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Chi sono i soggetti interessati a questa notizia: tutti gli psicologi del SSN con incarico di struttura complessa o semplice o altri incarichi di struttura e tutti i consiglieri degli Ordini professionali sia Nazionali che Territoriali Elenco dei soggetti interessati

Ma esaminiamo attentamente queste nuove linee guida dell’ANAC  sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs.33/2013  Delibera ANAC

Il Consiglio dell’ANAC ha approvato nella seduta dell’8 marzo 2017, dopo la consultazione pubblica, le Linee guida sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.

Alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, le Linee guida forniscono indicazioni e chiarimenti sull’attuazione delle misure di trasparenza contenute nell’art. 14, oggi riferite ad un novero di soggetti più ampio rispetto al testo previgente.

Le Linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. e sostituiscono integralmente la delibera numero 144 del 7 ottobre 2014.

Nell’Allegato n. 1) sono individuati i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali in alcune tipologie di amministrazioni pubbliche.

Per i soli dirigenti, invece, è stato introdotto un ulteriore obbligo di pubblicazione riferito al dato sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (art. 14, co. 1-ter).

Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali

Dirigenza apicale-
Dirigenti- Posizioni organizzative titolari di funzioni dirigenziali

Gli ordini professionali

Per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, si ritiene che le disposizioni previste dall’art. 14 non siano incompatibili con l’organizzazione e le funzioni di tali soggetti. Pertanto, sussiste l’obbligo di pubblicare i dati di cui all’art. 14, co. 1 relativamente agli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati. Solo qualora tali incarichi o cariche siano svolti a titolo gratuito non sono applicabili le misure di trasparenza in argomento. Nell’ipotesi di gratuità, si evidenzia l’esigenza di pubblicare sul sito gli statuti o le deliberazione con carattere generale che dispongono in merito.

Per gratuità deve intendersi l’assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Quest’ultimo, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all’espletamento dell’incarico, non fa venir meno la gratuità dell’incarico. Diversamente, qualora assuma un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l’incarico deve considerarsi non gratuito (Cfr. Cons. St., Adunanza della Commissione speciale pubblico impiego del 4.5.2005).

Aziende ed enti del SSN

Direttore generale-Direttore sanitario-Direttore amministrativo- Responsabile di dipartimento- Responsabile di struttura semplice -Responsabile di struttura complessa.

La dichiarazione dei redditi è trasmessa da parte del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili.

In ragione dell’estensione introdotta dal d.lgs. 97/2016 della misura di trasparenza in questione ad un elevato numero di soggetti e del conseguente impatto organizzativo che l’attuazione della stessa comporta, l’obbligo può ritenersi assolto anche con la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

Si precisa che per informazioni concernenti la “situazione patrimoniale complessiva” si intendono, oltre alla dichiarazione dei redditi, le dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, la titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società. La titolarità di imprese, ancorché non indicata nell’art. 2, n. 1) della l. 441/1982, deve ritenersi ricompresa nella dichiarazione da rendere in virtù di quanto previsto all’art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013 che ne sanziona la mancata o incompleta comunicazione. Come l’Autorità ha già avuto modo di precisare sono invece esclusi dalla dichiarazione i titoli obbligazionari, i titoli di Stato, o altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.

 

                                                Componente della Segretria Nazionale

                                                                 Dr. Armodio Lombardo

 

 

 

 

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