L.C. Dipendente Veneto
con la presente chiedo gentilmente una consulenza circa la mia situazione previdenziale.
Sintesi della mia storia lavorativa e contributiva.
- Dal 1.09.2000 al 1.09.2016: docente a tempo indeterminato di scuola primaria (allego certificato di servizio). Dal 1.09.16: cessazione volontaria, per poter dedicarmi a tempo pieno all’attività di Psicologa / Psicoterapeuta.Criticità: nel periodo del mio servizio a scuola i contributi non sono stati versati in modo omogeneo, per le seguenti due motivazioni: sono passata da regime a tempo pieno a regime a part time; ed ho usufruito di diversi periodi di aspettativa senza assegni (vds certificato di servizio).
- Dal 1.01.2003 al 21.03. 2017 ho esercitato la libera professione di Psicologa e sono stata iscritta ALL’ENPAP, versando regolarmente quanto dovuto. In totale, ad oggi 21.02.2018 risulta che ho versato euro 44.411.
- Dal 21.03.2017: assunzione presso Azienda ULSS……. (contratto di lavoro dipendente, a tempo pieno e determinato, con esclusività di rapporto e con una prospettiva di stabilizzazione) per cui, a partire dal 1.01.2018 ho chiuso la partita IVA e chiesto la cancellazione dall’ENPAP. Allego ultimo cedolino dello stipendio e CUD (sottolineando che il 2017 è stato un anno di doppio lavoro, in quanto fino a marzo ho esercitato la libera professione; da marzo a dicembre sono stata assunta presso l’ULSS……., inizialmente con rapporto a part time e NON ESCLUSIVO. Solo a partire dal luglio 2017 il rapporto di lavoro è stato trasformato in tempo pieno, e CON RAPPORTO ESCLUSIVO.
QUESITI:
– All’inizio del mio rapporto di lavoro con la scuola ho presentato la domanda di riscatto dei 5 anni di Università e recentemente (dopo circa 15 anni!) l’INPS mi ha contattata per chiedermi se sono ancora interessata a procedere. Io non ho ancora risposto. Oggi come oggi molte cose sono cambiate. Ha ancora senso e conviene investire sul riscatto dei 5 anni di università?
– Quando e come è opportuno fare la ricongiunzione dei contributi versati? (INPS, Cassa ENPAP).
– Nell’ottica di venire stabilizzata all’interno del Sistema Sanitario Nazionale (mantenendo il ruolo di dirigente psicologa che attualmente ricopro) e alla luce della mia storia lavorativa e contributiva: quando potrei andare in pensione? e quale potrebbe essere l’entità della mia pensione?
L.C. Dipendente Veneto
Dall’esame della documentazione, inviata per conto dell’iscritta, risultano accreditati contributi previdenziali in tre tipologie di gestioni: all’ex Cassa Stato confluita all’INPS gestione dipendenti pubblici, all’ENPAP da lavoro libero-professionale e all’ex INPDAP anch’essa confluita all’INPS gestione dipendenti pubblici.
Pertanto, la medesima, avrebbe la possibilità di perseguire molteplici percorsi previdenziali, l’opportunità di scelta è legata a considerazioni del tutto soggettive, analizziamone alcune:
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- considerato che attualmente l’iscritta è dipendente dell’Azienda ULSS della Regione Veneto dal 2017, quindi con iscrizione all’INPS gestione dipendenti pubblici, la medesima maturerebbe il requisito alla pensione anticipata, con sistema pensionistico totalmente contributivo, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, al compimento dei 66 anni di età (il requisito contributivo minimo è di 20 anni), nel mese di agosto del 2040 (regime contributivo puro, in quanto, assunto successivamente al 31/12/1995) ai sensi della legge Monti-Fornero;
- qualora riscattasse il corso legale di laurea (naturalmente se dovesse collocarsi temporalmente, anche in parte, prima dell’01/01/1996), il requisito pensionistico, indicato al punto precedente, varierebbe, in quanto, rientrerebbe nel sistema pensionistico misto che, per il caso di specie, ai sensi della legge Monti-Fornero, prevede per la pensione di vecchiaia, se dovesse essere confermato l’incremento legato alla speranza di vita stimato sulla base dello scenario demografico ISTAT, un’età anagrafica di 69 aa. e 4 mm. per il mese di dicembre 2043 (il requisito contributivo minimo, anche in questo caso, è di 20 anni). E’ opportuno precisare, inoltre, che, se il succitato riscatto dovesse collocarsi temporalmente, anche per un breve periodo, addirittura prima del 1993, per l’interessato si determinerebbe, anche la prima quota di pensione da calcolarsi moltiplicando l’ultima retribuzione percepita prima della cessazione per il coefficiente di trasformazione (Tab. A L. 965/65). Ricordo, inoltre, che si può scegliere di riscattarne un periodo più breve a scelta dell’iscritto Es. per capire meglio: se si riscattasse un solo mese collocato prima del 1993 si determinerebbe una prima quota di pensione (molto interessante) pari al 23,91 % della retribuzione alla cessazione. Ricordo, infine, che l’onere da sostenere per l’eventuale riscatto è deducibile
- Altro percorso perseguibile sarebbe quello del cumulo di periodi assicurativi, non coincidenti, con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per ottenere il diritto ad un’unica pensione ai sensi dell’art. 1 della legge n. 228/2012 modificato dall’art. 1, comma 195 e seguenti della Legge di Bilancio 2017. Tale scelta non comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato. Ogni gestione previdenziale interessata dal cumulo determina, per la parte di propria competenza, il trattamento pensionistico pro-quota in relazione ai periodi di iscrizione nella medesima gestione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento. Il succitato istituto può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità o dal 2017 la pensione anticipata. Il diritto alla prestazione viene determinato sulla base dei requisiti più restrittivi previsti dalle gestioni coinvolte dal cumulo (es.: se una delle gestione prevede il limite dei 70 per la pensione vecchiaia, la prestazione in regime di cumulo si potrà conseguire solamente al raggiungimento di tale requisito anagrafico). Tale percorso, per il caso di specie, potrebbe risultare utile, in quanto, essendoci dei periodi di contribuzione corrispondenti, il calcolo della prestazione pensionistica ogni Ente previdenziale pro quota determinerà prendendo in considerazione tutti i periodi assicurativi nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodo accreditati presso altre gestioni. In risposta al quesito sull’opportunità di ricongiungere i periodi di contribuzione afferenti alle diverse casse previdenziale, per il caso di specie, INPS gestione dipendenti pubblici e ENPAP, esistono due possibilità:
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- 1 Ricongiunzione onerosa, ai sensi dell’art. 2, comma1 della L. 45/90, dei periodi di contribuzione (solo i periodi non coincidenti che per l’iscritta sembrerebbero 6 mesi e 20 giorni) all’ENPAP verso l’INPS gestione dipendenti pubblici;
- 2 Ricongiunzione non onerosa, ai sensi dell’art. 2, comma2 della L. 45/90, dei periodi di contribuzione (solo i periodi non coincidenti) dall’INPS gestione dipendenti pubblici verso l’ENPAP.
- Se si procedesse in tal senso, una volta trasferita la contribuzione, la pensione verrà erogata secondo le regole dell’Ente che ha ricevuto le diverse quote.
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