Aupi Staff asked 7 anni ago

Dr.ssa  L. S.   AUSL 7 Siena

Età Anagrafica 59 Anni

Anzianità Contributiva 34 anni

Riscatto anni di laurea

Quando potrò andare in pensione e quale sarà l’entità dell’assegno? Posso utilizzare la Legge Maroni? Ho periodo contributivo presso altre casse, posso utilizzarli ai finii pensionistici. Il part-Time  e l’utilizzo della L. 104 posso arrecare problemi ai fini dell’andata in pensione?

1 Risposta
Aupi Staff answered 7 anni ago

Risposta alla Dr.ssa L. S.
Dall’esame della documentazione inviata dall’iscritta, 34 aa. e 5 mm. di anzianità contributiva al 31/01/2016 (comprensiva di 4 anni di riscatto laurea), la medesima avrebbe la seguente possibilità:

  1. collocamento a riposo d’ufficio, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, con diritto a pensione di vecchiaia calcolata col sistema “misto Dini”, dal mese di aprile 2024 a 67 aa. 5 mm. di età con 42 aa. e 7 mm. di anzianità contributiva, pertanto, prematuro poter esprimere valutazioni sull’entità della pensione in questione.
  1. non potrà raggiungere, sempre in riferimento alla normativa previdenziale vigente, il requisito per il diritto a pensione di anzianità (opzione donna), di cui, all’art. 1 comma 9 della legge 243/2004 – legge Maroni, calcolata col sistema interamente contributivo;
  1. proseguire* , oltre il limite di età, l’attività lavorativa, ad istanza dell’interessata ai sensi dell’art. 22, c. 1, L. 183/2010 “collegato lavoro”, fino al maturare del 40° anno di servizio effettivo (nel caso di specie non si considera il riscatto degli anni di laurea) che raggiungerebbe ad agosto del 2025.

L’utilizzo dei permessi di cui alla legge 104/92 non pregiudicano in alcun modo l’aspetto previdenziale. Da non confondere con i congedi straordinari retribuiti (fino ad un massimo di due anni) per l’assistenza di un soggetto affetto da grave disabilità, di cui all’art. 42, c. 5 del D.L.vo n. 151/2001, i quali, prevedono una copertura contributiva figurativa, ai fini pensionistici, e nella misura indicata nella norma in questione, e la non utilità ai fini del TFR/TFS.
Il part-time, ai fini della maturazione del diritto a pensione, non ridurrà il periodo di servizio, ovvero, ridurrà in maniera proporzionale il calcolo della pensione e quello del TFR/TFS.
La possibilità di far valere l’altra anzianità contributiva, con iscrizione alle altre casse previdenziali, può essere ottenuta avvalendosi dell’istituto della totalizzazione italiana (gratuita), ai sensi del D.Lvo n. 42 del 02/02/2006 e successive integrazioni e modificazioni, ed evitare la ricongiunzione onerosa.
Tale scelta permetterebbe all’iscritta di raggiungere il diritto a pensione totalizzata, attraverso il quale, ogni Ente previdenziale interessato, ciascuno per la parte di propria competenza, determinerà la misura del trattamento pensionistico in rapporto ai periodi d’iscrizione maturati anche se coincidenti.
In regime di totalizzazione si possono conseguire: la pensione di vecchiaia (con 65 anni di età e almeno 20 anni di contributi) o la pensione di anzianità, con almeno 40 anni di contributi. Per effetto dell’introduzione della finestra mobile disposta D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in  L.122/2010, l’accesso al pensionamento, dalla maturazione dei succitati requisiti anagrafici e/o contributivi, risulta differito di 18 mesi. Inoltre le pensioni con 40 anni di contributi risentono dell’ulteriore differimento disposto dall’applicazione dell’adeguamento legato alla speranza di vita, che dal 1° gennaio 2013 è pari a tre mesi.
 
 
 
*Sulla volontà del dirigente di proseguire l’attività lavorativa, ai sensi del citato art. 22, c. 1, L. 183/2010 “collegato lavoro”, con le indicazioni fornite dalla Funzione Pubblica con circolare n. 2 del 2015, dei dirigenti medici e del ruolo sanitario, esclusi i titolari di struttura complessa, se da prima poteva sembrare un diritto potestativo del dipendente, ora, con l’interpretazione fornita dalla suindicata circolare, può prevalere l’esigenza dell’Amministrazione di appartenenza che potrebbe, pertanto, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.
 

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