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LINEE GUIDA PER LE PRESTAZIONI PSICOLOGICHE VIA INTERNET
E A DISTANZA
nelle
more di una codificazione deontologica nei termini di cui all’articolo
41 del Codice Deontologico degli psicologi italiani. PRINCIPI
GENERALI
1. I principi etici e le regole di deontologia professionale dello psicologo si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengono effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo. L’utilizzo di tali
mediazioni per la pratica professionale richiede particolare attenzione e
cautela da parte dello psicologo, soprattutto laddove esse sono non
usuali, innovative o sperimentali e comunque in carenza di conoscenze
sulle implicazioni secondarie del loro utilizzo sia sul piano della teoria
e della tecnica professionale, che sul piano relazionale. 2. La conoscenza del Codice Deontologico è indispensabile
per una attenta riflessione sullo sviluppo dell’intervento
professionale dello psicologo, soprattutto nei casi di
utilizzo di mezzi di comunicazione nuovi per tale ambito e nei casi
di limitata esperienza professionale. 3. Ogni nuovo o innovativo mezzo di comunicazione utilizzato
nell’esercizio della professione di psicologo necessita
dell’identificazione del profilo delle sue specifiche caratteristiche e
quindi delle sfide professionali che pone sul piano dell’appropriatezza
epistemologica, teorica, tecnica e deontologica. 4. Al momento
attuale, in base alla deliberazione n. 19 del
23 marzo 2002 del Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi Italiani, le
pratiche di attività psicodiagnostica e psicoterapeutica effettuate via
Internet potrebbero risultare non conformi ai principi espressi negli artt.
6, 7 e 11 del vigente Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, ed in
tal caso sarebbero sanzionabili. ASPETTI
SPECIFICI 1.
SICUREZZA
1.1 Identità degli psicologi 1.1.1
Gli psicologi devono essere riconoscibili in modo da poterne
verificare l’identità e il domicilio. 1.1.2
Gli psicologi associati che sviluppano siti Web devono facilitarne
l'identificazione come siti appartenenti a psicologi iscritti all’Ordine
professionale. 1.1.3
Lo psicologo singolo o associato che offre prestazioni via
internet è tenuto a segnalare al proprio ordine professionale di
appartenenza l’indirizzo web del sito presso il quale eroga tali
prestazioni. 1.1.4
Gli psicologi sono tenuti a specificare la loro iscrizione
all’Ordine professionale. Se specificano anche l’appartenenza ad
associazioni scientifiche devono rendere identificabili e contattabili
tali associazioni e reperibili i relativi statuti . 1.1.5 Dove un servizio è fornito da più psicologi, questo deve essere chiaramente specificato. In ogni caso deve essere identificabile l’autore della prestazione. 1.1.6 Se i professionisti coinvolti afferiscono a professionalità diverse queste devono essere chiaramente identificabili. Nel sito web in cui vengono offerte prestazioni psicologiche devono essere fornite informazioni relative alle norme professionali e al codice deontologico vigenti, ed alle modalità di consultazioni dei medesimi. 1.2 Identificazione degli utilizzatori 1.2.1 Di norma va richiesta l’identificazione dell'
utente. 1.2.2 Anche nei casi in cui una data prestazione preveda in generale la possibilità di garantire l'anonimato dell' utente, lo psicologo deve sempre valutarne la compatibilità caso per caso. La
garanzia dell’anonimato dovrà comportare sempre, da parte dello
psicologo, l’adozione di precauzioni supplementari, in relazione anche
alla possibilità che gli utilizzatori possano necessitare di specifiche
tutele o avere uno specifico stato giuridico (per esempio un minore). 1.2.3 Gli psicologi che garantiscono l’accesso
anonimo a prestazioni professionali devono specificare chiaramente quali
prestazioni sono compatibili con l’anonimato e quali non lo sono. 1.2.4 Le prestazioni professionali che garantiscono
l’anonimato sono allo stesso modo soggette alle regole sul consenso
informato ancorché acquisibile solo con un
identificativo del cliente. 1.2.5 Le prestazioni professionali a distanza rivolte a minori o a clienti soggetti a tutela necessitano di particolare attenzione e maggiori misure di sicurezza. Va prestata particolare attenzione alla autenticità del consenso da parte di coloro che esercitano la potestà genitoriale o la tutela. 1. 3 Protezione della transazione 1.3.1 Gli psicologi devono accertarsi della sicurezza
delle transazioni, comprese le operazioni finanziarie, e della
riservatezza delle informazioni psicologiche e personali, anche attraverso
l’utilizzo di tecnologie finalizzate. 1.3.2 Va comunque ricercata la massima sicurezza sul
sito Internet, sulla linea telefonica o su altri mezzi elettronici
utilizzati, attraverso idonea strumentazione (hardware e software) e
compreso l' uso dei servizi cifrati. 1.3.3 I
livelli di sicurezza devono essere sempre aggiornati. 2.
RISERVATEZZA
2.1 Riconoscimento dei limiti 2.1.1 Gli psicologi devono assicurarsi che gli utenti
siano informati sulla legislazione relativa alla protezione di dati su
qualsiasi tipo di supporto siano registrati, alla comunicazione delle
informazioni e sui limiti alla riservatezza, per esempio nei casi in cui
ricorre obbligo di referto o di denuncia. 2.1.2 Gli
utenti vanno informati circa i dati custoditi e i loro diritti su di essi. 2.2 Conservazione dei dati 2.2.1 Le regole sulla custodia dei dati e delle
informazioni si applicano anche per le prestazioni a distanza per
qualsivoglia tipologia di supporto o tecnologia venga utilizzata. 2.2.2
Gli psicologi devono tenere conto della possibilità che
l’interazione attraverso mezzi telematici può comportare la
registrazione e la memorizzazione delle informazioni anche da parte
dell’utente. 3.
RELAZIONE CON LE CARATTERISTICHE DI SPECIALI SERVIZI OFFERTI DA
INTERNET
3.1 Gli psicologi che offrono
prestazioni a distanza devono tenere conto che il servizio è utilizzabile
anche al di fuori dei confini nazionali e che gli utenti possono afferire
a nazionalità, etnie, religioni, costumi e riferimenti normativi
disomogenei rispetto a quelli del professionista, nonché del fatto che
regolamentazioni diverse (o assenti) della professione di psicologo in
altre nazioni possono indurre aspettative inadeguate, incongrue o errate
da parte dell’utilizzatore. 4.
APPROPRIATEZZA
4.1 La ricerca di base 4.1.1 In considerazione del rapido sviluppo dei
sistemi di comunicazione e delle ricadute di questi sulla pratica
professionale a distanza, gli psicologi devono utilizzare con cautela
soprattutto quelli ancora mancanti di una base di ricerca consolidata. 4.1.2 È un dovere professionale dello psicologo che
opera a distanza di informarsi sulle caratteristiche e sui limiti dei
mezzi utilizzati e di tenere conto della ancora ridotta disponibilità di
informazioni sulle differenze con l’interazione diretta. 4.1.3
Lo psicologo tiene conto dei limiti della propria competenza
sugli strumenti e sulla tecnologia che utilizza e, conseguentemente,
attiva servizi ed intraprende solo attività compatibili con tali limiti. 5.
COMPITI DEGLI ORDINI TERRITORIALI
5.1.1
È opportuno che ciascun Ordine territoriale tenga un registro
aggiornato dei siti in cui gli iscritti offrono prestazioni psicologiche. 5.1.2 È opportuno che ciascun Ordine territoriale istituisca un gruppo di studio allo scopo di monitorare le attività psicologiche svolte, via internet e a distanza, nel proprio territorio di competenza. |
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