Aupi Staff asked 6 anni ago

G.B. Lombardia

Sono iscritto all’AUPI da moltissimi anni (mi pare dal 1991) e, dal 21/02/2018, sono in pensione, a seguito di una domanda di riconoscimento di inabilità lavorativa presentata alla competente Commissione Medica di Verifica del Ministero Economia e Finanze. Nel verbale di accertamento, ricevuto tramite l’ufficio previdenza dipendenti della ASST ….., Ente presso cui ho lavorato dal 1° agosto 1991, sono stato riconosciuto:

  1. A) inidoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come Dipendente di Amministrazione Pubblica (ex art. 55 octies D.Lgs. 165/2001) e a proficuo lavoro;
  2. B) sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
  3. C) la inabilità di cui al punto A, allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio;
  4. D) la menomazione complessiva che determina la inabilità di cui al punto B è ascrivibile alla 1^ Cat. Tabella A, annessa al D.P.R. 834/81;
  5. E) lo stato inabilitante di cui al punto B è da sottoporre a revisione tra anni 2 a decorrere dalla data del presente verbale.

Chiedo delucidazioni sul punto E, in merito alle conseguenze relative ad un eventuale mancato rinnovo, ovvero qualora NON sussista più l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. È difficile che ciò si verifichi ma desidererei sapere cosa accadrebbe in tale caso.

1 Risposta
Aupi Staff answered 6 anni ago

G.B. Lombardia
Secondo quanto dichiarato dall’iscritto, a seguito di accertamento sanitario eseguito dalla Commissione Medica di verifica, il medesimo è stato riconosciuto:

  1. inidoneo permanentemente in modo assoluto al proficuo lavoro,
  2. inidoneo temporaneamente (per due anni) a qualsiasi attività lavorativa.

Le due tipologie di inidoneità sono regolate da due norme distinte, la prima ai sensi dell’art. 13 della L. 274/91, mentre la seconda ai sensi dell’art. 2, comma 12 della L. 335/95:

  • In applicazione della L. 274/91 la pensione che verrà riconosciuta all’iscritto sarà calcolata in base all’anzianità contributiva in capo al medesimo (solo se superiore ai quindici anni);
  • In applicazione della L. 335/95 la pensione che verrà riconosciuta all’iscritto sarà calcolata aggiungendo all’anzianità contributiva in capo al medesimo gli anni mancanti al sessantesimo anno di età, sempreché l’anzianità contributiva posseduta non superi i quarant’anni (es. se l’iscritto ha 58 anni di età e 35 di anzianità contributiva complessiva la pensione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa verrà calcolata su una anzianità contributiva di 37 anni.

Pertanto, se l’iscritto venisse collocato in quiescenza, per inidoneità ai sensi della succitata L. 335/95, le eventuali maggiorazioni sulla pensione verranno mantenute finché verrà confermata l’inidoneità a qualsiasi attività lavorativa, altrimenti, alla scadenza dei due anni, se con l’accertamento sanitario non venisse confermato lo stato di inidoneità a qualsiasi attività lavorativa, in capo all’iscritto continua ad essere valida l’inidoneità permanente al proficuo lavoro, come riconosciuta ai sensi del primo verbale redatto dalla CMV, quindi, con una prestazione pensionistica calcolata considerando l’anzianità contributiva posseduta senza maggiorazioni.

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