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Ivan Iacob, Segretario Generale AUPI:

<<Ci troviamo a dover discutere di una figura, il Co-tutor, non prevista da alcuna legge e della quale non se ne comprende l’utilità/funzione.

Iniziamo però a capire a cosa serve, o meglio dovrebbe servire, il co-tutor all’interno delle università. L’unica spiegazione che riusciamo a intravedere è la seguente: l’accademia sembra avere pochi docenti che possano svolgere le funzioni proprie dei tutor, poiché c’è un significativo numero di docenti che non risultano abilitati all’esercizio della professione.

La proposta di istituire la figura del co-tutor rappresenta, di fatto un enorme passo indietro rispetto alla riforma che istituisce la laurea abilitante.

Riportare il tutoring all’interno dell’università, in alcuni casi, svolto da docenti non abilitati all’esercizio della professione e non iscritti all’Ordine snatura completamente lo spirito della riforma oltre che essere suscettibile di ricorsi sulla legittimità di tale figura.

Questa proposta immagina di poter far svolgere il tirocinio interno supervisionato materialmente da un Professore (Ordinario/associato/ricercatore) non iscritto all’Ordine degli Psicologi locale, per poi farlo vidimare da uno “Psicologo” iscritto all’Ordine locale.

Allo stato attuale non sarebbe esplicitata la funzione dello ‘psicologo’ chiamato a ‘vidimare’ il tirocinio. Cosa fa il co-tutor? Appone una firma a conferma di una attività svolta dallo studente e della cui attività non ha alcuna contezza?

Che rapporto si crea tra uno Psicologo co-tutor con un tutor non iscritto all’Ordine professionale?>>

Leggi l’intervento completo qui:
https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=119351

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