Aupi Staff asked 4 anni ago

L. P. Dipendente ASST Lombardia

ho lavorato come libero professionista dal 2007 fino al settembre 2014. Dall’ottobre 2014 all’agosto 2018 sono stato dipendente a tempo determinato e ora sono assunto a tempo indeterminato. Allego l’estratto conto dei versamenti all’ENPAP e la documentazione relativa al periodo da dipendente (insieme a modello unico per redditi 2014).

Vorrei gentilmente sapere:

1) il costo e la procedura da seguire per cumulare le due casse;

2) quando è prevista la mia data di pensionamento e l’entità della pensione, a fronte del cumulo delle casse;

Se possibile, vorrei anche sapere:

3) il costo del riscatto degli anni di laurea (5 anni) e che impatto avrebbe sulla data di pensionamento e l’entità della pensione;

4) se in futuro prossimo (diciamo due/tre anni) tornassi libero professionista, sarebbe meglio evitare di riscattare gli anni di laurea o non mi cambia nulla?

1 Risposta
Aupi Staff answered 4 anni ago

L.P. Dipendente ASST Lombardia
Se, col termine “cumulare” s’intende, per il caso di specie, ricongiungere i contributi pensionistici dalla cassa ENPAP verso la cassa INPS Gestione Dipendenti Pubblici, operazione onerosa ai sensi dell’art. 1, comma 1 della L. 45/90, la stessa permetterebbe all’iscritto di valorizzare i contributi in un’unica cassa previdenziale (INPS Gestione Dipendenti Pubblici). La richiesta da presentare online all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici non è vincolante, nel senso che, quando si riceverà il decreto di riconoscimento, con relativo calcolo dell’onere da sostenere, si potrà decidere di rinunciare, ovvero, se non verrà presentata la rinuncia varrà il silenzio assenso.
Se, invece, per “cumulare” s’intende chiedere una prestazione pensionistica dei periodi assicurativi, non coincidenti, con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per ottenere, appunto, il diritto ad un’unica pensione, l’istituto del cumulo gratuito è previsto ai sensi dell’art. 1 della legge n. 228/2012 modificato dall’art. 1, comma 195 e seguenti della Legge di Bilancio 2017. Tale scelta non comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato. Ogni gestione previdenziale interessata dal cumulo determina, per la parte di propria competenza, il trattamento pensionistico pro-quota in relazione ai periodi di iscrizione nella medesima gestione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento. Il succitato istituto può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità o dal 2017 la pensione anticipata. Il diritto alla prestazione viene determinato sulla base dei requisiti più restrittivi previsti dalle gestioni coinvolte dal cumulo (es.: se una delle gestione prevede il limite dei 70 per la pensione vecchiaia, la prestazione in regime di cumulo si potrà conseguire solamente al raggiungimento di tale requisito anagrafico). Ovviamente tale operazione può essere richiesta solamente quando il lavoratore ha raggiunto il diritto ad una delle succitate prestazioni pensionistiche.
Prevedere oggi, per il caso in esame, date d’uscita con diritto a pensione, considerata la continua evoluzione normativa, è operazione ardua ed aleatoria, ma se considerassimo la normativa vigente e, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, l’iscritto maturerebbe il diritto a pensione a giugno del 2045  a 66 anni e 5 mesi di età, pertanto, prematuro poter esprimere valutazioni sull’entità della pensione in questione.
 
Per quanto riguarda la possibilità di riscattare la laurea è doveroso anticipare che tale operazione non modificherebbe, in condizioni normative attuali, il predetto requisito pensionistico previsto per il 2045, in quanto, anche se incrementassimo l’anzianità contributiva complessiva di ulteriori 5 anni (riscatto laurea), ciò, non attiverebbe alcun requisito utile per la maturazione del diritto a pensione anticipata a prescindere dall’età anagrafica precedente al 2045.
È comunque utile sapere che, l’iscritto ha la possibilità di riscattare il corso legale di studio universitario che ha dato titolo alla laurea in due modalità differenti:

  • La prima con il metodo ordinario, purché i periodi da riscattare non siano coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, attraverso il quale l’onere da sostenere verrebbe calcolato sulla retribuzione dei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda rapportata al periodo oggetto di riscatto (es.: retribuzione annua lorda di € 45.603×0.33×5= € 75.244,95). L’istituto del descritto riscatto ordinario, una volta riconosciuto, incrementerà l’anzianità contributiva relativamente al periodo riscattato e sarà utile sia ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione pensionistica sia ai fini della misura della stessa;

 

  • di recente, l’art. 20 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, ha previsto una forma agevolata per riscattare il corso legale di laurea, riferito a periodi successivi al 31/12/1995, purché non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa,  per coloro che non possono far valere anzianità contributiva precedente all’01/01/1996 (sistema contributivo puro). Il costo approssimativo per ogni anno di riscatto, per le domande presentate nel 2019, è pari ad euro 5.240. L’istituto del descritto riscatto agevolato, una volta riconosciuto, incrementerà l’anzianità contributiva relativamente al periodo riscattato e sarà utile solo ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione pensionistica e non ai fini della misura della stessa;

Per le due modalità di riscatto è prevista la forma di pagamento in unica soluzione o nella forma rateale senza interessi aggiuntivi fino ad un massimo di 120 rate e l’onere sostenuto è fiscalmente deducibile.
Se nelle intenzioni dell’iscritto c’è quella di passare da dipendente pubblico a libero professionista, prima di effettuare delle scelte di carattere previdenziale, consiglio di consultare la cassa ENPAP per conoscere le regole  presenti nella medesima cassa, Ente previdenziale privatizzato con propri regolamenti, i quali, esulano dalle competenze del sottoscritto.
 

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