collettiva

nazionale, l'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento

al modello dipartimentale;

q) prevedere le modalita' per pervenire per aree, funzioni ed

obiettivi, a regime, all'esclusivita' del rapporto di lavoro, quale

scelta individuale per il solo personale della dirigenza sanitaria in

ruolo al 31 dicembre 1998, da incentivare anche con il trattamento

economico aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, secondo modalita' applicative definite in sede

di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

r) prevedere la facolta' per le aziende unita' sanitarie locali e per

le aziende ospedaliere di stipulare contratti a tempo determinato per

l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale relativi a profili

diversi da quello medico a soggetti che non godano del trattamento di

quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di

specifici requisiti;

s) prevedere la facolta' per le aziende unita' sanitarie locali e per

le aziende ospedaliere, esclusivamente per progetti finalizzati e non

sostitutivi dell'attivita' ordinaria, di stipulare contratti a tempo

determinato di formazione e lavoro con soggetti in possesso del

diploma di laurea o con personale non laureato in possesso di

specifici requisiti;

t) rendere omogenea la disciplina del trattamento assistenziale e

previdenziale dei soggetti nominati direttore generale, direttore

amministrativo e direttore sanitario di azienda, nell'ambito dei

trattamenti assistenziali e previdenziali previsti dalla legislazione

vigente, prevedendo altresi' per i dipendenti privati l'applicazione

dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

u) ridefinire i requisiti per l'accesso all'incarico di direttore

generale delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende

ospedaliere, prevedendo, tra l'altro, la certificazione della

frequenza di un corso regionale di formazione in materia di sanita'

pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di durata non

superiore a sei mesi, secondo modalita' dettate dal Ministro della

sanita', previa intesa in sede di Conferenza-permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, e semplificare le modalita' di nomina e di revoca

dall'incarico rendendole coerenti con il completamento del processo

di aziendalizzazione, con la natura privatistica e fiduciaria del

rapporto e con il principio di responsabilita' gestionale; assicurare

il coinvolgimento dei comuni e dei loro organismi di rappresentanza

nel procedimento di revocau' e nel procedimento di valutazione dei

direttori generali, con riguardo ai risultati conseguiti dalle

aziende unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, rispetto

agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e locale;

prevedere criteri per la revisione del regolamento, recante norme sul

contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del

direttore sanitario delle aziende unita' sanitarie locali e delle

aziende ospedaliere, adottato con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n.502, rapportando l'eventuale

integrazione del trattamento economico annuo alla realizzazione degli

obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria

regionale e stabilendo che il trattamento economico del direttore

sanitario e del direttore amministrativo sia definito in misura non

inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale

rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed

amministrativa;

v) garantire la razionalita' e l'economicita' degli interventi in

materia di formazione e di aggiornamento del personale sanitario,

prevedendo la periodica elaborazione da parte del Governo, sentite le

Federazioni degli ordini, di linee guida rivolte alle amministrazioni

competenti e la determinazione, da parte del Ministro della sanita',

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del fabbisogno

di personale delle strutture sanitarie, ai soli fini della

programmazione, da parte del Ministro delI'universita' e della

ricerca scientifica e tecnologica, degli accessi ai corsi di diploma

per le professioni sanitarie e della ripartizione tra le singole

scuole del numero di posti per la formazione specialistica dei medici

e dei medici veterinari, nonche' degli altri profili professionali

della dirigenza del ruolo sanitario; prevedere che i protocolli

d'intesa tra le regioni e le universita' e le strutture del Servizio

sanitario nazionale, di cui all'articolo 6, commi l e 2, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, da

attuare nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, siano

definiti sulla base di apposite linee guida, predisposte dal Ministro

della sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e della

ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano; prevedere che con gli stessi protocolli siano

individuate le strutture universitarie per lo svolgimento delle

attivita' assistenziali, sulla base di parametri predeterminati a

livello nazionale, in coerenza con quanto disposto dal decreto dei

Ministri della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica

e tecnologica 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

181 del 5 agosto 1997;

z) collegare le strategie e gli strumenti della ricerca sanitaria

alle finalita' del Piano sanitario nazionale, prevedendo, d'intesa

tra i Ministri interessati, modalita' di coordinamento con la

complessiva ri cerca biomedica e strumenti e modalita' di

integrazione e di coordinamento tra ricerca pubblica e ricerca

privata;

aa) ridefinire il ruolo del Piano sanitario nazionale, nel quale sono

individuati gli obiettivi di salute, i livelli uniformi ed essenziali

di assistenza e le prestazioni efficaci ed appropriate da garantire a

tutti i cittadini a carico del Fondo sanitario nazionale; demandare

ad appositi organismi scientifici del Servizio sanitario nazionale

l'individuazione dei criteri di valutazione qualitativa e

quantitativa delle prestazioni sanitarie, disciplinando la

partecipazione a tali organismi delle societa' scientifiche

accreditate, anche prevedendo sistemi di certificazione della

qualita';

bb) stabilire i tempi e le modalita' generali per l'attivazione dei

distretti e per l'attribuzione ad essi di risorse definite in

rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento

nonche', nell'ambito della ridefinizione del ruolo del medico di

medicina generale e del pediatra di libera scelta, quelle per la loro

integrazione nell'organizzazione distrettuale, rapportando ai

programmi di distretto e agli obiettivi in tale sede definiti la

previsione della quota variabile del compenso spettante ai suddetti

professionisti, correlata comunque al rispetto dei livelli di spesa

programmati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni;

cc) riordinare le forme integrative di assistenza sanitaria, di cui

all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e

successive modificazioni, precisando che esse si riferiscono a

prestazioni agi'iuntive, eccedenti i livelli uniformi ed essenziali

di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale, con questi

comunque integrate, ammettendo altresi' la facolta' per le regioni,

le province autonome e gli enti locali e per i loro consorzi di

partecipare alla gestione delle stesse forme integrative di

assistenza;

dd) stabilire, fermi restando i requisiti strutturali, tecnologici e

organizzativi minimi di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, le

modalita' e i criteri per il rilascio dell'autorizzazione a

realizzare strutture sanitarie; semplificare le procedure per gli

interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento

tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonche' di

realizzazione di residenze per anziani e soggetti non

autosufficienti, finanziati ai sensi dell'articolo 20 della legge 11

marzo 1988, n.67, fino a prevedere, in caso di inerzia o ritardo

immotivato da parte delle aziende e delle regioni e delle province

autonome nell'esecuzione e nel completamento dei suddetti interventi,

la riduzione dei finanziamenti gia' assegnati e la loro

riassegnazione;

ee) garantire l'attivita' di valutazione e di promozione della

qualita' dell'assistenza, prevedendo apposite modalita' di

partecipazione degli operatori ai processi di formazione; rafforzare

le competenze del consiglio dei sanitari in ordine alle funzioni di

programmazione e di valutazione delle attivita' tecnico-sanitarie e

assistenziali dell'azienda;

ff) definire i criteri generali in base ai quali le regioni

determinano istituti per rafforzare la partecipazione delle

formazioni sociali esistenti sul territorio e dei cittadini alla

programmazione ed alla valutazione della attivita' delle aziende

sanitarie, secondo quanto previsto dagli articoli 13 della legge 23

dicembre 1978, n. 833, e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, e successive modificazioni;

gg) definire un modello di accreditamento rispondente agli indirizzi

del Piano sanitario nazionale, in applicazione dei criteri posti

dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14

gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, che le regioni attuano in

coerenza con le proprie scelte di programmazione, anche al fine di

consentire la tenuta e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle

prestazioni erogate e delle relative liste di attesa, per consentirne

una facile e trasparente pubblicita';

hh) definire, ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie

pubbliche e private, standard minimi di strutture, attrezzature e

personale, che assicurino tutti i servizi necessari derivanti dalle

funzioni richieste in seguito all'accreditamento;

ii) precisare i criteri distintivi e gli elementi caratterizzanti per

l'individuazione delle aziende unita' sanitarie localie delle aziende

ospedaliere, con particolare riguardo alle caratteristiche

organizzative minime delle stesse ed al rilievo nazionale o

interregionale delle aziende ospedaliere;

ll) definire il sistema di remunerazione dei soggetti erogatori,

classificati ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n.502, e successive modificazioni, tenendo in considerazione, per

quanto attiene alle strutture private, la specificita' di quelle non

aventi fini di lucro, nel pieno rispetto dei criteri di efficacia e

di efficienza;

mm) prevedere, insieme al pagamento a tariffa delle prestazioni,

livelli di spesa e modalita' di contrattazione per piani di attivita'

che definiscano volumi e tipologie delle prestazioni, nell'ambito dei

livelli di spesa definiti in rapporto alla spesa capitaria e tenendo

conto delle caratteristiche di complessita' delle prestazioni erogate

in ambito territoriale; prevedere le modalita' di finanziamento dei

presidi ospedalieri interni alle aziende unita' sanitarie locali,

nn) prevedere le modalita' e le garanzie attraverso le quali

l'agenzia per i servizi sanitari regionali individua, in

collaborazione con le regioni interessate, gli interventi da adottare

per il recupero dell'efficienza, dell'economicita' e della

funzionalita' nella gestione dei servizi sanitari e fornisce alle

regioni stesse il supporto tecnico per la redazione dei programmi

operativi, trasmettendo le relative valutazioni al Ministro della

sanita';

oo) prevedere le modalita' e le garanzie con le quali il Ministro

della sanita', valutate le situazioni locali e sulla base delle

segnalazioni trasmesse dall'agenzia per i servizi sanitari regionali,

ai sensi della lettera nn), sostiene i programmi di cui alla medesima

lettera; applica le adeguate penalizzazioni, secondo meccanismi

automatici di riduzione e dilazione dei flussi finanziari in caso di

inerzia o ritardo delle regioni nell'adozione o nell'attuazione di

tali programmi, sentito il parere dell'agenzia; individua, su parere

dell'agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, forme di intervento del Governo volte a far fronte, nei

casi piu' gravi, all'eventuale inerzia delle amministrazioni;

pp) stabilire modalita' e termini di riduzione dell'eta' pensionabile

per il personale della dirigenza dell'area medica dipendente dal

Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda il personale

universitario, della cessazione dell'attivita' assistenziale nel

rispetto del proprio stato giuridico; prevedere altresi' limiti di

eta' per la cessazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni;

qq) escludere la stipulazione di nuove convenzioni con i soggetti di

cui all'articolo 8, commi 1-bis e 8, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, prevedendo,

nell'ambito del superamento dei rapporti convenzionali previsti dalle

stesse disposizioni, la dinamicita' dei requisiti di accesso ai fini

dell'inquadramento in ruolo nonche' la revisione dei rapporti

convenzionali in atto, escludendo, comunque, il servizio medico di

continuita' assistenziale;

rr) prevedere le modalita' attraverso le quali il dipartimento di

prevenzione, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, cui vengono

assegnate nell'ambito della programmazione sanitaria apposite

risorse, nel quadro degli obiettivi definiti dal Piano sanitario

nazionale e in base alle caratteristiche epidemiologiche della

popolazione residente, fornisce il proprio supporto alla direzione

aziendale, prevedendo forme di coordinamento tra le attivita' di

prevenzione effettuate dai distretti e dai dipartimenti delle aziende

unita' sanitarie locali; definire le modalita' del coordinamento tra

i dipartimenti di prevenzione e le agenzie regionali per la

protezione dell'ambiente; prevedere modalita' per assicurare ai

servizi di sanita' pubblica veterinaria delle aziende unita'

sanitarie locali autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa

nell'ambito della struttura dipartimentale.

2. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli-Venezia Giulia e le

province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria

legislazione, in coerenza con il sistema di autofinanziamento del

settore sanitario e nei limiti dei rispettivi statuti e delle

relative norme di attuazione, ai principi fondamentali dei decreti

legislativi attuativi della presente legge.

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502).

1. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo e'

inserito il seguente: "I provvedimenti di nomina dei direttori

generali delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende

ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti

di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512,

convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessita' di

valutazioni comparative". Al medesimo comma 6 e' aggiunto, in fine,

il seguente periodo: "Le regioni determinano in via generale i

parametri di valutazione dell'attivita' dei direttori generali delle

aziende, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi assegnati

nel quadro della programmazione regionale, con particolare

riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalita' dei servizi

sanitari ".

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito

il seguente: " Le universita' concordano con le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei protocolli d'intesa

di cui al presente comma, ogni eventuale utilizzazione di strutture

assistenziali private, purche' accreditate e qualora non siano

disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via

subordinata, in altre strutture pubbliche".

Art. 4.

(Testo unico).

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo

recante un testo unico delle leggi e degli atti aventi forza di legge

concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio

sanitario nazionale, coordinando le disposizioni previste dai decreti

legislativi di cui all'articolo 1 con quelle vigenti nella stessa

materia, ed in particolare con quelle previste dalla legge 23

dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dal decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni,

apportando le opportune modificazioni integrative e correttive

nonche' quelle necessarie al fine del coordinamento stesso. Dopo nove

mesi dalla emanazione del decreto legislativo di cui al presente

comma, il Governo presenta alle competenti Commissioni parlamentari

una relazione sullo stato di attuazione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato previo parere

delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro

quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello

schema di decreto legislativo. Il parere reso dalla Conferenza

unificata e' immediatamente trasmesso alle competenti Commissioni

parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi

all'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari,

ritrasmette, con le sue osservazioni e con le eventuali

modificazioni, lo schema di decreto legislativo alle medesime

Commissioni per il parere definitivo, che deve essere reso entro

venti giorni.

Art. 5.

(Riordino della medicina

penitenziaria).

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti

legislativi di riordino della medicina penitenziaria, con

l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere specifiche modalita' per garantire il diritto alla

salute delle persone detenute o internate mediante forme progressive

di inserimento, con opportune sperimentazioni di modelli

organizzativi anche eventualmente differenziati in relazione alle

esigenze ed alle realta' del territorio, all'interno del Servizio

sanitario nazionale, di personale e di strutture sanitarie

dell'amministrazione penitenziaria;

b) assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmente

demandate all'amministrazione penitenziaria;

c) prevedere l'organizzazione di una attivita' specifica al fine di

garantire un livello di prestazioni di assistenza sanitaria adeguato

alle specifiche condizioni di detenzione o internamento e l'esercizio

delle funzioni di certificazione rilevanti a fini di giustizia;

d) prevedere che il controllo sul funzionamento dei servizi di

assistenza sanitaria alle persone detenute o internate sia affidato

alle regioni ed alle aziende unita' sanitarie locali;

e) prevedere l'assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, al Fondo sanitario

nazionale delle risorse finanziarie, relative alle funzioni

progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione del

Ministero di grazia e giustizia, nonche' i criteri e le modalita'

della loro gestione.

2. Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1,

il Governo adotta, anche con riferimento all'esito delle

sperimentazioni, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni

integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma l,

sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. L'esercizio della delega di cui al presente articolo awiene

attraverso l'esclusiva utilizzazione delle risorse attualmente

assegnate al Ministero di grazia e giustizia secondo quanto disposto

dal comma 1, lettera e), e senza ulteriori oneri a carico del

bilancio dello Stato.

Art. 6.

(Ridefinizione dei rapporti tra universita'

e Servizio sanitario nazionale).

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti

legislativi volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario

nazionale e universita', attenendosi ai seguenti principi e criteri

direttivi:

a) rafforzare i processi di collaborazione tra universita' e Servizio

sanitario nazionale, anche mediante l'introduzione di nuovi modelli

gestionali e funzionali integrati fra regione e universita', che

prevedano l'istituzione di aziende dotate di autonoma personalita'

giuridica;

b) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e

regionale, lo svolgimento delle attivita' assistenziali funzionali

alle esigenze della didattica e della ricerca;

c) assicurare la coerenza fra l'attivita' assistenziale e le esigenze

della formazione e della ricerca, anche mediante l'organizzazione

dipartimentale e le idonee disposizioni in materia di personale.

2. Si applica alla delega di cui al comma 1 il disposto dell'articolo

1, commi 3 e 4, della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 novembre 1998

SCALFARO

D'ALEMA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

BINDI, Ministro della sanita'

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4230):

Presentato dal Ministro della sanita' (Bindi) il 9 ottobre

1997.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede

referente, il 7 novembre 1997, con pareri delle commissioni

I, V, VII e XI.

Esaminato dalla XII commissione il 19 dicembre 1997; 20

gennaio 1998; 10, 17 e 18 febbraio 1998; 31 marzo 1998; 1,

14, 15, 22, 23, 28, 29 aprile 1998; 14 maggio 1998.

Esaminato in aula il 18, 19 e 20 maggio 1998 e approvato

il 26 maggio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3299):

Assegnato alla 12 commissione (Sanita') in sede referente,

il 2 giugno 1998, con pareri delle commissioni 1 , 2 , 5 ,

7 , 11 e della commissione parlamentare per le questioni

regionali.

Esaminato dalla 12 commissione il 16, 17, 23, 24 giugno

1998; 7, 8, 14 e 15 luglio 1998.

Relazione scritta annunciata il 30 luglio 1998 (atto n.

3299/ A - relatore sen. Papini).

Esaminato in aula il 30 luglio 1998; 15, 16, 17 settembre

1998 e approvato, con modificazioni, il 22 settembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4230/ B):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede

referente, il 24 settembre 1998, con pareri delle

commissioni I, II, V, VII e XI.

Esaminato dalla XII commissione il 29, 30 settembre 1998;

1 ottobre 1998.

Esaminato in aula il 1 , 2 ottobre 1998; 4, 5 novembre

1998 e approvato il 10 novembre 1998.

------------

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

(Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma

dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992 e' stato in parte

modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517

(Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria

a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421),

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1993. Il testo del citato

decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal

decreto legislativo n. 517/1993, e' stato pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7

gennaio 1994.

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del

capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' stato

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998.

- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della

conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed

unificazione, per le materie ed i compiti di interesse

comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la

conferenza Statocitta' ed autonomie locali), e' il

seguente:

"Art. 8 (Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e

conferenza unificata). - 1. La conferenza Statocitta' ed

autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti

di interesse comune delle regioni, delle province, dei

comuni e delle comunita' montane, con la conferenza

Statoregioni.

2. La conferenza Statocitta' ed autonomie locali e'

presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per

sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per

gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro

del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,

il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,

il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione

nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente

dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente

dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -

UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati

dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque

rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della

legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere

invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti

di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La conferenza Statocitta' ed autonomie locali e'

convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi

il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia

richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata

dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono

presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su

sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se

tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".

- L'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di

alcune norme di contabilita' generale dello Stato in

materia di bilancio, nel testo modificato dall'art. 21 del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento

della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della

pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre

1983, n. 638, e' il seguente:

"Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici).

- Ai comuni, alle province e relative aziende, nonche' a

tutti gli enti pubblici non economici compresi nella

tabella A allegata alla presente legge, a quelli

determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente

articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle

apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria,

alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed

all'ENEL, e' fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in

vigore della presente legge, di adeguare il sistema della

contabilita' ed i relativi bilanci a quello annuale di

competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla

esposizione della spesa sulla base della classificazione

economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli

introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al

fine di consentire il consolidamento delle operazioni

interessanti il settore pubblico.

La predetta tabella A potra' essere modificata con decreti

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della

programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli

enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si

riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa,

restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano

la tenuta della contabilita'.

Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro

bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da

loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal

Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della

finanza pubblica e' fatto obbligo agli enti di cui al

presente articolo di fornire al Ministro del tesoro

informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle

spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale,

ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali

prescritti da specifiche disposizioni legislative.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei

Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione

economica, con proprio decreto, individua gli organismi e

gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi

direttamente o indirettamente interessanti la finanza

pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle

partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai

quali si applicano le disposizioni del presente articolo.

Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si

riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini

di cassa".

- Si riporta il testo dell'art. 27 della citata legge 5

agosto 1978, n. 468:

"Art. 27 (Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti

del settore pubblico allargato). - Le leggi che comportano

oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei

bilanci degli enti di cui al precedente art. 25 devono

contenere la previsione dell'onere stesso nonche'

l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai

relativi bilanci, annuali e pluriennali".

Note all'art. 2:

- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre

1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario

nazionale), nel testo modificato dal decreto del Presidente

della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, che, a seguito del

referendum indetto con decreto del Presidente della

Repubblica 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione

dell'art. 2, secondo comma, lettera h), della legge, e' il

seguente:

"Art. 1 (I principi). - La Repubblica tutela la salute

come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della

collettivita' mediante il Servizio sanitario nazionale.

La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel

rispetto della dignita' e della liberta' della persona

umana.

Il Servizio sanitario nazionale e' costituito dal

complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e

delle attivita' destinati alla promozione, al mantenimento

ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la

popolazione senza distinzione di condizioni individuali o

sociali e secondo modalita' che assicurino l'eguaglianza

dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del

Servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle

regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la

partecipazione dei cittadini.

Nel Servizio sanitario nazionale e' assicurato il

collegamento ed il coordinamento con le attivita' e con gli

interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e

servizi, che svolgono nel settore sociale attivita'

comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e

della collettivita'.

Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini

istituzionali del Servizio sanitario nazionale nei modi e

nelle forme stabiliti dalla presente legge".

"Art. 2 (Gli obiettivi). - Il conseguimento delle

finalita' di cui al precedente articolo e' assicurato

mediante:

1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla

base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e

delle comunita';

2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni

ambito di vita e di lavoro;

3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne

siano le cause, la fenomenologia e la durata;

4) la riabilitazione degli stati di invalidita' e di

inabilita' somatica e psichica;

5) la promozione e la salvaguardia della salubrita' e

dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;

6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e

avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono

alla salute dell'uomo, nonche' la prevenzione e la difesa

sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della

loro alimentazione integrata e medicata;

7) una disciplina della sperimentazione, produzione,

immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e

dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad

assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocivita' e la

economicita' del prodotto;

8) la formazione professionale e permanente nonche'

l'aggiornamento scientifico culturale del personale del

Servizio sanitario nazionale.

Il Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue

competenze persegue:

a) il superamento degli squilibri territoriali nelle

condizioni sociosanitarie del Paese;

b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei

lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed

eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per

garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro

gli strumenti ed i servizi necessari;

c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e

la tutela della maternita' e dell'infanzia, per assicurare

la riduzione dei fattori di rischio connessi con la

gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute

per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di

mortalita' perinatale ed infantile;

d) la promozione della salute nell'eta' evolutiva,

garantendo l'attuazione dei servizi medicoscolastici negli

istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e

grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni

mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati;

e) la tutela sanitaria delle attivita' sportive;

f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di

prevenire e di rimuovere le condizioni che possono

concorrere alla loro emarginazione;

g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento

preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi

sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di

discriminazione e di segregazione pur nella specificita'

delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il

reinserimento sociale dei disturbati psichici".

- Il comma 12 dell'art. 4, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, e' il seguente:

"12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per quanto

concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano

e gli istituti ed enti e esercitano l'assistenza

ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo

comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando

che l'apporto dell'attivita' dei suddetti presidi

ospedalieri al Servizio sanitario nazionale e'

regolamentato con le modalita' previste dal presente

articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del

decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti

tecnicoorganizzativi ed i regolamenti sulla dotazione

organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono

adeguati, e a parte compatibile, ai principi del presente

decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della legge

30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con decreto del

Ministro della sanita'".

- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti

locali, per la riforma della, pubblica amministrazione e

per la semplificazione amministrativa), e' stata pubblicata

nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del

17 marzo 1997.

- L'art. 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142

(Ordinamento delle autonomie locali), e' il seguente:

"Art. 17 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree

metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino,

Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari,

Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con

essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle

attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita

sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle

caratteristiche territoriali".

- L'art. 8 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il

seguente:

"Art. 8. - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle

funzioni amministrative regionali, gli atti di

coordinamento tecnico, nonche' le direttive relative

all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa

intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, o con la singola regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla

prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli

atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del

Consiglio dei Ministri, previo parere della commissione

parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro

trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri puo'

provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai

commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono

sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2

entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei

Ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine

ai quali siano stati espressi pareri negativi.

4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di

coordinamento tecnico, nonche' le direttive adottate con

deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi

alle competenti commissioni parlamentari.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti

funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

a) l'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del

medesimo articolo limitatamente alle parole da: ''nonche'

la funzione di indirizzo'' fino a: ''n. 382'' e alle parole

''e con la Comunita' economica europea'', nonche' il terzo

comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole:

''impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni

amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad

osservarle, ed'';

c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto

1988, n. 400, limitatamente alle parole: ''gli atti di

indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa

delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni

statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle

province autonome di Trento e Bolzano'';

d) l'art. 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto

1988, n. 400, limitatamente alle parole: ''anche per

quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e

coordinamento'';

e) l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio

1991, n. 13.

6. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del

primo comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n.

281".

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8

agosto 1985 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni

e alle province autonome in materia di attivita' di rilievo

sanitario connesse con quelle socioassistenziali, ai sensi

dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833), e' stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 14 agosto

1985.

- L'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127

(Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo) e' il seguente:

"Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di

semplificazione dell'attivita' amministrativa e di

snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).

(Omissis).

95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma

universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli

articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e'

disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art.

11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformita' a

criteri generali definiti, nel rispetto della normativa

comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio

universitario nazionale e le commissioni parlamentari

competenti, con uno o piu' decreti del Ministro

dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,

di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente

ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il

medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in

vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei

commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui

al presente comma determinano altresi':

a) la durata, il numero minimo di annualita' e i contenuti

minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente

comma, con riferimento ai settori scientificodisciplinari;

b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire

la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia

informazione sugli ordinamenti degli studi, anche

attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e

telematici;

c) modalita' di attivazione da parte di universita'

italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi

universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati

di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al

capo II del titolo III del decreto del Presidente della

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".

- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

(Razionalizzazione dell'organizzazione delle

amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in

materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' stato pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6

febbraio 1993.

- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove

disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di

lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione

nelle controversie di lavoro e di giurisdizione

amministrativa, emanate in attuazione dell'art.11, comma 4,

della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' stato pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8

aprile 1998.

- L'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il

seguente:

"Art. 1 (Misure in materia di sanita' pubblica, impiego,

istruzione, finanza regionale). (Omissis).

12. Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio

dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale

delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 50, commi

4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni ed integrazioni, indicano altresi'

i criteri per l'attribuzione di un trattamento economico

aggiuntivo al personale che abbia optato per l'esercizio

della libera professione intramuraria. Tale opzione

costituisce titolo di preferenza per il conferimento di

incarichi comportanti direzioni di struttura ovvero per

l'accesso agli incarichi di dirigenti del ruolo sanitario

di secondo livello. Resta ferma la riduzione del 15 per

cento della componente fissa di posizione della

retribuzione per i dipendenti che optano per l'esercizio

della libera professione extramuraria".

- L'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, e' il seguente:

"Art. 3 (Organizzazione delle unita' sanitarie locali).

(Omissis).

8. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore

generale, direttore amministrativo e direttore sanitario

determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il

periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di

quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio.

Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare

il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle

quote a carico del dipendente, nonche' dei contributi

assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale

spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del

correlativo onere alle unita' sanitarie locali interessate,

le quali procedono al recupero delle quote a carico

dall'interessato. Qualora il direttore generale, il

direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano

dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza

assegni con diritto al mantenimento del posto".

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19

luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul

contratto del direttore generale, del direttore

aniministrativo e del direttore sanitario delle unita'

sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), e' stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre

1995.

- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 6 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:

"Art. 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed

Universita'). - 1. Le regioni, nell'ambito della

programmazione regionale, stipulano specifici protocolli

d'intesa con le universita' per regolamentare l'apporto

alle attivita' assistenziali del servizio sanitario delle

facolta' di medicina, nel rispetto delle loro finalita'

istituzionali didattiche e scientifiche. Le universita'

contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione

dei piani sanitari regionali. La programmazione sanitaria,

ai fini dell'individuazione della dislocazione delle

strutture sanitarie, deve tener conto della presenza

programmata delle strutture universitarie. Le universita' e

le regioni possono, d'intesa, costituire policlinici

universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli

stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie od

ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo

conto delle esigenze della programmazione regionale. I

rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati,

ove necessario, con appositi accordi tra le universita', le

aziende ospedaliere e le unita' sanitarie locali

interessate.

2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio

sanitario nazionale, connesse alla formazione degli

specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del

Servizio sanitario nazionale, le universita' e le regioni

stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare

le modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti in

attuazione delle predette intese sono regolati con appositi

accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le

unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico e gli istituiti zooprofilattici

sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al

decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione

specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate

presso le predette strutture sanitarie in possesso dei

requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato decreto

legislativo n. 257/1991, la titolarita' dei corsi di

insegnamento previsti dall'ordinamento didattico

universitario e' affidata ai dirigenti delle strutture

presso le quali si svolge la formazione stessa, in

conformita' ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai

fini della programmazione del numero degli specialisti da

formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del

decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche

conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni

sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente

decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso

le predette scuole e' rilasciato a firma del direttore

della scuola e del rettore dell'universita' competente.

Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni

rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalita'

per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono

essere previste per i presidi ospedalieri delle unita'

sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei

requisiti di idoneita' previsti dall'art. 7 del decreto

legislativo 8 agosto 1991, n. 257".

- Il decreto dei Ministri della sanita' e dell'universita'

e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997

(Linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa

universita'-regioni), e' stato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997.

- L'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, e' il seguente:

"Art. 8. (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle

prestazioni assistenziali). 1.

(Omissis);

c) prevedere le modalita' per concordare livelli di spesa

programmati e disciplinarne gli effetti al fine di

responsabilizzare il medico al rispetto dei livelli di

spesa indotta per assistito, tenendo conto delle spese

direttamente indotte dal medico e di quelle indotte da

altri professionisti e da altre strutture specialistiche e

di ricovero;".

- L'art. 9 del citato decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502 (nel testo sostituito dall'art 10 del decreto

legislativo 7 dicembre 1993, n. 51), e' il seguente:

"Art. 9 (Forme integrative di assistenza sanitaria). - 1.

Possono essere istituiti fondi integrativi sanitari

finalizzati a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a

quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale. Le

fonti istitutive dei fondi integrativi sanitari sono le

seguenti:

a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali,

ovvero, in mancanza, accordi di lavoratori, promossi da

sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di

lavoro;

b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi

professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni

di rilievo almeno provinciale;

c) regolamenti di enti o aziende o enti locali o

associazioni senza scopo di lucro o societa' di mutuo

soccorso giuridicamente riconosciute.

Il fondo integrativo sanitario e' autogestito ovvero puo'

essere affidato in gestione mediante convenzione con

societa' di mutuo soccorso o con impresa assicurativa

autorizzata.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore

del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con

regolamento emanato dal Presidente della Repubblica previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del

lavoro e della previdenza sociale, sono dettate

disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi

sanitari. Il regolamento disciplina:

1) le modalita' di costituzione, in linea con i principi

fissati dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo

21 aprile 1993, n. 124;

2) la composizione degli organi di amministrazione e di

controllo;

3) le forme di contribuzione;

4) le modalita' della vigilanza facente capo al Ministero

della sanita';

5) le modalita' di scioglimento.

Le societa' di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute

che gestiscono unicamente fondi integrativi sanitari sono

equiparate ai fondi sanitari di cui al presente articolo".

- L'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502 (nel testo sostituito dall'art. 9 del decreto

legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), e' riportato, per

intero, piu' avanti.

- L'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriemiale dello

Stato - legge finanziaria 1988), come modificato dall'art.

4 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, e' il

seguente:

"Art. 20. - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma

pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione

edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio

sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per

anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo

complessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli

interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono

autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento

della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la

BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e

aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e

procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del

tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'.

2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio

sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito

da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia

ospedaliera e di funzioni medicosanitarie, da istituire con

proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro

tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, i criteri generali per la programmazione degli

interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti

obiettivi di massima:

a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di

garantire una idonea capacita' di posti letto anche in

quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono

in grado di soddisfare le domande di ricovero;

b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu'

elevato degrado strutturale;

c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che

presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di

integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento

dei posti letto, la cui funzionalita' e' suificiente;

e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali

extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo

intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le

specificazioni di cui alle lettere a), b), c);

f) realizzazione di 140.000 posti in strutture

residenziali, per anziani che non possono essere assistiti

a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che

richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di

dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che

saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre

1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi

sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di

ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di

condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di

standards dimensionali, possono essere ricavate anche

presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di

postiletto ospedalieri;

g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti

delle strutture sanitarie;

h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione

con particolare riferimento ai laboratori di igiene e

profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli

istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di

sanita' pubblica veterinaria;

i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il

cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o provincia

autonoma con propria determinazione.

3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce

modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel

medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati

dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel

Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle

universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria

ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a

valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione

(FIO).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del

decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di

cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei

progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali

o provinciali, il Ministro della sanita' predispone il

programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione

del CIPE.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il

CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre

nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza

dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma

nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio

1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta

determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire

3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per

ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e

province autonome di Trento e di Bolzano presentano in

successione temporale i progetti suscettibili di immediata

realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di

conformita' del Ministero della sanita', per quanto

concerne gli aspetti tecnicosanitari e in coerenza con il

programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che

decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli

investimenti pubblici.

5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti

attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola

esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli

gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione

per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,

per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli

presentati dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della

legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai

competenti organi regionali, i quali accertano che la

progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle

Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta

nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico di loro competenza territoriale, sia completa

di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua

completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi

necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano

altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi

di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.

Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,

i competenti organi regionali verificano la coerenza con

l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province

autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della

legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in

successione temporale, istanza per il finanziamento dei

progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta

approvazione, da un programma temporale di realizzazione,

dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto

delle normative nazionali e regionali sugli standards

ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che

sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti

funzionali dello stesso.

6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico

del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di

previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330

miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno

1990.

7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi dal

Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il personale

laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38

anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1 gennaio

1988".

- L'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' il

seguente:

"Art. 13 (Attribuzioni dei comuni). - Sono attribuite ai

comuni tutte le funzioni amministrative in materia di

assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano

espressamente riservate allo Stato ed alle regioni.

I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge

in forma singola o associata mediante le unita' sanitarie

locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco

quale autorita' sanitaria locale.

I comuni, singoli o associati, assicurano, anche con

riferimento alla legge 8 aprile 1976, n. 278, e alle leggi

regionali, la piu' ampia partecipazione degli operatori

della sanita', delle formazioni sociali esistenti sul

territorio, dei rappresentanti degli interessi originari

definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e

dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione

dell'attivita' delle unita' sanitarie locali e alla

gestione sociale dei servizi sanitari, nonche' al controllo

della loro funzionalita' e rispondenza alle finalita' del

servizio sanitario nazionale agli obiettivi dei piani

sanitari triennali delle regioni di cui all'art. 55.

Disciplinano inoltre, anche ai fini dei compiti di

educazione sanitaria propri dell'unita' sanitaria locale,

la partecipazione degli utenti direttamente interessati

all'attuazione dei singoli servizi".

- L'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, e' il seguente:

"Art. 14 (Diritti dei cittadini). - 1. Al fine di

garantire il costante adeguamento delle strutture e delle

prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti

del Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanita'

definisce con proprio decreto, d'intesa con la conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome i contenuti e le modalita' di utilizzo

degli indicatori di qualita' dei servizi e delle

prestazioni sanitarie relativamente alla

personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza, al

diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere,

nonche' dell'andamento delle attivita' di prevenzione delle

malattie. A tal fine il Ministro della sanita', d'intesa

con il Ministro dell'universita' e della ricerca

scientifica e tecnologica e con il Ministro degli affari

sociali, puo' avvalersi anche della collaborazione delle

universita', del Consiglio nazionale delle ricerche, delle

organizzazioni rappresentative degli utenti e degli

operatori del Servizio sanitario nazionale nonche' delle

organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.

2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori

per la verifica, anche sotto il profilo sociologico, dello

stato di attuazione dei diritti dei cittadini, per la

programmazione regionale, per la definizione degli

investimenti di risorse umane, tecniche e finanziarie. Le

regioni promuovono inoltre consultazioni con i cittadini e

le loro organizzazioni anche sindacali ed in particolare

con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti

al fine di fornire e raccogliere informazioni

sull'organizzazione dei servizi. Tali soggetti dovranno

comunque essere sentiti nelle fasi dell'impostazione della

programmazione e verifica dei risultati conseguiti e

ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali

materie. Le regioni determinano altresi' le modalita' della

presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e

di tutela dei diritti, anche attraverso la previsione di

organismi di consultazione degli stessi presso le unita'

sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

3. Il Ministro della sanita', in sede di presentazione

della relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce

in merito alla tutela dei diritti dei cittadini con

riferimento all'attuazione degli indicatori di qualita'.

4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel

Servizio sanitario nazionale, le unita' sanitarie locali e

le aziende ospedaliere provvedono ad attivare un efficace

sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle

tariffe, sulle modalita' di accesso ai servizi. Le aziende

individuano inoltre modalita' di raccolta ed analisi dei

segnali di disservizio, in collaborazione con le

organizzazioni rappresentative dei cittadini, con le

organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.

Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale ed il

direttore generale dell'azienda ospedaliera convocano,

almeno una volta l'anno, apposita conferenza dei servizi

quale strumento per verificare l'andamento dei servizi

anche in relazione all'attuazione degli indicatori di

qualita' di cui al primo comma, e per individuare ulteriori

interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora

il direttore generale non provveda, la conferenza viene

convocata dalla regione.

5. Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del

servizio, a richiesta degli assistiti, adottano le misure

necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla

qualita' dell'assistenza. Al fine di garantire la tutela

del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali

si nega o si limita la fruibilita' delle prestazioni di

assistenza sanitaria; sono ammesse osservazioni,

opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa,

redatti in carta semplice, da presentarsi entro quindici

giorni, dal momento in cui l'interessato abbia avuto

conoscenza dell'atto o comportamento contro cui intende

osservare od opporsi, da parte dell'interessato, dei suoi

parenti o affini, degli organismi di volontariato o di

tutela dei diritti accreditati presso la regione

competente, al direttore generale dell'unita' sanitaria

locale o dell'azienda che decide in via definitiva o

comunque provvede entro quindici giorni, sentito il

direttore sanitario. La presentazione delle anzidette

osservazioni ed opposizioni non impedisce ne' preclude la

proposizione di impugnative in via giurisdizionale.

6. Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera

scelta del medico e del presidio di cura, il Ministero

della sanita' cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le

istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni di

alta specialita', con l'indicazione delle apparecchiature

di alta tecnologia in dotazione nonche' delle tariffe

praticate per le prestazioni piu' rilevanti. La prima

pubblicazione e' effettuata entro il 31 dicembre 1993.

7. E' favorita la presenza e l'attivita', all'interno

delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato

e di tutela dei diritti. A tal fine le unita' sanitarie

locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali

organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario

regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti

e le modalita' della collaborazione, fermo restando il

diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e

la non interferenza nelle scelte professionali degli

operatori sanitari; le aziende e gli organismi di

volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi

comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle

prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I

rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che

esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita

all'interno delle strutture sono regolati sulla base di

quanto previsto dalla legge n. 266/1991 e dalle leggi

regionali attuative.

8. Le regioni, le unita' sanitarie locali e le aziende

ospedaliere promuovono iniziative di formazione e di

aggiornamento del personale adibito al contatto con il

pubblico sui temi inerenti la tutela dei diritti dei

cittadini, da realizzare anche con il concorso e la

collaborazione delle rappresentanze professionali e

sindacali".

- L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14

gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e

coordinamento alle regioni e alle province autonome di

Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali,

tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle

attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e

private), e' il seguente:

"Art. 2 (Definizione dei requisiti). - 1. Le strutture di

cui al successivo art. 4 sono tenute a rispettare e ad

adeguarsi ai requisiti minimi generali e specifici, di cui

all'art. 1. Restano ferme le prescrizioni contenute nella

normativa nazionale, regionale e nei regolamenti edilizi

comunali.

2. Le regioni disciplinano le modalita' per l'accertamento

e la verifica del rispetto dei requisiti minimi.

3. La verifica della permanenza dei requisiti minimi deve

essere effettuata con periodicita' almeno quinquennale e

ogni qualvolta le regioni ne ravvisino la necessita' ai

fini del buon andamento delle attivita' sanitarie.

4. Le regioni determinano, ai sensi del combinato disposto

dei commi 4 e 7 dell'art. 8, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed

integrazioni, gli standards di qualita' che costituiscono

requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture

pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi per

l'autorizzazione di cui all'art. 1.

5. Nella determinazione dei requisiti ulteriori, le

regioni si attengono ai seguenti criteri generali, volti ad

assicurare:

a) che l'accreditamento della singola struttura sia

funzionale alle scelte di programmazione regionale,

nell'ambito delle linee di programmazione nazionale;

b) che il regime di concorrenzialita' tra strutture

pubbliche e private sia finalizzato alla qualita' delle

prestazioni sanitarie e si svolga secondo il criterio

dell'eguaglianza di diritti e doveri delle diverse

strutture, quale presupposto per la libera scelta da parte

dell'assistito;

c) che sia rispettato il livello quantitativo e

qualitativo di dotazioni strumentali, tecnologiche e

amministrative correlate alla tipologia delle prestazioni

erogabili, nonche' alla classe di appartenenza della

struttura;

d) che le strutture richiedenti presentino risultanza

positiva rispetto al controllo di qualita' anche con

riferimento agli indicatori di efficienza e di qualita' dei

servizi e delle prestazioni previsti dagli articoli 10,

comma 3, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le regioni disciplinano le modalita' per la richiesta

di accreditamento da parte delle strutture autorizzate, la

concessione e l'eventuale revoca dello stesso, nonche' la

verifica triennale circa la permanenza dei requisiti

ulteriori richiesti per l'accreditamento medesimo.

7. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce

vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario

nazionale a corrispondere la remunerazione delle

prestazioni erogate, al di fuori degli appositi rapporti di

cui all'art. 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed

integrazioni, nell'ambito del livello di spesa annualmente

definito.

8. I requisiti ulteriori, di cui ai commi 4 e 5, oltre che

presupposto per l'accreditamento, costituiscono altresi' il

fondamento dei piani annuali preventivi, cosi' come

previsti e definiti dalla normativa vigente".

- Si riporta, per intero, il testo dell'art. 8 del D.Lgs.

30 dicembre 1992, n. 502:

"Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle

prestazioni assistenziali). - 1. Il rapporto tra il

Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale

ed i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite

convenzioni di durata triennale conformi agli accordi

collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma

9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le

organizzazioni sindacali di categoria maggiormente

rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono

tener conto dei seguenti principi:

a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente

effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite

massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'

tacitamente rinnovata;

b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta da

parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la

ricusazione della scelta da parte del medico quando

ricorrano eccezionali ed accertati motivi di

incompatibilita';

c) prevedere le modalita' per concordare livelli di spesa

programmati e disciplinarne gli effetti al fine di

responsabilizzare il medico al rispetto dei livelli di

spesa indotta per assistito, tenendo conto delle spese

direttamente indotte dal medico e di quelle indotte da

altri professionisti e da altre strutture specialistiche e

di ricovero;

d) prevedere che l'accertato e non dovuto pagamento anche

parziale da parte dell'assistito delle prestazioni previste

in convenzione comporta il venir meno del rapporto con il

Servizio sanitario nazionale;

e) concordare, unitamente anche alle organizzazioni

sindacali delle categorie di guardia medica e dei medici di

medicina dei servizi, i compiti e le prestazioni da

assicurare in base ad un compenso capitario per assistito

definendo gli ambiti rimessi ad accordi di livello

regionale, i quali dovranno prevedere le specificita' di

settori aventi caratteristiche particolari e garantire la

continuita' assistenziale per l'intero arco della giornata

e per tutti i giorni della settimana, anche attraverso

forme graduali di associazionismo medico, e prevedere,

altresi', le prestazioni da assicurare con pagamento in

funzione delle prestazioni stesse;

f) definire la struttura del compenso spettante al medico

prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto affidato,

corrisposta su base annuale come corrispettivo delle

funzioni previste in convenzione. Ad essa e' aggiunta una

quota variabile in considerazione del rispetto dei livelli

di spesa programmati di cui alla lettera c) ed,

eventualmente, delle prestazioni e attivita' previste negli

accordi di livello regionale;

g) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di

medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo

parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in

modo che l'accesso medesimo sia consentito prioritariamente

ai medici forniti dell'attestato di cui all'art. 2 del

decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o titolo

equipollente ai sensi del predetto decreto. L'anzidetto

attestato non e' richiesto per i medici che, alla data del

31 dicembre 1992, risultavano titolari di incarico per il

servizio della guardia medica, per i medici titolari di

incarico ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, e per i medici che

alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8

agosto 1991, n. 256, risultavano iscritti nella graduatoria

regionale di medicina generale;

h) prevedere la cessazione degli istituti normativi

previsti dalla vigente convenzione, riconducibili

direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro

dipendente.

1-bis. Le unita' sanitarie locali e le aziende

ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1,

utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle

ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore el

decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici

addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e

di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni

stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre

1978, n. 833. Entro il triennio indicato al comma 7, le

regioni possono inoltre individuare aree di attivita' della

guardia medica e della medicina dei servizi che, ai fini

del miglioramento del servizio, richiedano l'instaurarsi di

un rapporto d'impiego. A questi fini i medici addetti a

tali attivita' che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari

di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni,

sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita',

nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in

soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17

della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della

sanita' di concerto con i Ministri del tesoro e per la

funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e

le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di idoneita'.

2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e'

disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi

agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma

dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,

con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente

rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono

tener conto dei seguenti principi:

a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza

farmaceutica per conto delle unita' sanitarie locali del

territorio regionale dispensando, su presentazione della

ricetta del medico, specialita' medicinali, preparati

galenici, prodotti dietetici, presidi medicochirurgici e

altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario

nazionale nei limiti previsti dai livelli di assistenza;

b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unita'

sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del

prodotto erogato, al netto della eventuale quota di

partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini

della liquidazione la farmacia e' tenuta alla presentazione

della ricetta corredata del bollino o di altra

documentazione comprovante l'avvenuta consegna

all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine

fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva

lettera c) non possono essere riconosciuti interessi

superiore a quelli legali;

c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina

delle modalita' di presentazione delle ricette e i tempi

dei pagamenti dei corrispettivi nonche' l'individuazione di

modalita' differenziate di erogazione delle prestazioni

finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le

relative condizioni economiche anche in deroga a quanto

previsto alla precedente lettera b), e le modalita' di

collaborazione delle farmacie in programmi particolari

nell'ambito delle attivita' di emergenza, di

farmacovigilanza, di informazione e di educazione

sanitaria.

3. Gli ordini ed i collegi professionali sono tenuti a

valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti

degli iscritti agli albi ed ai collegi professionali che si

siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I

ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli ordini o dai

collegi sono decisi dalla commissione centrale per gli

esercenti le professioni sanitarie.

4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia

di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie

private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978,

n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato

d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome, sentito il

Consiglio superiore di sanita', sono definiti i requisiti

strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti

per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle

strutture pubbliche e private e la periodicita' dei

controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di

indirizzo e coordinamento e' emanato entro il 31 dicembre

1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi

direttivi:

a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali

di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano

sanitario nazionale;

b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna

delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio

sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto

dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre

1992, concernente la ''Definizione dei livelli uniformi di

assistenza sanitaria'' ovvero dal Piano sanitario

nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera

b);

c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle

attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;

d) assicurare l'applicazione delle disposizioni

comunitarie in materia;

e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia

di: protezione antisismica, protezione antincendio,

protezione acustica, sicurezza elettrica, continuita'

elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi

di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti,

eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento

dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di

distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine

di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli

utenti del servizio;

f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in

classi differenziate in relazione alla tipologia delle

prestazioni erogabili;

g) prevedere l'obbligo di controllo della qualita' delle

prestazioni erogate;

h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e

dei presidi gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei

requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello

di qualita' delle prestazioni compatibilmente con le

risorse a disposizione.

5. L'unita' sanitaria locale assicura ai cittadini la

erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi comprese

quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di

laboratorio ed ospedaliere contemplate dai livelli di

assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e le

disposizioni regionali. Allo scopo si avvale dei propri

presidi, nonche' delle aziende e degli istituti ed enti di

cui all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi

compresi gli ospedali militari, o private, e dei

professionisti. Con tali soggetti l'unita' sanitaria locale

intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione

di un corrispettivo predeterminato a fronte della

prestazione resa, con l'eccezione dei medici di medicina

generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la

facolta' di libera scelta delle suddette strutture o dei

professionisti eroganti da parte dell'assistito,

l'erogazione delle prestazioni di cui al presente comma e'

subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta

compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale

dal medico di fiducia dell'interessato. Nell'attuazione

delle previsioni di cui al presente comma sono tenute

presenti le specificita' degli organismi di volontariato e

di privato sociale non a scopo di lucro.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della

sanita', sentita la Federazione nazionale degli ordini dei

medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi

competenti, d'intesa con la conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

sono stabiliti i criteri generali per la fissazione delle

tariffe delle prestazioni di cui al comma 5 erogate in

forma diretta nonche' di quelle erogate in forma indiretta,

ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge 23

dicembre 1978, n. 833. Ove l'intesa con la conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

province autonome non intervenga entro trenta giorni dal

ricevimento della richiesta, il Ministro della sanita'

provvede direttamente con atto motivato.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da attuare secondo

programmi coerenti con i principi di cui al comma 5, entro

il 30 giugno 1994 le regioni e le unita' sanitarie locali

per quanto di propria competenza adottano i provvedimenti

necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti previsti

dal presente decreto fondati sul criterio

dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalita' di

pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di

verifica e revisione della qualita' delle attivita' svolte

e delle prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo la

disciplina di cui agli accordi convenzionali in atto, ivi

compresi quelli operanti in regime di proroga, cessano

comunque entro un triennio dalla data di entrata in vigore

del presente decreto.

8. Le unita' sanitarie locali, in deroga a quanto previsto

dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale

sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del

decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei

decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990,

n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18

giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto

personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi

dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e

dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono

inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai

fini del miglioramento del servizio richiedano

l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i

medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che

alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente

attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico

orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla

medesima data non avevano altro tipo di rapporto

convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con

altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a

domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello

dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con

regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993,

n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,

n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro della sanita' di concerto con i

Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono

determinati i tempi, le procedure e le modalita' per lo

svolgimento dei giudizi di idoneita'.

9. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, della legge

30 dicembre 1991, n. 412, relative al divieto di esercizio

di attivita' liberoprofessionali comunque prestate in

strutture private convenzionate con il Servizio sanitario

nazionale, si estendono alle attivita' prestate nelle

istituzioni e strutture private con le quali l'unita'

sanitaria locale intrattiene i rapporti di cui al

precedente comma 5".

- L'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502 (nel testo sostituito dall'art. 8 del decreto

legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), e' il seguente:

"Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione). - 1. Le regioni

istituiscono presso ciascuna unita' sanitaria locale un

dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni

attualmente svolte dai servizi delle unita' sanitarie

locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23

dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento e' articolato almeno

nei seguenti servizi:

a) igiene e sanita' pubblica;

b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

c) igiene degli alimenti e della nutrizione;

d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree

funzionali della sanita' animale, dell'igiene della

produzione, trasformazione, commercializzazione,

conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale

e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle

produzioni zootecniche.

I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e

della collaborazione tecnicoscientifica degli istituti

zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale

individua le modalita' di raccordo funzionale tra i

dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici

per il coordinamento delle attivita' di sanita' pubblica

veterinaria.

2. Le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie

per assicurare la uniforme attuazione delle normative

comunitarie e degli organismi internazionali sono

assicurate dal Ministero della sanita' che si avvale, per

gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di

sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la

sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici

sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari

regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione

dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e

dell'ENEA.

3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione,

acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e

la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni

informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per

la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di

lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle

anzidette informazioni anche attraverso strumenti

telematici".

Note all'art. 3:

- L'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502 (nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto

legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dall'art. 1 del

decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla

legge 17 ottobre 1994, n. 590 e dall'art. 3, comma 1, della

presente legge), e' il seguente:

"6. Tutti i poteri di gestione, nonche' la rappresentanza

dell'unita' sanitaria locale, sono riservati al direttore

generale. Al direttore generale compete in particolare,

anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di

controllo interno di cui all'art. 20 del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante

valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei

risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse

attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon

andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di

nomina dei direttori generali delle aziende unita'

sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati

esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'art.

1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito

dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessita' di

valutazioni comparative. La nomina e direttore generale

deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta

giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di

prima applicazione, dalla data di istituzione dell'unita'

sanitaria locale e comunque non oltre il 30 aprile 1994.

Scaduto tale termine, qualora la regione non vi abbia

provveduto, la nomina del direttore generale e' effettuata

previa diffida, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro della sanita'. L'autonomia di cui al comma 1

diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni

del direttore generale. Il rapporto di lavoro del direttore

generale, del direttore amministrativo e del direttore

sanitario e' a tempo pieno, regolato da contratto di

diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non

puo' comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'.

I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per

la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanita', del

tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli

affari regionali sentita la conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il direttore generale e' tenuto a motivare i provvedimenti

assunti in difformita' dal parere reso dal direttore

sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei

sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di

assenza o di impedimento del direttore generale, le

relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo

o dal direttore sanitario su delega del direttore generale

o, in mancanza di delega, dal direttore piu' anziano per

eta'. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei

mesi si procede alla sostituzione. Nei casi in cui

ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una

situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di

leggi o di principi di buon andamento e di imparzialita'

dell'amministrazione, la regione risolve il contratto

dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del

direttore generale. In caso di inerzia da parte delle

regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le

misure adeguate, provvede in via sostitutiva il Consiglio

dei Ministri su proposta del Ministro della sanita'. Le

regioni determinano in via generale i parametri di

valutazione dell'attivita' dei direttori generali delle

aziende, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi

assegnati nel quadro della programmazione regionale, con

particolare riferimento all'efficienza, efficacia e

funzionalita' dei servizi sanitari".

- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994,

n. 512 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione

delle unita' sanitarie locali), convertito dalla legge 17

ottobre 1994, n. 590 (si fa, peraltro, presente che la

Corte costituzionale, con sentenza 13-25 luglio 1995, n.

373, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei

commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, nella parte in

cui si applicano alla provincia autonoma di Bolzano), e' il

seguente:

"Art. 1. - 1. Il terzo periodo del comma 6 e il comma 10

dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, e successive modificazioni, sono abrogati. Le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo

avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nominano i

direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle

aziende ospedaliere tra coloro che ne abbiano inoltrato

domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del

candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui

ai commi 9 e 11 dell'art. 3 del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Chiunque

nella dichiarazione espone fatti non conformi al vero e'

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. I

candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea

e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto

alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata

formazione ed attivita' professionale di direzione tecnica

o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private,

con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque

anni. Le nomine dei direttori generali delle unita'

sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono

effettuate entro il 31 dicembre 1994. Ove la regione o la

provincia autonoma non provveda nei termini agli

adempimenti di cui al presente comma, la nomina dei

direttori generali e' effettuata, previa diffida, con le

medesime modalita' dal Consiglio dei Ministri, su proposta

del Ministro della sanita', ai sensi del comma 6 dell'art.

3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e

successive modificazioni.

2. Le nomine effettuate in difformita' rispetto alle

disposizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 3 del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni, sono nulle. Le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano revocano la nomina non

appena diviene noto che il nominato si trova nelle

condizioni di cui ai citati commi 9 e 11.

3. Le procedure concernenti le nomine dei direttori

generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende

ospedaliere in atto alla data di entrata in vigore del

presente decreto sono riattivate con nuovi avvisi per la

selezione dei candidati ai sensi del comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono

la disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle

unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai

sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e, con

la contestuale cessazione delle funzioni degli

amministratori straordinari, nominano, con un compenso pari

a quello attribuito agli amministratori straordinari, i

commissari straordinari. Contestualmente alla nomina dei

commissari straordinari si provvede alla conferma dei

collegi dei revisori o alla loro costituzione, ove

mancanti. Ove la regione o la provincia autonoma non

adempia nei termini alla disposizione di cui al presente

comma, vi provvede, previa diffida, il Consiglio dei

Ministri, su proposta del Ministro della sanita'.

5. Restano valide ed efficaci le nomine dei direttori

generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende

ospedaliere deliberate dalle regioni e dalle province

autonome di Trento e di Bolzano fino al 24 giugno 1994.

6. Trascorso un anno dalla nomina di ciascun direttore

generale, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano provvedono alla verifica dei risultati

amministrativi e di gestione ottenuti secondo i criteri e i

principi recati dalla normativa vigente e dispongono, con

provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la

risoluzione del relativo contratto".

- Il nuovo testo dell'art. 6, comma 1, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riportato nella

formulazione originaria nelle note all'art. 2, come

modificato dalla presente legge), e' il seguente:

"Art. 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed

Universita'). - 1. Le regioni, nell'ambito della

programmazione regionale, stipulano specifici protocolli

d'intesa con le universita' per regolamentare l'apporto

alle attivita' assistenziali del servizio sanitario delle

facolta' di medicina nel rispetto delle loro finalita'

istituzionali didattiche e scientifiche. Le universita'

concordano con le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al

presente comma, ogni eventuale utilizzazione di strutture

assistenziali private, purche' accreditate e qualora non

siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e,

in via subordinata, in altre strutture pubbliche. Le

universita' contribuiscono, per quanto di competenza,

all'elaborazione dei piani sanitari regionali. La

programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della

dislocazione delle strutture sanitarie, deve tener conto

della presenza programmata delle strutture universitarie.

Le universita' e le regioni possono, d'intesa, costituire

policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento

da singoli stabilimenti ospedalieri di strutture

universitarie od ospedaliere, accorpandole in stabilimenti

omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione

regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese

sono regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le

universita', le aziende ospedaliere e le unita' sanitarie

locali interessate".

Note all'art. 4:

- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 1.

- Per il titolo della legge n. 833/1978, si veda nelle

note all'art. 2.

- Per il titolo del D.Lgs. n. 502/1992, si veda nelle note

all'art. 1.