Aupi Staff asked 5 anni ago

A.C. Libero professionista Piemonte

prima di procedere con l’invio della documentazione desidererei una risposta di orientamento in merito alla mia specifica situazione:

1) Da ottobre 1984 a marzo 2015 sono stata in modo continuativo dipendente di ASL e ASOU ………. in qualità di Infermiere. Ho anche già riscattato i 3 anni di corso. Ho lavorato sia a tempo pieno che a tempo parziale.

2) Da gennaio 2008 sono psicoterapeuta libero professionista con apertura della partita IVA e iscrizione all’ENPAP.

3) Da gennaio 2008 a marzo 2015 ho svolto contemporaneamente l’attività di infermiere e psicoterapeuta (con partime al 50% obbligatorio per svolgere l’attività libero professionale).

4) A marzo  2015 mi sono dimessa da dipendente pubblico per svolgere esclusivamente l’attività privata di psicoterapeuta.

A fronte di tale situazione previdenziale pongo le seguenti domande:

  1. a) ai fini pensionistici cosa é conveniente e per legge necessario fare? Ricongiunzione, cumulo o totalizzazione?
  2. b) a quale età potrei andare in pensione?

 

1 Risposta
Aupi Staff answered 5 anni ago

A.C. Libero professionista Piemonte
Considerato ciò che ha dichiarato l’iscritta si è potuto valorizzare, nella gestione dipendenti pubblici, al 31/03/2015, un’anzianità contributiva (ai fini del diritto a pensione) pari a 33 aa., 4 mm. e 15 gg.  (comprensiva di 3 anni di riscatto titolo), nonché, 3 aa. e 5 mm., a tutt’oggi, per periodi non coincidenti, nella gestione privata ENPAP.
C’è da premettere che la convenienza o la necessità non è dovuta a particolari norme ma, bensì, a variabili soggettive e fattori personali.
Pertanto la medesima potrebbe scegliere di perseguire, in base alle proprie esigenze personali, grazie ai diversi istituti in materia previdenziale, le seguenti possibilità:

  1. per quanto attiene all’anzianità contributiva nella sola gestione pubblica (33 aa., 4 mm. e 15 gg.), essendo attivo, anche per i lavoratori del settore pubblico, l’istituto della pensione differita, l’iscritta potrebbe attendere la maturazione del requisito per il diritto alla pensione di vecchiaia, calcolata col sistema misto, che, per il caso di specie, avverrebbe, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, al compimento del 68° anno di età che avverrebbe a febbraio del 2029 (perché venga concessa la prestazione da parte dell’INPS gestione dipendenti pubblici  dovrà presentare apposita domanda).

Per la contribuzione afferente l’ENPAP il riconoscimento della pensione di vecchiaia, calcolato col sistema contributivo, può essere attivato, a richiesta, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età che avverrebbe a febbraio del 2026 (contribuzione minima di 5 anni).

  1. l’iscritta potrebbe, altresì, utilizzare l’istituto della ricongiunzione (non onerosa) ai sensi dell’art. 2, comma 1 della legge 45/90, incrementando così il montante contributivo riferito all’anno di incasso degli stessi (principio di cassa) trasferendo la contribuzione presente nelle casse dell’INPS gestione dipendenti pubblici, conservando in tal modo il succitato requisito previsto dall’ENPAP (pensione di vecchiaia a 65 anni di età calcolata col sistema totalmente contributivo).
  2. Altro percorso perseguibile sarebbe quello del cumulo di periodi assicurativi, non coincidenti, con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per ottenere il diritto ad un’unica pensione ai sensi dell’art. 1 della legge n. 228/2012 modificato dall’art. 1, comma 195 e seguenti della Legge di Bilancio 2017. Tale scelta non comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato. Ogni gestione previdenziale interessata dal cumulo determina, per la parte di propria competenza, il trattamento pensionistico pro-quota in relazione ai periodi di iscrizione nella medesima gestione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento. Il succitato istituto può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità o dal 2017 la pensione anticipata. Il diritto alla prestazione viene determinato sulla base dei requisiti più restrittivi previsti dalle gestioni coinvolte dal cumulo (es.: se una delle gestione prevede il limite dei 70 per la pensione di vecchiaia, la prestazione in regime di cumulo si potrà conseguire solamente al raggiungimento di tale requisito anagrafico), per il caso di specie, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, al compimento del 68° anno di età per la pensione di vecchiaia, ovvero, per la pensione anticipata al raggiungimento del requisito dell’anzianità contributiva non coincidente, sempre se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, di 42 aa. e 9 mm. che per l’iscritta risulterebbe ad agosto del 2024. Il sistema di calcolo, in questo caso, risulterebbe col sistema misto, per la parte di competenza dell’INPS gestione dipendenti pubblici e contributiva per la parte di competenza dell’ENPAP.
  3. Un ulteriore istituto perseguibile, molto simile a quello indicato al punto precedente, sarebbe quello della totalizzazione italiana, di cui al D.Lvo n. 42 del 02/02/2006 e successive integrazioni e modificazioni. Tale scelta permetterebbe all’iscritta di raggiungere il diritto a pensione totalizzata, attraverso la quale, ogni Ente previdenziale interessato, ciascuno per la parte di propria competenza, determinerà la misura del trattamento pensionistico in rapporto ai periodi d’iscrizione maturati. In regime di totalizzazione si possono conseguire: la pensione di vecchiaia, con 65 anni di età, da adeguare alla speranza di vita, dal 2018 ulteriori 7 mesi,  ed almeno 20 anni di contributi, o la pensione di anzianità, con almeno 40 anni di contributi, anch’essi da adeguare alla speranza di vita, dal 2018 ulteriori 10 mesi. Per effetto dell’introduzione della finestra mobile disposta D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in  L.122/2010, l’accesso al pensionamento, dalla maturazione dei succitati requisiti anagrafici e/o contributivi, risulta differito di 18 mesi, ovvero, per le pensioni di anzianità trova applicazione l’ulteriore posticipo della decorrenza previsto dalla L. 111/2011 che a decorrere dall’01/01/2014 risulta incrementato di 3 mesi che diventano 21 se sommati ai precedenti 18 mesi di  finestra mobile.

Pertanto, per il caso in questione, se utilizzasse la totalizzazione e se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, conseguirebbe il diritto al pagamento della pensione di anzianità a marzo del 2025 con 43 aa. e 3 mm. di anzianità contributiva, calcolato col sistema interamente contributivo, mentre, quello per l’erogazione della pensione di vecchiaia a maggio del 2029 calcolato col sistema misto solo per la parte che compete l’INPS gestione dipendenti pubblici.
 

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