Aupi Staff asked 5 anni ago

C. C.  Dipendente ATS Lombardia

con la presente chiedo di potere usufruire della consulenza previdenziale per avere il calcolo della data della pensione con la legge Fornero, il calcolo della quota di pensione e della liquidazione.

Allego alla presente il cud 2018, l’estratto conto INPS ed il cedolino del mese di luglio 2019.

A disposizione per ogni chiarimento ringrazio e porgo cordiali saluti

 

3 Risposta
Aupi Staff answered 5 anni ago

C. C.  Dipendente ATS Lombardia
Dall’esame della documentazione inviata per conto dell’iscritta si è potuto valorizzare, nella gestione dipendenti pubblici (ex CPDEL), al 31/08/2019, un’anzianità contributiva pari a 40 aa., 11 mm e 23 gg (comprensiva di 1 aa., 7 mm. e 29 gg. di riscatto laurea e 7 aa, 7 mm. e 28 gg. di ricongiunzione L. 29/79).
Pertanto La medesima, da novembre 2020 avrebbe la possibilità di richiedere, nel rispetto dei termini di preavviso dettati dal CCNL della dirigenza non medica (tre mesi),  il trattamento pensionistico anticipato, ovvero, la prestazione previdenziale che si ottiene maturando i requisiti previsti dall’art. 24, comma 10, del D.L. 06/12/2011 n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2014 n° 214 (Legge Monti-Fornero), sostituito poi dall’art. 15, comma 1, del D.L. del 28/01/2019 n° 4, il quale, stabilisce che, a decorrere dal 01/01/2019, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne, stabilendo altresì che la prestazione pensionistica decorra trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei citati requisiti.
Pertanto  La conseguente prestazione pensionistica  che erogherà l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici ammonterà a circa 2.700 euro netti mensili, mentre per quanto riguarda il T.F.S. o, per meglio dire, l’Indennità Premio di Servizio in capo alla Dr.ssa Cannizzaro, calcolato su 33 aa. di anzianità contributiva ai fini ex INADEL, ammonterà a circa 96.000 euro netti.
La normativa vigente, regola i tempi di erogazione del TFR/TFS, distinguendoli, in base alle differenti modalità d’uscita dal lavoro dei dipendenti pubblici, in tre tipologie di erogazione differenti:
1) Risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità o decesso, entro 105 giorni dalla cessazione;
2) Risoluzione del rapporto di lavoro d’ufficio per limiti di età, di servizio o fine incarico, decorsi 12 mesi ed entro i successivi 90 giorni;
3) Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, decorsi 24 mesi ed entro i successivi 90 giorni.
I suindicati tempi di erogazione vengono applicati limitatamente agli importi di TFR/TFS non superiori ai 50.000 euro lordi, mentre agli importi eccedenti viene applicata la rateizzazione prevista dall’art. 1, comma 484 lettera a) della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), il quale, stabilisce che la prima rata, pari a 50.000 euro lordi, venga erogata secondo quanto indicato dalla succitata normativa, come specificato nei punti 1), 2) e 3) del precedente capoverso, la seconda, pari ad ulteriori 50.000 euro lordi o quello che eccede la prima rata, decorso un anno dalla prima e la terza, pari all’ammontare residuo eccedente i 100.000 euro, dopo un ulteriore anno dalla seconda rata.
(I suindicati importi sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta, pertanto potrebbero variare in base ai differenti dati sull’anzianità contributiva e sulla retribuzione imponibile utile ai fini del calcolo previdenziale).

Aupi Staff answered 5 anni ago

C. C.  Dipendente ATS Lombardia
Dall’esame della documentazione inviata per conto dell’iscritta si è potuto valorizzare, nella gestione dipendenti pubblici (ex CPDEL), al 31/08/2019, un’anzianità contributiva pari a 40 aa., 11 mm e 23 gg (comprensiva di 1 aa., 7 mm. e 29 gg. di riscatto laurea e 7 aa, 7 mm. e 28 gg. di ricongiunzione L. 29/79).
Pertanto La medesima, da novembre 2020 avrebbe la possibilità di richiedere, nel rispetto dei termini di preavviso dettati dal CCNL della dirigenza non medica (tre mesi),  il trattamento pensionistico anticipato, ovvero, la prestazione previdenziale che si ottiene maturando i requisiti previsti dall’art. 24, comma 10, del D.L. 06/12/2011 n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2014 n° 214 (Legge Monti-Fornero), sostituito poi dall’art. 15, comma 1, del D.L. del 28/01/2019 n° 4, il quale, stabilisce che, a decorrere dal 01/01/2019, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne, stabilendo altresì che la prestazione pensionistica decorra trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei citati requisiti.
Pertanto  La conseguente prestazione pensionistica  che erogherà l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici ammonterà a circa 2.700 euro netti mensili, mentre per quanto riguarda il T.F.S. o, per meglio dire, l’Indennità Premio di Servizio in capo alla Dr.ssa Cannizzaro, calcolato su 33 aa. di anzianità contributiva ai fini ex INADEL, ammonterà a circa 96.000 euro netti.
La normativa vigente, regola i tempi di erogazione del TFR/TFS, distinguendoli, in base alle differenti modalità d’uscita dal lavoro dei dipendenti pubblici, in tre tipologie di erogazione differenti:
1) Risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità o decesso, entro 105 giorni dalla cessazione;
2) Risoluzione del rapporto di lavoro d’ufficio per limiti di età, di servizio o fine incarico, decorsi 12 mesi ed entro i successivi 90 giorni;
3) Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, decorsi 24 mesi ed entro i successivi 90 giorni.
I suindicati tempi di erogazione vengono applicati limitatamente agli importi di TFR/TFS non superiori ai 50.000 euro lordi, mentre agli importi eccedenti viene applicata la rateizzazione prevista dall’art. 1, comma 484 lettera a) della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), il quale, stabilisce che la prima rata, pari a 50.000 euro lordi, venga erogata secondo quanto indicato dalla succitata normativa, come specificato nei punti 1), 2) e 3) del precedente capoverso, la seconda, pari ad ulteriori 50.000 euro lordi o quello che eccede la prima rata, decorso un anno dalla prima e la terza, pari all’ammontare residuo eccedente i 100.000 euro, dopo un ulteriore anno dalla seconda rata.
(I suindicati importi sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta, pertanto potrebbero variare in base ai differenti dati sull’anzianità contributiva e sulla retribuzione imponibile utile ai fini del calcolo previdenziale).

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C. C.  Dipendente ATS Lombardia
Dall’esame della documentazione inviata per conto dell’iscritta si è potuto valorizzare, nella gestione dipendenti pubblici (ex CPDEL), al 31/08/2019, un’anzianità contributiva pari a 40 aa., 11 mm e 23 gg (comprensiva di 1 aa., 7 mm. e 29 gg. di riscatto laurea e 7 aa, 7 mm. e 28 gg. di ricongiunzione L. 29/79).
Pertanto La medesima, da novembre 2020 avrebbe la possibilità di richiedere, nel rispetto dei termini di preavviso dettati dal CCNL della dirigenza non medica (tre mesi),  il trattamento pensionistico anticipato, ovvero, la prestazione previdenziale che si ottiene maturando i requisiti previsti dall’art. 24, comma 10, del D.L. 06/12/2011 n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2014 n° 214 (Legge Monti-Fornero), sostituito poi dall’art. 15, comma 1, del D.L. del 28/01/2019 n° 4, il quale, stabilisce che, a decorrere dal 01/01/2019, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne, stabilendo altresì che la prestazione pensionistica decorra trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei citati requisiti.
Pertanto  La conseguente prestazione pensionistica  che erogherà l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici ammonterà a circa 2.700 euro netti mensili, mentre per quanto riguarda il T.F.S. o, per meglio dire, l’Indennità Premio di Servizio in capo alla Dr.ssa Cannizzaro, calcolato su 33 aa. di anzianità contributiva ai fini ex INADEL, ammonterà a circa 96.000 euro netti.
La normativa vigente, regola i tempi di erogazione del TFR/TFS, distinguendoli, in base alle differenti modalità d’uscita dal lavoro dei dipendenti pubblici, in tre tipologie di erogazione differenti:
1) Risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità o decesso, entro 105 giorni dalla cessazione;
2) Risoluzione del rapporto di lavoro d’ufficio per limiti di età, di servizio o fine incarico, decorsi 12 mesi ed entro i successivi 90 giorni;
3) Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, decorsi 24 mesi ed entro i successivi 90 giorni.
I suindicati tempi di erogazione vengono applicati limitatamente agli importi di TFR/TFS non superiori ai 50.000 euro lordi, mentre agli importi eccedenti viene applicata la rateizzazione prevista dall’art. 1, comma 484 lettera a) della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), il quale, stabilisce che la prima rata, pari a 50.000 euro lordi, venga erogata secondo quanto indicato dalla succitata normativa, come specificato nei punti 1), 2) e 3) del precedente capoverso, la seconda, pari ad ulteriori 50.000 euro lordi o quello che eccede la prima rata, decorso un anno dalla prima e la terza, pari all’ammontare residuo eccedente i 100.000 euro, dopo un ulteriore anno dalla seconda rata.
(I suindicati importi sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta, pertanto potrebbero variare in base ai differenti dati sull’anzianità contributiva e sulla retribuzione imponibile utile ai fini del calcolo previdenziale).

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