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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 CAPO I Disposizioni generali Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenze 1. Il presente contratto collettivo nazionale riguarda il biennio economico 2008-2009 e si applica a tutti i dirigenti del ruolo Sanitario, Professionale, Tecnico e Amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1 febbraio 2008. CAPO I Trattamento economico dei dirigenti Art. 2 Incrementi stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro ruoli nel biennio 2008-2009 1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti dei quattro ruoli, compresi biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico dall'art. 19 del CCNL del 17 ottobre 2008, è incrementato di € 19,03 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in € 42.215,39
2. A decorrere dal 1 gennaio 2009 l’incremento di cui al comma 1 è rideterminato in € 103.30 lordi mensili. Per effetto di tale incremento lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato alla stessa data in € 43.310,90.
3.Gli incrementi di cui al presente articolo comprendono ed assorbono gli importi corrisposti, ai sensi delle disposizioni vigenti, a titolo d’indennità di vacanza contrattuale.
4. Si conferma quanto previsto dal comma 3 dell’art. 19 del CCNL 17.10.2008.
Retribuzione di posizione minima contrattuale
Art. 3 Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo.
3. Il fondo dell'art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008, alla data indicata nel comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all’incremento spettante a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicato per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
4. E’ confermato il comma 4 dell’art. 20 del CCNL del 17 ottobre 2008
. Art. 4 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo
Art. 5 Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti del ruolo professionale e tecnico.
3. Il fondo dell'art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008, alla data indicata nel comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all’incremento spettante a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicato per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
4. E’ confermato il comma 4 dell’art. 20 del CCNL del 17 ottobre 2008
Art. 6 Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti delle professioni sanitarie e del ruolo amministrativo.
3. Il fondo dell'art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008, alla data indicata nel comma 1, è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all’incremento spettante a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicato per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
CAPO III
Art.7
Effetti dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari stabiliti nel presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità alimentare dell’art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate:
- del CCNL 8 giugno 2000: indennità di cui all’art. 37, comma 2; assegni personali previsti dall’art. 38, commi 1 e 2 e dall’art. 43, commi 2 e 3 data la loro natura stipendiale; indennità dell’art. 40; - dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.
3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale.
CAPO IV Fondi aziendali
Art. 8
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa 1. I fondi previsti dall’art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008 per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato secondo le disposizioni del CCNL del 17.10.2008.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato delle risorse individuate negli artt. 3, 5 e 6 a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.
3. E’ confermato il comma 3 dell’art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008. Art. 9
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. Il fondo previsto dall’art. 26 del CCNL del 17 ottobre 2008, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato nel suo ammontare consolidato secondo le disposizioni del CCNL del 17.10.2008, sia per le modalità del suo utilizzo, che per le relative flessibilità.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15% è fissata in € 26,61. In caso di lavoro notturno o festivo la tariffa maggiorata del 30% è pari a € 30,08 ed in caso di lavoro notturno festivo maggiorata del 50% è pari a € 34,70
Art. 10
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
1. L' art. 27 del CCNL del 17 ottobre 2008, relativo al fondo per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli è confermato nel suo ammontare consolidato secondo le disposizioni del CCNL del 17.10.2008. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui all’art. 27, comma 1 ultimo periodo del CCNL del 17.10.2008, le quali comunque costituisco ulteriori modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2008 ai sensi del comma 3.
2 Il fondo è incrementato, a decorrere dal 1 gennaio 2009, di € 120,90 annui lordi per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2007.
Art. 11
Incremento dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
1. Gli importi dell’indennità di esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all’art. 5 del CCNL del 8 giugno 2000, sono rideterminati dal 1 gennaio 2009 nelle misure annue lorde di seguito indicate:
2. L’indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità. 3. E’ disapplicato l’art. 5, comma 2, secondo capoverso del CCNL 8/6/2000, secondo biennio economico.
CAPO IV
Art. 12
Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all’utenza
4. Le suddette risorse sono erogate a consuntivo, previa verifica dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti, da attuarsi mediante appositi indicatori e parametri previsti nell’ambito della direttiva regionale di cui al comma 3, sulla base dei criteri individuati nell’Allegato 1 al presente CCNL. Tale risorse vengono destinate ai dirigenti direttamente coinvolti nell’ambito di tali progetti, secondo appositi meccanismi premiali correlati ai risultati conseguiti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1
Le parti congiuntamente dichiarano che, con riferimento al biennio economico 2008-2009, nella definizione di “monte salari” viene ricompresa l’indennità di esclusività del rapporto di lavoro di cui all’art. 5 del CCNL dell’8 giugno 2000.
ALLEGATO N. 1
Criteri generali per la definizione di sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi dei progetti e programmi di miglioramento di cui all’art.6 del presente CCNL.
1. Modalità attuative
Le Regioni forniscono, nell’ambito della direttiva di cui al comma 3 dell’art. 6 del presente CCNL, le linee guida circa le modalità di attuazione dei progetti e programmi di cui al comma medesimo, individuando possibili macro-obiettivi coerenti con il piano sanitario regionale e prevedendo, in via generale, indicatori e parametri idonei ad accertare l’effettivo miglioramento delle prestazioni e dei servizi erogati ed il raggiungimento dei risultati quali - quantitativi prefissati.
Nell’ambito dei suddetti macro-obiettivi, i progetti aziendali individuano prioritariamente:
- gli obiettivi da conseguire; - i processi nei quali si articola l’azione; - le risorse umane, tecniche e strumentali necessarie, individuando, altresì, le competenze e le professionalità coinvolte; - gli indicatori ed i parametri adeguati ai citati obiettivi ai fini della verifica dei relativi risultati raggiunti.
2. Indicatori - parametri
Per quanto riguarda le risorse assegnate e le procedure utilizzate, la misurazione del miglioramento qualitativo conseguito avviene sulla base di tali criteri, individuati a titolo esemplificativo:
- Professionalità: intesa come livello delle conoscenze scientifiche e delle abilità professionali posseduto; - Efficacia: con riferimento alla procedure utilizzate nell’erogazione dei servizi e semplificazione delle stesse, anche ai fini alle riduzione dei tempi medi di erogazione; - Capacità innovativa: attitudine dimostrata nell’attuare innovazioni organizzative, tecnologiche e di servizio e di partecipare attivamente ai processi di cambiamento organizzativo; - Orientamento all’utenza, anche con riferimento al grado di soddisfazione espresso dai soggetti interessati; - Appropriatezza tecnica: della strumentazione utilizzata e delle tecnologie disponibili; - Benchmarking: il confronto della qualità e quantità dei servizi con l’analoga offerta di altre aziende con performance elevate.
Per quanto riguarda le prestazioni ed ai servizi erogati nell’ambito dei progetti, i risultati conseguiti, da esplicitarsi, ove possibile, anche con dati quantitativi, vengono accertati sulla base delle seguenti tipologie di indicatori e requisiti:
- Accessibilità ai servizi e alle prestazioni sanitarie: con riguardo anche all’ampliamento degli orari di apertura delle strutture ovvero al miglioramento dei livelli di accoglienza e di ascolto anche in relazione alla capacità di garantire la massima trasparenza ed informazione; - Ampiezza ed incisività dell’intervento: adeguatezza dell’attività assistenziale e sociosanitaria, rispetto alle esigenze e ai bisogni dell’utenza; - Integrazione: con riferimento ai servizi socio-sanitari ovvero tra ospedale e territorio o tra le diverse strutture pubbliche che operano in un determinato ambito territoriale; - Continuità assistenziale: capacità di articolare e collegare nel tempo gli interventi dei diversi operatori e delle differenti strutture sanitarie coinvolte; - Sicurezza: capacità di fornire il massimo livello di assistenza e cura con il minimo rischio per il paziente e per gli operatori; - Immediatezza: rapidità nell’erogare le prestazioni richieste dall’utenza anche con particolare riferimento alla riduzione /azzeramento dei tempi di attesa, per i quali i risultati conseguiti sono individuati in termini percentuali. - Gestione dell’emergenza: miglioramento dei servizi di guardia e pronta disponibilità, favorendo l’integrazione tra DEA e 118 nonché nei tempi d’attesa dei codici bianchi e verdi.
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