Aupi Staff asked 4 anni ago

L.V. Libera Professionista Calabria

Sono …………………, iscritta all’Ordine della Calabria, e frequentante il 4° anno di Specializzazione, presso la Scuola di Psicoterapia Cognitiva, sede di Rc.

Sono regolarmente iscritta all’Aupi, Avrei bisogno di qualche informazione sull’eventuale apertura della Partita Iva; fin’ora ho lavorato come dipendente, ma adesso, anche in prossimità di conseguire il diploma di Psicoterapeuta, sarei interessata ad avviare le procedure per la regolamentazione come libero professionista.

Sarei grata mi poteste fornire qualche informazione dettagliata sull’avvio e su tutto quello che ne consegue; agevolazioni e quant’altro. Ho 31 anni e attualmente non ho impegni da contratto dipendente

1 Risposta
Aupi Staff answered 4 anni ago

L. V. Libera professionista Calabria
la risposta al quesito dell’iscritta è piuttosto complessa, data anche l’incertezza che attualmente regna sul riordino dei regimi contabili minimi/forfetari.
Cercheremo quindi di fornire un quadro generale, comunque piuttosto dettagliato, sui regimi contabili e sugli adempimenti principali, fermo restando che, ovviamente, sarà opportuno che l’iscritta contatti il proprio consulente fiscale di fiducia.
IL REGIME FORFETARIO (EX MINIMI)
E’ certamente il regime più conveniente per chi si appresta ad intraprendere un’attività di lavoro autonomo (specie se non se l’attività non comporta il pagamento del canone di locazione dello studio). Dato il riordino normativo in corso ed in attesa della disciplina definitiva, al momento possiamo fornire un quadro approssimativo sulla base delle notizie fornite dagli organi di stampa specializzati:
Il nuovo regime dovrebbe applicarsi ai contribuenti che prevedono un fatturato annuo non superiore ad una cifra che dovrebbe assestarsi tra i 15.000 e 30.000 euro, con l’utilizzo di beni strumentali (arredi ed attrezzature) non superiori ad euro 20.000 e comportare i seguenti obblighi ed agevolazioni:
Obblighi:

  • Obbligo di fatturazione delle operazioni e conservazione delle fatture (senza applicazione dell’Iva ma con indicazione di assoggettamento al regime forfetario);
  • Obbligo di pagamento (anche rateizzabile) nel mese di giugno dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap (l’aliquota è al momento variabile dal 5 al 15% ed è applicata sul 78% del fatturato – INCASSATO –  indipendentemente dai costi sostenuti);
  • Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre;
  • Non è chiaro se, come sembra, dovranno essere compilati o meno gli studi di settore;
  • Iscrizione e pagamento all’Enpap.

Esempio: il contribuente nell’anno 2015 emette (ed incassa) fatture attive per euro 20.000:

  • Il reddito imponibile sarà di euro 15.600 (20.000 x 78%);
  • L’imposta sostitutiva sarà di euro 2.340 (15.600 x 15%);
  • Il pagamento dovrà essere effettuato il 16 giugno 2016 (salvo proroghe/rateizzazioni)
  • La dichiarazione dei redditi dovrà essere presentata il 30 settembre 2016.

Agevolazioni:

  • Il contribuente è esonerato dalla tenuta della contabilità (quindi nessun registro) – dovrà solo conservare copia delle fatture emesse;
  • L’aliquota di imposta sarà unica per Irpef/Irap/addizionali regionali e comunali e fissa (non è chiaro se il 5% od il 15%);
  • Non è prevista l’applicazione dell’Iva – quindi non dovrà essere effettuato il versamento trimestrale ed annuale
  • Non sono previste ritenute d’acconto.

IL REGIME ORDINARIO E SEMPLIFICATO
Il regime ordinario è il regime naturale per i contribuenti che “sforino” i limiti previsti per il forfetario (in particolare il limite di euro 30.000). Sia nel regime ordinario che in quello semplificato la determinazione del reddito e delle imposte segue i criteri “tradizionali” (ossia ricavi meno costi) ed aliquote progressive.
La sostanziale differenza trai due regimi è dovuta dalla tenuta della prima nota e del libro delle movimentazioni finanziarie (per il regime ordinario); tale adempimento è escluso per il regime semplificato.
Gli adempienti:

  • Istituzione e tenuta del registro delle fatture attive, passive, beni ammortizzabili;
  • Istituzione e tenuta del registro di prima nota e delle movimentazioni finanziarie (solo regime ordinario);
  • Fatturazione delle operazione attive, registrazione e conservazione delle stesse (generalmente le fatture di prestazioni terapeutiche sono esenti Iva art. 10 DPR 633/1972 – per una disanima delle fatture esenti o “ivate” si rinvia al file allegato);
  • Registrazione e conservazione delle fatture passive;
  • Liquidazione (generalmente trimestrale) dell’Iva ed eventuale pagamento dell’Iva a debito;
  • Applicazione della ritenuta d’acconto del 20% per le prestazioni rese a soggetti differenti dai “privati” (es. case di cura, Asl. Ecc.);
  • Applicazione della ritenuta d’acconto ai soggetti che effettuano prestazioni professionali a favore del contribuente (collaboratori, professionisti, ecc.) e presentazione della dichiarazione riepilogativa (ex modello 770);
  • Determinazione del reddito secondo le regole ordinarie ossia ricavi-costi;
  • Determinazione dell’irepf secondo le aliquote progressive;
  • Riportiamo le aliquote IRPEF attualmente in vigore, considerate al netto delle addizionali :

Reddito imponibile

Aliquota

Imposta dovuta sui redditi intermedi (per scaglioni) compresi negli scaglioni

fino a 15.000 euro

23%

23% del reddito

da 15.001 fino a 28.000 euro

27%

3.450,00 + 27% sulla parte oltre i 15.000,00 euro

da 28.001 fino a 55.000 euro

38%

6.960,00 + 38% sulla parte oltre i 28.000,00 euro

da 55.001 fino a 75.000 euro

41%

17.220,00 + 41% sulla parte oltre i 55.000,00 euro

oltre 75.000 euro

43%

25.420,00 + 43% sulla parte oltre i 75.000,00 euro

 

  • Pagamento delle imposte addizionali regionali e comunali
  • Compilazione degli studi di settore;
  • Pagamento delle imposte (anche rateizzato) da giungo e presentazione della dichiarazione redditi/iva entro il 30 settembre;
  • Iscrizione e pagamento all’Enpap.

N.B. in professionisti che esercitano l’attività “in proprio” (quindi non in uno studio associato) e senza dipendenti sono esonerati dal pagamento dell’Irap (3,9%).
La determinazione  del reddito
Come già riferito il reddito dell’attività professionale viene calcolato quale differenza tra i ricavi ed i costi. Il principio generale è quello del “criterio di cassa”, ossia i ricavi vengono dichiarati nell’anno in cui sono stati incassati, mentre i costi sono deducibili in quello in cui sono sostenuto (pagati); tra i costi più ricorrenti segnaliamo:

  • I canoni di locazione dello studio;
  • Le utenze acqua e riscaldamento;
  • Le spese condominiali
  • b. nel caso di uso promiscuo abitazione/ufficio le spese sopra indicate sono deducibili in proporzione ai metri quadri utilizzati per l’attività;
  • Le spese per consulenze professionali, legali, commercialista, ecc. inerenti l’attività svolta:
  • Le spese per arredi, computers ed attrezzature inferiori ed euro 516 cad. (per importi superiori ad euro 516 la spese è deducibile in quote annuali di circa il 15/20% a seconda del tipo di bene);
  • Personale dipendente/collaboratori (per il personale dipendente è opportuno contattare un consulente del lavoro);
  • Interessi passivi e spese per la tenuta del conto corrente apposito;
  • Spese di aggiornamento professionale (al 50%)
  • Spese per abbonamenti/riviste/ecc.
  • Spese per assicurazioni professionali
  • Spese telefoniche (80%)
  • Spese per pulizie, cancelleria, piccole manutenzioni (c.d. manutenzioni ordinarie), canoni di assistenza software/hardware, ed altre spese direttamente inerenti l’attività professionale;
  • Spese per alberghi e ristoranti (75% con il limite del 2% dei ricavi)
  • Spese di rappresentanza (1% dei ricavi).

 

  • Una particolare casistica riguarda le spese per automezzi;  il costo è deducibile nella misura del 20% di quanto sostenuto, suddiviso in quattro anni, con un massimo di euro 903,80 all’anno.

Ad esempio:
autovettura di euro 15.000 x 20% = 3.000 /4 = 750 l’importo annuo deducibile è euro 750;
autovettura di euro 30.000 x 20% = 6.000 /4 = 1.500 l’importo annuo massimo deducibile è euro 903,80.
Le altre spese (carburanti, autostrade, manutenzioni, bollo, assicurazione) sono deducibili al 20%.
CONCLUSIONI
La scelta del regime contabile deve essere valutata “caso per caso” con il proprio consulente, soprattutto in considerazione del fatto che nel regime forfettario non è prevista la deduzione di alcun costo (il regime sarebbe quindi favorevole, ad esempio, a chi esercita l’attività presso la residenza di proprietà, quindi senza spese di locazione).
Indipendentemente dal tipo di regime adottato si consiglia la tenuta del registro di prima nota (obbligatorio per la contabilità ordinaria) ove memorizzare le operazioni di cassa e banca compiute; questo al fine di contestare eventuali verifiche sui conti correnti bancari da parte dell’amministrazione finanziaria.
Ovviamente sono previsti ulteriori adempimenti minori ( certificazione unica, speso metro, ecc.)
 

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