La Legge n. 24/2017 all’art. 10 stabilisce l’obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di possedere una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera.
La Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei deputati, nella seduta del 13 dicembre 2021, in sede di conversione in Legge del DL 152/2021, ha approvato alcuni emendamenti di particolare interesse per la professione medico-sanitaria.
Fra questi l’Art. 38-bis. (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) che recita: “[…] a decorrere dal triennio formativo 2023 – 2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.
Pur tuttavia la norma non risulta né esaustiva né dirimente rispetto a diverse questioni applicative.
Lo stesso Ministro Schillaci ha posto alla Commissione deputata note di chiarimento di cui si attende l’esito.
Attualmente nessuna Compagnia Assicuratrice si è trovata ad applicare tale disposizione ed in particolare AUPI ha provveduto ad accertarsene presso il proprio Broker Assicurativo, il quale riferisce che nemmeno detta norma è redatta nel rapporto di convenzione che AUPI ha stipulato con Reale Mutua.
AUPI quindi raccomanda, stante la non applicazione di quanto su esposto, di non soprassedere dall’obbligo formativo, in quanto comunque si perverrà a una prossima risoluzione delle criticità contenute nella normativa.
Franco Merlini
Segretario Nazionale Tesoriere AUPI