Dr. L. T. – Asl Regione Veneto
Età 58 anni
Dipendente dal 1992

Quesito: Modalità riscatto anni di laurea ed effetti riscatto sui coefficienti per il calcolo della pensione

Ho inoltrato domanda di riscatto degli anni di laurea. L’INPDAP (oggi INPS) ha indicato un importo pari € 26.000 (4 anni 1978 – 1982 – richiesta inoltrata nel 2008 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato). Mi viene proposto di pagare in 120 rate oppure in unica soluzione. Vorrei capire che differenza c’è tra il pagare a rate o in unica soluzione dato che la cifra totale è sostanzialmente identica? Ancora L’Ente mi notifica una differenza di coefficiente pari a 0.02969 in caso di riscatto  (0.27953 con riscatto  – 0.24984 senza riscatto). Come posso valutare l’impatto del riscatto sulla futura pensione, considerato che sono nato nel 1958 e al 2013 ho maturato 23 di contributi?

Risposta al Dott. L. T.

Il motivo per cui non ci sia differenza sull’onere da corrispondere per riscattare gli anni della laurea, in forma rateale o in unica soluzione, è dato dal fatto che dall’01/01/2008 l’articolo 1, comma 76 della legge 247/2007 ha impedito che, nella forma rateale per il pagamento del succitato onere, si aggiungessero gli interessi dando la possibilità, a coloro che non possono permettersi il pagamento in unica soluzione, di riscattare la laurea senza sostenere costi aggiuntivi.

Se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, l’iscritto maturerebbe per primo il requisito del diritto a pensione di vecchiaia nel 2025-2026 (sono sufficienti, in questo caso, 15 aa. di anzianità contributiva), a seconda del mese di nascita, con circa 35 aa. di contribuzione senza considerare il riscatto di laurea.

Pertanto, non riscattando la laurea, non precluderebbe al Sig. L.  di raggiungere comunque il requisito alla pensione di vecchiaia.

Considerando, poi, il caso dal punto di vista economico osserviamo che, avendo iniziato a lavorare prima del 1993, maturando quindi il diritto a percepire una prima quota di pensione, da calcolarsi moltiplicando l’ultima retribuzione percepita alla cessazione per il coefficiente di trasformazione (Tab. A L. 965/65) riferito al succitato periodo contributivo al 31/12/1992, ovvero, per 0,24984 (1 aa. e 10 mm. di contribuzione), secondo ciò che ha notificato l’INPDAP (valore della prima quota di pensione di circa il 25% dell’ultima retribuzione), oppure, per 0,27953 se si considerassero i 4 aa. di riscatto, significando che l’aggiunta dei 4 aa. farebbe aumentare il valore della prima quota di pensione di circa tre punti percentuali.


Dr.ssa R. S.
Dir. ASL Regione Campania
Età 61 anni – 32 anni di contribuzione al 2103

Quesito: Legge 104 ed effetti su TFR e pensione

Ho provveduto al riscatto degli anni di laurea e completato il pagamento nel 2007. Dal mese di Luglio 2013 al mese di Gennaio 2014 ho usufruito della L. 104. Tale congedo influirà sul TFR e/o sull’importo della futura pensione?

Risposta alla Dr.ssa R. S.

Dall’esame della documentazione trasmessa dall’iscritta (non è stato indicato il periodo di riscatto degli anni di laurea che si presume siano 4 aa. più 32 aa., 8 mm. e 17 gg. di anzianità contributiva, per servizio svolto da dipendente in qualità di dirigente psicologo, fino al 30/06/2013) la Sig.ra R. avrebbe le seguenti possibilità:

  1. recedere dal servizio, con decorrenza 09/11/2013, naturalmente nel rispetto dei termini del preavviso dettati dal CCNL della dirigenza non medica (tre mesi), con diritto a pensione ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge 243/2004 – legge Maroni (35 aa. anzianità contributiva e 57 aa. di età anagrafica), calcolata col sistema interamente contributivo, con 58 aa. e 3 mm. di età (57 aa., 3 mm. di adeguamento alla speranza di vita, previsti dal decreto del M.E.F. del 06/12/2011, più 12 mm. per via della finestra mobile prevista dall’art. 12, comma 2 del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in 122/2010, con un assegno di circa € 1.600,00 netti mensili penalizzato di circa il 35 % rispetto a quello che avrebbe potuto percepire calcolato pro-quota col sistema “misto Monti-Fornero” (retributivo fino al 31/12/2011 e contributivo dall’01/01/2012 in poi)  con medesima anzianità contributiva.

    I suindicati importi sono approssimativi, in quanto, calcolati sulla base di quanto si è potuto desumere dalla documentazione prodotta, pertanto potrebbero variare in base alla differente retribuzione e differente tassazione erariale.

  1. potrebbe essere collocata a riposo d’ufficio1, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, a decorrere dal 10/08/2018, con 41 aa. e 10 mm. di anzianità contributiva all’età di 63 aa., ai sensi dell’art. 72 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (risoluzione unilaterale con preavviso di sei mesi), oppure, scegliere, ad istanza ai sensi della L. 183/2010 “collegato lavoro”, la prosecuzione del servizio al mature del 40° anno di servizio effettivo (nel caso di specie non si considera il riscatto degli anni di laurea) che raggiungerebbe il 09/10/2020.
  • Il collocamento a riposo d’ufficio permette di evitare l’applicazione del blocco di 24 mm. della liquidazione ai sensi dell’art. 1, comma 22 del D.L. 18/08/2011, n.138 convertito con modificazioni in legge n. 148/2011 (la liquidazione del TFS/TFR è stata congelata per 24 per i pensionamenti con dimissioni volontarie o 6 mesi per il collocamenti a riposo d’ufficio).

 

L’art. 42 , comma 5 e seguenti, del D.Lgv. 26 marzo 2001, n. 151, novellato dall’art. 4 del D.Lgv. 18 luglio 2011, n. 119 (periodi di congedo riconosciuto in favore dei familiari di portatori di handicap), prevede che, durante i periodi di congedo i richiedenti hanno diritto ad un’indennità economica pari all’ultima retribuzione percepita delle voci fisse e ricorrenti.

La norma in questione, inoltre, pone un limite a tale indennità che per il 2013 è stata fissata in € 46.835,93 annui lordi, ovvero, in € 35.215,00 al netto dei contributi previdenziali (pensionistici) a carico del datore di lavoro (es. se il richiedente usufruisse di 12 mm. di congedo, coincidenti con l’anno solare, la retribuzione spettante non potrà superare l’importo annuo di € 35.215,00 lordi).

Detta contribuzione è utile ai fini del trattamento pensionistico e, non essendo dovuta alcuna contribuzione utile ai fini del TFS/TFR, per i periodi di congedo di cui trattasi non verrà erogata la corrispettiva indennità previdenziale.

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