|
Assenze per malattia e decurtazioni: le linee guida delle
Regioni
Niente tagli sull’indennità di esclusività – Nessun riflesso
previdenziale
A seguito alle
numerose richieste di chiarimento delle Amministrazioni, le
Regioni hanno preso posizione sulla questione delle
decurtazioni stipendiali in caso di malattia.
La Conferenza
delle Regioni ha infatti approvato le LINEE GUIDA
INTERPRETATIVE a cui le Regioni dovranno attenersi
nell'applicazione della Legge 133/08.
Nella premessa,
la Conferenza, segnala che: ”l'aspetto di maggiore criticità
è relativo all'interpretazione delle norme della Legge in
materia di assenza del personale e alle decurtazioni che lì
si prevedono”.
Pertanto le
Regioni hanno elaborato delle linee guida, “in attesa dei
chiarimenti richiesti al Dipartimento della Funzione
pubblica nel mese del luglio 2008 le Regioni applicano le
disposizioni del D.L. 112/2008 secondo le disposizioni di
seguito riportate”.
Il documento
delle Regioni contiene un allegato in cui si precisa quali
sono le assenze per malattia che non devono subire
decurtazioni: infortunio sul lavoro o a causa di servizio,
ricovero ospedaliero o in day hospital, assenze per
patologie gravi che richiedono terapie salvavita, ma anche
periodi di convalescenza conseguente a ricovero con
certificazione di nesso etiologico tra ricovero e
convalescenza rilasciato da struttura pubblica o da medico
convenzionato SSN.
Viene posta in
premessa la distinzione tra trattamento fondamentale ed
accessorio.
Successivamente
si elencano le voci stipendiali da NON DECURTARE in quanto
ricomprese nel trattamento economico fondamentale ovvero per
i dirigenti:
• tabellare;
• retribuzione
individuale di anzianità (RIA);
• art. 35 comma
1 lettera b (riguarda solo i dirigente di regioni ed enti
locali);
• assegni ad
personam;
• retribuzione
di posizione nel valore minimo fissato dalla contrattazione
nazionale (corrisponde alla retribuzione di posizione
unificata);
• tredicesima
mensilità.
Non si fa
menzione nel testo dell'indennità di esclusività, del resto
essa non appartiene al trattamento fondamentale e nemmeno a
quello accessorio, ma costituisce un distinto elemento
retributivo indissociabile dal rapporto di lavoro e che
viene corrisposto per intero ai ai dipendenti a tempo
ridotto.
Le linee guida
chiariscono con precisione le voci che devono essere
decurtate ovvero per i dirigenti: ulteriori componenti del
salario accessorio (retribuzione di posizione oltre la
misura minima fissata dalla contrattazione collettiva e
retribuzione di risultato).
Si precisa
inoltre che la decurtazione è calcolata sulla base di ratei
giornalieri dividendo le voci retributive interessate per 30
in caso di lavoro a tempo pieno e in proporzione in caso di
lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto.
Per quanto
riguarda la contribuzione si afferma che la riduzione della
retribuzione per malattia non ha riflessi sui contributi
previdenziali con l'obbligo dell'amministrazione di
integrare la contribuzione, anche per la quota a carico del
dipendente, sulla parte della retribuzione non corrisposta a
causa dell'assenza per malattia.
Analogamente per
il trattamento di fine rapporto e di fine servizio (puntuale
il riferimento al Regio. Decreto legge 680 del 1938). Il
dipendente deve versare i contributi al fondo di Previdenza
e Credito anche sulla quota non percepita (pari allo 0.35%).
Confermate le
interpretazioni dell'AUPI e delle Organizzazioni sindacali
della Dirigenza Medica e Sanitaria che hanno sempre
sostenuto che solo la retribuzione di posizione variabile
aziendale eccedente il minimo contrattuale (ovvero eccedente
la retribuzione di posizione unificata) e la retribuzione di
risultato (previa contrattazione decentrata con possibilità
di recupero qualora venga accertato il raggiungimento
dell'obiettivo concordato in sede di valutazione) sono
soggette a decurtazione.
|