SCOPI FINALITA’ E OBIETTIVI

 Art. 1 DEFINIZIONE

L’AUPI, Associazione Unitaria Psicologi Italiani, è l’organizzazione sindacale nazionale degli psicologi, con sede in Roma.

L’adesione alle strutture organizzative in cui si articola l’AUPI è aperta – indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica, fede religiosa, gruppo etnico di appartenenza.

Possono aderire:

  • gli Psicologi iscritti alla sez. A e B dell’albo degli Psicologi;
  • i pensionati anche in assenza dell’iscrizione all’Albo degli Psicologi;
  • gli studenti iscritti ai corsi di Laurea in Psicologia;
  • i dirigenti e convenzionati del Servizio Sanitario Nazionale appartenenti al Profilo professionale di Biologo, Chimico, Fisico e Medico;

L’AUPI pone a base del suo programma e della sua azione il rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 2 IMPEGNI

L’AUPI si impegna verso gli iscritti a:

  • assicurare ed organizzare la propria presenza ovunque essi operino ed a rappresentarli in ogni sede;
  • conseguire trattamenti giuridici ed economici conformi alle loro reali esigenze procedendo alla stipula di accordi e contratti con le controparti pubbliche e private, sorvegliandone la fase di attuazione;
  • contribuire ad elevare il loro livello di qualificazione professionale promovendo adeguati provvedimenti legislativi;
  • tutelarli ed assisterli, nelle forme opportune, nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie nelle quali abbiano a trovarsi per l’espletamento delle loro attività sindacali;
  • organizzare per proprio conto, in collaborazione con FORM-AUPI, e per enti istituzionali o privati convegni, seminari di studi, corsi di formazione e aggiornamento professionale, corsi di specializzazione professionale, attività didattiche e audiovisive e similari.

 Art. 3 OBIETTIVI

L’obiettivo dell’AUPI è la valorizzazione delle attività professionali degli Psicologi e dei Dirigenti del Servizio Sanitario di cui all’art.1, in tutte le sue possibili applicazioni e ambiti nonché la promozione, il collegamento e l’unità degli stessi in Europa e a livello internazionale.

A tal fine l’AUPI intende creare strumenti organizzativi e rivendicativi specifici per la valorizzazione e l’inserimento stabile di queste figure professionali, individuando e definendo anche nuovi contesti applicativi.

In quest’ottica l’ampliamento e la valorizzazione della professione in tutti i suoi campi di applicazione sono ritenuti indispensabili anche in considerazione della mobilità professionale europea.

Condizione generale per perseguire questi obiettivi è quella di operare per la piena affermazione della psicologia come un insieme di discipline scientifiche moderne.

L’AUPI, oltre che tutelare gli interessi degli iscritti, intende sviluppare l’informazione, la ricerca, la sperimentazione, la formazione, la verifica della efficacia, della qualità, dell’appropriatezza delle prestazioni, considerando questi come momenti fondanti della sua stessa attività, finalizzata al benessere e alla salute dei cittadini.

Tale attività deve avere lo scopo di arricchire e valorizzare la professione nei suoi campi d’intervento sulla persona, sul gruppo, sugli organismi sociali e sulla comunità.

A tal fine l’AUPI:

  • assicura e promuove lo scambio di informazioni e contatti con tutte le realtà che si interessano alle suddette tematiche;
  • promuove e realizza il coordinamento e la progettazione di interventi mirati alla crescita professionale degli iscritti;
  • sviluppa attività di promozione culturale, di ricerca e di verifica, promuove ed organizza convegni, seminari, attività editoriali e ogni altra iniziativa tesa a favorire lo studio e il confronto sui temi di interesse dell’associazione e degli iscritti, realizzando a tal fine collegamenti con Università e altri enti e/o associazioni culturali di ricerca o formazione pubblici e privati a livello nazionale e internazionale.

Per il perseguimento degli scopi sociali, statutari e per le finalità proprie dell’Associazione, l’AUPI può dare vita, partecipare o aderire ad Organismi, anche autonomi rispetto ad essa, a strutture societarie anche di carattere non sindacale, alla cui amministrazione e/o controllo siano designati propri rappresentanti.

 Art. 4 PARTECIPAZIONE

 L’AUPI ritiene che i cardini su cui deve poggiare la vita sindacale sono:

  1. a) la garanzia della massima partecipazione di tutti gli interessati alla decisione;
  2. b) lo sviluppo della democrazia sindacale richiede la tutela delle minoranze, la salvaguardia delle pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione, la libera circolazione delle idee e delle proposte all’interno dell’organizzazione;
  3. c) ogni iscritto all’AUPI partecipa in uguaglianza di diritti con gli altri iscritti, personalmente od a mezzo di delegati, nelle forme indicate dal Regolamento, alla formazione delle deliberazioni e delle istanze superiori ed è eleggibile alle cariche direttive; può ritirare la sua adesione al sindacato;
  4. d) tutte le cariche direttive sono elettive; le elezioni degli organi dirigenti devono essere rinnovate entro i periodi di tempo stabiliti dal presente statuto; si può ricoprire la stessa carica elettiva per non più di 3 (tre) mandati consecutivi; si auspica la promozione a tutti livelli della rappresentanza sindacale della componente femminile, in accordo con la forte presenza di genere esistente nella categoria;
  5. e) nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei Congressi si applica il sistema del voto segreto;
  6. f) alle elezioni congressuali sono ammesse esclusivamente e per tutte le cariche, candidature individuali;
  7. g) tutte le elezioni di secondo grado e superiori, effettuate cioè non direttamente dagli iscritti ma da congressi di delegati hanno luogo sulla base del numero degli iscritti rappresentati dai delegati; i Regolamenti regionali definiscono le quote di rappresentanza in ragione di un Delegato per “n” iscritti. Per la validità delle elezioni sarà necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei voti rappresentati;
  8. h) le decisioni dei Congressi e di tutti gli organi direttivi sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi;
  9. i) il quorum strutturale per gli organi direttivi è della metà più uno dei componenti in prima convocazione e di 1/3 in seconda convocazione;
  10. l) le riunioni ordinarie delle assemblee primarie degli iscritti e di tutti gli organi direttivi devono essere tenute entro i periodi di tempo fissati dai rispettivi regolamenti, i quali devo prevedere la possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta di un decimo degli iscritti o di un quarto dei componenti gli organi direttivi;
  11. m) garantire la massima partecipazione di tutti gli interessati alla decisione, la salvaguardia delle minoranze, pari dignità delle opinioni a confronto, prima della decisione, la libera circolazione delle idee delle informazioni.

Art. 5 ORGANI DIRETTIVI ED ESECUTIVI

Organi Nazionali dell’AUPI sono:

  1. a) Congresso Nazionale;
  2. b) Consiglio Direttivo Nazionale;
  3. c) Conferenza delle Regioni;
  4. d) Segreteria Nazionale.

Organi decentrati dell’AUPI sono:

  1. a) delegati aziendali;
  2. b) segreterie provinciali;
  3. c) segreterie regionali.

Art. 6 CONGRESSO

Il Congresso è il massimo organo deliberante di ciascuna delle istanze della struttura organizzativa dell’AUPI.

Il Consiglio Direttivo Nazionale decide a maggioranza assoluta dei presenti il regolamento per lo svolgimento del Congresso Nazionale.

Compito del Congresso Nazionale è determinare gli orientamenti generali e programmatici dell’AUPI mediante l’elezione dei componenti la Segreteria Nazionale.

È convocato dal Segretario Generale di norma ogni 4 anni, ovvero quando richiesto da almeno un decimo degli iscritti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Nazionale revochi, con voto palese di almeno 2/3 (due terzi), degli aventi diritto, la fiducia alla Segreteria Nazionale, è tenuto ad attivare entro 30 giorni la convocazione del Congresso.

Solo al Congresso compete di deliberare sullo scioglimento dell’AUPI. Tale decisione sarà valida solo se presa a maggioranza qualificata di 3/4 (tre quarti) dei voti, in 3/4 (tre quarti) delle regioni.

Il Congresso delibera, con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei voti espressi, la modifica dello Statuto.

Il Congresso degli Organi decentrati dell’AUPI nei luoghi di lavoro è composto dall’assemblea generale degli iscritti, il dibattito è aperto a tutti, mentre la possibilità di votare o essere eletti è riservata agli iscritti.

 Art. 7 CONSIGLIO   DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo di direzione dell’AUPI; nell’ambito degli orientamenti decisi dal Congresso Nazionale, stabilisce le linee generali di politica professionale, sindacale, sanitaria, previdenziale e le direttive per tutte le altre attività, ed approva i Bilanci predisposti dalla Segreteria Nazionale. Svolge funzioni di indirizzo nei confronti della Segreteria Nazionale e degli organi periferici.

È costituito dai Segretari Nazionali, dai Segretari Regionali, da un delegato per provincia eletto dal congresso provinciale. In prima applicazione e fino alla celebrazione dei congressi provinciali per l’elezione del delegato provinciale al Consiglio Direttivo Nazionale, il Segretario provinciale è componente del suddetto Consiglio Direttivo Nazionale. La carica di Segretario provinciale non è incompatibile con quella di delegato provinciale.  Con apposito regolamento il Consiglio Direttivo Nazionale individua quali propri componenti uno o più rappresentanti

  • della Specialistica ambulatoriale
  • dei Liberi professionisti
  • dei Pensionati

Elegge al suo interno un Presidente e un Segretario

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dalla Segreteria Nazionale di norma due volte l’anno. È facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale istituire su specifici argomenti, d’intesa con la Segreteria Nazionale, una o più Commissioni, con funzioni consultive o istruttorie.

Il Consiglio Direttivo Nazionale predispone il Regolamento per il proprio funzionamento e lo approva nella prima seduta utile.

L’assenza consecutiva, non formalmente giustificata e tempestivamente comunicata, a due riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale determina la decadenza dalla carica di componente il Consiglio Direttivo Nazionale, di Segretario Regionale e/o Provinciale e di delegato provinciale e conseguentemente la convocazione del Congresso Regionale e/o Provinciale per la sostituzione, nonché della decadenza della nomina per i rappresentanti della specialistica ambulatoriale, dei liberi professionisti e dei pensionati.

Possono far parte del Consiglio Direttivo Nazionale anche i rappresentanti dei Dipendenti o Parasubordinati di comparti diversi dalla Sanità Pubblica.

D’intesa con la Segreteria Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale può conferire cariche onorifiche ad iscritti che si siano distinti per particolari meriti professionali e sindacali.

 Art. 8 CONFERENZA DELLE REGIONI

La Conferenza delle Regioni è costituita dai Segretari Regionali in carica o da propri delegati e dal Segretario Generale. La Conferenza elegge un suo Coordinatore. In caso di assenza è sostituito dal Segretario regionale presente più anziano d’età. È l’organo di coordinamento deputato alla armonizzazione periferica delle politiche sindacali e della organizzazione dell’AUPI; esprime parere preventivo sulla stipula dei Contratti Collettivi Nazionali.

È convocata, in forma congiunta dal Segretario Generale e dal Coordinatore, di norma 3 (tre) volte l’anno, anche congiuntamente alla riunione della Segreteria Nazionale. È chiamata ad esprimersi, preliminarmente, sulle deliberazioni della Segreteria Nazionale concernenti aggregazioni pattizie, di natura federativa, confederativa, di affiliazione o di altro genere; approva i Regolamenti Regionali. La Conferenza delle Regioni su specifici argomenti può costituire delle commissioni al proprio interno.

Art. 9 SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale è l’organo che assicura la gestione dell’AUPI, risponde della propria attività al Consiglio Direttivo Nazionale e alla Conferenza delle Regioni. È composta da 5 (cinque) Segretari Nazionali di cui uno con funzioni di Segretario Generale, uno di Vice-Segretario Generale e uno di Tesoriere.

La Segreteria Nazionale è eletta dal Congresso. Tutti gli iscritti esercitano il loro diritto di voto per posta. Le candidature con i relativi programmi sono individuali e sono presentate con le modalità previste dal Regolamento congressuale.

Ai sensi del presente articolo, sono eletti alla Segreteria Nazionale i candidati che hanno ricevuto più voti. La Segreteria così eletta, al suo interno, elegge il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale ed il Tesoriere.

I componenti della Segreteria Nazionale possono sfiduciare una delle cariche con una maggioranza qualificata pari a 2/3 dei componenti. Entro 30 giorni la Segreteria Nazionale dovrà nominare il sostituto. Nel caso in cui è il Segretario Generale ad essere sfiduciato, ed in attesa dell’elezione del Segretario Generale, sarà sostituito dal Vice Segretario Generale.

Il Segretario Generale è, ai sensi della vigente normativa, il rappresentante legale dell’AUPI. In caso di assenza e/o di impedimento, la rappresentanza è delegata al Vice Segretario Generale.

Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativo-contabile dei fondi e dei beni dell’AUPI. Entro il 31 marzo di ogni anno predispone il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e quello preventivo per l’esercizio in corso. Gli esercizi si aprono al 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre.

La Segreteria funziona collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario Generale o su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Alle riunioni della Segreteria partecipa il Coordinatore della Conferenza delle Regioni senza diritto di voto.

La Segreteria dà attuazione agli orientamenti generali determinati dal Congresso, dal Consiglio Direttivo Nazionale e dalla Conferenza delle Regioni. Assicura la direzione e lo svolgimento delle attività amministrative e gestionali, mantiene un contatto permanente con le Istituzioni, con gli altri sindacati e con le strutture regionali dell’AUPI.

La Segreteria Nazionale provvede all’organizzazione e al funzionamento degli uffici e servizi dell’AUPI, ne coordina l’attività nei vari campi, ed è responsabile delle pubblicazioni dell’AUPI. La Segreteria stabilisce le quote annuali di iscrizione e la relativa percentuale da assegnare alle sezioni regionali con le relative norme di autonomia per le spese. Con separato regolamento, emanato di concerto con la Conferenza delle Regioni, la Segreteria Nazionale stabilisce anche eventuali ristorni diretti alle segreterie Provinciali e/o aziendali.

La Segreteria Nazionale, previo parere vincolante della Conferenza delle Regioni e del Consiglio Direttivo Nazionale, delibera l’iscrizione di ulteriori profili professionali, in aggiunta a quelli indicati nell’art.1.

La Segreteria Nazionale nomina Referente Nazionale uno Specialista ambulatoriale, componente del Direttivo Nazionale, con mandato   a partecipare ai Tavoli contrattuali dedicati o specifici.

 Art.10 SEZIONI PROVINCIALI E REGIONALI

L’AUPI è articolata in Sezioni Regionali e Provinciali.

Sono organi direttivi ed esecutivi dell’AUPI regionale:

  • Congresso regionale;
  • Comitato direttivo regionale;
  • Segreteria regionale.

Sono organi direttivi ed esecutivi dell’AUPI provinciale:

  • Congresso provinciale;
  • Segreteria provinciale.

Sono organi direttivi ed esecutivi dell’AUPI aziendale:

  • Assemblea degli iscritti;
  • Segreteria aziendale.

La composizione, il funzionamento, l’elezione delle Segreterie Provinciali, del Direttivo e delle Segreterie Regionali e degli organismi statutari aziendali sono normate con apposito regolamento, approvato dalle sezioni periferiche. Eventuali modifiche al Regolamento dovranno essere approvate dalla Conferenza delle Regioni. La carica di dirigente sindacale dell’AUPI è incompatibile con quella di dirigente di altre organizzazioni sindacali.

I componenti degli organismi Nazionali, Regionali, Provinciali e Aziendali assumono la qualifica di dirigenti sindacali.

I Segretari delle Sezioni periferiche convocano i rispettivi Organi direttivi almeno due volte l’anno e l’Assemblea degli iscritti almeno una volta l’anno.

In caso di mancata convocazione sarà compito della Segreteria Generale provvedere in merito.

 Art. 11 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E COLLEGIO DEI SINDACI

L’attività amministrativa dell’AUPI deve basarsi su una politica delle spese e delle entrate correlate alle esigenze e alle possibilità finanziarie di ciascuna struttura, e su una tenuta contabile tecnicamente efficiente basata su criteri di chiarezza, trasparenza e documentazione.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’AUPI, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

  1. a) compilazione annuale, alle date prestabilite, da parte della Segreteria, del bilancio finanziario composto dal conto economico consuntivo, dal conto patrimoniale e dal bilancio di previsione per l’anno successivo;
  2. b) il bilancio finanziario deve essere accompagnato da una relazione del Collegio dei Sindaci revisori. Il Collegio dei Sindaci revisori deve controllare periodicamente l’andamento amministrativo e verificare la regolarità delle scritture e dei documenti contabili;
  3. c) il Collegio dei Sindaci revisori presenta una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente fra un Congresso e l’altro;
  4. d) ogni struttura deve tenere la contabilità analitica delle spese e inviare il rendiconto e la documentazione delle spese alla Segreteria Nazionale, per la predisposizione dei bilanci;
  5. e) i bilanci dell’AUPI sono pubblici. I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori partecipano al Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto.

Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da 3 a 5 componenti titolari e da 3 a 5 supplenti, eletti su collegio unico nazionale.

Il Collegio dei Revisori predispone il proprio regolamento di funzionamento che dovrà essere approvato dalla Conferenza delle Regioni.

Art. 12 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 a 5 componenti e da 3 a 5 supplenti dei quali tre eletti su collegio unico nazionale, 1 designato dal Consiglio Direttivo Nazionale, 1 designato dalla Conferenza delle Regioni.

Compiti del Collegio dei Probiviri sono:

  1. a) provvedere all’istruttoria preliminare di ogni procedimento disciplinare attivato su iniziativa di un organo direttivo o su segnalazione di un singolo iscritto;
  2. b) provvedere all’esame dei ricorsi contro i provvedimenti disciplinari presentati dagli iscritti, per verificarne la corrispondenza o meno con le norme statutarie e decidere sull’inoltro all’istanza direttiva superiore a quella che ha comminato il provvedimento.

Il Collegio dei Probiviri predispone il regolamento di funzionamento dell’organo, che dovrà essere approvato dalla Conferenza delle Regioni.

I membri del Collegio dei Probiviri partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto.

 Norme Transitorie e finali

Le norme contenute nel presente Statuto, entrano in vigore dalla data della loro approvazione, espressa con il voto degli iscritti.

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle norme di leggi vigenti in materia ed in particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

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