Aupi Staff asked 6 anni ago

V.M. Asl Emilia Romagna

Come richiesto dalla nostra iscritta ………., dipendente da Asl…….., che ha continuato a versare anche contributi ENPAP dopo essere rientrata in ruolo, si formula la seguente richiesta di valutazione sul percorso previdenziale.

Sulla base degli estratti conto allegati (INPS e ENPAP) la nostra iscritta, chiede quale sia il percorso più opportuno.

es. RICONGIUNGIMENTO dei due percorsi? che tra l’altro da nuova normativa non dovrebbero essere più onerosi cioè dovrebbero essere a costo zero per il lavoratore se ho ben capito

1 Risposta
Aupi Staff answered 6 anni ago

V.M. Asl Emilia Romagna
 
Dall’esame della documentazione, inviata per conto dell’iscritta, risultano accreditati contributi previdenziali in tre tipologie di gestioni: quelli all’INPS da lavoro dipendente, quelli all’ENPAP da lavoro libero-professionale e quelli all’INPS gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP) per l’attuale impiego lavorativo.
          Pertanto, la medesima, avrebbe la possibilità di perseguire molteplici percorsi previdenziali, l’opportunità di scelta è legata a considerazioni del tutto soggettive, analizziamone alcune:

  • considerato che attualmente è dipendente dell’AUSL di Modena dal 2012, quindi con iscrizione all’INPS gestione dipendenti pubblici, l’iscritta maturerà il requisito alla pensione anticipata,  se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, al compimento dei 65 anni e 5 mesi di età, con anzianità  contributiva di 21 anni e 7 mesi (il requisito contributivo minimo è di 20 anni), nel mese di luglio del 2034 (regime contributivo puro, in quanto assunta successivamente al 31/12/1995);
  • se l’iscritta dovesse riscattare o ricongiungere periodi contributivi precedenti l’01/01/1996 perderebbe il requisito del diritto alla pensione anticipata come indicato al punto precedente e dovrà attendere il requisito pensionistico di vecchiaia, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, nel mese di novembre 2037, mentre per la pensione anticipata alla maturazione dei requisiti di cui all’art. 24, comma 10 del D.L. n. 201/11 convertito in Legge n. 214/11 (per le donne 41 anni e 10 mesi dal 2016 a 2018 dal 2019 si dovrà aggiungere l’incremento legato alla speranza di vita) in regime misto Dini;
  • se i suindicati periodi contributivi da riscattare o ricongiungere si collocassero prima dell’01/01/1993 si determinerebbe,  la prima quota di pensione da calcolarsi moltiplicando l’ultima retribuzione percepita prima della cessazione per il coefficiente di trasformazione (Tab. A L. 965/65). Ricordo che si può scegliere di riscattarne un periodo più breve a scelta dell’iscritto (contrariamente la ricongiunzione di periodi assicurativi non possono essere frazionati). Es. per capire meglio: se si riscattasse un solo mese collocato prima del 1993 si determinerebbe una prima quota di pensione pari al 23,91 % della retribuzione alla cessazione. Ricordo, inoltre, che l’onere da sostenere per l’eventuale riscatto è deducibile.
  • Altro percorso perseguibile sarebbe quello del cumulo di periodi assicurativi, non coincidenti, con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per ottenere il diritto ad un’unica pensione ai sensi dell’art. 1 della legge n. 228/2012 modificato dall’art. 1, comma 195 e seguenti della Legge di Bilancio 2017.
  • Tale scelta non comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato.
  • Ogni gestione previdenziale interessata dal cumulo determina, per la parte di propria competenza, il trattamento pensionistico pro-quota in relazione ai periodi di iscrizione nella medesima gestione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.
  • l succitato istituto può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità o dal 2017 la pensione anticipata.
  • Il diritto alla prestazione viene determinato sulla base dei requisiti più restrittivi previsti dalle gestioni coinvolte dal cumulo (es.: se una delle gestione prevede il limite dei 70 per la pensione vecchiaia, la prestazione in regime di cumulo si potrà conseguire solamente al raggiungimento di tale requisito anagrafico).
  • Si è, comunque, in attesa che l’INPS dirami le istruzioni applicative delle disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso le casse professionali (ENPAP per gli psicologi).
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