Aupi Staff asked 7 anni ago

Dr.ssa  S. C.  AUSL Parma

Età Anagrafica 46 Anni

Anzianità Contributiva 4 anni

Leggendo la risposta al precedente quesito (vedi nr. 65 n.d.r.) deduco di dovermi avvalere dell’istituto della totalizzazione per ricongiungere la posizione attiva presso Enpap. A chi dovrei rivolgermi?

1 Risposta
Aupi Staff answered 7 anni ago

Risposta alla Dr.ssa S. C.
L’utilizzo dell’istituto della totalizzazione italiana, permetterebbe, all’iscritta in esame, di ottenere un’unica pensione di vecchiaia senza dover pagare alcun onere per ricongiungere l’anzianità contributiva differente da quella attuale (ex INPDAP).
Lo scotto invece da pagare è che dovrà posticipare l’uscita dal lavoro rispetto all’uscita con diritto a pensione di vecchiaia non totalizzata (con la sola anzianità contributiva ex INPDAP) prevista a decorrere da maggio 2034.
Pertanto, per ottenere il pagamento dell’assegno pensionistico utilizzando il succitato istituto della totalizzazione  italiana, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, decorrerebbe da gennaio 2038 (65 anni di età più 2 anni e 7 mesi   di aumento per la speranza di vita, più 18 mesi di finestra mobile disposta D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in  L.122/2010).
Per il riconoscimento dell’anzianità di servizio, di lavoro svolto in convenzione (quindi con iscrizione alla cassa previdenziale ENPAP) prima dell’assunzione a tempo indeterminato presso l’Asl, ai soli fini previdenziali, l’iscritta avrebbe le seguenti possibilità:

  • richiedere, on-line tramite il portale dell’INPS gestione dipendenti pubblici (Ente previdenziale in cui l’Asl, da cui dipende la Dr.ssa Termite, versa la contribuzione pensionistica e previdenziale), ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, la ricongiunzione onerosa ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 45;
  • avvalersi, a domanda tramite l’INPS gestione dipendenti pubblici, dell’istituto della totalizzazione italiana, di cui al D.Lvo n. 42 del 02/02/2006 e successive integrazioni e modificazioni, ed evitare la ricongiunzione onerosa.

Tale scelta permetterebbe all’iscritta di raggiungere il diritto a pensione totalizzata, attraverso la quale, ogni Ente previdenziale interessato, ciascuno per la parte di propria competenza, determinerà la misura del trattamento pensionistico in rapporto ai periodi d’iscrizione maturati.
In regime di totalizzazione si possono conseguire: la pensione di vecchiaia (con 65 anni di età e almeno 20 anni di contributi) o la pensione di anzianità, con almeno 40 anni di contributi. Per effetto dell’introduzione della finestra mobile disposta D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in  L.122/2010, l’accesso al pensionamento, dalla maturazione dei succitati requisiti anagrafici e/o contributivi, risulta differito di 18 mesi, ovvero, per le pensioni di anzianità trova applicazione l’ulteriore posticipo della decorrenza previsto dalla L. 111/2011 che a decorrere dal’01/01/2014 . Inoltre, i menzionati requisiti  risentono dell’ulteriore differimento disposto dall’applicazione dell’adeguamento legato alla speranza di vita, che dal 1° gennaio 2016 è pari a tre mesi.

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