Aupi Staff asked 8 anni ago

Dott. M. S.  e  Dr.ssa A. F.  Asl Sardegna

I sottoscritti Dott…. e Dr.ssa :…….., con la presente chiedono che venga riesaminata la data e la procedura adottata dalla Asl  per il loro  passaggio in ruolo avvenuto il  01/05/87 per effetto  della legge  n. 207 DEL 20/05/85, 24 mesi dopo l’emanazione della legge  e  12 mesi dopo il   termine ultimo previsto.

La data di inserimento in ruolo penalizza (vedi legge Fornero) di due anni il riconoscimento di  servizio ai fini pensionistici e contrattuali .

I sottoscritti pur avendo fatto domanda alla ASL (12/07/2012) di riesaminare il caso, non hanno mai ricevuto risposta scritta o di altro  genere. Nel mese di settembre 2015 IL Dott ……. verrà collocato in pensione per sopraggiunti limiti di età.

Allegano 1 delle 2 domande inviate alla ASL

 

 

1 Risposta
Aupi Staff answered 8 anni ago

Risposta
Dott. M. S.  e  Dr.ssa A. F.  Asl Sardegna
“Trattasi di problematiche inerenti l’inquadramento in ruolo in esecuzione di una norma del 1985.
Si pongono numerosi aspetti da esaminare:
-gli anni trascorsi e l’acquiescenza dei diretti interessati;
-l’eventuale prescrizione e/o decadenza;
-mancata risposta dell’amministrazione alla richiesta inviata nel 2012.
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di complessità. L’art. 3 della legge n. 207/85 al secondo capoverso ” Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere espletati dalle unità sanitarie locali entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Ove le unità sanitarie locali interessate non provvedano entro il suddetto termine, tali adempimenti saranno espletati dalla regione territoriale competente” 
La lettura della norma e la previsione dell’intervento regionale lascerebbe intendere che la legge ha previsto l’attivazione di poteri sostitutivi in caso di decorrenza dei termini previsti (un anno), di conseguenza è stata prevista la possibilità di andare oltre l’anno previsto per l’applicazione della norma.
E’ la classica situazione riscontrabile nelle norme che fanno differenza tra termine “perentorio” e termine “ordinatorio”. In questo caso il termine sembrerebbe configurarsi come ordinatorio. La giurisprudenza conferma che per qualificare un termine come “ordinatorio” non deve essere presente una “sanzione decadenziale”.”
A questo punto bisognerebbe anche verificare l’iter che è stato seguito per applicare la norma, se ci sono stati interventi della regione e la tempistica di questi interventi.

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