R.D. G. Dipendente Puglia
Buongiorno,
sono Dirigente Psicologa ASL assunta a tempo indeterminato a partire dal 01/12/1989 ed ho compiuto 60 anni nel dicembre 2021.
Ho provveduto al riscatto degli anni universitari ; nel 1988 ho svolto un incarico di lavoro a tempo determinato con Dirigente psicologa ADSL di 8 mesi.
Ho inoltre richiesto all’INPS tramite CAF ,i 5 mesi di accredito di contributi figurativi per maternità al di fuori del rapporto di lavoro ( non mi è pervenuta risposta).
Mi chiedevo se è possibile inviarvi la documentazione ,(indicata sul vostro sito relativo alla consulenza previdenziale) per fare una previsione realistica rispetto al pensionamento o se è troppo presto.
Avrei inoltre delle domande da porre:
-ho presentato sempre tramite CAF la richiesta di riscatto di un anno di Alta Formazione universitaria ,oramai circa un anno fa ,e non ho ricevuto risposta. In realtà l’operatore del CAF mi sconsigliava di presentare tale istanza in quanto il riscatto ,se dovesse essere concesso ,sarebbe molto oneroso. Potreste darmi ulteriori informazioni in merito?
-da circa 4 anni ho incarico aziendale di UOS assistenza consultoriale. Laddove tale incarico dovesse essere riconfermato sino alla pensione , viene riconosciuto in qualche maniera ai fini pensionistici?
-per i dipendenti pubblici è possibile richiedere la RITA avendo attivato da circa 5 anni un fondo pensione integrativo?
R.D. G. Dipendente Puglia
Considerando ciò che dichiara l’iscritta si è potuto valorizzare, nella gestione dipendenti pubblici al 28/02/2022, un’anzianità contributiva pari a 37 aa., 3 mm. e 28 gg., di cui, 4 anni di riscatto titolo di studio e 5 mm. di accredito figurativo per maternità.
Pertanto, se dovesse essere confermata la succitata anzianità contributiva, la medesima, a decorrere dal mese di dicembre 2026, maturerebbe il requisito al trattamento pensionistico anticipato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, del D.L. 06/12/2011 n° 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2014 n° 214 (Legge Monti-Fornero), sostituito poi dall’art. 15, comma 1 del D.L. del 28/01/2019, n° 4, il quale, stabilisce che, a decorrere dall’01/01/2019 e fino al 31/12/2026, l’accesso alla pensione anticipata per le donne è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi, stabilendo altresì che la prestazione pensionistica decorra trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei citati requisiti (complessivamente 42 anni ed un mese).
Per quanto riguarda l’ulteriore anno di riscatto che l’iscritta ha richiesto, se dovesse essere decretato dall’INPS G.D.P., e dopo averne accettato il pagamento del relativo onere, permetterebbe all’iscritta di anticipare la suindicata prestazione pensionistica a dicembre 2025.
Se l’incarico Aziendale di UOS, riferito dall’iscritta, venisse retribuito come valore di incarico con retribuzione di posizione aziendale fino alla cessazione, tale indennità verrebbe considerata anche per la quota A di pensione.
La rendita integrativa temporanea anticipata (chiamata RITA) è una rendita temporanea che può essere richiesta utilizzando in tutto o in parte il montante maturato presso il fondo pensione dal lavoratore che verrebbe percepita sino al raggiungimento dell’età legale di pensionamento.
Per maturare il requisito alla succitata prestazione l’iscritta deve possedere i seguenti requisiti:
1) cessazione dell’attività lavorativa;
2) raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla richiesta;
3) maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
4) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Affinché possa avere dei dati sull’entità della rendita, si consiglia, di contattare direttamente il Fondo Pensionistico Complementare di cui trattasi, essendo in possesso di tutti gli elementi utili al calcolo della citata prestazione.