Aupi Staff asked 5 anni ago

R.P. Dipendente Asl Lazio

Scrivo per chiedere delucidazioni rispetto al contratto a tempo determinato stipulato

presso la Asl ……… come dirigente psicologa per la durata di 12 mesi in non esclusività per 38 ore settimanali.

Allego stralcio dei riferimenti normativi indicati nel contratto.

In particolare vorrei sapere:

– quanto giorni e ore ho per l aggiornamento professionale facoltativo ( per ecm e per un corso di supervisione indiretta presso una scuola di specializzazione riconosciuta dal Miur);

– se secondo la legge  368 /2001 dovrei avere l equiparazione al contratto a tempo indeterminato

(norma seguita dalla asl di Viterbo presso la quale ho lavorato per 4 mesi con contratto a tempo determinato prima di passare alla Asl ……);

– se mi spettano i permessi retribuiti e congedo parentale ed in che numero;

–  i 10 giorni di permesso non retribuito a cosa si riferiscono;

– di quanti giorni di ferie ho diritto;

 

1 Risposta
Aupi Staff answered 5 anni ago

R.P. Dipendente Asl Lazio
in risposta ai quesiti posti si fa presente quanto segue:
-le ore da dedicare all’aggiornamento professione e formazione continua (ECM) 3,5. Le modalità di utilizzo sono indicate in un apposito regolamento aziendale. Questo regolamento cambia da azienda ad azienda e riguarda evidentemente tutto il personale interessato alla formazione continua;
-non è chiara la modalità ex legge n. 368/2001 seguita dalla Asl di Viterbo. Il passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato può avvenire in applicazione del processo di stabilizzazione del personale così come stabilito dalla riforma Madia. La stabilizzazione presuppone il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il principale requisito è aver maturato almeno tre anni di servizio nella qualifica e con rapporto di lavoro di dipendenza;
-di seguito l’art. del contratto relativo alle assenze retribuite:
1. Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi all’attività di servizio: giorni otto all’anno;
b) lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento;
c) particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli: 3 giorni all’anno.
Le assenze retribuite di cui alla lettera c) sono godute in misura corrispondente al numero di 18 ore complessive all’anno. 
 Tali permessi possono anche essere concessi per l’effettuazione di testimonianze per fatti non d’ufficio, nonché per l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità. 
2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio con la precisazione che il permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all’evento.
3 .Le assenze di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili nell’anno solare e non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato 3.
5. I permessi previsti dall’art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/92, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
6. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge. Tra queste ultime assumono particolare rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo.
7 .Le aziende ed enti favoriscono la partecipazione dei dirigenti alle attività delle Associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 ed al regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile. Le aziende ed enti favoriscono, altresì, la partecipazione alle riunioni degli ordini professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei relativi organi senza riduzione del debito orario al fine di consentire loro l’espletamento del proprio mandato. Analogamente si procede in caso di nomina a giudici onorari.
8. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
I dirigenti hanno inoltre diritto a permessi e congedi per cause previste dall’art. 4 comma 1 della legge 53/2000. Ci sono poi i congedi per i genitori e quelli collegati alla maternità, per i dirigenti portatori di handicap, in particolari condizioni psico-fisiche. Come si vede le assenze ed i permessi retribuiti sono diversi ed al verificarsi di ciascuna delle condizioni bisogna poi individuare anche la eventuale durata. Con la specifica che alcuni sono individuabili come “diritti”, altri sono “possibilità”;
-i giorni di ferie spettanti sono 30, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera “a” della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Dopo tre anni di servizio le giornate di ferie diventano 32.

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