Aupi Staff asked 7 anni ago

Età anagrafica 62 anni

10 mm. di accredito figurativo per maternità,

anzianità contributiva per servizio svolto fino al 31/12/2015 pari a 27 aa., 4 mm, e 21 gg. all’età di 61 aa., 8 mm. e 11 gg.,

1 Risposta
Aupi Staff answered 7 anni ago

l’iscritta avrebbe la seguente possibilità:
1) collocamento a riposo d’ufficio, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, con diritto a pensione di vecchiaia calcolata col sistema “misto Dini”, dal mese di luglio 2021 a 67 aa. 2 mm. di età con 33 aa., 8 mm. e 23 gg. di anzianità contributiva, ovvero, con 37 aa., 8 mm. e 23 gg. se consideriamo anche il riscatto di laurea, pertanto, prematuro poter esprimere valutazioni sull’entità della pensione in questione.
2) non potrà raggiungere, sempre in riferimento alla normativa previdenziale vigente, il requisito per il diritto a pensione di anzianità (opzione donna), di cui, all’art. 1 comma 9 della legge 243/2004 – legge Maroni, calcolata col sistema interamente contributivo;
3) proseguire* , oltre il limite di età, l’attività lavorativa, ad istanza dell’interessata ai sensi dell’art. 22, c. 1, L. 183/2010 “collegato lavoro”, fino al maturare del 70° anno di età che raggiungerebbe il 20/04/2024 con un’anzianità contributiva, senza considerare il riscatto di laurea, di 36 aa. 6 mm. e 17 gg..
Potendo fare delle considerazioni sulla convenienza o meno di riscattare i 4 anni di laurea, la questione è alquanto aleatoria, perché:
se ipotizziamo i due calcoli pensionistici, uno ricompreso di riscatto ed uno senza, noteremo una differenza di importo mensile netto di circa 100 euro.
Pertanto, nonostante la deducibilità della rata di riscatto e l’aspettativa di vita femminile in Italia (circa 85 anni), per ammortizzare tale onere ci vorranno circa 25 anni da pensionato, quindi, con tali numeri l’iscritta potrà trarne le giuste considerazioni.
*Sulla volontà del dirigente di proseguire l’attività lavorativa, ai sensi del citato art. 22, c. 1, L. 183/2010 “collegato lavoro”, con le indicazioni fornite dalla Funzione Pubblica con circolare n. 2 del 2015, dei dirigenti medici e del ruolo sanitario, esclusi i titolari di struttura complessa, se da prima poteva sembrare un diritto potestativo del dipendente, ora, con l’interpretazione fornita dalla suindicata circolare, può prevalere l’esigenza dell’Amministrazione di appartenenza che potrebbe, pertanto, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.
 

Close Search Window