A.C. Dipendente Az Osp. Roma
Mi chiamo A. C., sono dirigente psicologa del SSN , ho lavorato in qualità di psicologa di ruolo dal:
– 1 giugno 1991 al 31 maggio 1992 presso la ex ASL RM 21 di Civitavecchia;
– 1 giugno 1992 a tutt’oggi presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri ( IFO ) di Roma.
Ho riscattato i 4 anni di laurea.
Vorrei sapere :
– quando posso andare in pensione, ovvero se ho la possibilità di andare in pensione a 65 anni, come da circolare 2/2015 Madia;
– se andassi in pensione a 65 anni a quanto ammonterebbe la mia pensione e quanto prenderei di buona uscita;
– se invece rimanessi a lavoro fino a 70 anni a quanto ammonterebbe la mia pensione e quanto prenderei di buona uscita.
Allego alla presente e-mail:
– Circolare Madia 2/2015;
– CUD 2016.
A.C. Dipendente Az Op Roma
Dall’esame della documentazione inviata per conto dell’iscritta, 30 aa. e 3 mm. di anzianità contributiva, nella gestione dipendenti pubblici, al 31/08/2017 (comprensiva di 4 anni di riscatto laurea, la medesima avrebbe la seguente possibilità:
- collocamento a riposo d’ufficio, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, con diritto a pensione di vecchiaia calcolata col sistema “misto Dini”, dal mese di ottobre 2023 a 67 aa. 5 mm. di età con 36 aa. e 7 mm. circa di anzianità contributiva, pertanto, prematuro poter esprimere valutazioni sull’entità della pensione in questione.
La cessazione all’età di 65 anni (limite ordinamentale) è applicabile a coloro che hanno conseguito, a qualsiasi titolo, un diritto a pensione come precisato dall’art. 2, c. 5, del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2013.
- Proseguire* , oltre il limite di età, l’attività lavorativa, ad istanza dell’interessata ai sensi dell’art. 22, c. 1, L. 183/2010 “collegato lavoro”, fino al maturare del 70° anno di età che raggiungerebbe il 14/04/2026 con un’anzianità contributiva di 38 aa. 10 mm. circa.
*Sulla volontà del dirigente di proseguire l’attività lavorativa, ai sensi del citato art. 22, c. 1, L. 183/2010 “collegato lavoro”, con le indicazioni fornite dalla Funzione Pubblica con circolare n. 2 del 2015, dei dirigenti medici e del ruolo sanitario, esclusi i titolari di struttura complessa, se da prima poteva sembrare un diritto potestativo del dipendente, ora, con l’interpretazione fornita dalla suindicata circolare, può prevalere l’esigenza dell’Amministrazione di appartenenza che potrebbe, pertanto, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.