Aupi Staff asked 7 anni ago

P.M. Asur Marche

sono un vostro iscritto di……… (n. 7.2.1973), lavoro come dipendente dell’ASUR Marche Consultorio Familiare dall’1.9.2000:

fino al 30.11.2014 come libero-professionista e dall’1.12.2015 come dipendente, mantenendo però tuttora un rapporto di lavoro non esclusivo e dunque la partita IVA (nel 2019 con ogni probabilità cesserò l’attività libero-professionale e al limite farò l’intramoenia).

Ho lavorato anche nel 1999 come Educatore, dipendente di una Coop.Soc. Ho svolto il corso di laurea dal 1992 al 1997, il servizio civile obbligatorio dal 1998 al 1999 (10 mesi) e la specializzazione dal 2000 al 2004.

Avrei bisogno di alcune informazioni.

– considerando che sto versando i contributi INPS dal 2015 di fatto e che ho quasi 45 anni, a che età potrei andare in pensione come anzianità e come vecchiaia?

– qual è invece l’età massima in cui si può smettere di lavorare con le regole attuali?

– è conveniente fare il ricongiungimento dei contributi INPS con quelli ENPAP per quanto riguarda l’età a cui poter andare in pensione (cioè ci guadagno qualcosa a livello di età pensionabile?)?;

– e per quanto riguarda l’ammontare mensile della stessa (cioè la somma della pensione ENPAP + INPS sarebbe inferiore o uguale o superiore ad un’eventuale pensione erogata solo dall’INPS a seguito del ricongiungimento?)?;

– e quanto potrebbe essere grossomodo il costo di tale operazione?

– infine, è conveniente riscattare gli anni di laurea e di servizio civile?

– e cosa significa ciò, che ogni anno riscattato è un anno che si aggiunge all’età contributiva?

– quanto costa grossomodo?

1 Risposta
Aupi Staff answered 7 anni ago

P.M. Asur Marche
Dall’esame della documentazione, inviata per conto dell’iscritto, risultano accreditati contributi previdenziali in tre tipologie di gestioni: all’INPS da lavoro dipendente, all’ENPAP da lavoro libero-professionale e all’INPS gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP) per l’attuale impiego lavorativo dall’01/12/2014.
Pertanto, il medesimo, avrebbe la possibilità di perseguire molteplici percorsi previdenziali, l’opportunità di scelta è legata a considerazioni del tutto soggettive, analizziamone alcune:

  1. considerato che attualmente è dipendente dell’ASUR delle Marche dal 2014, quindi con iscrizione all’INPS gestione dipendenti pubblici, l’iscritto maturerà il requisito alla pensione anticipata, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, al compimento dei 65 anni e 9 mesi di età, con anzianità  contributiva di 23 anni e 10 mesi (il requisito contributivo minimo è di 20 anni), nel mese di novembre del 2038 (regime contributivo puro, in quanto assunto successivamente al 31/12/1995);
  1. se l’iscritto dovesse riscattare o ricongiungere (cioè aggiungere all’anzianità contributiva maturata presso la gestione dipendenti pubblici ulteriori periodi contributivi maturati nelle altre casse previdenziali, naturalmente, questa operazione ha un costo che si basa su diverse variabili: retribuzione alla data della domanda, età, sesso e periodo da riscattare) periodi contributivi precedenti l’01/01/1996 perderebbe l’opportunità di maturare il requisito del diritto alla pensione anticipata come indicato al punto precedente e dovrà attendere il requisito pensionistico di vecchiaia che, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, lo perfezionerebbe nel mese di novembre 2042, mentre per la pensione anticipata alla maturazione dei requisiti di cui all’art. 24, comma 10 del D.L. n. 201/11 convertito in Legge n. 214/11 (per le donne 41 anni e 10 mesi dal 2016 a 2018 dal 2019 si dovrà aggiungere l’incremento legato alla speranza di vita) in regime misto Dini;
  1. se i suindicati periodi contributivi da riscattare o ricongiungere si collocassero prima dell’01/01/1993 si determinerebbe, la prima quota di pensione da calcolarsi moltiplicando l’ultima retribuzione percepita prima della cessazione per il coefficiente di trasformazione (Tab. A L. 965/65). Ricordo che si può scegliere di riscattarne un periodo più breve a scelta dell’iscritto (contrariamente la ricongiunzione di periodi assicurativi non possono essere frazionati). Es. per capire meglio: se si riscattasse un solo mese collocato prima del 1993 si determinerebbe una prima quota di pensione pari al 23,91 % della retribuzione alla cessazione. Ricordo, inoltre, che l’onere da sostenere per l’eventuale riscatto è deducibile.
  1. Altro percorso perseguibile sarebbe quello del cumulo di periodi assicurativi, non coincidenti, con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per ottenere il diritto ad un’unica pensione ai sensi dell’art. 1 della legge n. 228/2012 modificato dall’art. 1, comma 195 e seguenti della Legge di Bilancio 2017. Tale scelta non comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato. Ogni gestione previdenziale interessata dal cumulo determina, per la parte di propria competenza, il trattamento pensionistico pro-quota in relazione ai periodi di iscrizione nella medesima gestione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento. Il succitato istituto può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità o dal 2017 la pensione anticipata. Il diritto alla prestazione viene determinato sulla base dei requisiti più restrittivi previsti dalle gestioni coinvolte dal cumulo (es.: se una delle gestione prevede il limite dei 70 per la pensione vecchiaia, la prestazione in regime di cumulo si potrà conseguire solamente al raggiungimento di tale requisito anagrafico). Si è, comunque, in attesa che l’INPS dirami le istruzioni applicative delle disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso le casse professionali (ENPAP per gli psicologi).
  1. Proseguire* , oltre il limite di età, l’attività lavorativa, ad istanza dell’interessato ai sensi dell’art. 22, c. 1, L. 183/2010 “collegato lavoro”, fino al maturare del 70° anno di età che raggiungerebbe il 07/02/2043 con un’anzianità contributiva di 28 aa. 2 mm. senza considerare riscatti e ricongiunzioni.

*Sulla volontà del dirigente di proseguire l’attività lavorativa, ai sensi del citato art. 22, c. 1, L. 183/2010 “collegato lavoro”, con le indicazioni fornite dalla Funzione Pubblica con circolare n. 2 del 2015, dei dirigenti medici e del ruolo sanitario, esclusi i titolari di struttura complessa, se da prima poteva sembrare un diritto potestativo del dipendente, ora, con l’interpretazione fornita dalla suindicata circolare, può prevalere l’esigenza dell’Amministrazione di appartenenza che potrebbe, pertanto, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.

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