Aupi Staff asked 7 anni ago

Dr.ssa G. F.  Asp Sicilia

Età Anagrafica 65 Anni

Anzianità Contributiva 36 anni

Ricongiunzione 1 anno e 8 m.

Quali sono i requisiti per accedere alla pensione? Quale sarà l’entità della mia pensione e il trattamento di fine servizio? Ho delle menomazioni fisiche, può essere utile farsi riconoscere l’invalidità ai fini pensionistici?

1 Risposta
Aupi Staff answered 7 anni ago

Risposta alla Dr.ssa G. F.
Dall’esame della documentazione inviata dall’iscritta, 34 aa., 3 mm. e 28 gg di anzianità contributiva al 31/07/2015 (comprensiva di 1 anno, 8mm. e 23 gg. di ricongiunzione art. 2 L. 29/79), la medesima avrebbe la seguente possibilità:

  1. Recedere dal servizio, anche da subito, naturalmente nel rispetto dei termini del preavviso dettati dal CCNL 94-97 per la dirigenza non medica (tre mesi), con diritto a pensione di vecchiaia, ai sensi del combinato disposto dall’art. 2, comma 21 della L. 335/95 e dall’art. 22-ter della L. 102/2009, con un assegno mensile netto di € 3.000 circa, in quanto, l’iscritta ha maturato il requisito pensionistico entro il 2011, ovvero, prima della legge 22/12/2011 n. 214, conservando, pertanto, ai sensi dell’art 24, comma 3 della medesima Riforma Fornero, gli effetti anche dopo la succitata normativa previdenziale che, per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (tra cui l’ex INPDAP), a domanda, nel caso di lavoratrici del S.S.N. laureate, era di 61 anni di età.

(I suindicati importi sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta, pertanto potrebbero variare in base alla differente retribuzione e differente tassazione erariale).

  1. Attendere il collocamento a riposo d’ufficio1 al raggiungimento del limite di età ordinamentale dei 65 anni, applicabile all’iscritta perché ha raggiunto il requisito pensionistico entro il 31/12/2011.
  1. Proseguire2 l’attività lavorativa, ad istanza dell’interessata ai sensi dell’art. 22, c. 1, L. 183/2010 “collegato lavoro”, al maturare del 70° anno di età che raggiungerebbe il 23/12/2020.

L’aspetto previdenziale che riguarda la maggiorazione di cui all’art. 80, c. 3 della L.388/2000, ovvero, l’incremento di 2 mesi di contribuzione figurativa, utile solo per il diritto alla pensione e per l’anzianità contributiva, fino a un massimo di 5 anni di contribuzione, agli invalidi ai quali è stata riconosciuta una menomazione superiore al 74%, in capo all’iscritta risulta vana per due motivi:

  • È titolare del requisito utile alla pensione di vecchiaia già dal 2011;
  • La maggiorazione di cui trattasi, non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo, in quanto nel calcolo contributivo l’importo della quota di pensione ovvero della pensione è determinato infatti moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento. Pertanto se si ipotizzasse una possibile applicazione in capo all’iscritta, tale risulterebbe inefficace perché il riconoscimento della maggiorazione decorrerebbe dal 2012, anno di accertamento dell’invalidità superiore al 74 % ed anno in cui è iniziato il sistema contributivo per tutti.

Per quanto riguarda il T.F.S. (trattamento di fine servizio), calcolato su 33 aa. di anzianità contributiva ai fini ex INADEL, in quanto il periodo di ricongiunzione non viene considerato ai fini dell’indennità in questione, risulterà pari ad € 117.000,00 netti circa.
(I suindicati importi sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta, pertanto potrebbero variare in base alla differente retribuzione e differente tassazione erariale).
Il pagamento del succitato TFS (trattamento di fine servizio), se l’iscritta scegliesse le ipotesi di cui ai punti 2 e 3,  che eseguirà l’INPS gestione dipendenti pubblici, verrà effettuato decorsi 12 mm. di blocco ai sensi dell’art. 1, comma 484 lettera b) della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) a cui vanno aggiunti 105 gg. per il disbrigo della pratica da parte dell’INPS gestione dipendenti pubblici, in quanto avrebbe maturato il requisito utile alla pensione di vecchiaia dopo il 1° gennaio 2014.
Nel caso in cui si ipotizzasse la scelta dell’iscritta prospettato al punto 1, nonostante acquisisca la pensione di vecchiaia, l’attesa sarebbe di 24 mesi, in quanto l’INPS, essendoci la richiesta per il collocamento a riposo da parte del lavoratore lo considera dimissioni volontarie.
La liquidazione del suindicato importo subirà anche le modalità previste dal medesimo art. 1 lettera a) della succitata legge, che ha stabilito il  pagamento del T.F.R. e T.F.S. in una o più annualità, a seconda dell’ammontare lordo della prestazione che superi o meno l’importo di € 50.000.
Pertanto, per quanto riguarda l’indennità in questione, verrà pagata in tre importi annuali, in quanto, la stessa è superiore ai 100.000 euro lordi: la prima rata, pari a 50.000 euro, dopo un anno dalla cessazione dal servizio, la seconda, pari ad ulteriori 50.000 euro, decorso un anno dalla prima mentre la terza, pari all’ammontare residuo, dopo un ulteriore anno dalla seconda rata.
1 Il collocamento a riposo d’ufficio permette di evitare l’applicazione del blocco di 24 mm. della liquidazione del TFS ai sensi dell’art. 1, comma 22 del D.L. 18/08/2011, n.138 convertito con modificazioni in legge n. 148/2011 (la liquidazione del TFS/TFR è stata congelata per 24 per i pensionamenti con dimissioni volontarie o 12 mesi per il collocamenti a riposo d’ufficio).
2 Sulla volontà del dirigente di proseguire l’attività lavorativa, ai sensi del citato art. 22, c. 1, L. 183/2010 “collegato lavoro”, con le indicazioni fornite dalla Funzione Pubblica con circolare n. 2 del 2015, dei dirigenti medici e del ruolo sanitario, esclusi i titolari di struttura complessa, se da prima poteva sembrare un diritto potestativo del dipendente, ora, con l’interpretazione fornita dalla suindicata circolare, può prevalere l’esigenza dell’Amministrazione di appartenenza che potrebbe, pertanto, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.

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