Assenze per malattia e decurtazioni: le linee guida delle Regioni

Niente tagli sull’indennità di esclusività – Nessun riflesso previdenziale

 

A seguito alle numerose richieste di chiarimento delle Amministrazioni, le Regioni hanno preso posizione sulla questione delle decurtazioni stipendiali in caso di malattia.

La Conferenza delle Regioni ha infatti approvato le LINEE GUIDA INTERPRETATIVE a cui le Regioni dovranno attenersi nell'applicazione della Legge 133/08.

Nella premessa, la Conferenza, segnala che: ”l'aspetto di maggiore criticità è relativo all'interpretazione delle norme della Legge in materia di assenza del personale e alle decurtazioni che lì si prevedono”.

Pertanto le Regioni hanno elaborato delle linee guida, “in attesa dei chiarimenti richiesti al Dipartimento della Funzione pubblica nel mese del luglio 2008 le Regioni applicano le disposizioni del D.L. 112/2008 secondo le disposizioni di seguito riportate”.

 

Il documento delle Regioni contiene un allegato in cui si precisa quali sono le assenze per malattia che non devono subire decurtazioni: infortunio sul lavoro o a causa di servizio, ricovero ospedaliero o in day hospital, assenze per patologie gravi che richiedono terapie salvavita, ma anche periodi di convalescenza conseguente a ricovero con certificazione di nesso etiologico tra ricovero e convalescenza rilasciato da struttura pubblica o da medico convenzionato SSN.

Viene posta in premessa la distinzione tra trattamento fondamentale ed accessorio.

Successivamente si elencano le voci stipendiali da NON DECURTARE in quanto ricomprese nel trattamento economico fondamentale ovvero per i dirigenti:

• tabellare;

• retribuzione individuale di anzianità (RIA);

• art. 35 comma 1 lettera b (riguarda solo i dirigente di regioni ed enti locali);

• assegni ad personam;

• retribuzione di posizione nel valore minimo fissato dalla contrattazione nazionale (corrisponde alla retribuzione di posizione unificata);

• tredicesima mensilità.

 

Non si fa menzione nel testo dell'indennità di esclusività, del resto essa non appartiene al trattamento fondamentale e nemmeno a quello accessorio, ma costituisce un distinto elemento retributivo indissociabile dal rapporto di lavoro e che viene corrisposto per intero ai ai dipendenti a tempo ridotto.

Le linee guida chiariscono con precisione le voci che devono essere decurtate ovvero per i dirigenti: ulteriori componenti del salario accessorio (retribuzione di posizione oltre la misura minima fissata dalla contrattazione collettiva e retribuzione di risultato).

Si precisa inoltre che la decurtazione è calcolata sulla base di ratei giornalieri dividendo le voci retributive interessate per 30 in caso di lavoro a tempo pieno e in proporzione in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto.

Per quanto riguarda la contribuzione si afferma che la riduzione della retribuzione per malattia non ha riflessi sui contributi previdenziali con l'obbligo dell'amministrazione di integrare la contribuzione, anche per la quota a carico del dipendente, sulla parte della retribuzione non corrisposta a causa dell'assenza per malattia.

Analogamente per il trattamento di fine rapporto e di fine servizio (puntuale il riferimento al Regio. Decreto legge 680 del 1938). Il dipendente deve versare i contributi al fondo di Previdenza e Credito anche sulla quota non percepita (pari allo 0.35%).

 

Confermate le interpretazioni dell'AUPI e delle Organizzazioni sindacali della Dirigenza Medica e Sanitaria che hanno sempre sostenuto che solo la retribuzione di posizione variabile aziendale eccedente il minimo contrattuale (ovvero eccedente la retribuzione di posizione unificata) e la retribuzione di risultato (previa contrattazione decentrata con possibilità di recupero qualora venga accertato il raggiungimento dell'obiettivo concordato in sede di valutazione) sono soggette a decurtazione.