Aupi Staff asked 7 anni ago

Dr. C. C.  ASL Molise

Età Anagrafica 59 Anni

Anzianità Contributiva 38 anni

Riscatto 4 laurea e 10 mm Servizio Militare

Dipendente da 33 anni, riscatto anni di laurea e servizio militare, a che età potrò andare in pensione e quale sarà l’entità dell’assegno pensionistico?

1 Risposta
Aupi Staff answered 7 anni ago

Risposta al Dr. C. C.
Dall’esame della documentazione inviata dall’iscritto, 38 aa. e 10 mm. di anzianità contributiva al 31/12/2013 (comprensiva di 4 aa. di riscatto laurea e 10 mm. e 27 gg. di computo del servizio militare), il medesimo avrebbe la seguente possibilità:

  • conseguimento requisito del diritto alla pensione anticipata ai sensi della normativa vigente (se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT) il *03 marzo 2017 con 42 aa. e 10 mm. di anzianità contributiva a 63 aa. e 2 mm. di età con un assegno di pensione mensile netto di € 2.800,00 circa, oppure, scegliere, ad istanza ai sensi della L. 183/2010 “collegato lavoro”, la prosecuzione del servizio al mature del 40° anno di servizio effettivo (nel caso di specie non si considera il riscatto degli anni di laurea) che raggiungerebbe il 02/04/2018 all’età di 64 aa., 3 mm. e 11 gg..

I suindicati importi, sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta, pertanto potrebbero variare in base alla differente retribuzione e differente tassazione erariale.
*Se l’Ente, presso cui lavora l’iscritto, ha preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, può applicare la risoluzione unilaterale (1collocamento a riposo d’ufficio) prevista dal comma 11 dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

  1. Il collocamento a riposo d’ufficio permette di evitare l’applicazione del blocco di 24 mm. della liquidazione del TFS ai sensi dell’art. 1, comma 22 del D.L. 18/08/2011, n.138 convertito con modificazioni in legge n. 148/2011 (la liquidazione del TFS/TFR è stata congelata per 24 per i pensionamenti con dimissioni volontarie o 6 mesi per il collocamenti a riposo d’ufficio).

 

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