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Gentili Colleghi,

Spero questo messaggio vi trovi bene. Vi scrivo per informarvi delle recenti modifiche nel quadro legislativo riguardante l’assicurazione professionale. Con l’intento di chiarire e rassicurare, l’Aupi ha deciso di organizzare un webinar dedicato alle novità introdotte dal decreto attuativo sull’assicurazione e ai relativi tempi di attuazione, al fine di fornire maggiore chiarezza e tranquillità a tutti noi.

Inoltre, riteniamo importante affrontare nuovamente la questione del fondo pensionistico Perseo, sia per i nuovi iscritti che per i neoassunti, sia per coloro che, avendo ancora diversi anni di carriera lavorativa, possono beneficiare di questa opportunità.

Il webinar si terrà il 4 giugno dalle 18:00 alle 20:00, in modalità remota. Coloro che fossero interessati sono pregati di iscriversi tramite il modulo al seguente link:

https://forms.gle/mnyB7pogCyQhtkCE9

il quale automaticamente invierà alla segreteria il nome, il cognome e l’indirizzo email. Qualche giorno prima dell’evento, la segreteria invierà ai partecipanti il link per accedere al corso online.

I formatori saranno i segretari nazionali Arturo Rippa, per il fondo Perseo, e Franco Merlini, per gli aspetti assicurativi.

Cordiali saluti,

Ivan Iacob Segretario Generale dell’Aupi

La nota del Tesoriere AUPI Merlini sulle novità dell’assicurazione

Cari Colleghi,

in data 1 marzo 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale n.232 del 15.12.2023. Si tratta in buona sostanza del decreto attuativo già previsto dalla Legge 24/2017, la cosiddetta “Legge Gelli-Bianco”, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché’ in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Quella legge, all’art. 10 comma 6, recitava “ previa intesa in sede di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e le province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano

 […] sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie […] ”; e al comma 3 definiva che “ ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave ”.                                                         

Il concetto di “adeguatezza” però non veniva definito in quel testo normativo tant’è che, ancora al comma 6, si rimandava ad un successivo decreto la definizione dei requisiti minimi: “Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze […] sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati”.

Seppur con un certo ritardo, eccoci dunque all’emanazione del Decreto Interministeriale 232, ed ecco i punti di principale interesse per i Dirigenti Sanitari e per i Liberi Professionisti iscritti AUPI, contraenti la polizza RC Reale Mutua.

Innanzitutto precisiamo che il Decreto, all’art.18 “Norme transitorie e di rinvio”,stabilisce in 24 mesi il tempo massimo per adeguare le polizze in essere, e in tal senso ci siamo ovviamente già attivati con il nostro consulente assicurativo perché nel mese di dicembre, in occasione del rinnovo della convenzione, vengano adeguati i requisiti minimi richiesti e quant’altro sia necessario aggiornare.

Le polizze sottoscritte da AUPI per i suoi iscritti ad oggi per tutto il 2024 sono valide.

Vediamo ora in particolare alcuni articoli:

All’art. 3 “Oggetto della garanzia assicurativa” il comma 4 sancisce che gli esercenti la professione sanitaria possano essere garantiti da idonea copertura assicurativa aderendo a convenzioni o polizze collettive stipulate per il tramite delle organizzazioni sindacali. L’impostazione adottata da AUPI è quindi adeguata e rispettosa della normativa.

Il comma 7 introduce una sorta di meccanismo “bonus malus”, ossia la variazione in aumento o in diminuzione della tariffa, in relazione al verificarsi o meno di sinistri e l’analisi sistemica degli incidenti. Pur evidenziando che i prodotti assicurativi di questo tipo, oggi presenti sul mercato, non presentano ancora una tale impostazione (che dovrà essere oggetto di studio da parte degli Assicuratori e di ANIA) è ovvio che questa incombenza sarà completamente a carico di AUPI e che monitoreremo in modo costante il mercato.

Con l’art. 4 “Massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative” si determinano le coperture assicurative e, in riferimento agli esercenti le professioni sanitarie (che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto) il comma 2 prevede un massimale per sinistro non inferiore a 1.000.000 € ed un massimale per anno non inferiore a 3.000.000 €.

La nostra polizza RC Reale Mutua stipulata da AUPI prevede un massimale per sinistro di 1.500.000 € ed un massimale per anno e singolo psicologo di 1.500.000 €, quest’ultimo evidentemente dovrà essere aggiornato. L’art. 5 “Efficacia temporale della garanzia” al comma 1 si prevede che la garanzia assicurativa sia prestata nella forma “claims made”, ovvero che abbia una retroattività di 10 anni “operando per le richieste di risarcimento  presentate  per  la  prima volta nel periodo  di  vigenza  della  polizza  e  riferite  a  fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo  e  nei dieci anni antecedenti”; e al comma 2 che in caso di cessazione definitiva dell’attività dell’esercente la professione sanitaria, ivi compreso l’attività libero professionale, la polizza abbia una validità postuma di ulteriori 10 anni “è previsto un periodo di ultrattività della  copertura  per  le  richieste  di  risarcimento presentate per la prima volta entro  i  dieci  anni  successivi  alla cessazione  dell’attività”.  Ci fa piacere sottolineare che preventivamente la convenzione sottoscritta da AUPI con Reale Mutua, la polizza risulta già conforme.  L’art. 6 “Diritto di recesso dell’assicuratore” al comma 1 prevede che la Compagnia Assicuratrice non possa esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro “nel periodo  di  ultrattività”. Sotto questo profilo invece la polizza RC Reale Mutua non appare conforme, in quanto è previsto il recesso per sinistro da ambo le parti (Compagnia ed Assicurato). L’art. 7 “Obblighi di pubblicità e trasparenza …” introduce alcuni adempimenti di carattere individuale. Il comma 1 chiede agli esercenti le professioni sanitarie di rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza, rendendo noti i riferimenti della propria copertura assicurativa. Tale obbligo riguarda, in particolare, gli psicologi che svolgono attività libero professionale. La nota e) dell’art. 7 recita: “a tutela del cliente […] il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale […] deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale   e   il relativo massimale”.

All’art. 8 “Eccezioni opponibili” va posta una particolare attenzione.Con il termine “eccezione opponibili” si intendono quelle eccezioni che la Compagnia può opporre al danneggiato, eccependo in forza di queste la non operatività della copertura assicurativa. Ciò premesso, il comma 2 richiama, tra le varie eccezioni opponibili, il tema dell’obbligo di aggiornamento formativo. Così come già normato dall’art. 38 bis del DL 152/2021, a decorrere dal triennio 2023-2025 l’efficacia delle polizze professionali sarà subordinato all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di ECM.                                Sottolineiamo che al momento la polizza RC Reale Mutua stipulata da AUPI non prevede nulla da questo punto di vista e in termini generali il tema del rispetto degli obblighi formativi non appare ancora applicato ne monitorato ma ci aspettiamo che i nuovi contratti inizino a normare anche tale aspetto. Quindi non ci resta che sensibilizzare tutti gli iscritti, sia dipendenti, sia liberi professionisti, sull’importanza del rispetto dell’obbligo di aggiornamento professionale.

Infine, come di consueto, l’art. 19 “Clausola di invarianza finanziaria ricorda che le “amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Il Tesoriere Nazionale
Franco Merlini

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