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Di seguito una attenta analisi del Dr. Stefano Simonetti (già dirigente ARAN) su alcune riflessioni e provvedimenti della Corte dei Conti riferiti alla contrattazione integrativa aziendale.

“Sindacalisti responsabili se nella contrattazione intergativa c’è il dolo. L’inedita novità nasce dall’apertura di un procedimento davanti alla Corte dei conti per danno erariale nei confronti del Comune di Firenze per la gestione del fondo contrattuale del salario accessorio (l’udienza di discussione del giudizio è fissata per il 2 lulgio 2014). L’invito a dedurre è stato inviato a numerosi soggetti tra i quali figurano anche 14 sindacalisti: in pratica tutti i firmatari degli accordi sindacali che avrebbero generato il danno erariale.

La novità è che la procura della Corte ha ritenuto che anche i sindacalisti possono essere responsabili delle scelte della contrattazione integrativa di ente e che – se accertato il dolo o la colpa grave – devono pagare alla stessa stregua dei funzionari o degli organi di governo dell’amministrazione. Gli interessati hanno definito «inaudita» la denuncia ricordando che «non era mai accaduta una cosa del genere». In realtà non si vede perché di decisioni prese insieme debbano poi rispondere soltanto alcuni. Intendiamoci, non si vuole entrare nel merito della questione, non conoscendone tra l’altro i dettagli. Quindi resta impregiudicata la legittimità dei contratti decentrati in questione, almeno fino a quando i giudici non avranno emesso una sentenza di condanna passata in giudicato.

Ciò che interessa è segnalare alcuni aspetti di metodo che si ricavano dalla notizia. La vicenda fiorentina è probabilmente il primo coinvolgimento ufficiale di sindacalisti in un procedimento di danno erariale, ma esistono due precedenti abbastanza significativi del fatto che negli ultimi anni siamo in presenza di un’inversione di tendenza che dovrebbe portare a eliminare ingiustificate e anacronistiche aree soggettive di irresponsabilità. Forse chi si è stupito della denuncia non ha ben compreso che cosa è stata e cosa ha significato nella sostanza la contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico.

I contratti collettivi nazionali e locali sono atti negoziali dei quali non possono che rispondere tutte le parti contraenti. Sarebbe troppo comodo che di una scelta spregiudicata, indotta molto spesso dalla controparte, dovessero rispondere sempre e soltanto i dirigenti che è noto che sono continuamente stretti tra l’incudine dell’organo politico e il martello del sindacato.
Un atto pattizio di diritto comune è legittimo e produttivo di effetti giuridici solo con la firma di tutti i soggetti coinvolti delle due controparti secondo le regole della contrattazione integrativa e non può perdere la sua unitarietà nel momento in cui nell’atto stesso viene rilevata una illegittimità.
Veniamo ai due precedenti. Il primo è solo programmatico, non essendo poi stata formalmente adottata la norma. Si tratta di un passaggio del decreto 150/2009 (legge Brunetta) che nella stesura del 22 aprile 2009 – quella presentata in Cdm prima degli ulteriori passaggi istituzionali – all’articolo 54, nel novellare l’articolo 40 del decreto 165/2001, prevedeva la nullità delle clausole illegittime «ferme restando le ipotesi di responsabilità delle parti contraenti e dei competenti organi dicontrollo». La norma doveva realizzare la delega di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h), punto 6, della legge 15/2009 ed era ispirata chiaramente da una ratio molto lineare: quando si firma qualcosa insieme, le eventuali responsabilità che ne derivano si assumono insieme. Nel testo definitivo del decreto 150 la norma in questione è cambiata e non ha previsto la responsabilità in solido dei sindacalisti in quanto – e la motivazione è ineccepibile – i tecnici ministeriali rilevarono che sarebbe stato un eccesso di delega rispetto alla previsione della legge 15. Resta però il principio che il Legislatore ha manifestato l’intenzione di modificare il regime delle responsabilità, pur sbagliandone il percorso. Riguardo alla norma citata c’è peraltro un’altra osservazione da fare, molto più grave nella sua portata e conseguenze. Nella delega si diceva esplicitamente che dovevano essere previste «specifiche responsabilità della parte contraente pubblica e degli organismi deputati al controllo sulla compatibilità dei costi». Nel testo finale inspiegabilmente è sparito l’intero periodo compresa la responsabilità dell’organo di controllo (nelle aziende sanitarie il collegio sindacale), eludendo in tal modo il principio della delega.

La seconda circostanza è più concreta perché concerne una precedente sentenza di un’altra sezione giurisdizionale della Corte dei conti. Con sentenza n. 123 del 13 maggio 2010 della sezione della Basilicata sono stati condannati due soggetti rappresentanti della parte pubblica a risarcire il danno erariale consistente nell’illegittimo utilizzo del fondo contrattuale (passaggi di fascia economica a pioggia e non per selezioni rigorose e meritocratiche). La problematica – simile a quella del Comune di Firenze – riguardava il comparto Università ma è di vasta diffusione e potrebbe coinvolgere numerosissime aziende sanitarie. Nel quantificare il danno i giudici contabili hanno fatto per la prima volta un ragionamento molto pragmatico. Il danno complessivo è stato addebitato per un 40% ai due soggetti pubblici (il rettore e il direttore amministrativo, firmatari dell’accordo sindacale) e per il 60% alla controparte sindacale. La circostanza che il procuratore non aveva citato in giudizio i sindacalisti – che quindi non sono stati condannati – non cambia il principio che si deduce dalle motivazioni della sentenza e cioè che la responsabilità di un atto pattizio è indivisibile e che non esistono soggetti che possano ritenersi legibus soluti. Anzi, nella sentenza si legge addirittura che «risulta evidente che la colpevole condotta causativa del danno che questo giudice è chiamato ad accertare risulta ascrivibile in modo decisamente prevalente (60% del danno) ai firmatari degli accordi decentrati non evocati nel giudizio (Rsu dell’Università di Basilicata) che con la loro attività negoziale hanno posto in essere la condizione essenziale per l’approvazione degli accordi». La parte pubblica ha in qualche modo subìto la scelta delle modalità di selezione da parte degli «autori materiali dell’accordo non convenuti in giudizio e reali ispiratori della negoziazione». Quindi è vero che «non era mai accaduta una cosa simile» ma solo per mere coincidenze – o, meglio, incidenti – di natura procedurale.”

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